CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 41393/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/05/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso; Ritenuto che il primo motivo - con cui si deduce violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione alla condanna per il reato di incendio doloso - è manifestamente infondato perché la decisione giudiziale, in punto di riscontro dell'elemento oggettivo (e, in particolare, di attribuzione della paternità della condotta), è connotata da coerente logicità, conforme al paradigma normativo di riferimento e all'esauriente disamina dei dati probatori, anche in punto di valutazione di attendibilità dei testimoni; che il secondo motivo, in tema di elemento soggettivo e qualificazione penalistica della condotta, reitera argomentazioni già validamente confutate in sede di merito (si vedano, in particolare, le pagine 4 e 5 della sentenza impugnata); che il terzo motivo, sul diniego della sospensione condizionale della pena, è costituito da mere doglianze in punto di fatto; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso