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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 25 marzo 2024

Cassazione n. 07961/2024

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![OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramento* disposto d ufficio Numero registro generale 22804/2021Numero sezionale 4820/2023Numero di raccolta generale 7961/2024LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Data pubblicazione 25/03/2024PRIMA SEZIONE CIVILEComposta dagli Ill mi * ri [OSCURATO:PERSONA]* ** * Consigliere R G N 22804/2021* * Consigliere Ud 27/10/2023 – CC* * Consigliere [OSCURATO:PERSONA]* * Consigliere relha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso n 22804/2021promosso da* * elettivamente domiciliato in Roma via B *30 presso lo studio dell avv * * rappresentato e difesodall avv * * in virtù di procura speciale in calce alricorso ricorrentecontro* * elettivamente domiciliata in Roma via L* 1 presso lo studio dell avv * * * che larappresenta e difende unitamente all avv * * in virtùdi procura speciale in calce al controricorso controricorrenteavverso il decreto n cronol 366/2021 della Corte di appello diBrescia pubblicato il 07/06/2021udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del27/10/2023 dal Consigliere * *letti gli atti del procedimento in epigrafeSVOLGIMENTO DEL PROCESSOCon sentenza pubblicata nel 2014 veniva dichiarata lacessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da ** disposto d ufficio Numero registro generale 22804/2021Numero sezionale 4820/2023* e * * nel 1998 dal quale erano nati dueNumero di raccolta generale 7961/2024figli * e * Data pubblicazione 25/03/2024Con ricorso ai sensi dell art 9 l n 898 del 1970 depositato indata 22/11/2019 * * chiedeva al Tribunale di Brescia direvocare l assegnazione alla * della casa coniugale sita inBrescia via * da Como 2 di proprietà esclusiva del ricorrentein quanto entrambi i figli maggiorenni non erano più conviventi conla madreNel costituirsi in giudizio * * si dichiaravadisposta a rilasciare la casa coniugale ma chiedeva che le fossericonosciuto un congruo termine ed anche l aumento dell assegnodivorzile da € 800 00 ad € 1 500 00 mensili * inoltre larichiesta di accertare che il figlio * fosse stato resoautonomo per scelta esclusiva del padre e che per tale motivofossero poste a carico di quest ultimo con efficacia ex tunc tutte lespese straordinarie mediche scolastiche e ludiche con esclusionedel concorso della madre al sostentamento del figlioAll udienza del 14/10/2020 le parti concordavano il rilascio dellacasa coniugale entro la data del 30/04/2021 ma non riuscivano adaccordarsi sulle altre questioniCon decreto n cron 9882/2020 del 26/11/2020 il Tribunale diBrescia accoglieva il ricorso presentato da * * disponendola revoca dell assegnazione della casa familiare e rigettava ladomanda di * * volta all aumento dell assegnodivorzile* ultima proponeva reclamo contro tale provvedimentolamentando che il Tribunale non si era pronunciato sulla richiesta diporre a carico esclusivo del padre le spese straordinarie necessarieper il figlio * * inoltre il rigetto della propriadomanda riconvenzionale volta ad ottenere l aumento dell assegnodivorzile in conseguenza della revoca dell assegnazione della casaconiugale2 di 15* disposto d ufficio Numero registro generale 22804/2021Numero sezionale 4820/2023* * * la Corte d appello emetteva decreto diNumero di raccolta generale 7961/2024accoglimento del reclamo e a modifica delle condizioni dDi atca upuib baliclalazio ne 25/03/2024sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio statuivacome segue«d revoca l obbligo di * * di contribuire nellamisura del 50% a tutte le spese straordinarie mediche scolastichee ludiche del figlio * * divenuto maggiorenne eautosufficientee onera * * di versare a * * la somma di €1 200 a titolo di contributo di mantenimento a decorrere dalladomanda somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici*f condanna il reclamato al rimborso delle spese processuali dientrambi i gradi del giudizio …omissis »Avverso tale pronuncia * * ha proposto ricorso percassazione affidato a quattro motivi di impugnazioneL intimata si è difesa con controricorsoLe parti hanno depositato entrambe memoria difensivaRAGIONI DELLA DECISIONE1 Il ricorrente ha formulato i seguenti motivi di ricorso«1 * 360 comma 1 n 3 c p c Violazione e falsaapplicazione dell art 2697 c c e dell art 9 della Legge n 898 del1970 per avere il giudice di secondo grado riconosciuto l aumentodell assegno divorzile senza che il richiedente avesse assoltoall onere di fornire la prova del peggioramento della propriasituazione economica e per avere riconosciuto rilevanzanell ambito del procedimento di revisione delle condizioni didivorzio a fatti il cui apprezzamento era già avvenuto nelprocedimento di divorzio ai fini della determinazione dellaspettanza dell assegno pagine 6 11 »3 di 15* disposto d ufficio Numero registro generale 22804/2021Numero sezionale 4820/2023«2 Art 360 comma 1 n 4 c p c nullità del DecretoNumero di raccolta generale 7961/2024impugnato per carenza e/o difetto di motivazione circa lDea tar paugbbiloicnaziio ne 25/03/2024dell aumento dell assegno divorzile pagine 11 14 »«3 Art 360 comma 1 n 3 c p c Violazione e falsaapplicazione dell art 101 c p c e dell art 337 septies c c avutoriguardo alla ritenuta legittimazione passiva di * * inrelazione alla domanda svolta da * * per ottenerel esonero dal versamento del contributo di mantenimento del figlio* maggiorenne e non convivente con alcuno dei genitoriViolazione e falsa applicazione degli artt 30 Cost e degli artt 147e ss c c avuto riguardo all obbligo di entrambi i genitori dicontribuire nel mantenimento della prole in relazione alle rispettivesostanze pagine 14 18 »«4 Art 360 comma 1 n 5 c p c omesso esame circa unfatto decisivo per il giudizio avuto riguardo alla decorrenzadell aumento dell assegno divorzile pagine 18 20 »2 Il primo motivo di ricorso è infondatoIl ricorrente ha dedotto che la Corte d appello ha aumentatol assegno divorzile alla ex moglie considerando le presunte causedella disparità di reddito tra le parti e il presunto contributo delladonna alla vita familiare in base a circostanze che erano già statevalutate nel procedimento di divorzio e che non potevano formareoggetto di nuove valutazioni nel procedimento ex art 9 l n 898del 1970 se non limitatamente ai fatti sopravvenuti ma nellaspecie la ex moglie aveva evidenziato al fine di ottenerel incremento dell assegno solo la perdita della disponibilità dellacasa coniugale senza neppure dimostrare le spese per ilreperimento di una nuova abitazione che in effetti al ricorrente nonrisultavano sostenute perché la donna era andata a viveregratuitamente in una casa di proprietà del padre2 1 * è noto l art 9 comma 1 l n 898 del 1970 nellaspecie ancora applicabile ratione temporis stabilisce che «Qualora4 di 15* disposto d ufficio Numero registro generale 22804/2021Numero sezionale 4820/2023sopravvengano giustificati motivi dopo la sentenza che pronuncia loNumero di raccolta generale 7961/2024scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimDatoa npuibobl ic aizlio ne 25/03/2024tribunale in camera di consiglio e per i provvedimenti relativi aifigli con la partecipazione del pubblico ministero può su istanza diparte disporre la revisione delle disposizioni concernentil affidamento dei figli e di quelle relative alla misura e alle modalitàdei contributi da corrispondersi ai sensi degli articoli 5 e 6 »2 2 * Corte ha precisato che l accertamento di unasopravvenuta modifica delle condizioni economiche degli exconiugi idonea a mutare il pregresso assetto patrimonialerealizzato con il precedente provvedimento attributivo dell assegnodeve essere operato secondo una valutazione comparativa dellecondizioni delle parti senza che il giudice sia chiamato adeffettuare una nuova ed autonoma valutazione dei presupposti odella entità dell assegno che è già stata effettuata con la sentenzadivorzile v da ultimo [OSCURATO:PERSONA] 6 1 Ordinanza n 7666 del[OSCURATO:DATA_NASCITA]Il giudice adito per la revisione delle condizioni di divorzio deveanzi nel pieno rispetto delle valutazioni espresse al momento dellamisura le circostanze sopravvenute e provate dalle parti abbianoalterato l equilibrio così raggiunto provvedendo ad adeguarel importo o lo stesso obbligo della contribuzione alla nuovasituazione patrimoniale reddituale accertata v ancora Cass Sez6 1 Ordinanza n 7666 del 09/03/2022È tuttavia evidente che una volta accertata in fatto lasopravvenienza di circostanze potenzialmente idonee ad alterarel assetto economico stabilito tra gli ex coniugi al momento dellapronuncia sulle condizioni di divorzio il giudice deve procedere allavalutazione in diritto dei giustificati motivi che ne consentono larevisione sulla base del diritto vivente tenendo cioè conto deicriteri che derivano dall interpretazione giurisprudenziale delle5 di 15* disposto d ufficio Numero registro generale 22804/2021Numero sezionale 4820/2023norme applicabili al momento della decisione [OSCURATO:PERSONA] 1Numero di raccolta generale 7961/2024Ordinanza n 1645 del 19/01/2023 Data pubblicazione 25/03/20242 3 * specie la Corte territoriale ha accertato lapersistenza nell attualità del significativo divario economico tra iconiugi mediante una valutazione dei redditi e il patrimonio delleparti che ha tenuto della situazione già considerata in sede didivorzio cui ha aggiunto le novità intervenute ad esempio lavendita della casa a * d * da parte dellacontroricorrente e i redditi dichiarati dal ricorrente nel 2019 e hapoi ritenuto che l assegno attribuito nel 2014 secondo i criteriinterpretativi in vigore al momento della decisione fosse destinatoa svolgere la funzione assistenziale ed anche compensativoperequativa Infine ha rimarcato quanto segue «…essendopacifico il raggiungimento dell autonomia economica del figlio* le risorse economiche del * sono di fatto aumentate nondovendo più lo stesso far fronte al pagamento della somma di €800 00 in favore del detto figlio e ben potendo quindicorrispondere una somma maggiore in favore della ex moglie…»aggiungendo che «…lo stesso è oggi rientrato nella disponibilitàdella casa coniugale dalla quale ben potrà conseguire un ulterioreentrata »La Corte d appello pur indicando le sopravvenienze rilevantidopo aver valutato le condizioni economico patrimoniali delle partiha dunque deciso secondo diritto sulla revisione dell assegnoIn effetti la menzionata Corte ha riscontrato l esistenza disopravvenienze rilevanti in particolare la cessazionedell erogazione del contributo al mantenimento del figlio * di €800 00 divenuto economicamente autosufficiente a carico del* e l acquisizione da parte di quest ultimo della pienadisponibilità dell abitazione familiare di sua proprietà che hannodeterminato un miglioramento delle condizioni del medesimo ilquale si trovava già in una situazione reddituale e patrimoniale6 di 15* disposto d ufficio Numero registro generale 22804/2021Numero sezionale 4820/2023notevolmente avvantaggiata rispetto alla ex moglie sicché inNumero di raccolta generale 7961/2024conformità ai principi sopra enunciati ha ritenuto * peubrbolicsaozio ne 25/03/2024l aumento dell assegno divorzile2 4 Si deve subito rilevare che la constatazione della primadelle due circostanze appena dedotte non è oggetto di censuraavendo le parti concordemente dedotto che il figlio * èdivenuto economicamente autosufficiente mentre il figlio *non vive più con la madre ed è mantenuto direttamente dal padre2 5 Per quanto riguarda invece la revoca dell assegnazionedella casa familiare occorre compiere alcune precisazioni2 5 1 Prima di tutto si deve rilevare che l affermazionerelativa al trasferimento della controricorrente presso la casa delpadre a titolo di comodato costituisce una deduzione in fatto delricorrente che dalla lettura del ricorso per cassazione e anche dellasentenza impugnata non risulta essere stata offerta allavalutazione del giudice nei gradi di merito né il suo mancatoesame è stato in questa sede censurato sicché si tratta di fatto chesi presenta del tutto nuovo e dunque insuscettibile di esserevalutato2 5 2 In via generale inoltre la revoca dell assegnazionedell abitazione familiare costituisce una sopravvenienza sfavorevoleper l ex coniuge che ne sia stato assegnatario la quale èsuscettibile di essere valutata ai fini della verifica dei presuppostiper la revisione delle condizioni di divorzio ai sensi dell art 9comma 1 l n 898 del 1970 tanto più quando si accompagnaall acquisto della disponibilità materiale della stessa da partedell altro ex coniuge che ne sia proprietario esclusivoÈ vero infatti che la statuizione sull assegnazione della casafamiliare è posta nell esclusivo interesse del figlio minorenne omaggiorenne ma non ancora autosufficiente economicamenteTuttavia a prescindere da tale indiscussa funzione finalizzata aconservare l habitat familiare dei figli non può negarsi che detta7 di 15* disposto d ufficio Numero registro generale 22804/2021Numero sezionale 4820/2023assegnazione abbia dei riflessi economici perché consente alNumero di raccolta generale 7961/2024genitore assegnatario di evitare la ricerca di una diversa abDiatta pzuibobnliceaz io ne 25/03/2024che invece deve essere reperita dal genitore che non vive inprevalenza con i figli anche se è il proprietario esclusivo o ilcomproprietario dell abitazione stessa* stesso modo la revoca dell assegnazione della casafamiliare costituisce una modifica peggiorativa delle condizionieconomiche del genitore che ne fruisce insieme ai figli e unasopravvenienza migliorativa per l altro che ne sia il proprietarioesclusivo il quale ad esempio può andarvi ad abitare o concedereil bene in locazione a terzi o comunque impiegarlo in attivitàproduttive compiendo in sintesi attività suscettibili di valutazioneeconomica che durante l assegnazione all altro genitore non eranoconsentiteAnche nel valutare l adozione delle statuizioni conseguenti allaseparazione personale tra i coniugi questa Corte ha più voltequantificazione dell assegno di mantenimento in favore dei figli edel coniuge economicamente più debole perché pur essendofinalizzata alla tutela della prole e del suo interesse a permanerenell ambiente domestico indubbiamente tale assegnazionecostituisce un utilità suscettibile di apprezzamento economicoprecisando che ciò avviene anche quando il coniuge assegnatariodell immobile ne sia comproprietario perché il godimento di talebene non trova fondamento nella comproprietà dello stesso ma nelprovvedimento di assegnazione opponibile anche ai terzi chelimita la facoltà dell altro coniuge di disporre della propria quota esi traduce per esso in un pregiudizio economico valutabile CassSez 1 Ordinanza n 27599 del 21/09/2022 [OSCURATO:PERSONA] 1 n20858/2021 [OSCURATO:PERSONA] 6 1 n 25420/2015 v anche Cass Sez1 n 4203/2006 ove è precisato che il godimento della casafamiliare costituisce un valore economico del quale il giudice deve8 di 15* disposto d ufficio Numero registro generale 22804/2021Numero sezionale 4820/2023tener conto ai fini della determinazione dell assegno dovuto all altroNumero di raccolta generale 7961/2024coniuge per il suo mantenimento o per quello dei figli che * rpeubgbloicalazio ne 25/03/2024corrisponde al canone ricavabile dalla locazione dell immobileCome sopra evidenziato le sopravvenienze possono diveniregiustificati motivi di revisione o revoca dell assegno divorzilesecondo i criteri forniti dall art 5 comma 6 l n 898 del 1970dovendosi pertanto tenere conto «delle condizioni dei coniugi delleragioni della decisione del contributo personale ed economico datoda ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione delpatrimonio di ciascuno o di quello comune del reddito di entrambi»e tutti i suddetti elementi vanno valutati «anche in rapporto alladurata del matrimonio»In tale quadro la disponibilità dell abitazione della casafamiliare come pure la perdita della stessa costituisconocircostanze suscettibili essere valutate perché connotano lecondizioni di vita della persona anche se non si trasformano in veroe proprio reddito o non incidono sul suo patrimonio costituendocomunque un vantaggio suscettibile di assumere volta per voltaconnotazione economicaNel caso di specie alla perdita del vantaggio derivantedall assegnazione della casa familiare si è affiancato il vantaggiodell acquisto della disponibilità del bene da parte dell ex coniugeproprietario esclusivo circostanza correttamente considerata dalgiudice di merito insieme all altro elemento sopra riportato qualecausa dell aggravamento del divario economico già esistente tra iconiugi2 5 3 In conclusione con specifico riferimento all incidenzadella revoca dell assegnazione della casa familiare sulla revisionedell assegno di divorzio ai sensi dell art 9 l n 898 del 1970 lacensura si rivela infondata dovendosi dare applicazione alseguente principio9 di 15* disposto d ufficio Numero registro generale 22804/2021Numero sezionale 4820/2023“In tema di revisione delle condizioni di divorzio costituisceNumero di raccolta generale 7961/2024sopravvenienza valutabile ai fini dell accertamento dei gDiuatsa tpiufbibcliacatziio ne 25/03/2024motivi per l aumento dell assegno divorzile la revocadell assegnazione della casa familiare di proprietà esclusivadell altro ex coniuge il cui godimento ancorché funzionale almantenimento dell ambiente familiare in favore dei figli costituisceun valore economico non solo per l assegnatario che ne vieneprivato per effetto della revoca ma anche per l altro coniuge che siavvantaggia per effetto della revoca potendo andare ad abitare lacasa coniugale o concederla in locazione a terzi o comunqueimpiegarla in attività produttive compiendo attività suscettibili divalutazione economica che durante l assegnazione all altroconiuge non erano consentite ”3 Il secondo motivo di ricorso è infondato3 1 Come è noto la nuova formulazione dell art 360 c p c introdotta dall art 54 comma 1 lett b d l n 83 del 2012 convcon modif in l n 134 del 2012 non consente più l impugnazioneai sensi dell art 360 comma 1 n 5 c p c «per omessainsufficiente o contraddittoria motivazione circa un fattocontroverso e decisivo per il giudizio» ma soltanto «per omessoesame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto didiscussione tra le parti»La riformulazione appena richiamata deve essere interpretataalla luce dei canoni ermeneutici dettati dall art 12 prel comeriduzione al minimo costituzionale del sindacato di legittimitàsulla motivazione Pertanto è divenuta denunciabile in cassazionesolo l anomalia motivazionale che si tramuti in violazione di leggecostituzionalmente rilevante in quanto attinente all esistenza dellamotivazione in sé purché il vizio risulti dal testo della sentenzaimpugnata a prescindere dal confronto con le risultanzeprocessuali v [OSCURATO:PERSONA] U n 8053/2014 conf da ultimo CassSez 1 n 7090/202210 di 15* disposto d ufficio Numero registro generale 22804/2021Numero sezionale 4820/2023Numero di raccolta generale 7961/2024In altre parole a seguito della riforma del 2012 è scomparso ilData pubblicazione 25/03/2024controllo sulla motivazione con riferimento al parametro dellasufficienza ma resta il controllo sull esistenza sotto il profilodell assoluta omissione o della mera apparenza e sulla coerenza sotto il profilo della irriducibile contraddittorietà e dell illogicitàmanifesta della stessa ossia il controllo riferito a quei parametriche determinano la conversione del vizio di motivazione in vizio diviolazione di legge sempre che emerga immediatamente edirettamente dal testo della sentenza impugnata v di nuovoCass Sez U n 8053/2014 e [OSCURATO:PERSONA] 1 n 13248/2020A tali principi si è uniformata negli anni successivi lagiurisprudenza di legittimità la quale ha più volte precisato che laviolazione di legge come sopra indicata ove riconducibile allaviolazione degli artt 111 Cost e 132 comma 2 n 4 c p cdetermina la nullità della sentenza ai sensi dell art 360 comma 1n 4 c p c così [OSCURATO:PERSONA] U n 22232/2016 conf [OSCURATO:PERSONA] 63 n 22598/2018 [OSCURATO:PERSONA] L n 27112/2018 [OSCURATO:PERSONA] 6 Ln 16611/2018 [OSCURATO:PERSONA] 3 n 23940/2017In particolare questa Corte ha ritenuto che di “motivazioneapparente” o di “motivazione perplessa e incomprensibile” puòparlarsi laddove essa non renda percepibili le ragioni delladecisione perché consiste di argomentazioni obiettivamenteinidonee a far conoscere l iter logico seguito per la formazione delconvincimento di talché essa non consenta alcun effettivo controllosull esattezza e sulla logicità del ragionamento del giudiceSecondo la medesima Corte inoltre ricorre il vizio di omessa oapparente motivazione della sentenza allorquando il giudice dimerito ometta di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprioconvincimento ovvero li indichi senza un approfondita lorodisamina rendendo in tal modo impossibile ogni controllosull esattezza e sulla logicità del suo ragionamento del11 di 15* disposto d ufficio Numero registro generale 22804/2021Numero sezionale 4820/2023Numero di raccolta generale 7961/2024ragionamento del giudice v da ultimo [OSCURATO:PERSONA] 3 nData pubblicazione 25/03/202427411/2021Il giudice deve infatti dare conto in modo comprensibile ecoerente rispetto alle evidenze processuali del percorso logicocompiuto al fine di accogliere o respingere la domanda formulatadovendosi ritenere viziata per apparenza la motivazionemeramente assertiva o riferita solo complessivamente alleproduzioni in atti [OSCURATO:PERSONA] 3 Ordinanza n 14762/20193 2 * specie dalla semplice lettura del decreto impugnatosi evincono con chiarezza le ragioni della decisione [OSCURATO:PERSONA] appello ha infatti evidenziato il divario economico esistente trale parti per poi rimarcare che «…essendo pacifico ilraggiungimento dell autonomia economica del figlio * lerisorse economiche del * sono di fatto aumentate non dovendopiù lo stesso far fronte al pagamento della somma di € 800 00 infavore del detto figlio e ben potendo quindi corrispondere unasomma maggiore in favore della ex moglie…» aggiungendo che«…lo stesso è oggi rientrato nella disponibilità della casa coniugaledalla quale ben potrà conseguire un ulteriore entrata »Il motivo deve pertanto essere respinto4 Il terzo motivo è inammissibileIl ricorrente ha affermato che la Corte d appello ha errato nelritenere estinto l obbligo della madre di concorrere nelmantenimento del figlio senza avere previamente verificato incontraddittorio con quest ultimo non più convivente con i genitoriil comprovato raggiungimento di un effettiva e stabile indipendenzaeconomica o la dimostrata colpevole inezia dello stessoLa parte non risulta avere tuttavia colto la ratio della decisioneimpugnata perché il giudice del reclamo non ha effettuato alcunaccertamento in ordine all esistenza o meno dell obbligo della* di mantenere il figlio * ma ha semplicementerevocato la statuizione contenuta nella sentenza di divorzio12 di 15* disposto d ufficio Numero registro generale 22804/2021Numero sezionale 4820/2023riguardante il rapporto interno tra i genitori che prevedevaNumero di raccolta generale 7961/2024l obbligo della * di rimborsare al * il 50% deDllaeta psupbbelicsaezio ne 25/03/2024straordinarie relative al figlio* una volta cessata la coabitazione con i genitorieventuali richieste di mantenimento per le proprie spese ordinarieo straordinarie o per la corresponsione degli alimenti in presenzadei presupposti di legge potranno e dovranno essere formulatedirettamente dal figlio nei confronti di ciascuno degli ascendenti5 Anche il quarto motivo è infondato5 1 Come evidenziato nell esaminare il secondo motivo diricorso la nuova formulazione dell art 360 c p c consentel impugnazione ai sensi dell art 360 comma 1 n 5 c p c «peromesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è statooggetto di discussione tra le parti»La norma si riferisce al mancato esame di un fatto decisivo cheè stato offerto al contraddittorio delle parti inteso come fattostorico accadimento naturalistico* pertanto un fatto ai sensi dell art 360 comma 1n 5 c p c non una questione o un punto ma un vero e proprioevento un preciso accadimento una determinata circostanzanaturalistica un dato materiale un episodio fenomenico rilevante [OSCURATO:PERSONA] 2 n 26274/2018Non integrano viceversa fatti il cui omesso esame possacagionare il vizio ex art 360 comma 1 n 5 c p c leargomentazioni o deduzioni difensive [OSCURATO:PERSONA] 2 n14802/2017 [OSCURATO:PERSONA] 5 n 21152/2014 le domande o leeccezioni formulate nella causa di merito né i motivi di appello eneppure le singole questioni decise dal giudice di merito o i puntidella sentenza [OSCURATO:PERSONA] 1 Sentenza n 17761 del [OSCURATO:DATA_NASCITA]* possono considerarsi fatti i singoli elementi di unaccadimento complesso comunque apprezzato né le mere ipotesialternative né le singole risultanze istruttorie ove comunque risulti13 di 15* disposto d ufficio Numero registro generale 22804/2021Numero sezionale 4820/2023un complessivo e convincente apprezzamento del fatto svolto dalNumero di raccolta generale 7961/2024giudice di merito sulla base delle prove acquisite nel cDoatras poub bldicaezlio ne 25/03/2024giudizio [OSCURATO:PERSONA] 2 Ordinanza n 10525 del [OSCURATO:DATA_NASCITA]* i fatti il cui omesso esame integra il menzionatovizio della sentenza devono essere “decisivi” e tale caratteristicadeve essere a pena di inammissibilità del motivo chiaramenteallegata dal ricorrente che è tenuto a rappresentare non solo qualesia il fatto di cui sia stato omesso l esame ma anche il rapporto diderivazione diretta tra l omesso esame e la decisione a luisfavorevole della controversia [OSCURATO:PERSONA] L Ordinanza n 29954del 13/10/20225 2 Nel caso di specie il ricorrente ha dedotto che il giudice dimerito avrebbe dovuto tenere conto del fatto che le parti avevanoconcordato proprio nel corso del giudizio di primo grado che lacontroricorrente avrebbe potuto continuare a godere della casafamiliare fino al 30/04/2021 v verbale d udienza del 14/10/2020agli atti circostanza che se valutata avrebbe determinato unadiversa statuizione sulla decorrenza dell aumento dell assegnodivorzile che invece la Corte d appello ha fatto risalire alla datadella domanda giudizialeCome sopra evidenziato tuttavia non risulta che la Corte diappello abbia fondato l aumento dell assegno divorzileesclusivamente sulla circostanza del rilascio della casa familiarecome se fosse una conseguenza automatica della stessa mapiuttosto ha ritenuto che tale evenienza insieme ad altre e inparticolare la cessazione del pagamento del contributo almantenimento del figlio * giustificavano la revisionedell assegno nel senso indicatoLa circostanza dedotta dunque non risulta decisiva6 In conclusione il ricorso deve essere respinto7 La statuizione sulle spese segue la soccombenza14 di 15* disposto d ufficio Numero registro generale 22804/2021Numero sezionale 4820/20238 In applicazione dell art 13 comma 1 quater d P R n 115Numero di raccolta generale 7961/2024del 2002 si deve dare atto della sussistenza dei preDsatua pupbbolicsatziio ne 25/03/2024processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulterioreimporto a titolo di contributo unificato pari a quello richiesto perl impugnazione proposta se dovuto9 In caso di diffusione devono essere omesse le generalitàdelle parti e dei soggetti menzionati nella decisione a normadell art 52 d lgs n 196 del 2003CORTE [OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramento* disposto d ufficio Numero registro generale 22804/2021Numero sezionale 4820/2023Numero di raccolta generale 7961/2024LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Data pubblicazione 25/03/2024PRIMA SEZIONE CIVILEComposta dagli Ill mi * ri [OSCURATO:PERSONA]* ** * Consigliere R G N 22804/2021* * Consigliere Ud 27/10/2023 – CC* * Consigliere [OSCURATO:PERSONA]* * Consigliere relha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso n 22804/2021promosso da* * elettivamente domiciliato in Roma via B *30 presso lo studio dell avv * * rappresentato e difesodall avv * * in virtù di procura speciale in calce alricorso ricorrentecontro* * elettivamente domiciliata in Roma via L* 1 presso lo studio dell avv * * * che larappresenta e difende unitamente all avv * * in virtùdi procura speciale in calce al controricorso controricorrenteavverso il decreto n cronol 366/2021 della Corte di appello diBrescia pubblicato il 07/06/2021udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del27/10/2023 dal Consigliere * *letti gli atti del procedimento in epigrafeSVOLGIMENTO DEL PROCESSOCon sentenza pubblicata nel 2014 veniva dichiarata lacessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da ** disposto d ufficio Numero registro generale 22804/2021Numero sezionale 4820/2023* e * * nel 1998 dal quale erano nati dueNumero di raccolta generale 7961/2024figli * e * Data pubblicazione 25/03/2024Con ricorso ai sensi dell art 9 l n 898 del 1970 depositato indata 22/11/2019 * * chiedeva al Tribunale di Brescia direvocare l assegnazione alla * della casa coniugale sita inBrescia via * da Como 2 di proprietà esclusiva del ricorrentein quanto entrambi i figli maggiorenni non erano più conviventi conla madreNel costituirsi in giudizio * * si dichiaravadisposta a rilasciare la casa coniugale ma chiedeva che le fossericonosciuto un congruo termine ed anche l aumento dell assegnodivorzile da € 800 00 ad € 1 500 00 mensili * inoltre larichiesta di accertare che il figlio * fosse stato resoautonomo per scelta esclusiva del padre e che per tale motivofossero poste a carico di quest ultimo con efficacia ex tunc tutte lespese straordinarie mediche scolastiche e ludiche con esclusionedel concorso della madre al sostentamento del figlioAll udienza del 14/10/2020 le parti concordavano il rilascio dellacasa coniugale entro la data del 30/04/2021 ma non riuscivano adaccordarsi sulle altre questioniCon decreto n cron 9882/2020 del 26/11/2020 il Tribunale diBrescia accoglieva il ricorso presentato da * * disponendola revoca dell assegnazione della casa familiare e rigettava ladomanda di * * volta all aumento dell assegnodivorzile* ultima proponeva reclamo contro tale provvedimentolamentando che il Tribunale non si era pronunciato sulla richiesta diporre a carico esclusivo del padre le spese straordinarie necessarieper il figlio * * inoltre il rigetto della propriadomanda riconvenzionale volta ad ottenere l aumento dell assegnodivorzile in conseguenza della revoca dell assegnazione della casaconiugale2 di 15* disposto d ufficio Numero registro generale 22804/2021Numero sezionale 4820/2023* * * la Corte d appello emetteva decreto diNumero di raccolta generale 7961/2024accoglimento del reclamo e a modifica delle condizioni dDi atca upuib baliclalazio ne 25/03/2024sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio statuivacome segue«d revoca l obbligo di * * di contribuire nellamisura del 50% a tutte le spese straordinarie mediche scolastichee ludiche del figlio * * divenuto maggiorenne eautosufficientee onera * * di versare a * * la somma di €1 200 a titolo di contributo di mantenimento a decorrere dalladomanda somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici*f condanna il reclamato al rimborso delle spese processuali dientrambi i gradi del giudizio …omissis »Avverso tale pronuncia * * ha proposto ricorso percassazione affidato a quattro motivi di impugnazioneL intimata si è difesa con controricorsoLe parti hanno depositato entrambe memoria difensivaRAGIONI DELLA DECISIONE1 Il ricorrente ha formulato i seguenti motivi di ricorso«1 * 360 comma 1 n 3 c p c Violazione e falsaapplicazione dell art 2697 c c e dell art 9 della Legge n 898 del1970 per avere il giudice di secondo grado riconosciuto l aumentodell assegno divorzile senza che il richiedente avesse assoltoall onere di fornire la prova del peggioramento della propriasituazione economica e per avere riconosciuto rilevanzanell ambito del procedimento di revisione delle condizioni didivorzio a fatti il cui apprezzamento era già avvenuto nelprocedimento di divorzio ai fini della determinazione dellaspettanza dell assegno pagine 6 11 »3 di 15* disposto d ufficio Numero registro generale 22804/2021Numero sezionale 4820/2023«2 Art 360 comma 1 n 4 c p c nullità del DecretoNumero di raccolta generale 7961/2024impugnato per carenza e/o difetto di motivazione circa lDea tar paugbbiloicnaziio ne 25/03/2024dell aumento dell assegno divorzile pagine 11 14 »«3 Art 360 comma 1 n 3 c p c Violazione e falsaapplicazione dell art 101 c p c e dell art 337 septies c c avutoriguardo alla ritenuta legittimazione passiva di * * inrelazione alla domanda svolta da * * per ottenerel esonero dal versamento del contributo di mantenimento del figlio* maggiorenne e non convivente con alcuno dei genitoriViolazione e falsa applicazione degli artt 30 Cost e degli artt 147e ss c c avuto riguardo all obbligo di entrambi i genitori dicontribuire nel mantenimento della prole in relazione alle rispettivesostanze pagine 14 18 »«4 Art 360 comma 1 n 5 c p c omesso esame circa unfatto decisivo per il giudizio avuto riguardo alla decorrenzadell aumento dell assegno divorzile pagine 18 20 »2 Il primo motivo di ricorso è infondatoIl ricorrente ha dedotto che la Corte d appello ha aumentatol assegno divorzile alla ex moglie considerando le presunte causedella disparità di reddito tra le parti e il presunto contributo delladonna alla vita familiare in base a circostanze che erano già statevalutate nel procedimento di divorzio e che non potevano formareoggetto di nuove valutazioni nel procedimento ex art 9 l n 898del 1970 se non limitatamente ai fatti sopravvenuti ma nellaspecie la ex moglie aveva evidenziato al fine di ottenerel incremento dell assegno solo la perdita della disponibilità dellacasa coniugale senza neppure dimostrare le spese per ilreperimento di una nuova abitazione che in effetti al ricorrente nonrisultavano sostenute perché la donna era andata a viveregratuitamente in una casa di proprietà del padre2 1 * è noto l art 9 comma 1 l n 898 del 1970 nellaspecie ancora applicabile ratione temporis stabilisce che «Qualora4 di 15* disposto d ufficio Numero registro generale 22804/2021Numero sezionale 4820/2023sopravvengano giustificati motivi dopo la sentenza che pronuncia loNumero di raccolta generale 7961/2024scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimDatoa npuibobl ic aizlio ne 25/03/2024tribunale in camera di consiglio e per i provvedimenti relativi aifigli con la partecipazione del pubblico ministero può su istanza diparte disporre la revisione delle disposizioni concernentil affidamento dei figli e di quelle relative alla misura e alle modalitàdei contributi da corrispondersi ai sensi degli articoli 5 e 6 »2 2 * Corte ha precisato che l accertamento di unasopravvenuta modifica delle condizioni economiche degli exconiugi idonea a mutare il pregresso assetto patrimonialerealizzato con il precedente provvedimento attributivo dell assegnodeve essere operato secondo una valutazione comparativa dellecondizioni delle parti senza che il giudice sia chiamato adeffettuare una nuova ed autonoma valutazione dei presupposti odella entità dell assegno che è già stata effettuata con la sentenzadivorzile v da ultimo [OSCURATO:PERSONA] 6 1 Ordinanza n 7666 del[OSCURATO:DATA_NASCITA]Il giudice adito per la revisione delle condizioni di divorzio deveanzi nel pieno rispetto delle valutazioni espresse al momento dellamisura le circostanze sopravvenute e provate dalle parti abbianoalterato l equilibrio così raggiunto provvedendo ad adeguarel importo o lo stesso obbligo della contribuzione alla nuovasituazione patrimoniale reddituale accertata v ancora Cass Sez6 1 Ordinanza n 7666 del 09/03/2022È tuttavia evidente che una volta accertata in fatto lasopravvenienza di circostanze potenzialmente idonee ad alterarel assetto economico stabilito tra gli ex coniugi al momento dellapronuncia sulle condizioni di divorzio il giudice deve procedere allavalutazione in diritto dei giustificati motivi che ne consentono larevisione sulla base del diritto vivente tenendo cioè conto deicriteri che derivano dall interpretazione giurisprudenziale delle5 di 15* disposto d ufficio Numero registro generale 22804/2021Numero sezionale 4820/2023norme applicabili al momento della decisione [OSCURATO:PERSONA] 1Numero di raccolta generale 7961/2024Ordinanza n 1645 del 19/01/2023 Data pubblicazione 25/03/20242 3 * specie la Corte territoriale ha accertato lapersistenza nell attualità del significativo divario economico tra iconiugi mediante una valutazione dei redditi e il patrimonio delleparti che ha tenuto della situazione già considerata in sede didivorzio cui ha aggiunto le novità intervenute ad esempio lavendita della casa a * d * da parte dellacontroricorrente e i redditi dichiarati dal ricorrente nel 2019 e hapoi ritenuto che l assegno attribuito nel 2014 secondo i criteriinterpretativi in vigore al momento della decisione fosse destinatoa svolgere la funzione assistenziale ed anche compensativoperequativa Infine ha rimarcato quanto segue «…essendopacifico il raggiungimento dell autonomia economica del figlio* le risorse economiche del * sono di fatto aumentate nondovendo più lo stesso far fronte al pagamento della somma di €800 00 in favore del detto figlio e ben potendo quindicorrispondere una somma maggiore in favore della ex moglie…»aggiungendo che «…lo stesso è oggi rientrato nella disponibilitàdella casa coniugale dalla quale ben potrà conseguire un ulterioreentrata »La Corte d appello pur indicando le sopravvenienze rilevantidopo aver valutato le condizioni economico patrimoniali delle partiha dunque deciso secondo diritto sulla revisione dell assegnoIn effetti la menzionata Corte ha riscontrato l esistenza disopravvenienze rilevanti in particolare la cessazionedell erogazione del contributo al mantenimento del figlio * di €800 00 divenuto economicamente autosufficiente a carico del* e l acquisizione da parte di quest ultimo della pienadisponibilità dell abitazione familiare di sua proprietà che hannodeterminato un miglioramento delle condizioni del medesimo ilquale si trovava già in una situazione reddituale e patrimoniale6 di 15* disposto d ufficio Numero registro generale 22804/2021Numero sezionale 4820/2023notevolmente avvantaggiata rispetto alla ex moglie sicché inNumero di raccolta generale 7961/2024conformità ai principi sopra enunciati ha ritenuto * peubrbolicsaozio ne 25/03/2024l aumento dell assegno divorzile2 4 Si deve subito rilevare che la constatazione della primadelle due circostanze appena dedotte non è oggetto di censuraavendo le parti concordemente dedotto che il figlio * èdivenuto economicamente autosufficiente mentre il figlio *non vive più con la madre ed è mantenuto direttamente dal padre2 5 Per quanto riguarda invece la revoca dell assegnazionedella casa familiare occorre compiere alcune precisazioni2 5 1 Prima di tutto si deve rilevare che l affermazionerelativa al trasferimento della controricorrente presso la casa delpadre a titolo di comodato costituisce una deduzione in fatto delricorrente che dalla lettura del ricorso per cassazione e anche dellasentenza impugnata non risulta essere stata offerta allavalutazione del giudice nei gradi di merito né il suo mancatoesame è stato in questa sede censurato sicché si tratta di fatto chesi presenta del tutto nuovo e dunque insuscettibile di esserevalutato2 5 2 In via generale inoltre la revoca dell assegnazionedell abitazione familiare costituisce una sopravvenienza sfavorevoleper l ex coniuge che ne sia stato assegnatario la quale èsuscettibile di essere valutata ai fini della verifica dei presuppostiper la revisione delle condizioni di divorzio ai sensi dell art 9comma 1 l n 898 del 1970 tanto più quando si accompagnaall acquisto della disponibilità materiale della stessa da partedell altro ex coniuge che ne sia proprietario esclusivoÈ vero infatti che la statuizione sull assegnazione della casafamiliare è posta nell esclusivo interesse del figlio minorenne omaggiorenne ma non ancora autosufficiente economicamenteTuttavia a prescindere da tale indiscussa funzione finalizzata aconservare l habitat familiare dei figli non può negarsi che detta7 di 15* disposto d ufficio Numero registro generale 22804/2021Numero sezionale 4820/2023assegnazione abbia dei riflessi economici perché consente alNumero di raccolta generale 7961/2024genitore assegnatario di evitare la ricerca di una diversa abDiatta pzuibobnliceaz io ne 25/03/2024che invece deve essere reperita dal genitore che non vive inprevalenza con i figli anche se è il proprietario esclusivo o ilcomproprietario dell abitazione stessa* stesso modo la revoca dell assegnazione della casafamiliare costituisce una modifica peggiorativa delle condizionieconomiche del genitore che ne fruisce insieme ai figli e unasopravvenienza migliorativa per l altro che ne sia il proprietarioesclusivo il quale ad esempio può andarvi ad abitare o concedereil bene in locazione a terzi o comunque impiegarlo in attivitàproduttive compiendo in sintesi attività suscettibili di valutazioneeconomica che durante l assegnazione all altro genitore non eranoconsentiteAnche nel valutare l adozione delle statuizioni conseguenti allaseparazione personale tra i coniugi questa Corte ha più voltequantificazione dell assegno di mantenimento in favore dei figli edel coniuge economicamente più debole perché pur essendofinalizzata alla tutela della prole e del suo interesse a permanerenell ambiente domestico indubbiamente tale assegnazionecostituisce un utilità suscettibile di apprezzamento economicoprecisando che ciò avviene anche quando il coniuge assegnatariodell immobile ne sia comproprietario perché il godimento di talebene non trova fondamento nella comproprietà dello stesso ma nelprovvedimento di assegnazione opponibile anche ai terzi chelimita la facoltà dell altro coniuge di disporre della propria quota esi traduce per esso in un pregiudizio economico valutabile CassSez 1 Ordinanza n 27599 del 21/09/2022 [OSCURATO:PERSONA] 1 n20858/2021 [OSCURATO:PERSONA] 6 1 n 25420/2015 v anche Cass Sez1 n 4203/2006 ove è precisato che il godimento della casafamiliare costituisce un valore economico del quale il giudice deve8 di 15* disposto d ufficio Numero registro generale 22804/2021Numero sezionale 4820/2023tener conto ai fini della determinazione dell assegno dovuto all altroNumero di raccolta generale 7961/2024coniuge per il suo mantenimento o per quello dei figli che * rpeubgbloicalazio ne 25/03/2024corrisponde al canone ricavabile dalla locazione dell immobileCome sopra evidenziato le sopravvenienze possono diveniregiustificati motivi di revisione o revoca dell assegno divorzilesecondo i criteri forniti dall art 5 comma 6 l n 898 del 1970dovendosi pertanto tenere conto «delle condizioni dei coniugi delleragioni della decisione del contributo personale ed economico datoda ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione delpatrimonio di ciascuno o di quello comune del reddito di entrambi»e tutti i suddetti elementi vanno valutati «anche in rapporto alladurata del matrimonio»In tale quadro la disponibilità dell abitazione della casafamiliare come pure la perdita della stessa costituisconocircostanze suscettibili essere valutate perché connotano lecondizioni di vita della persona anche se non si trasformano in veroe proprio reddito o non incidono sul suo patrimonio costituendocomunque un vantaggio suscettibile di assumere volta per voltaconnotazione economicaNel caso di specie alla perdita del vantaggio derivantedall assegnazione della casa familiare si è affiancato il vantaggiodell acquisto della disponibilità del bene da parte dell ex coniugeproprietario esclusivo circostanza correttamente considerata dalgiudice di merito insieme all altro elemento sopra riportato qualecausa dell aggravamento del divario economico già esistente tra iconiugi2 5 3 In conclusione con specifico riferimento all incidenzadella revoca dell assegnazione della casa familiare sulla revisionedell assegno di divorzio ai sensi dell art 9 l n 898 del 1970 lacensura si rivela infondata dovendosi dare applicazione alseguente principio9 di 15* disposto d ufficio Numero registro generale 22804/2021Numero sezionale 4820/2023“In tema di revisione delle condizioni di divorzio costituisceNumero di raccolta generale 7961/2024sopravvenienza valutabile ai fini dell accertamento dei gDiuatsa tpiufbibcliacatziio ne 25/03/2024motivi per l aumento dell assegno divorzile la revocadell assegnazione della casa familiare di proprietà esclusivadell altro ex coniuge il cui godimento ancorché funzionale almantenimento dell ambiente familiare in favore dei figli costituisceun valore economico non solo per l assegnatario che ne vieneprivato per effetto della revoca ma anche per l altro coniuge che siavvantaggia per effetto della revoca potendo andare ad abitare lacasa coniugale o concederla in locazione a terzi o comunqueimpiegarla in attività produttive compiendo attività suscettibili divalutazione economica che durante l assegnazione all altroconiuge non erano consentite ”3 Il secondo motivo di ricorso è infondato3 1 Come è noto la nuova formulazione dell art 360 c p c introdotta dall art 54 comma 1 lett b d l n 83 del 2012 convcon modif in l n 134 del 2012 non consente più l impugnazioneai sensi dell art 360 comma 1 n 5 c p c «per omessainsufficiente o contraddittoria motivazione circa un fattocontroverso e decisivo per il giudizio» ma soltanto «per omessoesame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto didiscussione tra le parti»La riformulazione appena richiamata deve essere interpretataalla luce dei canoni ermeneutici dettati dall art 12 prel comeriduzione al minimo costituzionale del sindacato di legittimitàsulla motivazione Pertanto è divenuta denunciabile in cassazionesolo l anomalia motivazionale che si tramuti in violazione di leggecostituzionalmente rilevante in quanto attinente all esistenza dellamotivazione in sé purché il vizio risulti dal testo della sentenzaimpugnata a prescindere dal confronto con le risultanzeprocessuali v [OSCURATO:PERSONA] U n 8053/2014 conf da ultimo CassSez 1 n 7090/202210 di 15* disposto d ufficio Numero registro generale 22804/2021Numero sezionale 4820/2023Numero di raccolta generale 7961/2024In altre parole a seguito della riforma del 2012 è scomparso ilData pubblicazione 25/03/2024controllo sulla motivazione con riferimento al parametro dellasufficienza ma resta il controllo sull esistenza sotto il profilodell assoluta omissione o della mera apparenza e sulla coerenza sotto il profilo della irriducibile contraddittorietà e dell illogicitàmanifesta della stessa ossia il controllo riferito a quei parametriche determinano la conversione del vizio di motivazione in vizio diviolazione di legge sempre che emerga immediatamente edirettamente dal testo della sentenza impugnata v di nuovoCass Sez U n 8053/2014 e [OSCURATO:PERSONA] 1 n 13248/2020A tali principi si è uniformata negli anni successivi lagiurisprudenza di legittimità la quale ha più volte precisato che laviolazione di legge come sopra indicata ove riconducibile allaviolazione degli artt 111 Cost e 132 comma 2 n 4 c p cdetermina la nullità della sentenza ai sensi dell art 360 comma 1n 4 c p c così [OSCURATO:PERSONA] U n 22232/2016 conf [OSCURATO:PERSONA] 63 n 22598/2018 [OSCURATO:PERSONA] L n 27112/2018 [OSCURATO:PERSONA] 6 Ln 16611/2018 [OSCURATO:PERSONA] 3 n 23940/2017In particolare questa Corte ha ritenuto che di “motivazioneapparente” o di “motivazione perplessa e incomprensibile” puòparlarsi laddove essa non renda percepibili le ragioni delladecisione perché consiste di argomentazioni obiettivamenteinidonee a far conoscere l iter logico seguito per la formazione delconvincimento di talché essa non consenta alcun effettivo controllosull esattezza e sulla logicità del ragionamento del giudiceSecondo la medesima Corte inoltre ricorre il vizio di omessa oapparente motivazione della sentenza allorquando il giudice dimerito ometta di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprioconvincimento ovvero li indichi senza un approfondita lorodisamina rendendo in tal modo impossibile ogni controllosull esattezza e sulla logicità del suo ragionamento del11 di 15* disposto d ufficio Numero registro generale 22804/2021Numero sezionale 4820/2023Numero di raccolta generale 7961/2024ragionamento del giudice v da ultimo [OSCURATO:PERSONA] 3 nData pubblicazione 25/03/202427411/2021Il giudice deve infatti dare conto in modo comprensibile ecoerente rispetto alle evidenze processuali del percorso logicocompiuto al fine di accogliere o respingere la domanda formulatadovendosi ritenere viziata per apparenza la motivazionemeramente assertiva o riferita solo complessivamente alleproduzioni in atti [OSCURATO:PERSONA] 3 Ordinanza n 14762/20193 2 * specie dalla semplice lettura del decreto impugnatosi evincono con chiarezza le ragioni della decisione [OSCURATO:PERSONA] appello ha infatti evidenziato il divario economico esistente trale parti per poi rimarcare che «…essendo pacifico ilraggiungimento dell autonomia economica del figlio * lerisorse economiche del * sono di fatto aumentate non dovendopiù lo stesso far fronte al pagamento della somma di € 800 00 infavore del detto figlio e ben potendo quindi corrispondere unasomma maggiore in favore della ex moglie…» aggiungendo che«…lo stesso è oggi rientrato nella disponibilità della casa coniugaledalla quale ben potrà conseguire un ulteriore entrata »Il motivo deve pertanto essere respinto4 Il terzo motivo è inammissibileIl ricorrente ha affermato che la Corte d appello ha errato nelritenere estinto l obbligo della madre di concorrere nelmantenimento del figlio senza avere previamente verificato incontraddittorio con quest ultimo non più convivente con i genitoriil comprovato raggiungimento di un effettiva e stabile indipendenzaeconomica o la dimostrata colpevole inezia dello stessoLa parte non risulta avere tuttavia colto la ratio della decisioneimpugnata perché il giudice del reclamo non ha effettuato alcunaccertamento in ordine all esistenza o meno dell obbligo della* di mantenere il figlio * ma ha semplicementerevocato la statuizione contenuta nella sentenza di divorzio12 di 15* disposto d ufficio Numero registro generale 22804/2021Numero sezionale 4820/2023riguardante il rapporto interno tra i genitori che prevedevaNumero di raccolta generale 7961/2024l obbligo della * di rimborsare al * il 50% deDllaeta psupbbelicsaezio ne 25/03/2024straordinarie relative al figlio* una volta cessata la coabitazione con i genitorieventuali richieste di mantenimento per le proprie spese ordinarieo straordinarie o per la corresponsione degli alimenti in presenzadei presupposti di legge potranno e dovranno essere formulatedirettamente dal figlio nei confronti di ciascuno degli ascendenti5 Anche il quarto motivo è infondato5 1 Come evidenziato nell esaminare il secondo motivo diricorso la nuova formulazione dell art 360 c p c consentel impugnazione ai sensi dell art 360 comma 1 n 5 c p c «peromesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è statooggetto di discussione tra le parti»La norma si riferisce al mancato esame di un fatto decisivo cheè stato offerto al contraddittorio delle parti inteso come fattostorico accadimento naturalistico* pertanto un fatto ai sensi dell art 360 comma 1n 5 c p c non una questione o un punto ma un vero e proprioevento un preciso accadimento una determinata circostanzanaturalistica un dato materiale un episodio fenomenico rilevante [OSCURATO:PERSONA] 2 n 26274/2018Non integrano viceversa fatti il cui omesso esame possacagionare il vizio ex art 360 comma 1 n 5 c p c leargomentazioni o deduzioni difensive [OSCURATO:PERSONA] 2 n14802/2017 [OSCURATO:PERSONA] 5 n 21152/2014 le domande o leeccezioni formulate nella causa di merito né i motivi di appello eneppure le singole questioni decise dal giudice di merito o i puntidella sentenza [OSCURATO:PERSONA] 1 Sentenza n 17761 del [OSCURATO:DATA_NASCITA]* possono considerarsi fatti i singoli elementi di unaccadimento complesso comunque apprezzato né le mere ipotesialternative né le singole risultanze istruttorie ove comunque risulti13 di 15* disposto d ufficio Numero registro generale 22804/2021Numero sezionale 4820/2023un complessivo e convincente apprezzamento del fatto svolto dalNumero di raccolta generale 7961/2024giudice di merito sulla base delle prove acquisite nel cDoatras poub bldicaezlio ne 25/03/2024giudizio [OSCURATO:PERSONA] 2 Ordinanza n 10525 del [OSCURATO:DATA_NASCITA]* i fatti il cui omesso esame integra il menzionatovizio della sentenza devono essere “decisivi” e tale caratteristicadeve essere a pena di inammissibilità del motivo chiaramenteallegata dal ricorrente che è tenuto a rappresentare non solo qualesia il fatto di cui sia stato omesso l esame ma anche il rapporto diderivazione diretta tra l omesso esame e la decisione a luisfavorevole della controversia [OSCURATO:PERSONA] L Ordinanza n 29954del 13/10/20225 2 Nel caso di specie il ricorrente ha dedotto che il giudice dimerito avrebbe dovuto tenere conto del fatto che le parti avevanoconcordato proprio nel corso del giudizio di primo grado che lacontroricorrente avrebbe potuto continuare a godere della casafamiliare fino al 30/04/2021 v verbale d udienza del 14/10/2020agli atti circostanza che se valutata avrebbe determinato unadiversa statuizione sulla decorrenza dell aumento dell assegnodivorzile che invece la Corte d appello ha fatto risalire alla datadella domanda giudizialeCome sopra evidenziato tuttavia non risulta che la Corte diappello abbia fondato l aumento dell assegno divorzileesclusivamente sulla circostanza del rilascio della casa familiarecome se fosse una conseguenza automatica della stessa mapiuttosto ha ritenuto che tale evenienza insieme ad altre e inparticolare la cessazione del pagamento del contributo almantenimento del figlio * giustificavano la revisionedell assegno nel senso indicatoLa circostanza dedotta dunque non risulta decisiva6 In conclusione il ricorso deve essere respinto7 La statuizione sulle spese segue la soccombenza14 di 15* disposto d ufficio Numero registro generale 22804/2021Numero sezionale 4820/20238 In applicazione dell art 13 comma 1 quater d P R n 115Numero di raccolta generale 7961/2024del 2002 si deve dare atto della sussistenza dei preDsatua pupbbolicsatziio ne 25/03/2024processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulterioreimporto a titolo di contributo unificato pari a quello richiesto perl impugnazione proposta se dovuto9 In caso di diffusione devono essere omesse le generalitàdelle parti e dei soggetti menzionati nella decisione a normadell art 52 d lgs n 196 del 2003 P Q MLa Corterigetta il ricorsocondanna il ricorrente alla rifusione delle spese di lite sostenutedalla controricorrente che liquida in € 4 000 00 per compensooltre € 200 00 per esborsi ed accessori di leggedà atto in applicazione dell art 13 comma 1 quater d P R n 115del 2002 della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolodi contributo unificato pari a quello richiesto per l impugnazioneproposta se dovutodispone che in caso di diffusione della presente ordinanza sianoomesse le generalità delle parti e dei soggetti menzionati a normadell art 52 d lgs n 196 del 2003Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Prima Sezionecivile della Corte suprema di Cassazione il 27 ottobre 2023Il Presidente15 di 15* *P Q MLa Corterigetta il ricorsocondanna il ricorrente alla rifusione delle spese di lite sostenutedalla controricorrente che liquida in € 4 000 00 per compensooltre € 200 00 per esborsi ed accessori di leggedà atto in applicazione dell art 13 comma 1 quater d P R n 115del 2002 della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolodi contributo unificato pari a quello richiesto per l impugnazioneproposta se dovutodispone che in caso di diffusione della presente ordinanza sianoomesse le generalità delle parti e dei soggetti menzionati a normadell art 52 d lgs n 196 del 2003Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Prima Sezionecivile della Corte suprema di Cassazione il 27 ottobre 2023Il Presidente15 di 15* *

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
![OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramento* disposto d ufficio Numero registro generale 22804/2021Numero sezionale 4820/2023Numero di raccolta generale 7961/2024LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Data pubblicazione 25/03/2024PRIMA SEZIONE CIVILEComposta dagli Ill mi * ri [OSCURATO:PERSONA]* ** * Consigliere R G N 22804/2021* * Consigliere Ud 27/10/2023 – CC* * Consigliere [OSCURATO:PERSONA]* * Consigliere relha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso n 22804/2021promosso da* * elettivamente domiciliato in Roma via B *30 presso lo studio dell avv * * rappresentato e difesodall avv * * in virtù di procura speciale in calce alricorso ricorrentecontro* * elettivamente domiciliata in Roma via L* 1 presso lo studio dell avv * * * che larappresenta e difende unitamente all avv * * in virtùdi procura speciale in calce al controricorso controricorrenteavverso il decreto n cronol 366/2021 della Corte di appello diBrescia pubblicato il 07/06/2021udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del27/10/2023 dal Consigliere * *letti gli atti del procedimento in epigrafeSVOLGIMENTO DEL PROCESSOCon sentenza pubblicata nel 2014 veniva dichiarata lacessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da ** disposto d ufficio Numero registro generale 22804/2021Numero sezionale 4820/2023* e * * nel 1998 dal quale erano nati dueNumero di raccolta generale 7961/2024figli * e * Data pubblicazione 25/03/2024Con ricorso ai sensi dell art 9 l n 898 del 1970 depositato indata 22/11/2019 * * chiedeva al Tribunale di Brescia direvocare l assegnazione alla * della casa coniugale sita inBrescia via * da Como 2 di proprietà esclusiva del ricorrentein quanto entrambi i figli maggiorenni non erano più conviventi conla madreNel costituirsi in giudizio * * si dichiaravadisposta a rilasciare la casa coniugale ma chiedeva che le fossericonosciuto un congruo termine ed anche l aumento dell assegnodivorzile da € 800 00 ad € 1 500 00 mensili * inoltre larichiesta di accertare che il figlio * fosse stato resoautonomo per scelta esclusiva del padre e che per tale motivofossero poste a carico di quest ultimo con efficacia ex tunc tutte lespese straordinarie mediche scolastiche e ludiche con esclusionedel concorso della madre al sostentamento del figlioAll udienza del 14/10/2020 le parti concordavano il rilascio dellacasa coniugale entro la data del 30/04/2021 ma non riuscivano adaccordarsi sulle altre questioniCon decreto n cron 9882/2020 del 26/11/2020 il Tribunale diBrescia accoglieva il ricorso presentato da * * disponendola revoca dell assegnazione della casa familiare e rigettava ladomanda di * * volta all aumento dell assegnodivorzile* ultima proponeva reclamo contro tale provvedimentolamentando che il Tribunale non si era pronunciato sulla richiesta diporre a carico esclusivo del padre le spese straordinarie necessarieper il figlio * * inoltre il rigetto della propriadomanda riconvenzionale volta ad ottenere l aumento dell assegnodivorzile in conseguenza della revoca dell assegnazione della casaconiugale2 di 15* disposto d ufficio Numero registro generale 22804/2021Numero sezionale 4820/2023* * * la Corte d appello emetteva decreto diNumero di raccolta generale 7961/2024accoglimento del reclamo e a modifica delle condizioni dDi atca upuib baliclalazio ne 25/03/2024sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio statuivacome segue«d revoca l obbligo di * * di contribuire nellamisura del 50% a tutte le spese straordinarie mediche scolastichee ludiche del figlio * * divenuto maggiorenne eautosufficientee onera * * di versare a * * la somma di €1 200 a titolo di contributo di mantenimento a decorrere dalladomanda somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici*f condanna il reclamato al rimborso delle spese processuali dientrambi i gradi del giudizio …omissis »Avverso tale pronuncia * * ha proposto ricorso percassazione affidato a quattro motivi di impugnazioneL intimata si è difesa con controricorsoLe parti hanno depositato entrambe memoria difensivaRAGIONI DELLA DECISIONE1 Il ricorrente ha formulato i seguenti motivi di ricorso«1 * 360 comma 1 n 3 c p c Violazione e falsaapplicazione dell art 2697 c c e dell art 9 della Legge n 898 del1970 per avere il giudice di secondo grado riconosciuto l aumentodell assegno divorzile senza che il richiedente avesse assoltoall onere di fornire la prova del peggioramento della propriasituazione economica e per avere riconosciuto rilevanzanell ambito del procedimento di revisione delle condizioni didivorzio a fatti il cui apprezzamento era già avvenuto nelprocedimento di divorzio ai fini della determinazione dellaspettanza dell assegno pagine 6 11 »3 di 15* disposto d ufficio Numero registro generale 22804/2021Numero sezionale 4820/2023«2 Art 360 comma 1 n 4 c p c nullità del DecretoNumero di raccolta generale 7961/2024impugnato per carenza e/o difetto di motivazione circa lDea tar paugbbiloicnaziio ne 25/03/2024dell aumento dell assegno divorzile pagine 11 14 »«3 Art 360 comma 1 n 3 c p c Violazione e falsaapplicazione dell art 101 c p c e dell art 337 septies c c avutoriguardo alla ritenuta legittimazione passiva di * * inrelazione alla domanda svolta da * * per ottenerel esonero dal versamento del contributo di mantenimento del figlio* maggiorenne e non convivente con alcuno dei genitoriViolazione e falsa applicazione degli artt 30 Cost e degli artt 147e ss c c avuto riguardo all obbligo di entrambi i genitori dicontribuire nel mantenimento della prole in relazione alle rispettivesostanze pagine 14 18 »«4 Art 360 comma 1 n 5 c p c omesso esame circa unfatto decisivo per il giudizio avuto riguardo alla decorrenzadell aumento dell assegno divorzile pagine 18 20 »2 Il primo motivo di ricorso è infondatoIl ricorrente ha dedotto che la Corte d appello ha aumentatol assegno divorzile alla ex moglie considerando le presunte causedella disparità di reddito tra le parti e il presunto contributo delladonna alla vita familiare in base a circostanze che erano già statevalutate nel procedimento di divorzio e che non potevano formareoggetto di nuove valutazioni nel procedimento ex art 9 l n 898del 1970 se non limitatamente ai fatti sopravvenuti ma nellaspecie la ex moglie aveva evidenziato al fine di ottenerel incremento dell assegno solo la perdita della disponibilità dellacasa coniugale senza neppure dimostrare le spese per ilreperimento di una nuova abitazione che in effetti al ricorrente nonrisultavano sostenute perché la donna era andata a viveregratuitamente in una casa di proprietà del padre2 1 * è noto l art 9 comma 1 l n 898 del 1970 nellaspecie ancora applicabile ratione temporis stabilisce che «Qualora4 di 15* disposto d ufficio Numero registro generale 22804/2021Numero sezionale 4820/2023sopravvengano giustificati motivi dopo la sentenza che pronuncia loNumero di raccolta generale 7961/2024scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimDatoa npuibobl ic aizlio ne 25/03/2024tribunale in camera di consiglio e per i provvedimenti relativi aifigli con la partecipazione del pubblico ministero può su istanza diparte disporre la revisione delle disposizioni concernentil affidamento dei figli e di quelle relative alla misura e alle modalitàdei contributi da corrispondersi ai sensi degli articoli 5 e 6 »2 2 * Corte ha precisato che l accertamento di unasopravvenuta modifica delle condizioni economiche degli exconiugi idonea a mutare il pregresso assetto patrimonialerealizzato con il precedente provvedimento attributivo dell assegnodeve essere operato secondo una valutazione comparativa dellecondizioni delle parti senza che il giudice sia chiamato adeffettuare una nuova ed autonoma valutazione dei presupposti odella entità dell assegno che è già stata effettuata con la sentenzadivorzile v da ultimo [OSCURATO:PERSONA] 6 1 Ordinanza n 7666 del[OSCURATO:DATA_NASCITA]Il giudice adito per la revisione delle condizioni di divorzio deveanzi nel pieno rispetto delle valutazioni espresse al momento dellamisura le circostanze sopravvenute e provate dalle parti abbianoalterato l equilibrio così raggiunto provvedendo ad adeguarel importo o lo stesso obbligo della contribuzione alla nuovasituazione patrimoniale reddituale accertata v ancora Cass Sez6 1 Ordinanza n 7666 del 09/03/2022È tuttavia evidente che una volta accertata in fatto lasopravvenienza di circostanze potenzialmente idonee ad alterarel assetto economico stabilito tra gli ex coniugi al momento dellapronuncia sulle condizioni di divorzio il giudice deve procedere allavalutazione in diritto dei giustificati motivi che ne consentono larevisione sulla base del diritto vivente tenendo cioè conto deicriteri che derivano dall interpretazione giurisprudenziale delle5 di 15* disposto d ufficio Numero registro generale 22804/2021Numero sezionale 4820/2023norme applicabili al momento della decisione [OSCURATO:PERSONA] 1Numero di raccolta generale 7961/2024Ordinanza n 1645 del 19/01/2023 Data pubblicazione 25/03/20242 3 * specie la Corte territoriale ha accertato lapersistenza nell attualità del significativo divario economico tra iconiugi mediante una valutazione dei redditi e il patrimonio delleparti che ha tenuto della situazione già considerata in sede didivorzio cui ha aggiunto le novità intervenute ad esempio lavendita della casa a * d * da parte dellacontroricorrente e i redditi dichiarati dal ricorrente nel 2019 e hapoi ritenuto che l assegno attribuito nel 2014 secondo i criteriinterpretativi in vigore al momento della decisione fosse destinatoa svolgere la funzione assistenziale ed anche compensativoperequativa Infine ha rimarcato quanto segue «…essendopacifico il raggiungimento dell autonomia economica del figlio* le risorse economiche del * sono di fatto aumentate nondovendo più lo stesso far fronte al pagamento della somma di €800 00 in favore del detto figlio e ben potendo quindicorrispondere una somma maggiore in favore della ex moglie…»aggiungendo che «…lo stesso è oggi rientrato nella disponibilitàdella casa coniugale dalla quale ben potrà conseguire un ulterioreentrata »La Corte d appello pur indicando le sopravvenienze rilevantidopo aver valutato le condizioni economico patrimoniali delle partiha dunque deciso secondo diritto sulla revisione dell assegnoIn effetti la menzionata Corte ha riscontrato l esistenza disopravvenienze rilevanti in particolare la cessazionedell erogazione del contributo al mantenimento del figlio * di €800 00 divenuto economicamente autosufficiente a carico del* e l acquisizione da parte di quest ultimo della pienadisponibilità dell abitazione familiare di sua proprietà che hannodeterminato un miglioramento delle condizioni del medesimo ilquale si trovava già in una situazione reddituale e patrimoniale6 di 15* disposto d ufficio Numero registro generale 22804/2021Numero sezionale 4820/2023notevolmente avvantaggiata rispetto alla ex moglie sicché inNumero di raccolta generale 7961/2024conformità ai principi sopra enunciati ha ritenuto * peubrbolicsaozio ne 25/03/2024l aumento dell assegno divorzile2 4 Si deve subito rilevare che la constatazione della primadelle due circostanze appena dedotte non è oggetto di censuraavendo le parti concordemente dedotto che il figlio * èdivenuto economicamente autosufficiente mentre il figlio *non vive più con la madre ed è mantenuto direttamente dal padre2 5 Per quanto riguarda invece la revoca dell assegnazionedella casa familiare occorre compiere alcune precisazioni2 5 1 Prima di tutto si deve rilevare che l affermazionerelativa al trasferimento della controricorrente presso la casa delpadre a titolo di comodato costituisce una deduzione in fatto delricorrente che dalla lettura del ricorso per cassazione e anche dellasentenza impugnata non risulta essere stata offerta allavalutazione del giudice nei gradi di merito né il suo mancatoesame è stato in questa sede censurato sicché si tratta di fatto chesi presenta del tutto nuovo e dunque insuscettibile di esserevalutato2 5 2 In via generale inoltre la revoca dell assegnazionedell abitazione familiare costituisce una sopravvenienza sfavorevoleper l ex coniuge che ne sia stato assegnatario la quale èsuscettibile di essere valutata ai fini della verifica dei presuppostiper la revisione delle condizioni di divorzio ai sensi dell art 9comma 1 l n 898 del 1970 tanto più quando si accompagnaall acquisto della disponibilità materiale della stessa da partedell altro ex coniuge che ne sia proprietario esclusivoÈ vero infatti che la statuizione sull assegnazione della casafamiliare è posta nell esclusivo interesse del figlio minorenne omaggiorenne ma non ancora autosufficiente economicamenteTuttavia a prescindere da tale indiscussa funzione finalizzata aconservare l habitat familiare dei figli non può negarsi che detta7 di 15* disposto d ufficio Numero registro generale 22804/2021Numero sezionale 4820/2023assegnazione abbia dei riflessi economici perché consente alNumero di raccolta generale 7961/2024genitore assegnatario di evitare la ricerca di una diversa abDiatta pzuibobnliceaz io ne 25/03/2024che invece deve essere reperita dal genitore che non vive inprevalenza con i figli anche se è il proprietario esclusivo o ilcomproprietario dell abitazione stessa* stesso modo la revoca dell assegnazione della casafamiliare costituisce una modifica peggiorativa delle condizionieconomiche del genitore che ne fruisce insieme ai figli e unasopravvenienza migliorativa per l altro che ne sia il proprietarioesclusivo il quale ad esempio può andarvi ad abitare o concedereil bene in locazione a terzi o comunque impiegarlo in attivitàproduttive compiendo in sintesi attività suscettibili di valutazioneeconomica che durante l assegnazione all altro genitore non eranoconsentiteAnche nel valutare l adozione delle statuizioni conseguenti allaseparazione personale tra i coniugi questa Corte ha più voltequantificazione dell assegno di mantenimento in favore dei figli edel coniuge economicamente più debole perché pur essendofinalizzata alla tutela della prole e del suo interesse a permanerenell ambiente domestico indubbiamente tale assegnazionecostituisce un utilità suscettibile di apprezzamento economicoprecisando che ciò avviene anche quando il coniuge assegnatariodell immobile ne sia comproprietario perché il godimento di talebene non trova fondamento nella comproprietà dello stesso ma nelprovvedimento di assegnazione opponibile anche ai terzi chelimita la facoltà dell altro coniuge di disporre della propria quota esi traduce per esso in un pregiudizio economico valutabile CassSez 1 Ordinanza n 27599 del 21/09/2022 [OSCURATO:PERSONA] 1 n20858/2021 [OSCURATO:PERSONA] 6 1 n 25420/2015 v anche Cass Sez1 n 4203/2006 ove è precisato che il godimento della casafamiliare costituisce un valore economico del quale il giudice deve8 di 15* disposto d ufficio Numero registro generale 22804/2021Numero sezionale 4820/2023tener conto ai fini della determinazione dell assegno dovuto all altroNumero di raccolta generale 7961/2024coniuge per il suo mantenimento o per quello dei figli che * rpeubgbloicalazio ne 25/03/2024corrisponde al canone ricavabile dalla locazione dell immobileCome sopra evidenziato le sopravvenienze possono diveniregiustificati motivi di revisione o revoca dell assegno divorzilesecondo i criteri forniti dall art 5 comma 6 l n 898 del 1970dovendosi pertanto tenere conto «delle condizioni dei coniugi delleragioni della decisione del contributo personale ed economico datoda ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione delpatrimonio di ciascuno o di quello comune del reddito di entrambi»e tutti i suddetti elementi vanno valutati «anche in rapporto alladurata del matrimonio»In tale quadro la disponibilità dell abitazione della casafamiliare come pure la perdita della stessa costituisconocircostanze suscettibili essere valutate perché connotano lecondizioni di vita della persona anche se non si trasformano in veroe proprio reddito o non incidono sul suo patrimonio costituendocomunque un vantaggio suscettibile di assumere volta per voltaconnotazione economicaNel caso di specie alla perdita del vantaggio derivantedall assegnazione della casa familiare si è affiancato il vantaggiodell acquisto della disponibilità del bene da parte dell ex coniugeproprietario esclusivo circostanza correttamente considerata dalgiudice di merito insieme all altro elemento sopra riportato qualecausa dell aggravamento del divario economico già esistente tra iconiugi2 5 3 In conclusione con specifico riferimento all incidenzadella revoca dell assegnazione della casa familiare sulla revisionedell assegno di divorzio ai sensi dell art 9 l n 898 del 1970 lacensura si rivela infondata dovendosi dare applicazione alseguente principio9 di 15* disposto d ufficio Numero registro generale 22804/2021Numero sezionale 4820/2023“In tema di revisione delle condizioni di divorzio costituisceNumero di raccolta generale 7961/2024sopravvenienza valutabile ai fini dell accertamento dei gDiuatsa tpiufbibcliacatziio ne 25/03/2024motivi per l aumento dell assegno divorzile la revocadell assegnazione della casa familiare di proprietà esclusivadell altro ex coniuge il cui godimento ancorché funzionale almantenimento dell ambiente familiare in favore dei figli costituisceun valore economico non solo per l assegnatario che ne vieneprivato per effetto della revoca ma anche per l altro coniuge che siavvantaggia per effetto della revoca potendo andare ad abitare lacasa coniugale o concederla in locazione a terzi o comunqueimpiegarla in attività produttive compiendo attività suscettibili divalutazione economica che durante l assegnazione all altroconiuge non erano consentite ”3 Il secondo motivo di ricorso è infondato3 1 Come è noto la nuova formulazione dell art 360 c p c introdotta dall art 54 comma 1 lett b d l n 83 del 2012 convcon modif in l n 134 del 2012 non consente più l impugnazioneai sensi dell art 360 comma 1 n 5 c p c «per omessainsufficiente o contraddittoria motivazione circa un fattocontroverso e decisivo per il giudizio» ma soltanto «per omessoesame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto didiscussione tra le parti»La riformulazione appena richiamata deve essere interpretataalla luce dei canoni ermeneutici dettati dall art 12 prel comeriduzione al minimo costituzionale del sindacato di legittimitàsulla motivazione Pertanto è divenuta denunciabile in cassazionesolo l anomalia motivazionale che si tramuti in violazione di leggecostituzionalmente rilevante in quanto attinente all esistenza dellamotivazione in sé purché il vizio risulti dal testo della sentenzaimpugnata a prescindere dal confronto con le risultanzeprocessuali v [OSCURATO:PERSONA] U n 8053/2014 conf da ultimo CassSez 1 n 7090/202210 di 15* disposto d ufficio Numero registro generale 22804/2021Numero sezionale 4820/2023Numero di raccolta generale 7961/2024In altre parole a seguito della riforma del 2012 è scomparso ilData pubblicazione 25/03/2024controllo sulla motivazione con riferimento al parametro dellasufficienza ma resta il controllo sull esistenza sotto il profilodell assoluta omissione o della mera apparenza e sulla coerenza sotto il profilo della irriducibile contraddittorietà e dell illogicitàmanifesta della stessa ossia il controllo riferito a quei parametriche determinano la conversione del vizio di motivazione in vizio diviolazione di legge sempre che emerga immediatamente edirettamente dal testo della sentenza impugnata v di nuovoCass Sez U n 8053/2014 e [OSCURATO:PERSONA] 1 n 13248/2020A tali principi si è uniformata negli anni successivi lagiurisprudenza di legittimità la quale ha più volte precisato che laviolazione di legge come sopra indicata ove riconducibile allaviolazione degli artt 111 Cost e 132 comma 2 n 4 c p cdetermina la nullità della sentenza ai sensi dell art 360 comma 1n 4 c p c così [OSCURATO:PERSONA] U n 22232/2016 conf [OSCURATO:PERSONA] 63 n 22598/2018 [OSCURATO:PERSONA] L n 27112/2018 [OSCURATO:PERSONA] 6 Ln 16611/2018 [OSCURATO:PERSONA] 3 n 23940/2017In particolare questa Corte ha ritenuto che di “motivazioneapparente” o di “motivazione perplessa e incomprensibile” puòparlarsi laddove essa non renda percepibili le ragioni delladecisione perché consiste di argomentazioni obiettivamenteinidonee a far conoscere l iter logico seguito per la formazione delconvincimento di talché essa non consenta alcun effettivo controllosull esattezza e sulla logicità del ragionamento del giudiceSecondo la medesima Corte inoltre ricorre il vizio di omessa oapparente motivazione della sentenza allorquando il giudice dimerito ometta di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprioconvincimento ovvero li indichi senza un approfondita lorodisamina rendendo in tal modo impossibile ogni controllosull esattezza e sulla logicità del suo ragionamento del11 di 15* disposto d ufficio Numero registro generale 22804/2021Numero sezionale 4820/2023Numero di raccolta generale 7961/2024ragionamento del giudice v da ultimo [OSCURATO:PERSONA] 3 nData pubblicazione 25/03/202427411/2021Il giudice deve infatti dare conto in modo comprensibile ecoerente rispetto alle evidenze processuali del percorso logicocompiuto al fine di accogliere o respingere la domanda formulatadovendosi ritenere viziata per apparenza la motivazionemeramente assertiva o riferita solo complessivamente alleproduzioni in atti [OSCURATO:PERSONA] 3 Ordinanza n 14762/20193 2 * specie dalla semplice lettura del decreto impugnatosi evincono con chiarezza le ragioni della decisione [OSCURATO:PERSONA] appello ha infatti evidenziato il divario economico esistente trale parti per poi rimarcare che «…essendo pacifico ilraggiungimento dell autonomia economica del figlio * lerisorse economiche del * sono di fatto aumentate non dovendopiù lo stesso far fronte al pagamento della somma di € 800 00 infavore del detto figlio e ben potendo quindi corrispondere unasomma maggiore in favore della ex moglie…» aggiungendo che«…lo stesso è oggi rientrato nella disponibilità della casa coniugaledalla quale ben potrà conseguire un ulteriore entrata »Il motivo deve pertanto essere respinto4 Il terzo motivo è inammissibileIl ricorrente ha affermato che la Corte d appello ha errato nelritenere estinto l obbligo della madre di concorrere nelmantenimento del figlio senza avere previamente verificato incontraddittorio con quest ultimo non più convivente con i genitoriil comprovato raggiungimento di un effettiva e stabile indipendenzaeconomica o la dimostrata colpevole inezia dello stessoLa parte non risulta avere tuttavia colto la ratio della decisioneimpugnata perché il giudice del reclamo non ha effettuato alcunaccertamento in ordine all esistenza o meno dell obbligo della* di mantenere il figlio * ma ha semplicementerevocato la statuizione contenuta nella sentenza di divorzio12 di 15* disposto d ufficio Numero registro generale 22804/2021Numero sezionale 4820/2023riguardante il rapporto interno tra i genitori che prevedevaNumero di raccolta generale 7961/2024l obbligo della * di rimborsare al * il 50% deDllaeta psupbbelicsaezio ne 25/03/2024straordinarie relative al figlio* una volta cessata la coabitazione con i genitorieventuali richieste di mantenimento per le proprie spese ordinarieo straordinarie o per la corresponsione degli alimenti in presenzadei presupposti di legge potranno e dovranno essere formulatedirettamente dal figlio nei confronti di ciascuno degli ascendenti5 Anche il quarto motivo è infondato5 1 Come evidenziato nell esaminare il secondo motivo diricorso la nuova formulazione dell art 360 c p c consentel impugnazione ai sensi dell art 360 comma 1 n 5 c p c «peromesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è statooggetto di discussione tra le parti»La norma si riferisce al mancato esame di un fatto decisivo cheè stato offerto al contraddittorio delle parti inteso come fattostorico accadimento naturalistico* pertanto un fatto ai sensi dell art 360 comma 1n 5 c p c non una questione o un punto ma un vero e proprioevento un preciso accadimento una determinata circostanzanaturalistica un dato materiale un episodio fenomenico rilevante [OSCURATO:PERSONA] 2 n 26274/2018Non integrano viceversa fatti il cui omesso esame possacagionare il vizio ex art 360 comma 1 n 5 c p c leargomentazioni o deduzioni difensive [OSCURATO:PERSONA] 2 n14802/2017 [OSCURATO:PERSONA] 5 n 21152/2014 le domande o leeccezioni formulate nella causa di merito né i motivi di appello eneppure le singole questioni decise dal giudice di merito o i puntidella sentenza [OSCURATO:PERSONA] 1 Sentenza n 17761 del [OSCURATO:DATA_NASCITA]* possono considerarsi fatti i singoli elementi di unaccadimento complesso comunque apprezzato né le mere ipotesialternative né le singole risultanze istruttorie ove comunque risulti13 di 15* disposto d ufficio Numero registro generale 22804/2021Numero sezionale 4820/2023un complessivo e convincente apprezzamento del fatto svolto dalNumero di raccolta generale 7961/2024giudice di merito sulla base delle prove acquisite nel cDoatras poub bldicaezlio ne 25/03/2024giudizio [OSCURATO:PERSONA] 2 Ordinanza n 10525 del [OSCURATO:DATA_NASCITA]* i fatti il cui omesso esame integra il menzionatovizio della sentenza devono essere “decisivi” e tale caratteristicadeve essere a pena di inammissibilità del motivo chiaramenteallegata dal ricorrente che è tenuto a rappresentare non solo qualesia il fatto di cui sia stato omesso l esame ma anche il rapporto diderivazione diretta tra l omesso esame e la decisione a luisfavorevole della controversia [OSCURATO:PERSONA] L Ordinanza n 29954del 13/10/20225 2 Nel caso di specie il ricorrente ha dedotto che il giudice dimerito avrebbe dovuto tenere conto del fatto che le parti avevanoconcordato proprio nel corso del giudizio di primo grado che lacontroricorrente avrebbe potuto continuare a godere della casafamiliare fino al 30/04/2021 v verbale d udienza del 14/10/2020agli atti circostanza che se valutata avrebbe determinato unadiversa statuizione sulla decorrenza dell aumento dell assegnodivorzile che invece la Corte d appello ha fatto risalire alla datadella domanda giudizialeCome sopra evidenziato tuttavia non risulta che la Corte diappello abbia fondato l aumento dell assegno divorzileesclusivamente sulla circostanza del rilascio della casa familiarecome se fosse una conseguenza automatica della stessa mapiuttosto ha ritenuto che tale evenienza insieme ad altre e inparticolare la cessazione del pagamento del contributo almantenimento del figlio * giustificavano la revisionedell assegno nel senso indicatoLa circostanza dedotta dunque non risulta decisiva6 In conclusione il ricorso deve essere respinto7 La statuizione sulle spese segue la soccombenza14 di 15* disposto d ufficio Numero registro generale 22804/2021Numero sezionale 4820/20238 In applicazione dell art 13 comma 1 quater d P R n 115Numero di raccolta generale 7961/2024del 2002 si deve dare atto della sussistenza dei preDsatua pupbbolicsatziio ne 25/03/2024processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulterioreimporto a titolo di contributo unificato pari a quello richiesto perl impugnazione proposta se dovuto9 In caso di diffusione devono essere omesse le generalitàdelle parti e dei soggetti menzionati nella decisione a normadell art 52 d lgs n 196 del 2003CORTE [OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramento* disposto d ufficio Numero registro generale 22804/2021Numero sezionale 4820/2023Numero di raccolta generale 7961/2024LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Data pubblicazione 25/03/2024PRIMA SEZIONE CIVILEComposta dagli Ill mi * ri [OSCURATO:PERSONA]* ** * Consigliere R G N 22804/2021* * Consigliere Ud 27/10/2023 – CC* * Consigliere [OSCURATO:PERSONA]* * Consigliere relha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso n 22804/2021promosso da* * elettivamente domiciliato in Roma via B *30 presso lo studio dell avv * * rappresentato e difesodall avv * * in virtù di procura speciale in calce alricorso ricorrentecontro* * elettivamente domiciliata in Roma via L* 1 presso lo studio dell avv * * * che larappresenta e difende unitamente all avv * * in virtùdi procura speciale in calce al controricorso controricorrenteavverso il decreto n cronol 366/2021 della Corte di appello diBrescia pubblicato il 07/06/2021udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del27/10/2023 dal Consigliere * *letti gli atti del procedimento in epigrafeSVOLGIMENTO DEL PROCESSOCon sentenza pubblicata nel 2014 veniva dichiarata lacessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da ** disposto d ufficio Numero registro generale 22804/2021Numero sezionale 4820/2023* e * * nel 1998 dal quale erano nati dueNumero di raccolta generale 7961/2024figli * e * Data pubblicazione 25/03/2024Con ricorso ai sensi dell art 9 l n 898 del 1970 depositato indata 22/11/2019 * * chiedeva al Tribunale di Brescia direvocare l assegnazione alla * della casa coniugale sita inBrescia via * da Como 2 di proprietà esclusiva del ricorrentein quanto entrambi i figli maggiorenni non erano più conviventi conla madreNel costituirsi in giudizio * * si dichiaravadisposta a rilasciare la casa coniugale ma chiedeva che le fossericonosciuto un congruo termine ed anche l aumento dell assegnodivorzile da € 800 00 ad € 1 500 00 mensili * inoltre larichiesta di accertare che il figlio * fosse stato resoautonomo per scelta esclusiva del padre e che per tale motivofossero poste a carico di quest ultimo con efficacia ex tunc tutte lespese straordinarie mediche scolastiche e ludiche con esclusionedel concorso della madre al sostentamento del figlioAll udienza del 14/10/2020 le parti concordavano il rilascio dellacasa coniugale entro la data del 30/04/2021 ma non riuscivano adaccordarsi sulle altre questioniCon decreto n cron 9882/2020 del 26/11/2020 il Tribunale diBrescia accoglieva il ricorso presentato da * * disponendola revoca dell assegnazione della casa familiare e rigettava ladomanda di * * volta all aumento dell assegnodivorzile* ultima proponeva reclamo contro tale provvedimentolamentando che il Tribunale non si era pronunciato sulla richiesta diporre a carico esclusivo del padre le spese straordinarie necessarieper il figlio * * inoltre il rigetto della propriadomanda riconvenzionale volta ad ottenere l aumento dell assegnodivorzile in conseguenza della revoca dell assegnazione della casaconiugale2 di 15* disposto d ufficio Numero registro generale 22804/2021Numero sezionale 4820/2023* * * la Corte d appello emetteva decreto diNumero di raccolta generale 7961/2024accoglimento del reclamo e a modifica delle condizioni dDi atca upuib baliclalazio ne 25/03/2024sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio statuivacome segue«d revoca l obbligo di * * di contribuire nellamisura del 50% a tutte le spese straordinarie mediche scolastichee ludiche del figlio * * divenuto maggiorenne eautosufficientee onera * * di versare a * * la somma di €1 200 a titolo di contributo di mantenimento a decorrere dalladomanda somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici*f condanna il reclamato al rimborso delle spese processuali dientrambi i gradi del giudizio …omissis »Avverso tale pronuncia * * ha proposto ricorso percassazione affidato a quattro motivi di impugnazioneL intimata si è difesa con controricorsoLe parti hanno depositato entrambe memoria difensivaRAGIONI DELLA DECISIONE1 Il ricorrente ha formulato i seguenti motivi di ricorso«1 * 360 comma 1 n 3 c p c Violazione e falsaapplicazione dell art 2697 c c e dell art 9 della Legge n 898 del1970 per avere il giudice di secondo grado riconosciuto l aumentodell assegno divorzile senza che il richiedente avesse assoltoall onere di fornire la prova del peggioramento della propriasituazione economica e per avere riconosciuto rilevanzanell ambito del procedimento di revisione delle condizioni didivorzio a fatti il cui apprezzamento era già avvenuto nelprocedimento di divorzio ai fini della determinazione dellaspettanza dell assegno pagine 6 11 »3 di 15* disposto d ufficio Numero registro generale 22804/2021Numero sezionale 4820/2023«2 Art 360 comma 1 n 4 c p c nullità del DecretoNumero di raccolta generale 7961/2024impugnato per carenza e/o difetto di motivazione circa lDea tar paugbbiloicnaziio ne 25/03/2024dell aumento dell assegno divorzile pagine 11 14 »«3 Art 360 comma 1 n 3 c p c Violazione e falsaapplicazione dell art 101 c p c e dell art 337 septies c c avutoriguardo alla ritenuta legittimazione passiva di * * inrelazione alla domanda svolta da * * per ottenerel esonero dal versamento del contributo di mantenimento del figlio* maggiorenne e non convivente con alcuno dei genitoriViolazione e falsa applicazione degli artt 30 Cost e degli artt 147e ss c c avuto riguardo all obbligo di entrambi i genitori dicontribuire nel mantenimento della prole in relazione alle rispettivesostanze pagine 14 18 »«4 Art 360 comma 1 n 5 c p c omesso esame circa unfatto decisivo per il giudizio avuto riguardo alla decorrenzadell aumento dell assegno divorzile pagine 18 20 »2 Il primo motivo di ricorso è infondatoIl ricorrente ha dedotto che la Corte d appello ha aumentatol assegno divorzile alla ex moglie considerando le presunte causedella disparità di reddito tra le parti e il presunto contributo delladonna alla vita familiare in base a circostanze che erano già statevalutate nel procedimento di divorzio e che non potevano formareoggetto di nuove valutazioni nel procedimento ex art 9 l n 898del 1970 se non limitatamente ai fatti sopravvenuti ma nellaspecie la ex moglie aveva evidenziato al fine di ottenerel incremento dell assegno solo la perdita della disponibilità dellacasa coniugale senza neppure dimostrare le spese per ilreperimento di una nuova abitazione che in effetti al ricorrente nonrisultavano sostenute perché la donna era andata a viveregratuitamente in una casa di proprietà del padre2 1 * è noto l art 9 comma 1 l n 898 del 1970 nellaspecie ancora applicabile ratione temporis stabilisce che «Qualora4 di 15* disposto d ufficio Numero registro generale 22804/2021Numero sezionale 4820/2023sopravvengano giustificati motivi dopo la sentenza che pronuncia loNumero di raccolta generale 7961/2024scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimDatoa npuibobl ic aizlio ne 25/03/2024tribunale in camera di consiglio e per i provvedimenti relativi aifigli con la partecipazione del pubblico ministero può su istanza diparte disporre la revisione delle disposizioni concernentil affidamento dei figli e di quelle relative alla misura e alle modalitàdei contributi da corrispondersi ai sensi degli articoli 5 e 6 »2 2 * Corte ha precisato che l accertamento di unasopravvenuta modifica delle condizioni economiche degli exconiugi idonea a mutare il pregresso assetto patrimonialerealizzato con il precedente provvedimento attributivo dell assegnodeve essere operato secondo una valutazione comparativa dellecondizioni delle parti senza che il giudice sia chiamato adeffettuare una nuova ed autonoma valutazione dei presupposti odella entità dell assegno che è già stata effettuata con la sentenzadivorzile v da ultimo [OSCURATO:PERSONA] 6 1 Ordinanza n 7666 del[OSCURATO:DATA_NASCITA]Il giudice adito per la revisione delle condizioni di divorzio deveanzi nel pieno rispetto delle valutazioni espresse al momento dellamisura le circostanze sopravvenute e provate dalle parti abbianoalterato l equilibrio così raggiunto provvedendo ad adeguarel importo o lo stesso obbligo della contribuzione alla nuovasituazione patrimoniale reddituale accertata v ancora Cass Sez6 1 Ordinanza n 7666 del 09/03/2022È tuttavia evidente che una volta accertata in fatto lasopravvenienza di circostanze potenzialmente idonee ad alterarel assetto economico stabilito tra gli ex coniugi al momento dellapronuncia sulle condizioni di divorzio il giudice deve procedere allavalutazione in diritto dei giustificati motivi che ne consentono larevisione sulla base del diritto vivente tenendo cioè conto deicriteri che derivano dall interpretazione giurisprudenziale delle5 di 15* disposto d ufficio Numero registro generale 22804/2021Numero sezionale 4820/2023norme applicabili al momento della decisione [OSCURATO:PERSONA] 1Numero di raccolta generale 7961/2024Ordinanza n 1645 del 19/01/2023 Data pubblicazione 25/03/20242 3 * specie la Corte territoriale ha accertato lapersistenza nell attualità del significativo divario economico tra iconiugi mediante una valutazione dei redditi e il patrimonio delleparti che ha tenuto della situazione già considerata in sede didivorzio cui ha aggiunto le novità intervenute ad esempio lavendita della casa a * d * da parte dellacontroricorrente e i redditi dichiarati dal ricorrente nel 2019 e hapoi ritenuto che l assegno attribuito nel 2014 secondo i criteriinterpretativi in vigore al momento della decisione fosse destinatoa svolgere la funzione assistenziale ed anche compensativoperequativa Infine ha rimarcato quanto segue «…essendopacifico il raggiungimento dell autonomia economica del figlio* le risorse economiche del * sono di fatto aumentate nondovendo più lo stesso far fronte al pagamento della somma di €800 00 in favore del detto figlio e ben potendo quindicorrispondere una somma maggiore in favore della ex moglie…»aggiungendo che «…lo stesso è oggi rientrato nella disponibilitàdella casa coniugale dalla quale ben potrà conseguire un ulterioreentrata »La Corte d appello pur indicando le sopravvenienze rilevantidopo aver valutato le condizioni economico patrimoniali delle partiha dunque deciso secondo diritto sulla revisione dell assegnoIn effetti la menzionata Corte ha riscontrato l esistenza disopravvenienze rilevanti in particolare la cessazionedell erogazione del contributo al mantenimento del figlio * di €800 00 divenuto economicamente autosufficiente a carico del* e l acquisizione da parte di quest ultimo della pienadisponibilità dell abitazione familiare di sua proprietà che hannodeterminato un miglioramento delle condizioni del medesimo ilquale si trovava già in una situazione reddituale e patrimoniale6 di 15* disposto d ufficio Numero registro generale 22804/2021Numero sezionale 4820/2023notevolmente avvantaggiata rispetto alla ex moglie sicché inNumero di raccolta generale 7961/2024conformità ai principi sopra enunciati ha ritenuto * peubrbolicsaozio ne 25/03/2024l aumento dell assegno divorzile2 4 Si deve subito rilevare che la constatazione della primadelle due circostanze appena dedotte non è oggetto di censuraavendo le parti concordemente dedotto che il figlio * èdivenuto economicamente autosufficiente mentre il figlio *non vive più con la madre ed è mantenuto direttamente dal padre2 5 Per quanto riguarda invece la revoca dell assegnazionedella casa familiare occorre compiere alcune precisazioni2 5 1 Prima di tutto si deve rilevare che l affermazionerelativa al trasferimento della controricorrente presso la casa delpadre a titolo di comodato costituisce una deduzione in fatto delricorrente che dalla lettura del ricorso per cassazione e anche dellasentenza impugnata non risulta essere stata offerta allavalutazione del giudice nei gradi di merito né il suo mancatoesame è stato in questa sede censurato sicché si tratta di fatto chesi presenta del tutto nuovo e dunque insuscettibile di esserevalutato2 5 2 In via generale inoltre la revoca dell assegnazionedell abitazione familiare costituisce una sopravvenienza sfavorevoleper l ex coniuge che ne sia stato assegnatario la quale èsuscettibile di essere valutata ai fini della verifica dei presuppostiper la revisione delle condizioni di divorzio ai sensi dell art 9comma 1 l n 898 del 1970 tanto più quando si accompagnaall acquisto della disponibilità materiale della stessa da partedell altro ex coniuge che ne sia proprietario esclusivoÈ vero infatti che la statuizione sull assegnazione della casafamiliare è posta nell esclusivo interesse del figlio minorenne omaggiorenne ma non ancora autosufficiente economicamenteTuttavia a prescindere da tale indiscussa funzione finalizzata aconservare l habitat familiare dei figli non può negarsi che detta7 di 15* disposto d ufficio Numero registro generale 22804/2021Numero sezionale 4820/2023assegnazione abbia dei riflessi economici perché consente alNumero di raccolta generale 7961/2024genitore assegnatario di evitare la ricerca di una diversa abDiatta pzuibobnliceaz io ne 25/03/2024che invece deve essere reperita dal genitore che non vive inprevalenza con i figli anche se è il proprietario esclusivo o ilcomproprietario dell abitazione stessa* stesso modo la revoca dell assegnazione della casafamiliare costituisce una modifica peggiorativa delle condizionieconomiche del genitore che ne fruisce insieme ai figli e unasopravvenienza migliorativa per l altro che ne sia il proprietarioesclusivo il quale ad esempio può andarvi ad abitare o concedereil bene in locazione a terzi o comunque impiegarlo in attivitàproduttive compiendo in sintesi attività suscettibili di valutazioneeconomica che durante l assegnazione all altro genitore non eranoconsentiteAnche nel valutare l adozione delle statuizioni conseguenti allaseparazione personale tra i coniugi questa Corte ha più voltequantificazione dell assegno di mantenimento in favore dei figli edel coniuge economicamente più debole perché pur essendofinalizzata alla tutela della prole e del suo interesse a permanerenell ambiente domestico indubbiamente tale assegnazionecostituisce un utilità suscettibile di apprezzamento economicoprecisando che ciò avviene anche quando il coniuge assegnatariodell immobile ne sia comproprietario perché il godimento di talebene non trova fondamento nella comproprietà dello stesso ma nelprovvedimento di assegnazione opponibile anche ai terzi chelimita la facoltà dell altro coniuge di disporre della propria quota esi traduce per esso in un pregiudizio economico valutabile CassSez 1 Ordinanza n 27599 del 21/09/2022 [OSCURATO:PERSONA] 1 n20858/2021 [OSCURATO:PERSONA] 6 1 n 25420/2015 v anche Cass Sez1 n 4203/2006 ove è precisato che il godimento della casafamiliare costituisce un valore economico del quale il giudice deve8 di 15* disposto d ufficio Numero registro generale 22804/2021Numero sezionale 4820/2023tener conto ai fini della determinazione dell assegno dovuto all altroNumero di raccolta generale 7961/2024coniuge per il suo mantenimento o per quello dei figli che * rpeubgbloicalazio ne 25/03/2024corrisponde al canone ricavabile dalla locazione dell immobileCome sopra evidenziato le sopravvenienze possono diveniregiustificati motivi di revisione o revoca dell assegno divorzilesecondo i criteri forniti dall art 5 comma 6 l n 898 del 1970dovendosi pertanto tenere conto «delle condizioni dei coniugi delleragioni della decisione del contributo personale ed economico datoda ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione delpatrimonio di ciascuno o di quello comune del reddito di entrambi»e tutti i suddetti elementi vanno valutati «anche in rapporto alladurata del matrimonio»In tale quadro la disponibilità dell abitazione della casafamiliare come pure la perdita della stessa costituisconocircostanze suscettibili essere valutate perché connotano lecondizioni di vita della persona anche se non si trasformano in veroe proprio reddito o non incidono sul suo patrimonio costituendocomunque un vantaggio suscettibile di assumere volta per voltaconnotazione economicaNel caso di specie alla perdita del vantaggio derivantedall assegnazione della casa familiare si è affiancato il vantaggiodell acquisto della disponibilità del bene da parte dell ex coniugeproprietario esclusivo circostanza correttamente considerata dalgiudice di merito insieme all altro elemento sopra riportato qualecausa dell aggravamento del divario economico già esistente tra iconiugi2 5 3 In conclusione con specifico riferimento all incidenzadella revoca dell assegnazione della casa familiare sulla revisionedell assegno di divorzio ai sensi dell art 9 l n 898 del 1970 lacensura si rivela infondata dovendosi dare applicazione alseguente principio9 di 15* disposto d ufficio Numero registro generale 22804/2021Numero sezionale 4820/2023“In tema di revisione delle condizioni di divorzio costituisceNumero di raccolta generale 7961/2024sopravvenienza valutabile ai fini dell accertamento dei gDiuatsa tpiufbibcliacatziio ne 25/03/2024motivi per l aumento dell assegno divorzile la revocadell assegnazione della casa familiare di proprietà esclusivadell altro ex coniuge il cui godimento ancorché funzionale almantenimento dell ambiente familiare in favore dei figli costituisceun valore economico non solo per l assegnatario che ne vieneprivato per effetto della revoca ma anche per l altro coniuge che siavvantaggia per effetto della revoca potendo andare ad abitare lacasa coniugale o concederla in locazione a terzi o comunqueimpiegarla in attività produttive compiendo attività suscettibili divalutazione economica che durante l assegnazione all altroconiuge non erano consentite ”3 Il secondo motivo di ricorso è infondato3 1 Come è noto la nuova formulazione dell art 360 c p c introdotta dall art 54 comma 1 lett b d l n 83 del 2012 convcon modif in l n 134 del 2012 non consente più l impugnazioneai sensi dell art 360 comma 1 n 5 c p c «per omessainsufficiente o contraddittoria motivazione circa un fattocontroverso e decisivo per il giudizio» ma soltanto «per omessoesame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto didiscussione tra le parti»La riformulazione appena richiamata deve essere interpretataalla luce dei canoni ermeneutici dettati dall art 12 prel comeriduzione al minimo costituzionale del sindacato di legittimitàsulla motivazione Pertanto è divenuta denunciabile in cassazionesolo l anomalia motivazionale che si tramuti in violazione di leggecostituzionalmente rilevante in quanto attinente all esistenza dellamotivazione in sé purché il vizio risulti dal testo della sentenzaimpugnata a prescindere dal confronto con le risultanzeprocessuali v [OSCURATO:PERSONA] U n 8053/2014 conf da ultimo CassSez 1 n 7090/202210 di 15* disposto d ufficio Numero registro generale 22804/2021Numero sezionale 4820/2023Numero di raccolta generale 7961/2024In altre parole a seguito della riforma del 2012 è scomparso ilData pubblicazione 25/03/2024controllo sulla motivazione con riferimento al parametro dellasufficienza ma resta il controllo sull esistenza sotto il profilodell assoluta omissione o della mera apparenza e sulla coerenza sotto il profilo della irriducibile contraddittorietà e dell illogicitàmanifesta della stessa ossia il controllo riferito a quei parametriche determinano la conversione del vizio di motivazione in vizio diviolazione di legge sempre che emerga immediatamente edirettamente dal testo della sentenza impugnata v di nuovoCass Sez U n 8053/2014 e [OSCURATO:PERSONA] 1 n 13248/2020A tali principi si è uniformata negli anni successivi lagiurisprudenza di legittimità la quale ha più volte precisato che laviolazione di legge come sopra indicata ove riconducibile allaviolazione degli artt 111 Cost e 132 comma 2 n 4 c p cdetermina la nullità della sentenza ai sensi dell art 360 comma 1n 4 c p c così [OSCURATO:PERSONA] U n 22232/2016 conf [OSCURATO:PERSONA] 63 n 22598/2018 [OSCURATO:PERSONA] L n 27112/2018 [OSCURATO:PERSONA] 6 Ln 16611/2018 [OSCURATO:PERSONA] 3 n 23940/2017In particolare questa Corte ha ritenuto che di “motivazioneapparente” o di “motivazione perplessa e incomprensibile” puòparlarsi laddove essa non renda percepibili le ragioni delladecisione perché consiste di argomentazioni obiettivamenteinidonee a far conoscere l iter logico seguito per la formazione delconvincimento di talché essa non consenta alcun effettivo controllosull esattezza e sulla logicità del ragionamento del giudiceSecondo la medesima Corte inoltre ricorre il vizio di omessa oapparente motivazione della sentenza allorquando il giudice dimerito ometta di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprioconvincimento ovvero li indichi senza un approfondita lorodisamina rendendo in tal modo impossibile ogni controllosull esattezza e sulla logicità del suo ragionamento del11 di 15* disposto d ufficio Numero registro generale 22804/2021Numero sezionale 4820/2023Numero di raccolta generale 7961/2024ragionamento del giudice v da ultimo [OSCURATO:PERSONA] 3 nData pubblicazione 25/03/202427411/2021Il giudice deve infatti dare conto in modo comprensibile ecoerente rispetto alle evidenze processuali del percorso logicocompiuto al fine di accogliere o respingere la domanda formulatadovendosi ritenere viziata per apparenza la motivazionemeramente assertiva o riferita solo complessivamente alleproduzioni in atti [OSCURATO:PERSONA] 3 Ordinanza n 14762/20193 2 * specie dalla semplice lettura del decreto impugnatosi evincono con chiarezza le ragioni della decisione [OSCURATO:PERSONA] appello ha infatti evidenziato il divario economico esistente trale parti per poi rimarcare che «…essendo pacifico ilraggiungimento dell autonomia economica del figlio * lerisorse economiche del * sono di fatto aumentate non dovendopiù lo stesso far fronte al pagamento della somma di € 800 00 infavore del detto figlio e ben potendo quindi corrispondere unasomma maggiore in favore della ex moglie…» aggiungendo che«…lo stesso è oggi rientrato nella disponibilità della casa coniugaledalla quale ben potrà conseguire un ulteriore entrata »Il motivo deve pertanto essere respinto4 Il terzo motivo è inammissibileIl ricorrente ha affermato che la Corte d appello ha errato nelritenere estinto l obbligo della madre di concorrere nelmantenimento del figlio senza avere previamente verificato incontraddittorio con quest ultimo non più convivente con i genitoriil comprovato raggiungimento di un effettiva e stabile indipendenzaeconomica o la dimostrata colpevole inezia dello stessoLa parte non risulta avere tuttavia colto la ratio della decisioneimpugnata perché il giudice del reclamo non ha effettuato alcunaccertamento in ordine all esistenza o meno dell obbligo della* di mantenere il figlio * ma ha semplicementerevocato la statuizione contenuta nella sentenza di divorzio12 di 15* disposto d ufficio Numero registro generale 22804/2021Numero sezionale 4820/2023riguardante il rapporto interno tra i genitori che prevedevaNumero di raccolta generale 7961/2024l obbligo della * di rimborsare al * il 50% deDllaeta psupbbelicsaezio ne 25/03/2024straordinarie relative al figlio* una volta cessata la coabitazione con i genitorieventuali richieste di mantenimento per le proprie spese ordinarieo straordinarie o per la corresponsione degli alimenti in presenzadei presupposti di legge potranno e dovranno essere formulatedirettamente dal figlio nei confronti di ciascuno degli ascendenti5 Anche il quarto motivo è infondato5 1 Come evidenziato nell esaminare il secondo motivo diricorso la nuova formulazione dell art 360 c p c consentel impugnazione ai sensi dell art 360 comma 1 n 5 c p c «peromesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è statooggetto di discussione tra le parti»La norma si riferisce al mancato esame di un fatto decisivo cheè stato offerto al contraddittorio delle parti inteso come fattostorico accadimento naturalistico* pertanto un fatto ai sensi dell art 360 comma 1n 5 c p c non una questione o un punto ma un vero e proprioevento un preciso accadimento una determinata circostanzanaturalistica un dato materiale un episodio fenomenico rilevante [OSCURATO:PERSONA] 2 n 26274/2018Non integrano viceversa fatti il cui omesso esame possacagionare il vizio ex art 360 comma 1 n 5 c p c leargomentazioni o deduzioni difensive [OSCURATO:PERSONA] 2 n14802/2017 [OSCURATO:PERSONA] 5 n 21152/2014 le domande o leeccezioni formulate nella causa di merito né i motivi di appello eneppure le singole questioni decise dal giudice di merito o i puntidella sentenza [OSCURATO:PERSONA] 1 Sentenza n 17761 del [OSCURATO:DATA_NASCITA]* possono considerarsi fatti i singoli elementi di unaccadimento complesso comunque apprezzato né le mere ipotesialternative né le singole risultanze istruttorie ove comunque risulti13 di 15* disposto d ufficio Numero registro generale 22804/2021Numero sezionale 4820/2023un complessivo e convincente apprezzamento del fatto svolto dalNumero di raccolta generale 7961/2024giudice di merito sulla base delle prove acquisite nel cDoatras poub bldicaezlio ne 25/03/2024giudizio [OSCURATO:PERSONA] 2 Ordinanza n 10525 del [OSCURATO:DATA_NASCITA]* i fatti il cui omesso esame integra il menzionatovizio della sentenza devono essere “decisivi” e tale caratteristicadeve essere a pena di inammissibilità del motivo chiaramenteallegata dal ricorrente che è tenuto a rappresentare non solo qualesia il fatto di cui sia stato omesso l esame ma anche il rapporto diderivazione diretta tra l omesso esame e la decisione a luisfavorevole della controversia [OSCURATO:PERSONA] L Ordinanza n 29954del 13/10/20225 2 Nel caso di specie il ricorrente ha dedotto che il giudice dimerito avrebbe dovuto tenere conto del fatto che le parti avevanoconcordato proprio nel corso del giudizio di primo grado che lacontroricorrente avrebbe potuto continuare a godere della casafamiliare fino al 30/04/2021 v verbale d udienza del 14/10/2020agli atti circostanza che se valutata avrebbe determinato unadiversa statuizione sulla decorrenza dell aumento dell assegnodivorzile che invece la Corte d appello ha fatto risalire alla datadella domanda giudizialeCome sopra evidenziato tuttavia non risulta che la Corte diappello abbia fondato l aumento dell assegno divorzileesclusivamente sulla circostanza del rilascio della casa familiarecome se fosse una conseguenza automatica della stessa mapiuttosto ha ritenuto che tale evenienza insieme ad altre e inparticolare la cessazione del pagamento del contributo almantenimento del figlio * giustificavano la revisionedell assegno nel senso indicatoLa circostanza dedotta dunque non risulta decisiva6 In conclusione il ricorso deve essere respinto7 La statuizione sulle spese segue la soccombenza14 di 15* disposto d ufficio Numero registro generale 22804/2021Numero sezionale 4820/20238 In applicazione dell art 13 comma 1 quater d P R n 115Numero di raccolta generale 7961/2024del 2002 si deve dare atto della sussistenza dei preDsatua pupbbolicsatziio ne 25/03/2024processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulterioreimporto a titolo di contributo unificato pari a quello richiesto perl impugnazione proposta se dovuto9 In caso di diffusione devono essere omesse le generalitàdelle parti e dei soggetti menzionati nella decisione a normadell art 52 d lgs n 196 del 2003 P Q MLa Corterigetta il ricorsocondanna il ricorrente alla rifusione delle spese di lite sostenutedalla controricorrente che liquida in € 4 000 00 per compensooltre € 200 00 per esborsi ed accessori di leggedà atto in applicazione dell art 13 comma 1 quater d P R n 115del 2002 della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolodi contributo unificato pari a quello richiesto per l impugnazioneproposta se dovutodispone che in caso di diffusione della presente ordinanza sianoomesse le generalità delle parti e dei soggetti menzionati a normadell art 52 d lgs n 196 del 2003Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Prima Sezionecivile della Corte suprema di Cassazione il 27 ottobre 2023Il Presidente15 di 15* *P Q MLa Corterigetta il ricorsocondanna il ricorrente alla rifusione delle spese di lite sostenutedalla controricorrente che liquida in € 4 000 00 per compensooltre € 200 00 per esborsi ed accessori di leggedà atto in applicazione dell art 13 comma 1 quater d P R n 115del 2002 della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolodi contributo unificato pari a quello richiesto per l impugnazioneproposta se dovutodispone che in caso di diffusione della presente ordinanza sianoomesse le generalità delle parti e dei soggetti menzionati a normadell art 52 d lgs n 196 del 2003Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Prima Sezionecivile della Corte suprema di Cassazione il 27 ottobre 2023Il Presidente15 di 15* *