CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 3 giugno 2026
Cassazione n. 17685/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ricorrente –[OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente -avverso la sentenza del Tribunale di Pescara n. 1381/2020 depositatail 11/12/2020;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/05/2026 dalCONSIGLIERE [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 6760/2021Numero sezionale 1448/2026Numero di raccolta generale 17685/2026Data pubblicazione 03/06/20261. [OSCURATO:PERSONA] proponeva appello innanzi al Tribunale diPescara, avverso la pronuncia resa dal Giudice di Pace di Pescara cheaveva rigettato la domanda dalla stessa proposta, con la quale avevachiesto la risoluzione del contratto di compravendita concluso in data24.12.2015 con la [OSCURATO:SOCIETA]., avente ad oggetto un notebooke la conseguente restituzione del prezzo pagato pari ad €. 599,00;nonché il risarcimento dei danni subìti in ragione del comportamentoadottato da controparte in violazione dei canoni di correttezza e buonafede.A sostegno della sua pretesa esponeva l’attrice: il notebookacquistato aveva manifestato un vizio di difformità (impossibilità diaccensione dello schermo del PC) nei sei mesi dall’acquisto; il CentroMediaWorld incaricato della vendita le aveva rappresentato un tempodi verifica dell’esistenza del vizio, ai fini della riparazione del PC, da unminimo di venti giorni ad un massimo di sessanta, necessari per l’inviodel notebook presso un Centro di [OSCURATO:PERSONA] (‘CAT’), comeindicato nel documento di assistenza; ritenuta tale tempisticaspropositata ed inaccettabile, l’attrice aveva insistito, tramite PECinviata dal legale, per la sostituzione del bene prospettando larisoluzione del contratto nel caso di rifiuto della venditrice.Il Tribunale adito, ritenuto applicabile al caso di specie l’art. 130del d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206 (codice del consumo) per la nonconformità della cosa, rigettava il gravame.Osservava il Tribunale di Pescara:- il rifiuto di consegna al CAT del notebook ai fini della verificadell’effettiva possibilità di eliminazione del vizio integra una condottaostativa, posta in essere dall’acquirente, contraria ai canoni dicorrettezza e buona fede;Numero registro generale 6760/2021Numero sezionale 1448/2026Numero di raccolta generale 17685/2026Data pubblicazione 03/06/2026- non può ritenersi irragionevole il termine variabile dai venti aisessanta giorni per la eventuale riparazione, tenuto conto che il CAT sitrova a Milano e che nel termine massimo dei sessanta giorniragionevolmente la venditrice avrebbe potuto rilevare l’impossibilità diriparazione, consentendo così all’acquirente di avvalersi degli altri ediversi rimedi previsti dall’art. 130 cod. consumo;- non è ravvisabile alcun vizio di informazione, non potendoritenersi incluso in tale obbligo, ex art. 21 cod. consumo, quello difornire informazioni sulla necessità di ricorrere ad un centro diassistenza specializzato laddove dovessero emergere vizi o difetti delbene2. La pronuncia in epigrafe è impugnata per la cassazione dalSilvana Giannantonio, e il ricorso affidato a quattro motivi.Resiste con controricorso [OSCURATO:SOCIETA]In prossimità dell’adunanza entrambe le parti hanno presentatomemorie.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo si deduce error in procedendo per apertaviolazione da parte del Giudice di Pace e del Giudice del gravame, poi,dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n.4 c.p.c. peromessa pronuncia del Giudice del gravame a) sullo specifico motivod’appello di aver rigettata la domanda attrice sul rilievo che laconsumatrice avrebbe dovuto consegnare il bene per avviarlo al CATdel produttore per la verifica del difetto di conformità, senza maieccepire la necessità di verificare l’impossibilità della riparazioneovvero l’eccessiva onerosità della sostituzione; b) sullo specifico motivod’appello circa l’eccezione di abusività e vessatorietà della pretesa dellasocietà venditrice di far verificare la non conformità del bene al Centrodi assistenza tecnica del produttore, ai sensi dell’art. 33, comma 2, lett.Numero registro generale 6760/2021Numero sezionale 1448/2026Numero di raccolta generale 17685/2026Data pubblicazione 03/06/2026p) e s) cod. consumo; c) sullo specifico motivo d’appello circa la pretesadella [OSCURATO:SOCIETA] di estendere l’adesione della consumatrice alleclausole del documento di assistenza che non ha avuto la possibilità diconoscere prima della conclusione del contratto, in violazione dell’art.2, lett. c-bis) cod. consumo.2. Con il secondo motivo si deduce violazione degli artt. 115 e 116c.p.c. e la falsa applicazione degli artt. 1175 e 1375 c.c., nonchéviolazione dell’art. 132, comma 3, cod. consumo in relazione all’art.360, comma 1, n. 3) c.p.c., per omessa considerazione di alcunecircostanze pacifiche e dirimenti della vertenza, addebitandoerroneamente alla consumatrice una condotta ostruzionistica maitenuta, avendo l’acquirente acconsentito all’immediata verifica deldifetto di conformità da parte del venditore.3. Con il terzo motivo si deduce violazione e falsa applicazionedell’art. 132, comma 3, cod. consumo, degli artt. 2728, 2697 e 1454c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c. per aver ritenutoassolto l’onere della prova della natura del malfunzionamento a caricodel venditore unicamente dal fatto che l’acquirente rifiutò diconsegnare il bene difettoso per avviarlo al CAT del produttore.4. Con il quarto motivo si deduce violazione dell’art. 130, comma5, cod. consumo e dell’art. 1454 c.c. in relazione all’art. 360, comma1, n. 3) c.p.c., nella parte in cui il secondo giudice ha ritenuto congruii termini minimo e massimo imposti dal venditore per la sola verificadel bene senza tener conto della natura del bene (rapidissimaobsolescenza e perdita del valore di mercato) e dello scopo per il qualeesso era stato acquistato (utilizzato dalla Giannantonio di professioneinsegnante di scuola media superiore per motivi didattici e scolastici) ei suddetti termini avrebbero comportato alla stessa notevoliinconvenienti.Numero registro generale 6760/2021Numero sezionale 1448/2026Numero di raccolta generale 17685/2026Data pubblicazione 03/06/20265. Rileva il Collegio l’improcedibilità del ricorso, per mancatodeposito nei termini dello stesso:- dalla documentazione in atti risulta l’invio del plico raccomandatain data 12.03.2021: poiché il ricorso era stato notificato in data14.02.2021, l’ultimo giorno utile per il deposito del ricorso eral’[OSCURATO:DATA_NASCITA];- l'omesso o tardivo deposito del ricorso per cassazione, dopo lascadenza del ventesimo giorno dalla notifica del gravame, comportal'improcedibilità dello stesso, rilevabile anche d'ufficio e non esclusadalla costituzione del resistente, posto che il principio - sancito dall'art.156 c.p.c. - di non rilevabilità della nullità di un atto per mancatoraggiungimento dello scopo si riferisce esclusivamente all'inosservanzadi forme in senso stretto e non di termini perentori, per i quali vigonoapposite e separate norme (ex multis: Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 25453del 26/10/2017, Rv. 646817; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 34916 del17/11/2021, Rv. 663015 - 01; Sez. 2, Sentenza n. 22092 del04/09/2019 Rv. 654920; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 12894 del24/05/2013 Rv. 626358).Le spese seguono la soccombenza come da dispositivo.Considerato che il ricorso per cassazione è stato propostosuccessivamente al 30 gennaio 2013, ed è stato dichiaratoimprocedibile, sussistono i presupposti per il versamento – ai sensidell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - daparte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per l'impugnazione, se dovuto. P.Q.MLa Corte Suprema di Cassazione dichiara il ricorso improcedibile;condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudiziodi legittimità, in favore del controricorrente, che liquida in €. 600,00Numero registro generale 6760/2021Numero sezionale 1448/2026Numero di raccolta generale 17685/2026Data pubblicazione 03/06/2026per compensi, oltre ad €. 200,00 per esborsi e agli accessori di leggenella misura del 15%, IVA e CPA.Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002,sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello previsto per il ricorso, a norma dell’art. 13, comma 1-bis, deld.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della SecondaSezione Civile, il 27 maggio 2026.Il PresidenteGiuseppe Grasso