CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 29 aprile 1985
Cassazione n. 31915/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 29/04/1985 avverso l'ordinanza del 09/02/2022 del TRIB. LIBERTA' di SASSARI udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza del 9 febbraio 2022 il Tribunale del riesame di Sassari ha confermato l'ordinanza cautelare di applicazione degli arresti domiciliari nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], emessa dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Sassari in relazione al reato di detenzione illegale di arma clandestina e di esplosivo commesso il 14 dicembre 2021. 2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso l'indagato, per il tramite del difensore, con unico cumulativo motivo, di seguito esposto nei limiti strettamente necessari ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen., in cui deduce di non essere stato compreso dal Tribunale del riesame che avrebbe travisato le domande difensive, in quanto in punto di flagranza la difesa non aveva obiettato che il reato di detenzione di un'arma sia di tipo permanente, ma aveva obiettato che l'indagato è stato trovato a 700 m dall'anfratto in cui erano nascosta arma ed esplosivo, e quindi non poteva essere considerato nella flagranza della detenzione dell'arma; inoltre, la difesa non aveva obiettato che il luogo di rinvenimento dell'arma e dell'esplosivo si trovi al centro della proprietà della famiglia dell'indagato e vicino al luogo di passaggtdel bestiame talchè lo stesso vi transitava quotidianamente, ma aveva obiettato che chiunque avesse percorso la riva del fiume avrebbe potuto trovare un nascondiglio per le armi nella proprietà dell'indagato; inoltre, in punto di esigenze cautelari la difesa aveva argomentato che il pericolo è stato desunto soltanto dal reato, nonché illegittimamente dalla pendenza di altro procedimento penale, e non da considerazioni sulla personalità dell'indagato. 3. Con requisitoria scritta il Procuratore Generale presso la Corte di cassazione, dr.ssa [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. Considerato in diritto 1. Il ricorso è inammissibile. Nella parte in cui contesta l'esistenza dei gravi indizi di colpevolezza, l'unico cumulativo motivo di ricorso è inammissibile, in quanto il ricorso per cassazione per vizio di motivazione del provvedimento del tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza consente al giudice di legittimità, in relazione alla peculiare natura del giudizio ed ai limiti che ad esso ineriscono, la sola verifica delle censure inerenti la adeguatezza delle ragioni addotte dal giudice di merito ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie e non il controllo di quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito (Sez. 2, Sentenza n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976). Il ricorso è pertanto inammissibile quando propone censure che riguardano la ricostruzione dei fatti, o che si risolvono in una diversa valutazione degli elementi esaminati dal giudice di merito. (Sez. 2, Sentenza n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628). Questo è quanto accaduto nel caso in esame, in cui il ricorrente fonda il ricorso sul diverso apprezzamento di due elementi di fatto (la circostanza che le armi e l'esplosivo siano stati trovati sulla proprietà del ricorrente, ma in un luogo che era distante circa 700 m. dal punto in cui lo stesso si trovava al momento del fatto, e la circostanza che il fondo fosse comunque accessibile dal lato della ripa del fiume) che il Tribunale del riesame ha in realtà valutato, ma cui ha dato un diverso significato, ritenendo che gli stessi non impedissero di ritenere le armi e l'esplosivo nella disponibilità dell'indagato e che la circostanza che il nascondiglio fosse in un luogo di passaggio del bestiame in cui l'indagato passava tutti i giorni induceva ad escludere che le stesse potessero essere state nascoste da terzi. La valutazione del Tribunale in sé non è illogica, in quanto per ritenere che una persona abbia la attuale detenzione di un'arma non è necessario che ce l'abbia con sé o vicino a sé ma è sufficiente che la custodisca in un luogo di cui ha la disponibilità, così come non è illogico ritenere che l'indagato potesse non essere consapevole della esistenza delle armi e dell'esplosivo in un luogo in cui passava tutti i giorni, ed il diverso significato attribuito a quelle stesse circostanza di fatto dalla difesa del ricorrente incorre, pertanto, nel giudizio di inammissibilità. Nella parte in cui contesta l'esistenza delle esigenze cautelari, il motivo di ricorso è parimenti inammissibile. Il ricorso contesta che il pericolo di reiterazione del reato o di commissione di altri reati sia stato desunto soltanto dal reato, nonché illegittimamente dalla pendenza di altro procedimento penale, e non da considerazioni sulla personalità dell'indagato. In realtà, il Tribunale del riesame si sofferma sulla gravità di tutto il materiale rinvenuto che avrebbe consentito all'indagato di compiere reati tramite armi, e quindi - per effetto della capacità di offesa alle persone ed ai beni che sono proprie delle armi e dell'esplosivo - reati con pericolosità esponenziale, e poi aggiunge che Unali è indagato anche per danneggiamento effettuato con uso di armi (sulla possibilità di desumere le esigenze cautelari dalla pendenza di altro procedimento penale, v. Sez. 1, Sentenza n. 51030 del 06/06/2017, [OSCURATO:PERSONA], rv. 271405: "l'esistenza di un procedimento pendente a carico dell'indagato per reati ai danni della medesima persona offesa costituisce un elemento rilevante ai fini della valutazione della sussistenza del pericolo di reiterazione della condotta criminosa di cui all'art. 274, lett. c), cod. proc. pen."; Sez. 2, Sentenza n. 33544 del 21/06/2017, Maiorana, rv. 270524: "legittimamente il giudice afferma la sussistenza delle esigenze cautelari facendo riferimento ad elementi desunti da altro procedimento a carico dell'indagato"), il che sta a significare che la possibilità di compiere reati per il tramite delle armi e dell'esplosivo detenuto non è astratta, ma concreta. Quindi, è più esatto dire che il Tribunale del riesame ha effettuato la valutazione sulla personalità dell'indagato, ma l'ha tratta da elementi di fatto oggettivi, anziché da considerazioni puramente intuitive. Il ricorso è, pertanto, inammissibile anche in questa parte.• • 2. Ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., alla decisione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma [OSCURATO:PERSONA]) N ter, disp. at