Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 43748/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/06/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte di appello diRoma, con sentenza del 7/06/2021, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal Tribunale di Roma, in data 15/12/2011, nei confronti di BoyeÀhmadou, ha confermato la condanna in relazione al reato di cui all'art. 648cod. pen..

Proponeva ricorso il difensore dell'imputato, deducendo il seguente motivo: vizio di motivazione in relazione agli artt. 192 e 530 cod. proc. pen. in punto di penale responsabilità per la mancata prova dell'elemento soggettivo del reato.

Il ricorso è inammissibile.

Le doglianze difensive, prive di concreta specificità e pertinenza censoria, sono manifestamente infondate.

Ed invero, la Corte territoriale ha chiarito come il dolo di ricettazione si potesse desumere dalla mancata prospettazione di chiarimenti da parte dell'imputato circa il regolare acquisto o ricezione dei beni in suo possesso.

In tal modo, il giudice del merito ha ampiamente motivato sul punto, anche conformandosi al consolidato orientamento di questa Corte, per il quale, ai fini della configurabilità del delitto di ricettazione è necessaria la consapevolezza della provenienza illecita del bene ricevuto, senza che sia indispensabile che tale consapevolezza si estenda alla precisa e completa conoscenza delle circostanze di tempo, di modo e di luogo del reato presupposto (Sez. 4, n. 4170 del 12/12/2006, dep. 2007, Azzaouzi, Rv. 235897) e la prova dell'elemento soggettivo può essere raggiunta da qualsiasi elemento, anche indiretto, e quindi anche dall'omessa o non attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta da parte del soggetto agente, la quale è sicuramente rivelatrice della volontà di occultamento, logicamente spiegabile con un acquisto in mala fede (Sez. 2, n. 29198 del 25/05/2010, Fontanella, Rv. 248265 e n. 53017 del 22/11/2016, Alotta, Rv. 268713).

Nel caso di specie, la mancanza di attendibile spiegazione dell'origine del possesso dei beni contraffatti da parte dell'imputato, che non ha presentato alcuna fattura di acquisto della merce sequestrata né ha fornito giustificazione/alcuna sulle relative modalità acquisitive, rappresentano quegli elementi indiretti da cui correttamente desumere la sussistenza del dolo - quantomeno nella forma eventuale - di ricettazione.

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/06/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte di appello diRoma, con sentenza del 7/06/2021, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal Tribunale di Roma, in data 15/12/2011, nei confronti di BoyeÀhmadou, ha confermato la condanna in relazione al reato di cui all'art. 648cod. pen.. Proponeva ricorso il difensore dell'imputato, deducendo il seguente motivo: vizio di motivazione in relazione agli artt. 192 e 530 cod. proc. pen. in punto di penale responsabilità per la mancata prova dell'elemento soggettivo del reato. Il ricorso è inammissibile. Le doglianze difensive, prive di concreta specificità e pertinenza censoria, sono manifestamente infondate. Ed invero, la Corte territoriale ha chiarito come il dolo di ricettazione si potesse desumere dalla mancata prospettazione di chiarimenti da parte dell'imputato circa il regolare acquisto o ricezione dei beni in suo possesso. In tal modo, il giudice del merito ha ampiamente motivato sul punto, anche conformandosi al consolidato orientamento di questa Corte, per il quale, ai fini della configurabilità del delitto di ricettazione è necessaria la consapevolezza della provenienza illecita del bene ricevuto, senza che sia indispensabile che tale consapevolezza si estenda alla precisa e completa conoscenza delle circostanze di tempo, di modo e di luogo del reato presupposto (Sez. 4, n. 4170 del 12/12/2006, dep. 2007, Azzaouzi, Rv. 235897) e la prova dell'elemento soggettivo può essere raggiunta da qualsiasi elemento, anche indiretto, e quindi anche dall'omessa o non attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta da parte del soggetto agente, la quale è sicuramente rivelatrice della volontà di occultamento, logicamente spiegabile con un acquisto in mala fede (Sez. 2, n. 29198 del 25/05/2010, Fontanella, Rv. 248265 e n. 53017 del 22/11/2016, Alotta, Rv. 268713). Nel caso di specie, la mancanza di attendibile spiegazione dell'origine del possesso dei beni contraffatti da parte dell'imputato, che non ha presentato alcuna fattura di acquisto della merce sequestrata né ha fornito giustificazione/alcuna sulle relative modalità acquisitive, rappresentano quegli elementi indiretti da cui correttamente desumere la sussistenza del dolo - quantomeno nella forma eventuale - di ricettazione. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa d
Sentenza Cassazione n. 43748/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris