CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 gennaio 2023
Cassazione n. 06009/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/04/2022 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Salerno, con la sentenza impugnata ha confermato la sentenza resa il 5,3\ecno 18 gennaio 2021 dal tribunale di 1Paierrncl che ha dichiarato la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al delitto di tentata estorsione. Rilevato che con l'unico articolato motivo la difesa deduce vizio di motivazione in quanto i giudici pur non ritenendo credibile la persona offesa hanno fondato sulle sue dichiarazioni il giudizio di colpevolezza. Osserva il ricorrente che la persona offesa ha riferito di non essersi sentito minacciato ma soltanto molestato dall'imputato e che la Corte ha ritenuto preferibile ritenere che abbia voluto ridimensionare le accertate minacce dell'imputato. il motivo è manifestamente infondato poiché la Corte ha reso al riguardo adeguata motivazione osservando peraltro che La persona offesa ha riferito le espressioni minatorie relative anche ai suoi figli pronunciate dall' imputato che, a prescindere da quanto riferito dalla stessa persona offesa, devono ritenersi idonee a cagionare preoccupazione e timore e a coartare la volontà del loro destinatario. È stato infatti precisato che ai fini della configurabilità del reato di estorsione, il carattere minaccioso della condotta e la idoneità della stessa a coartare la volontà del soggetto passivo vanno valutate in relazione a concrete circostanze oggettive, non rendendosi necessario che si sia verificata l'effettiva intimidazione del soggetto stesso. (Sez. 2, Sentenza n. 36698 del 19/06/2012 Ud. (dep. 24/09/2012 ) Rv. 254048 - 01 Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 gennaio 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]