CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 giugno 2022
Cassazione n. 26656/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/10/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso presentati da [OSCURATO:PERSONA]; vista la memoria in data 9 giugno 2022 con cui ribadiva quanto già contenuto nel ricorso; OSSERVA Ritenuto che, con riferimento ai motivi che mettono complessivamente in dubbio la ritenuta responsabilità per il delitto di resistenza a pubblico ufficiale, le censure formulate non sono consentite dalla legge in sede di legittimità perché declinate in fatto nella parte in cui tentano di accreditare un differente svolgimento dei fatti adeguatamente ricostruiti dai Giudici di merito (pag. 3 e 4 sentenza) che hanno dato atto di aver provveduto a visionare il video confermando le testimonianze degli operanti il cui agito doveva ritenersi proporzionata rispetto alla condotta del ricorrente che si era introdotto, in piena pandemia, all'interno dell'area antistante il pronto soccorso della struttura sanitaria, alla guida di un mezzo di grosse dimensioni, condotto in maniera spericolata ad alta velocità; ritenuto che identiche stesse censure sono state confutate dalla Corte di merito che, contrariamente a quanto affermato nel ricorso dalla difesa, non si sono limitati ad apprezzare meri fotogrammi, dando invece atto di aver visionato il video riproducenti i fatti nella sua integralità, escludendo la fondatezza delle critiche formulate nei confronti del personale di polizia intervenuto; osservato che il ricorso deve ritenersi generico nella parte in cui nessuna censura viene rivolta alla parte dell'azione del ricorrente di cui alla contestazione che vedeva il medesimo, oltre che pregiudicare la sicurezza del nosocomio, scagliare oggetti in direzione delle forze di polizia intervenite e minacciare gli stessi; rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così