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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 28 aprile 2023

Cassazione n. 12816/2023

Testo disponibile della fonte

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 21860/2018 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]' GIUSEPPE -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] (nata [OSCURATO:DATA_NASCITA]), [OSCURATO:PERSONA] (nata [OSCURATO:DATA_NASCITA]), elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] N. 28, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -controricorrenti e ricorrenti incidentali- nonché contro [OSCURATO:SOCIETA]. -intimata- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di PALERMO n. 1073/2018 depositata il 22/05/2018.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/04/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso articolato in unico motivo avverso la sentenza n. 1073/2018 della Corte d’appello di Palermo, pubblicata il 22 maggio 2018.

Giuseppe, [OSCURATO:PERSONA], Fabrizio, Monica, [OSCURATO:PERSONA] (nata [OSCURATO:DATA_NASCITA]) e [OSCURATO:PERSONA] (nata [OSCURATO:DATA_NASCITA]) Puccio, nonché [OSCURATO:PERSONA], hanno notificato controricorso contenente altresì ricorso incidentale articolato in unico motivo.

2. La trattazione dei ricorsi è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, comma 2, 2-quater, e 380 bis.1, c.p.c., nel testo applicabile ratione temporis ex art. 35 del d.lgs. n. 149 del 2022.

I controricorrenti hanno depositato memoria.

3. Con citazione del 21 settembre 2006 [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] convennero [OSCURATO:PERSONA] e i signori Puccio, domandando di accertare l’avvenuta usucapione di distinti immobili appartenenti ai convenuti, siti in Palermo, [OSCURATO:PERSONA], via [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

I convenuti Puccio domandarono in riconvenzionale la demolizione dei manufatti abusivi realizzati dagli attori e la restituzione dell'area occupata.

Nel giudizio intervenne la [OSCURATO:SOCIETA]., quale creditrice pignoratizia di [OSCURATO:PERSONA].

Con sentenza del 1° marzo 2013 il Tribunale di Palermo rigettò la domanda di usucapione di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] proposero appello con citazione dell’8 ottobre 2013 e i Puccio-Ribbeni proposero appello incidentale con comparsa depositata il 27 dicembre 2013.

L’appello principale di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] lamentava la violazione dell'art. 104 disp. att. c.p.c., per avere il Tribunale di Palermo disatteso la domanda di intervenuto acquisto per usucapione del compendio immobiliare oggetto di causa, dichiarandoli decaduti dalla possibilità di acquisire in atti la prova testimoniale espletata in data 17 marzo 2009 con l'unico teste [OSCURATO:PERSONA].

Accogliendo l’eccezione degli appellati, la Corte d’appello di Palermo ha ritenuto l’appello principale inammissibile per difetto di specificità dei motivi ai sensi dell’art. 342 c.p.c., osservando che la denunciata violazione della legge processuale, costituente l'unica censura alla decisione impugnata, difettava di rilevanza ai fini del decidere, non avendo gli appellanti tratto alcuna conclusione nel merito.

La Corte d’appello ha poi dichiarato inefficace, agli effetti dell’art. 334, comma 2, c.p.c., l’appello incidentale proposto dai signori Puccio - Ribbeni con comparsa depositata il 27 dicembre 2013, in quanto impugnazione incidentale tardiva rispetto al termine di cui all’art. 325 c.p.c., per aver notificato gli stessi appellanti incidentali la sentenza di primo grado in data 26 luglio 2013.

4. Il ricorso non risulta intimato né notificato ad [OSCURATO:PERSONA], parte dei precedenti gradi del giudizio quale proprietaria degli immobili di [OSCURATO:PERSONA] 27-29.

Apparendo, per quanto esposto nei ricorsi e nella stessa sentenza impugnata, che le domande di usucapione siano state avanzate nei confronti di proprietari diversi di beni distinti, la proposizione dell'impugnazione soltanto da parte o nei confronti di alcuni degli stessi non integra una fattispecie riconducibile all'art. 331 c.p.c., bensì una fattispecie disciplinata dall'art. 332 stesso codice, cioè un'ipotesi di causa scindibile, poiché le situazioni giuridiche facenti capo a ciascuno dei diversi proprietari si pongono in posizione di reciproca autonomia.

5. L’unico motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] deduce l’errata applicazione dell’art. 342 c.p.c. in relazione agli artt. 121 e 156 c.p.c., nonché l’erronea applicazione dell’art. 104 disp. att. c.p.c. e dell’art. 112 c.p.c.

I ricorrenti principali evidenziano che con l’appello essi avevano censurato l'operato in procedendo del giudice di primo grado, avendo lo stesso dapprima, con ordinanza istruttoria del 17 marzo 2009, ammesso e così assunto la prova testimoniale richiesta dagli attori, con la persona della teste [OSCURATO:PERSONA], tra l'altro rigettando l'eccezione di decadenza avanzata in tale udienza da contro parte, e poi, con la sentenza del 1° marzo 2013, cambiato opinione al riguardo, e così dichiarato la decadenza dal mezzo istruttorio (già espletato), con conseguente declaratoria di rigetto della domanda di usucapione, per non avere provato i fatti da porr e a fondamento della stessa.

Per il vero, la sentenza di primo grado spiega che il giudice istruttore inizialmente designato per la trattazione del giudizio aveva reputato tardiva l’eccezione di decadenza ex art. 104 disp. att. c.p.c. formulata dai convenuti, valutazione sovvertita in sede di decisione della causa sulla base dell’argomentazione che tale decadenza può essere rilevata pure d’ufficio (ciò, tuttavia, in base al testo del medesimo art. 104 disp. att. c.p.c.nel testo risultante dalla sostituzione operata con la l. n. 69 del 2009, che si applica esclusivamente ai giudizi instaurati in primo grado dopo l'entrata in vigore della predetta legge, ossia il 4 luglio 2009).

L’unico motivo del ricorso incidentale di Giuseppe, [OSCURATO:PERSONA], Fabrizio, Monica, [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:DATA_NASCITA]) e [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:DATA_NASCITA]) Puccio, nonché di [OSCURATO:PERSONA], denuncia, invece, l’error in procedendo con riferimento agli artt. 325, 326, 333, 334, 343 c.p.c., “per avere la Corte d’appello ritenuto l’appello incidentale inammissibile perché tardivo”.

La sentenza della Corte di Palermo, invero, ha dichiarato l’appello incidentale non inammissibile perché tardivo, ma inefficace perché tardivo rispetto al termine ex art. 325 c.p.c., stante, piuttosto, l’inammissibilità dell’appello principale.

La censura dei ricorrenti incidentali, in ogni modo, vorrebbe spiegare che l’appello incidentale contenuto nella comparsa di risposta depositata il 27 dicembre 2013 era tempestivo sia rispetto al termine di cui agli artt. 343 e 166 c.p.c. sia rispetto al termine “lungo” per impugnare ex art. 327 c.p.c., non valendo per esso il termine breve segnato dalla notificazione della sentenza di primo grado effettuata il 26 luglio 2013 (sul punto, tuttavia, Cass. Sez.

Unite n. 6278 del 2019).

6. Sono da rigettare le eccezioni di inammissibilità del ricorso principale sollevate dai controricorrenti.

E’ vero che il ricorso principale allega irritualmente che “oggetto del presente giudizio non è lasentenza di secondo grado sul gravame, bensì quella di primo grado sulla domanda”, ma è pure vero che il ricorso stesso conclude con la richiesta che questa Corte “annulli con o senza rinvio o con qualsiasi altra statuizione la sentenza n. 1073/2018, emessa dalla Corte di Appello di Palermo”, il che concreta la richiesta di cassazione della sentenza impugnata, la quale costituisce, ai sensi dell'art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c., requisito di ammissibilità del ricorso.

Il ricorso principale neppure denota carenza sotto il profilo dell’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., in quanto indica specificamente l’atto su cui si fonda, che è poi nient’altro che l’atto di appello, ciò bastando a provocare il potere-dovere di esame diretto da parte della Corte, proprio della denuncia di ogni error in procedendo.

7. Il ricorso principale è fondato.

E’ indubbio, nella interpretazione di questa Corte, che l’art. 342 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, nella specie applicabile, vada interpretato nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice (Cass. Sez.

Unite, n. 27199 del 2017).

Del pari è certo che l’error in procedendoaddebitabile alla sentenza di primo grado non va criticato unicamente denunziandone la nullità, ove si tratti di vizio che non comporti la rimessione al primo giudice ex art. 354 c.p.c., dovendo il giudice d'appello, una volta constatata tale nullità, comunque decidere la causa nel merito, sicché, a pena di inammissibilità, la parte soccombente per ragioni di rito ha l'onere di impugnare la sentenza di primo grado anche in rapporto alle statuizioni di merito (Cass. Sez.

Unite n. 36596 del 2021).

Ove, tuttavia, la sentenza impugnata, nel definire il giudizio, abbia, come nella specie, dichiarato l’inammissibilità per decadenza ex art.104 disp. att. c.p.c. dell’unica deposizione testimoniale posta a sostegno di una domanda di usucapione, conseguentemente rigettata per difetto di prova del possesso per il tempo utile al verificarsi dell'acquisto, i motivi di appello, che a norma dell’art. 342 c.p.c. devono indicare la parte del provvedimento impugnato e le circostanze da cui deriva la violazione della legge e la loro rilevanza i fini della decisione appellata, non possono proficuamente concernere il merito della domanda, in quanto la questione processuale sull’ammissibilità e sulla conseguente validità dell’unica prova offerta esaurisce, in pratica, l’oggetto della pronuncia.

In siffatta evenienza, l’impugnazione della statuizione sulla questione inerente alla ammissibilità della prova costituisce comunque manifestazione di volontà di proseguire nel giudizio, con implicita riproposizione della domanda principale, dovendo perciò il giudice di appello, ove ritenga erronea la dichiarazione di decadenza dalla prova, pronunciarsi nel merito delle questioni dedotte in primo grado, visto che tale ipotesi non rientra tra i casi previsti dagli artt. 353 (nella specie vigente) e 354 c.p.c. (cfr. Cass. Sez.

Unite, n. 927 del 2022; Sez. 5, n. 33580 del 2019; Sez. 5, n. 1322 del 2018 ; Sez. 5 , n. 19216 del 2017; Sez. 2, n. 22954del 2011; Sez. 5 , n. 13855 del 2010; Sez. 3 , n. 6481 del 2010).

8. La cassazione con rinvio della sentenza che ha dichiarato inammissibile l’appello principale estende i suoi effetti, ai sensi dell’art. 336 c.p.c., sulla statuizione di inefficacia ex art. 334, comma 2, c.p.c. dell’appello incidentale tardivo, in quanto parte della sentenza dipendente dalla parte cassata, il che comporta l’assorbimento del ricorso incidentale proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Fabrizio, Monica, [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:DATA_NASCITA]) e [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:DATA_NASCITA]) Puccio, nonché da [OSCURATO:PERSONA].

9. Il ricorso principale di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] va perciò accolto, va dichiarato assorbito il ricorso incidentale e la sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio alla Corte d’appello di Palermo, in diversa composizione, che procederà ad esaminare nuovamente la causa tenendo conto dei rilievi svolti, provvedendo anche sulle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso principale, dichiara assorbito il ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 21860/2018 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]' GIUSEPPE -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] (nata [OSCURATO:DATA_NASCITA]), [OSCURATO:PERSONA] (nata [OSCURATO:DATA_NASCITA]), elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] N. 28, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -controricorrenti e ricorrenti incidentali- nonché contro [OSCURATO:SOCIETA]. -intimata- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di PALERMO n. 1073/2018 depositata il 22/05/2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/04/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso articolato in unico motivo avverso la sentenza n. 1073/2018 della Corte d’appello di Palermo, pubblicata il 22 maggio 2018. Giuseppe, [OSCURATO:PERSONA], Fabrizio, Monica, [OSCURATO:PERSONA] (nata [OSCURATO:DATA_NASCITA]) e [OSCURATO:PERSONA] (nata [OSCURATO:DATA_NASCITA]) Puccio, nonché [OSCURATO:PERSONA], hanno notificato controricorso contenente altresì ricorso incidentale articolato in unico motivo. 2. La trattazione dei ricorsi è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, comma 2, 2-quater, e 380 bis.1, c.p.c., nel testo applicabile ratione temporis ex art. 35 del d.lgs. n. 149 del 2022. I controricorrenti hanno depositato memoria. 3. Con citazione del 21 settembre 2006 [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] convennero [OSCURATO:PERSONA] e i signori Puccio, domandando di accertare l’avvenuta usucapione di distinti immobili appartenenti ai convenuti, siti in Palermo, [OSCURATO:PERSONA], via [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. I convenuti Puccio domandarono in riconvenzionale la demolizione dei manufatti abusivi realizzati dagli attori e la restituzione dell'area occupata. Nel giudizio intervenne la [OSCURATO:SOCIETA]., quale creditrice pignoratizia di [OSCURATO:PERSONA]. Con sentenza del 1° marzo 2013 il Tribunale di Palermo rigettò la domanda di usucapione di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] proposero appello con citazione dell’8 ottobre 2013 e i Puccio-Ribbeni proposero appello incidentale con comparsa depositata il 27 dicembre 2013. L’appello principale di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] lamentava la violazione dell'art. 104 disp. att. c.p.c., per avere il Tribunale di Palermo disatteso la domanda di intervenuto acquisto per usucapione del compendio immobiliare oggetto di causa, dichiarandoli decaduti dalla possibilità di acquisire in atti la prova testimoniale espletata in data 17 marzo 2009 con l'unico teste [OSCURATO:PERSONA]. Accogliendo l’eccezione degli appellati, la Corte d’appello di Palermo ha ritenuto l’appello principale inammissibile per difetto di specificità dei motivi ai sensi dell’art. 342 c.p.c., osservando che la denunciata violazione della legge processuale, costituente l'unica censura alla decisione impugnata, difettava di rilevanza ai fini del decidere, non avendo gli appellanti tratto alcuna conclusione nel merito. La Corte d’appello ha poi dichiarato inefficace, agli effetti dell’art. 334, comma 2, c.p.c., l’appello incidentale proposto dai signori Puccio - Ribbeni con comparsa depositata il 27 dicembre 2013, in quanto impugnazione incidentale tardiva rispetto al termine di cui all’art. 325 c.p.c., per aver notificato gli stessi appellanti incidentali la sentenza di primo grado in data 26 luglio 2013. 4. Il ricorso non risulta intimato né notificato ad [OSCURATO:PERSONA], parte dei precedenti gradi del giudizio quale proprietaria degli immobili di [OSCURATO:PERSONA] 27-29. Apparendo, per quanto esposto nei ricorsi e nella stessa sentenza impugnata, che le domande di usucapione siano state avanzate nei confronti di proprietari diversi di beni distinti, la proposizione dell'impugnazione soltanto da parte o nei confronti di alcuni degli stessi non integra una fattispecie riconducibile all'art. 331 c.p.c., bensì una fattispecie disciplinata dall'art. 332 stesso codice, cioè un'ipotesi di causa scindibile, poiché le situazioni giuridiche facenti capo a ciascuno dei diversi proprietari si pongono in posizione di reciproca autonomia. 5. L’unico motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] deduce l’errata applicazione dell’art. 342 c.p.c. in relazione agli artt. 121 e 156 c.p.c., nonché l’erronea applicazione dell’art. 104 disp. att. c.p.c. e dell’art. 112 c.p.c. I ricorrenti principali evidenziano che con l’appello essi avevano censurato l'operato in procedendo del giudice di primo grado, avendo lo stesso dapprima, con ordinanza istruttoria del 17 marzo 2009, ammesso e così assunto la prova testimoniale richiesta dagli attori, con la persona della teste [OSCURATO:PERSONA], tra l'altro rigettando l'eccezione di decadenza avanzata in tale udienza da contro parte, e poi, con la sentenza del 1° marzo 2013, cambiato opinione al riguardo, e così dichiarato la decadenza dal mezzo istruttorio (già espletato), con conseguente declaratoria di rigetto della domanda di usucapione, per non avere provato i fatti da porr e a fondamento della stessa. Per il vero, la sentenza di primo grado spiega che il giudice istruttore inizialmente designato per la trattazione del giudizio aveva reputato tardiva l’eccezione di decadenza ex art. 104 disp. att. c.p.c. formulata dai convenuti, valutazione sovvertita in sede di decisione della causa sulla base dell’argomentazione che tale decadenza può essere rilevata pure d’ufficio (ciò, tuttavia, in base al testo del medesimo art. 104 disp. att. c.p.c.nel testo risultante dalla sostituzione operata con la l. n. 69 del 2009, che si applica esclusivamente ai giudizi instaurati in primo grado dopo l'entrata in vigore della predetta legge, ossia il 4 luglio 2009). L’unico motivo del ricorso incidentale di Giuseppe, [OSCURATO:PERSONA], Fabrizio, Monica, [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:DATA_NASCITA]) e [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:DATA_NASCITA]) Puccio, nonché di [OSCURATO:PERSONA], denuncia, invece, l’error in procedendo con riferimento agli artt. 325, 326, 333, 334, 343 c.p.c., “per avere la Corte d’appello ritenuto l’appello incidentale inammissibile perché tardivo”. La sentenza della Corte di Palermo, invero, ha dichiarato l’appello incidentale non inammissibile perché tardivo, ma inefficace perché tardivo rispetto al termine ex art. 325 c.p.c., stante, piuttosto, l’inammissibilità dell’appello principale. La censura dei ricorrenti incidentali, in ogni modo, vorrebbe spiegare che l’appello incidentale contenuto nella comparsa di risposta depositata il 27 dicembre 2013 era tempestivo sia rispetto al termine di cui agli artt. 343 e 166 c.p.c. sia rispetto al termine “lungo” per impugnare ex art. 327 c.p.c., non valendo per esso il termine breve segnato dalla notificazione della sentenza di primo grado effettuata il 26 luglio 2013 (sul punto, tuttavia, Cass. Sez. Unite n. 6278 del 2019). 6. Sono da rigettare le eccezioni di inammissibilità del ricorso principale sollevate dai controricorrenti. E’ vero che il ricorso principale allega irritualmente che “oggetto del presente giudizio non è lasentenza di secondo grado sul gravame, bensì quella di primo grado sulla domanda”, ma è pure vero che il ricorso stesso conclude con la richiesta che questa Corte “annulli con o senza rinvio o con qualsiasi altra statuizione la sentenza n. 1073/2018, emessa dalla Corte di Appello di Palermo”, il che concreta la richiesta di cassazione della sentenza impugnata, la quale costituisce, ai sensi dell'art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c., requisito di ammissibilità del ricorso. Il ricorso principale neppure denota carenza sotto il profilo dell’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., in quanto indica specificamente l’atto su cui si fonda, che è poi nient’altro che l’atto di appello, ciò bastando a provocare il potere-dovere di esame diretto da parte della Corte, proprio della denuncia di ogni error in procedendo. 7. Il ricorso principale è fondato. E’ indubbio, nella interpretazione di questa Corte, che l’art. 342 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, nella specie applicabile, vada interpretato nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice (Cass. Sez. Unite, n. 27199 del 2017). Del pari è certo che l’error in procedendoaddebitabile alla sentenza di primo grado non va criticato unicamente denunziandone la nullità, ove si tratti di vizio che non comporti la rimessione al primo giudice ex art. 354 c.p.c., dovendo il giudice d'appello, una volta constatata tale nullità, comunque decidere la causa nel merito, sicché, a pena di inammissibilità, la parte soccombente per ragioni di rito ha l'onere di impugnare la sentenza di primo grado anche in rapporto alle statuizioni di merito (Cass. Sez. Unite n. 36596 del 2021). Ove, tuttavia, la sentenza impugnata, nel definire il giudizio, abbia, come nella specie, dichiarato l’inammissibilità per decadenza ex art.104 disp. att. c.p.c. dell’unica deposizione testimoniale posta a sostegno di una domanda di usucapione, conseguentemente rigettata per difetto di prova del possesso per il tempo utile al verificarsi dell'acquisto, i motivi di appello, che a norma dell’art. 342 c.p.c. devono indicare la parte del provvedimento impugnato e le circostanze da cui deriva la violazione della legge e la loro rilevanza i fini della decisione appellata, non possono proficuamente concernere il merito della domanda, in quanto la questione processuale sull’ammissibilità e sulla conseguente validità dell’unica prova offerta esaurisce, in pratica, l’oggetto della pronuncia. In siffatta evenienza, l’impugnazione della statuizione sulla questione inerente alla ammissibilità della prova costituisce comunque manifestazione di volontà di proseguire nel giudizio, con implicita riproposizione della domanda principale, dovendo perciò il giudice di appello, ove ritenga erronea la dichiarazione di decadenza dalla prova, pronunciarsi nel merito delle questioni dedotte in primo grado, visto che tale ipotesi non rientra tra i casi previsti dagli artt. 353 (nella specie vigente) e 354 c.p.c. (cfr. Cass. Sez. Unite, n. 927 del 2022; Sez. 5, n. 33580 del 2019; Sez. 5, n. 1322 del 2018 ; Sez. 5 , n. 19216 del 2017; Sez. 2, n. 22954del 2011; Sez. 5 , n. 13855 del 2010; Sez. 3 , n. 6481 del 2010). 8. La cassazione con rinvio della sentenza che ha dichiarato inammissibile l’appello principale estende i suoi effetti, ai sensi dell’art. 336 c.p.c., sulla statuizione di inefficacia ex art. 334, comma 2, c.p.c. dell’appello incidentale tardivo, in quanto parte della sentenza dipendente dalla parte cassata, il che comporta l’assorbimento del ricorso incidentale proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Fabrizio, Monica, [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:DATA_NASCITA]) e [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:DATA_NASCITA]) Puccio, nonché da [OSCURATO:PERSONA]. 9. Il ricorso principale di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] va perciò accolto, va dichiarato assorbito il ricorso incidentale e la sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio alla Corte d’appello di Palermo, in diversa composizione, che procederà ad esaminare nuovamente la causa tenendo conto dei rilievi svolti, provvedendo anche sulle spese del giudizio di cassazione. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso principale, dichiara assorbito il ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di
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