CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 24 febbraio 2022
Cassazione n. 44648/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di FARIELLO Antonio, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la ordinanza in data 15/3/2022 del Tribunale di Napoli, sezione distrettuale per il riesame; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte prodotte dal Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 15 marzo 2022 (motivi dep. il 22 marzo successivo), il Tribunale di Napoli ha confermato integralmente l'ordinanza emessa in data 24 febbraio 2022 dal giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale in relazione al delitto di estorsione continuata, aggravata, oltre che dall'aver commesso il fatto in concorso e riunione, anche dal metodo e dalle finalità di agevolazione mafiosa; fatto commesso -in concorso- il 10 aprile 2021, in Pozzuoli, ai danni dell'esercente l'attività di vendita all'ingrosso di bibite. 2. Ricorre per cassazione avverso la predetta ordinanza il difensore dell'indagato, deducendo i motivi in appresso sinteticamente descritti ai sensi dell'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.: 2.1. Violazione di legge penale processuale e vizio esiziale di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen., con riguardo alla valutazione della ritenuta gravità indiziaria per l'ipotesi contestata, avendo il Tribunale per il riesame confermato la decisione del G.i.p., che aveva dato credito alle dichiarazioni di un collaboratore di giustizia ([OSCURATO:PERSONA]) non riscontrato, nel narrato, da riscontri individualizzanti ed anzi addirittura smentito dalla stessa persona offesa, che ha negato di essere oggetto di attività estorsiva; 2.2. con il secondo motivo il ricorrente deduce violazione della legge penale sostanziale e processuale (artt. 606, comma 1, lett. b e c, cod. proc. pen., in riferimento agli artt. 416 bis.1, cod. pen. e 125 cod. proc. pen.), per avere il Tribunale confermato la sussistenza ontologica e giuridica della aggravante "mafiosa", contestata nella sua duplice morfologia (del metodo obiettivo adoperato e delle finalità subiettive perseguite), senza offrire in proposito alcuna argomentazione concreta; 2.3. ancora, violazione di legge penale e vizio esiziale di motivazione (art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.), con riguardo alla sussistenza della aggravante dell'aver agito, nella domanda estorsiva, in più persone riunite. [OSCURATO:PERSONA] 1. I motivi di ricorso sono infondati, richiedendo (il primo) alla Corte di legittimità un differente apprezzamento di circostanze di mero fatto; non si confrontano inoltre (il primo ed il secondo) con la motivazione precisa e puntuale della ordinanza impugnata ed indugiano nella iterazione degli argomenti già prospettati al giudice della cautela e da questi motivatamente respinti; né risultano (il terzo) previamente prospettati al giudice della impugnazione preposto alla valutazione incidentale di merito del titolo cautelare.1.1. In tema di valutazione della affidabilità soggettiva ed attendibilità obiettiva della fonte dichiarativa (collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA], che precisa e specifica quanto già genericamente disvelato da altri collaboratori precedentemente interrogati sul fenomeno estorsivo in essere ai danni della ditta oggetto delle attenzioni estorsive) il Tribunale del riesame ha esplicitamente trattato e disatteso, con specifica ed adeguata motivazione, gli argomenti "di merito" oggi riproposti con i motivi di ricorso, con la conseguenza che la struttura giustificativa dell'ordinanza qui impugnata si salda con il provvedimento genetico, per formare un unico complessivo corpo argomentativo, avendo i giudici del gravame, esaminato le censure proposte dall'odierna parte ricorrente con criteri omogenei a quelli del primo giudice, in tal modo concordando nell'analisi e nella valutazione degli elementi di gravità indiziaria posti a fondamento della decisione stessa. Il Tribunale della cautela si è poi ampiamente occupato di esporre, nel cronologico divenire, le ragioni che hanno indotto a ritenere affidabile la fonte dichiarativa ed attendibile il suo prodotto narrativo, facendo peraltro riferimento, sia alle precedenti dichiarazioni di altre voci narranti "interne" al sodalizio mafioso egemone sul territorio puteolano, sia a dati esterni obiettivi di conforto (osservazione della polizia giudiziaria, video riprese, monitoraggio degli spostamenti geolocalizzati, sequestro della somma di denaro contante appena consegnata dalla persona offesa). Né sulla genuinità del narrato la difesa ha offerto concreti argomenti di smentita, avendo invece solo prospettato come il possesso di denaro contante traesse fonte da altra causa, non asseverata. L'argomento proposto all'attenzione del Tribunale appare manifestamente infondato e come tale il tribunale lo ha valutato, con motivazione congrua, che non appare censurabile in questa sede. E' stato infatti ben esplicitato, nel duplice contesto motivazionale conforme, che la giustificazione della detenzione del contante è meramente assertiva. D'altro canto, la genericità delle proposte argomentazioni esime l'organo della impugnazione dall'obbligo di motivare sul punto (tra le tante, Sez. 5, n. 18732, del 31/1/2012, Rv. 252522). Il Tribunale ha poi dato ampiamente conto della avvenuta consumazione della fattispecie, per avere gli agenti conseguito il profitto ingiusto (somma di euro duemilacinquecento) con corrispondente danno per l'offeso. A fronte della convergenza di una tale univoca molteplicità dimostrativa, la ostinata negazione dell'evidenza portata avanti dalla persona offesa non fa altro che asseverare la consistenza del quadro indiziario di un fatto "immerso" in un ambiente caratterizzato dall'assoggettamento omertoso delle vittime, come peraltro testimoniato dalle fonti dichiarative di più datata escussione. 1.2. Quanto rappresentato dal Collegio di merito rende pertanto contezza, per le esplicite modalità dell'azione ed il contesto soggettivo ed ambientale in cui la vicenda è maturata, della concreta integrazione delle aggravanti ad effetto speciale contestate, avendo gli agenti usato modalità tipiche, in quel contesto territoriale, della criminalità mafiosa ed avendo indotto gli offesi a percepire come tale la intimazione sofferta, tanto da indurli alla negazione plateale dell'evidenza. Questa Corte ha già avuto modo di affermare che la disposizione circostanziale tesa a stigmatizzare la mafiosità del metodo (oggi inserita nella organica complessità codicistica in ragione del principio della riserva di codice enfaticamente enunciato all'art. 3 bis cod. pen., secondo gli auspici di chiara dottrina ispirata alla teorica generale del diritto penale) ha natura oggettiva e risponde, nello stigmatizzare un "metodo" e non un fatto, alla avvertita esigenza di prevedere un trattamento sanzionatorio più severo, tutte le volte in cui l'evocazione della rappresentata (e non necessariamente esistente) contiguità ad una organizzazione mafiosa pone la vittima in una condizione di soggezione ulteriore rispetto a quella solitamente derivata dalla condizione di vittima di estorsione (Sez. 2, n. 19245 del 30/3/2017, Rv. 269938). Non occorre, dunque, che alla evocata contiguità, rappresentata in questo caso dalle modalità e dal contesto, corrisponda una concreta e verificata origine mafiosa della minaccia, dovendo il giudice viceversa limitarsi a controllare (nella verosimiglianza offerta dal dato dichiarativo o di contesto) che quella evocazione sia effettivamente funzionale a creare nella vittima una condizione di assoggettamento particolare, come riflesso del prospettato pericolo di trovarsi a dover fronteggiare le istanze prevaricatrici di un gruppo criminale mafioso, piuttosto che quelle di un criminale comune (Sez. 2, n. 5727, del 29/1/2019, non massimata). Ricorrono pertanto i presupposti di fatto, opportunamente valorizzati dal giudice di merito, per il riconoscimento della aggravante ad effetto speciale contestata. Nella concreta fattispecie, la condotta reticente della persona offesa funge da cartina di tornasole di quanto già aliunde emerso attraverso il dato dichiarativo. 1.3. Del pari è a dirsi per la aggravante, pure ad effetto speciale, dell'aver agito alla contemporanea presenza di due agenti. Il dato è offerto dalla stessa descrizione ontologica dell'occorso, che ha registrato la presenza contemporanea e contestuale di due soggetti agenti. Sul punto, il motivo di ricorso, ripete -dalla doglianza spesa nel merito- genericità almeno altrettale. In ogni caso, non colgono nel segno gli argomenti posti a sostegno dei vizi denunziati, giacché non chiariscono quale interesse sostiene l'impugnazione di merito in ordine alla sussistenza della seconda aggravante (aver agito in concorso e riunione) ad effetto speciale. La soluzione prospettata con i motivi di ricorso non offre infatti alcun sostanziale beneficio alla portata coercitiva della misura cautelare in corso di applicazione, né sotto il profilo del meccanismo presuntivo che governa la ricorrenza delle esigenze cautelari e la adeguatezza della misura (art. 275, comma ( 3, cod. proc. pen.), né tanto meno sotto quello che individua i massimi edittali ai fini della corretta identificazione dei termini di fase della custodia (art. 278, 303 e 304 cod. proc. pen.: nei termini Sez. 5, n. 45940 del 9/11/2005, Rv. 233219; da ultimo, con riferimento alla dimensione circostanziale del fatto, Sez. 3, n. 31633, del 15/3/2019, Rv. 276273). 1.4. Gli argomenti esposti con motivazione adeguata, logica e non manifestamente contraddittoria, portano ragionevolmente a ritenere integrati, secondo la regola di giudizio propria della valutazione cautelare (art. 273 cod. proc. pen.), l'obiettiva esistenza di tutti gli elementi richiesti dalla legge per affermare l'ontologica e giuridica sussistenza della fattispecie estorsiva contestata, così come aggravata. 2. Il ricorso va pertanto rigettato. 2.1. Al rigetto del ricorso consegue, per la parte privata ricorrente, la condanna, ai sensi dell'art. 616 del codice di rito, al pagamento delle spese processuali. 3. Ai sensi dell'art. 94, comma 1 ter, disp. att., cod. proc. pen. la presente sentenza va comunicata al ricorrente detenuto a cura del direttore dell'istituto penitenziario di detenzione. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 co. 1 ter disp. att. co