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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 17 marzo 2022

Cassazione n. 13600/2022

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to la seguente SENTENZA sul ricorso n. 30547/19 proposto da: -) [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata a Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 34, difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] in virtù di procura speciale apposta in calce al ricorso; - ricorrente - contro -) RAI - [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato a Roma, v. [OSCURATO:PERSONA] n. 2, difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] in virtù di procura speciale apposta in calce al controricorso; - controricorrente e ricorrente incidentale - nonché -) [OSCURATO:PERSONA]; - intimato - avverso la sentenza del Tribunale di Roma 8.4.2019 n. 7549; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17 marzo 2022 dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA]; viste le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dott. [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l'accoglimento del ricorso incidentale, con assorbimento del principale. [OSCURATO:PERSONA].G.N. 30547/19 117 marzo 2022

1. [OSCURATO:PERSONA], creditrice di [OSCURATO:PERSONA], per essere soddisfatta dei propri crediti iniziò due esecuzioni forzate successive, nelle forme del pignoramento presso terzi.

A tal fine pignorò i crediti vantati dal proprio debitore nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]. a titolo di TFR.

2. La prima esecuzione iniziò nel 1999; il terzo rese dichiarazione di quantità positiva, e si concluse con l'assegnazione alla creditrice degli importi dovuti dalla RAI al debitore in conto capitale.

La seconda esecuzione iniziò nel 2014, ed ebbe ad oggetto - nella prospettazione del creditore procedente - le somme dovute dalla RAI a [OSCURATO:PERSONA] a titolo di interessi di mora sul trattamento di fine rapporto ed altri crediti, non precisati nel ricorso, comunque scaturenti da un rapporto di lavoro dipendente.

Il terzo pignorato, però, in questo caso rese dichiarazione negativa.

3. All'esito della prima udienza (1.6.2016)11 Giudice dell'esecuzione rilevò che l'avviso di ricevimento della notifica del pignoramento al debitore era incompleto, per mancanza delle generalità della persona che aveva ricevuto l'atto.

Di conseguenza ritenne di dovere rinviare la causa ad altra udienza, invitando il creditore "a regolarizzare l'avviso".

Alla successiva udienza (28.2.2017) il Giudice dell'esecuzione, rilevato che l'avviso non era stato "regolarizzato", dichiarò nulla la notifica ed estinta la procedura esecutiva.

4. Avverso l'ordinanza di estinzione [OSCURATO:PERSONA] (creditrice procedente) propose opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c..

All'esito della fase sommaria dell'opposizione il Giudice dell'esecuzione fissò termine al 30.9.2017 per l'introduzione del giudizio di merito.

La fase di merito fu introdotta da [OSCURATO:PERSONA] con citazione, consegnata per la notifica il 29.9.2017, e depositata in cancelleria il 6.10.2017.R.G.N. 30547/19 Gataimii~iii 17 marzo 2022 La RAI si costituì ed eccepì, per quanto in questa sede ancora rileva, l'inammissibilità della domanda per tardività: ciò sul presupposto che la fase di merito dell'opposizione agli atti esecutivi, avendo ad oggetto un credito di lavoro, si dovesse introdurre con ricorso e non con atto di citazione, e che comunque quand'anche introdotta con citazione, per essere tempestiva quest'ultima avrebbe dovuto essere depositate entro il termine stabilito dal giudice (come s'è detto, 30 settembre 2017), mentre nel caso di specie la notifica della citazione e l'iscrizione a ruolo della causa avvennero il 6 ottobre 2017.

5. Con sentenza 8.4.2019 n. 7549 il Tribunale di Roma: a) ritenne che l'introduzione della fase di merito fosse stata tempestiva, perché correttamente introdotta con citazione consegnata per la notifica prima della scadenza del termine fissato dal giudice all'esito della fase sommaria (così la sentenza impugnata, p. 3, § 3); b) nel merito però rigettò l'opposizione.

6. Il Tribunale ha motivato il rigetto dell'opposizione affermando che: a) correttamente il giudice dell'esecuzione aveva dichiarato estinta la procedura esecutiva a causa della nullità del pignoramento; b) il pignoramento era nullo per difetto di una valida notificazione, c) la notificazione del pignoramento era nulla perché "avvenuta 11 6.10.2017, ben oltre l'iscrizione a ruolo della procedura esecutiva" [iniziata nel 2014, n.d.e.].

7. Con ordinanza 5.7.2019 n. 3671 il Tribunale, su istanza di [OSCURATO:PERSONA], ha corretto la suddetta sentenza, stabilendo che là dove si affermava che la notifica dell'atto di pignoramento al debitore era avvenuta il 6.10.2017, dovesse leggersi che in tale data era avvenuta la notifica dell'atto di citazione in opposizione.

Il Tribunale ha lasciato inalterato le restanti parti della sentenza.

Sicché, per effetto della correzione, la sentenza 7549/19 in sostanza finì per stabilire che l'opposizione ex 617 c.p.c. era infondata in quanto la R.G.N. 30547/19 41111~~1101Mall~r 17 marzo 2022 notificazione della citazione per il merito al debitore esecutato era avvenuta "il 6.10.2017" e quindi vi era "difetto di notificazione dell'atto di pignoramento presso terzi al debitore".

8. La suddetta sentenza è stata impugnata da [OSCURATO:PERSONA] con ricorso fondato su un motivo; la RAI ha proposto ricorso incidentale cui [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Va esaminato per primo il ricorso incidentale, ai sensi dell'art. 276, secondo comma, c.p.c..

Con l'unico motivo di ricorso incidentale la RAI lamenta la violazione degli artt. 618 e 618 bis c.p.c..

Deduce che: - il credito pignorato era un credito di lavoro (in quanto avente ad oggetto gli interessi dovuti dal datore di lavoro al lavoratore, da conteggiarsi sul TFR ed altri crediti di lavoro non precisati); - di conseguenza la fase di merito dell'opposizione all'esecuzione andava introdotta con ricorso; - ergo, entro il termine fissato dal giudice (30.9.2017) doveva essere depositato l'atto introduttivo della fase di merito; - la fase di merito venne invece introdotta con citazione depositata il 6.10.2017.

1.1. Il motivo è infondato. [OSCURATO:PERSONA], iniziata l'esecuzione forzata, se l'è vista dichiarare "estinta", per avere il giudice dell'esecuzione ravvisato un vizio nella notificazione del pignoramento.

Ha, di conseguenza, proposto opposizione avverso tale provvedimento di estinzione.

Oggetto dell'opposizione, dunque, non era affatto l'accertamento d'un credito di lavoro, ma l'accertamento della lamentata irritualità dell'ordinanza di estinzione della procedura esecutiva: questione rispetto alla quale è indifferente la fonte del credito pignorato presso il terzo.R.G.N. 30547/19 Tiummi~~1.10 17 marzo 2022

3. Con l'unico motivo del ricorso principale [OSCURATO:PERSONA] espone in sostanza una tesi così riassumibile: - il giudice dell'esecuzione ha dichiarato estinta la procedura esecutiva sul presupposto che il pignoramento non fosse stato notificato al debitore; - il pignoramento invece gli era stato notificato, e ne sussisteva agli atti la prova; - ergo, il giudice dell'esecuzione aveva trascurato di esaminare gli atti.

3.1. Il motivo è inammissibile.

La ricorrente lamenta che il giudice dell'esecuzione prima, e quello dell'opposizione poi, abbiano per errore ritenuto che la notifica del pignoramento al debitore fosse stata eseguita dopo l'iscrizione della causa a ruolo.

La ricorrente tuttavia, non deduce che ciò sia stato frutto di una falsa applicazione delle norme sulle notificazioni, oppure di una erronea valutazione di prove documentali, che quantunque esaminate dal giudice siano state travisate nel loro significato.

Deduce, invece, la ricorrente che il giudice dell'esecuzione prima, e quello dell'opposizione poi, abbiano commesso il suddetto errore non accorgendosi dell'esistenza in atti di vari documenti dimostrativi della esistenza e della ritualità della notificazione del pignoramento (così il ricorso, ripetutamente: a p. 25, ove si afferma che il giudice "non ha individuato gli atti del giudizio" i documenti suddetti; poi ancora a pagina 27, ove si afferma che il giudice "non si è avveduto" di quegli atti, "ritenendo che non fossero esistenti in atti e quindi non li ha considerati").

3.2. Orbene, ascrivere al giudice di merito di "non essersi accorto" dell'esistenza di un documento decisivo, è una censura con cui si denuncia non una falsa applicazione di legge, né un errore di giudizio, ma ci si duole che il giudice abbia supposto l'inesistenza d'un fatto la cui verità era invece positivamente stabilita.R.G.N. 30547/19 4111111~~.~ 17 marzo 2022 Si tratta, dunque, della denuncia di un errore percettivo, che non può essere censurato con ricorso per cassazione, in quanto andava denunciato con la revocazione ordinaria, ex 395 n. 4 c.p.c..

4. Le spese del presente grado di giudizio vanno compensate integramente tra le parti, in considerazione della soccombenza reciproca.

Per questi motivi la Corte di cassazione: (-) rigetta il ricorso incidentale; (-) dichiara inammissibile il ricorso principale; (-) compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità; (-) ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte tanto della ricorrente principale, quanto della ricorrente incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione civile della Corte di cassazione, addì 17 marzo 2022.

Il consi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA sul ricorso n. 30547/19 proposto da: -) [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata a Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 34, difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] in virtù di procura speciale apposta in calce al ricorso; - ricorrente - contro -) RAI - [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato a Roma, v. [OSCURATO:PERSONA] n. 2, difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] in virtù di procura speciale apposta in calce al controricorso; - controricorrente e ricorrente incidentale - nonché -) [OSCURATO:PERSONA]; - intimato - avverso la sentenza del Tribunale di Roma 8.4.2019 n. 7549; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17 marzo 2022 dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA]; viste le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dott. [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l'accoglimento del ricorso incidentale, con assorbimento del principale. [OSCURATO:PERSONA].G.N. 30547/19 117 marzo 2022 1. [OSCURATO:PERSONA], creditrice di [OSCURATO:PERSONA], per essere soddisfatta dei propri crediti iniziò due esecuzioni forzate successive, nelle forme del pignoramento presso terzi. A tal fine pignorò i crediti vantati dal proprio debitore nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]. a titolo di TFR. 2. La prima esecuzione iniziò nel 1999; il terzo rese dichiarazione di quantità positiva, e si concluse con l'assegnazione alla creditrice degli importi dovuti dalla RAI al debitore in conto capitale. La seconda esecuzione iniziò nel 2014, ed ebbe ad oggetto - nella prospettazione del creditore procedente - le somme dovute dalla RAI a [OSCURATO:PERSONA] a titolo di interessi di mora sul trattamento di fine rapporto ed altri crediti, non precisati nel ricorso, comunque scaturenti da un rapporto di lavoro dipendente. Il terzo pignorato, però, in questo caso rese dichiarazione negativa. 3. All'esito della prima udienza (1.6.2016)11 Giudice dell'esecuzione rilevò che l'avviso di ricevimento della notifica del pignoramento al debitore era incompleto, per mancanza delle generalità della persona che aveva ricevuto l'atto. Di conseguenza ritenne di dovere rinviare la causa ad altra udienza, invitando il creditore "a regolarizzare l'avviso". Alla successiva udienza (28.2.2017) il Giudice dell'esecuzione, rilevato che l'avviso non era stato "regolarizzato", dichiarò nulla la notifica ed estinta la procedura esecutiva. 4. Avverso l'ordinanza di estinzione [OSCURATO:PERSONA] (creditrice procedente) propose opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c.. All'esito della fase sommaria dell'opposizione il Giudice dell'esecuzione fissò termine al 30.9.2017 per l'introduzione del giudizio di merito. La fase di merito fu introdotta da [OSCURATO:PERSONA] con citazione, consegnata per la notifica il 29.9.2017, e depositata in cancelleria il 6.10.2017.R.G.N. 30547/19 Gataimii~iii 17 marzo 2022 La RAI si costituì ed eccepì, per quanto in questa sede ancora rileva, l'inammissibilità della domanda per tardività: ciò sul presupposto che la fase di merito dell'opposizione agli atti esecutivi, avendo ad oggetto un credito di lavoro, si dovesse introdurre con ricorso e non con atto di citazione, e che comunque quand'anche introdotta con citazione, per essere tempestiva quest'ultima avrebbe dovuto essere depositate entro il termine stabilito dal giudice (come s'è detto, 30 settembre 2017), mentre nel caso di specie la notifica della citazione e l'iscrizione a ruolo della causa avvennero il 6 ottobre 2017. 5. Con sentenza 8.4.2019 n. 7549 il Tribunale di Roma: a) ritenne che l'introduzione della fase di merito fosse stata tempestiva, perché correttamente introdotta con citazione consegnata per la notifica prima della scadenza del termine fissato dal giudice all'esito della fase sommaria (così la sentenza impugnata, p. 3, § 3); b) nel merito però rigettò l'opposizione. 6. Il Tribunale ha motivato il rigetto dell'opposizione affermando che: a) correttamente il giudice dell'esecuzione aveva dichiarato estinta la procedura esecutiva a causa della nullità del pignoramento; b) il pignoramento era nullo per difetto di una valida notificazione, c) la notificazione del pignoramento era nulla perché "avvenuta 11 6.10.2017, ben oltre l'iscrizione a ruolo della procedura esecutiva" [iniziata nel 2014, n.d.e.]. 7. Con ordinanza 5.7.2019 n. 3671 il Tribunale, su istanza di [OSCURATO:PERSONA], ha corretto la suddetta sentenza, stabilendo che là dove si affermava che la notifica dell'atto di pignoramento al debitore era avvenuta il 6.10.2017, dovesse leggersi che in tale data era avvenuta la notifica dell'atto di citazione in opposizione. Il Tribunale ha lasciato inalterato le restanti parti della sentenza. Sicché, per effetto della correzione, la sentenza 7549/19 in sostanza finì per stabilire che l'opposizione ex 617 c.p.c. era infondata in quanto la R.G.N. 30547/19 41111~~1101Mall~r 17 marzo 2022 notificazione della citazione per il merito al debitore esecutato era avvenuta "il 6.10.2017" e quindi vi era "difetto di notificazione dell'atto di pignoramento presso terzi al debitore". 8. La suddetta sentenza è stata impugnata da [OSCURATO:PERSONA] con ricorso fondato su un motivo; la RAI ha proposto ricorso incidentale cui [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Va esaminato per primo il ricorso incidentale, ai sensi dell'art. 276, secondo comma, c.p.c.. Con l'unico motivo di ricorso incidentale la RAI lamenta la violazione degli artt. 618 e 618 bis c.p.c.. Deduce che: - il credito pignorato era un credito di lavoro (in quanto avente ad oggetto gli interessi dovuti dal datore di lavoro al lavoratore, da conteggiarsi sul TFR ed altri crediti di lavoro non precisati); - di conseguenza la fase di merito dell'opposizione all'esecuzione andava introdotta con ricorso; - ergo, entro il termine fissato dal giudice (30.9.2017) doveva essere depositato l'atto introduttivo della fase di merito; - la fase di merito venne invece introdotta con citazione depositata il 6.10.2017. 1.1. Il motivo è infondato. [OSCURATO:PERSONA], iniziata l'esecuzione forzata, se l'è vista dichiarare "estinta", per avere il giudice dell'esecuzione ravvisato un vizio nella notificazione del pignoramento. Ha, di conseguenza, proposto opposizione avverso tale provvedimento di estinzione. Oggetto dell'opposizione, dunque, non era affatto l'accertamento d'un credito di lavoro, ma l'accertamento della lamentata irritualità dell'ordinanza di estinzione della procedura esecutiva: questione rispetto alla quale è indifferente la fonte del credito pignorato presso il terzo.R.G.N. 30547/19 Tiummi~~1.10 17 marzo 2022 3. Con l'unico motivo del ricorso principale [OSCURATO:PERSONA] espone in sostanza una tesi così riassumibile: - il giudice dell'esecuzione ha dichiarato estinta la procedura esecutiva sul presupposto che il pignoramento non fosse stato notificato al debitore; - il pignoramento invece gli era stato notificato, e ne sussisteva agli atti la prova; - ergo, il giudice dell'esecuzione aveva trascurato di esaminare gli atti. 3.1. Il motivo è inammissibile. La ricorrente lamenta che il giudice dell'esecuzione prima, e quello dell'opposizione poi, abbiano per errore ritenuto che la notifica del pignoramento al debitore fosse stata eseguita dopo l'iscrizione della causa a ruolo. La ricorrente tuttavia, non deduce che ciò sia stato frutto di una falsa applicazione delle norme sulle notificazioni, oppure di una erronea valutazione di prove documentali, che quantunque esaminate dal giudice siano state travisate nel loro significato. Deduce, invece, la ricorrente che il giudice dell'esecuzione prima, e quello dell'opposizione poi, abbiano commesso il suddetto errore non accorgendosi dell'esistenza in atti di vari documenti dimostrativi della esistenza e della ritualità della notificazione del pignoramento (così il ricorso, ripetutamente: a p. 25, ove si afferma che il giudice "non ha individuato gli atti del giudizio" i documenti suddetti; poi ancora a pagina 27, ove si afferma che il giudice "non si è avveduto" di quegli atti, "ritenendo che non fossero esistenti in atti e quindi non li ha considerati"). 3.2. Orbene, ascrivere al giudice di merito di "non essersi accorto" dell'esistenza di un documento decisivo, è una censura con cui si denuncia non una falsa applicazione di legge, né un errore di giudizio, ma ci si duole che il giudice abbia supposto l'inesistenza d'un fatto la cui verità era invece positivamente stabilita.R.G.N. 30547/19 4111111~~.~ 17 marzo 2022 Si tratta, dunque, della denuncia di un errore percettivo, che non può essere censurato con ricorso per cassazione, in quanto andava denunciato con la revocazione ordinaria, ex 395 n. 4 c.p.c.. 4. Le spese del presente grado di giudizio vanno compensate integramente tra le parti, in considerazione della soccombenza reciproca. Per questi motivi la Corte di cassazione: (-) rigetta il ricorso incidentale; (-) dichiara inammissibile il ricorso principale; (-) compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità; (-) ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte tanto della ricorrente principale, quanto della ricorrente incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione civile della Corte di cassazione, addì 17 marzo 2022. Il consi
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