Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 11276/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente ordinanzainterlocutoria sul ricorso iscritto al n. 8443/2017R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA]Flavio, rappresentato e difes o dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] e Prof. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Roma, via di [OSCURATO:PERSONA] n. 9 , giusta procura speciale a margine delricorso; –ricorrente – Contro Agenzia delle entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; –resistente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale d e l Veneton. 1036/ 08/20 16, depositata il

29.09. 2016.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’8 febbraio 2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Oggetto: Tributi, Avvisodi accertamento, Ordinanza interlocutoria - La CTP di Treviso accoglieva il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] contro l’avviso di accertamento, per IRPEF , ann o d’imposta 200 8 , con il quale erano state recuperate a tassazione le somme che la società [OSCURATO:SOCIETA]. avrebbe dovuto versare, a titolo di ritenute fiscali sugli emolumenti percepiti dal Peruzza, e che erano state indebitamente compensate con fittizi crediti IVA riportati dalla medesima negli anni 2006 e 2007; - c on la sentenza indicata in epigrafe , la Commissione tributaria regionale del Veneto accoglieva l’appello proposto da ll’Agenzia delle Entrate,rilevando che : - sussistevano i presupposti per il raddoppio dei termini per l’accertamento; -poiché il contribuente era il “dominus dell’impresa”, essendo titolare anche di funzioni amministrative all’interno della stessa, ed aveva percepito somme per i ruoli ricoperti, non poteva non essere a conoscenza della provenienza delle stesse e, soprattutto, delle vicende che avevano portato all’estinzione della società; - essendo un coobbligato solidale, legittimamente l’Ufficio aveva proceduto alla ripresa nei suoi confronti; - il Peruzza impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato anove motivi ; - l’Agenzia delle Entrate si è costituita al solo fine di partecipare all’eventuale udienza di discussione. [OSCURATO:PERSONA] - C on il primo motiv o di ricorso , il ricorrente de nuncia la nullità della sentenza, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., per omessa motivazione sul rigetto del primo motivo dell’atto di costituzione in appello, relativo alla violazione del principio di correttezza, trasparenza e buon andamento dell’azione amministrativa, in ragione della contraddittorietà delle tesi dell’Ufficio e della carenza di motivazione dell’atto impositivo, posto che in altro avviso di accertamento, notificato al contribuente, era stato sostenuto che gli emolumenti percepiti dal socio erano in realtà una distribuzione di somme e che non era plausibile la sussistenza di un rapporto di lavoro dipendente, con conseguente inapplicabilità delle regole sulle ritenute d’acconto di cui agli artt. 23 e 24 del d.P.R. n. 600 del 1972; - con il secondo motivo, denuncia la nullità della sentenza, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., per omessa motivazione sul rigetto del secondo motivo dell’atto di costituzione in appellosulla mancanza del presupposto d’imposta, ossia il “possesso” del reddito”, e sull’inesistenza dell’obbligazione tributaria, sulla carenza di prova in ordine all’effettivapercezione delle somme e sulla violazione del principio di capacità contributiva, non avendo il contribuente mai percepito le somme contestate; - con il terzo motivo, deduce la nullità della sentenza, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., per omessa motivazione sul rigetto del terzo motivo dell’atto di costituzione in appello, con il quale era stato eccepito che il responsabile esclusivo per il versamento delle ritenute era la società, in qualità di sostituto d’imposta; - con il quarto motivo, deduce la nullità della sentenza, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., per omessa pronuncia ex art. 112 cod. proc. civ. sul quarto motivo dell’atto di costituzione in appello, riguardante l’illegittimità delle pretese tributarie rivolte nei confronti della società [OSCURATO:SOCIETA]. e la carenza di prova in ordine alla falsa fatturazione contestata a quest’ultima; - con il quinto motivo, deduce la nullità della sentenza, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., per omessa pronuncia ex art. 112 cod. proc. civ. sul quinto motivo dell’atto di costituzione in appello riguardante l’illegittimità del provvedimento di irrogazione delle sanzioni per carenza del requisito della colpevolezza; - con il se sto motivo, deduce la violazione di legge , in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., riproponendo, sotto altro profilo, la medesima censura indicata nel primo motivo di ricorso (naturadegli emolumenti percepiti dal contribuente) ; - con il settimo motivo, deduce la violazione di legge, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., riproponendo, sotto altro profilo, la medesima censura indicata nel terzo motivo di ricorso (mancanza di solidarietà per il versamento dell’imposta); - con l’ottavo motivo, deduce la violazione di legge, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., non avendo la CTR rilevato che l’Ufficio era decaduto dal potere di accertamento, non sussistendo i presupposti per il raddoppio dei termini, in quanto al contribuente non era stata contestata alcuna violazione penale; -con il nono motivo, deduce la violazione di legge, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., non avendo la CTR rilevato che il raddoppio dei termini non ha luogo nell’ipotesi di infondatezza della notizia di reato; -in via preliminare, occorre rilevare che il ricorrente ha depositato in data 1.02.2023, con modalità telematiche, la richiesta di sospensione del processo ai sensi dell’art. 1, comma 197, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025, in vigore dall'[OSCURATO:DATA_NASCITA]), dichiarando di volersi avvalere della prevista procedura di definizione agevolata delle controversie fiscali; - l 'art. 1, comma 186, della legge n. 197 del 2022, prevede che: «Le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l'Agenzia delle entrate ovvero l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello innanzi alla Corte di cassazione, anche a seguito di rinvio, alla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, con il pagamento di un importo pari al valore della controversia.

Il valore della controversia è stabilito ai sensi del comma 2 dell'articolo 12 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546» ; - l 'art. 1, comma 197, della legge cit. , inoltre, stabilisce che «Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere della definizione agevolata.

In tal caso il processo è sospeso fino al 10 luglio 2023ed entro la stessa data il contribuente ha l'onere di depositare, presso l'organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia, copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata» ; - in presenza dei presupposti per accedere alla definizione agevolata della lite pendente, l’istanza di sospensione merita accoglimento, sicchè il giudizio va sospeso fino alla scadenza del termine di cui all’art. 1, comma 197, della l. n. 197 del 2022 (10 luglio 2023) e la causa va rinviata a nuovo ruolo.

P.Q.M.

La Corte sospende il giudizio fino al 10 luglio 2023 ai sensi dell’art. 1, comma 197,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ordinanzainterlocutoria sul ricorso iscritto al n. 8443/2017R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA]Flavio, rappresentato e difes o dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] e Prof. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Roma, via di [OSCURATO:PERSONA] n. 9 , giusta procura speciale a margine delricorso; –ricorrente – Contro Agenzia delle entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; –resistente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale d e l Veneton. 1036/ 08/20 16, depositata il 29.09. 2016. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’8 febbraio 2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Oggetto: Tributi, Avvisodi accertamento, Ordinanza interlocutoria - La CTP di Treviso accoglieva il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] contro l’avviso di accertamento, per IRPEF , ann o d’imposta 200 8 , con il quale erano state recuperate a tassazione le somme che la società [OSCURATO:SOCIETA]. avrebbe dovuto versare, a titolo di ritenute fiscali sugli emolumenti percepiti dal Peruzza, e che erano state indebitamente compensate con fittizi crediti IVA riportati dalla medesima negli anni 2006 e 2007; - c on la sentenza indicata in epigrafe , la Commissione tributaria regionale del Veneto accoglieva l’appello proposto da ll’Agenzia delle Entrate,rilevando che : - sussistevano i presupposti per il raddoppio dei termini per l’accertamento; -poiché il contribuente era il “dominus dell’impresa”, essendo titolare anche di funzioni amministrative all’interno della stessa, ed aveva percepito somme per i ruoli ricoperti, non poteva non essere a conoscenza della provenienza delle stesse e, soprattutto, delle vicende che avevano portato all’estinzione della società; - essendo un coobbligato solidale, legittimamente l’Ufficio aveva proceduto alla ripresa nei suoi confronti; - il Peruzza impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato anove motivi ; - l’Agenzia delle Entrate si è costituita al solo fine di partecipare all’eventuale udienza di discussione. [OSCURATO:PERSONA] - C on il primo motiv o di ricorso , il ricorrente de nuncia la nullità della sentenza, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., per omessa motivazione sul rigetto del primo motivo dell’atto di costituzione in appello, relativo alla violazione del principio di correttezza, trasparenza e buon andamento dell’azione amministrativa, in ragione della contraddittorietà delle tesi dell’Ufficio e della carenza di motivazione dell’atto impositivo, posto che in altro avviso di accertamento, notificato al contribuente, era stato sostenuto che gli emolumenti percepiti dal socio erano in realtà una distribuzione di somme e che non era plausibile la sussistenza di un rapporto di lavoro dipendente, con conseguente inapplicabilità delle regole sulle ritenute d’acconto di cui agli artt. 23 e 24 del d.P.R. n. 600 del 1972; - con il secondo motivo, denuncia la nullità della sentenza, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., per omessa motivazione sul rigetto del secondo motivo dell’atto di costituzione in appellosulla mancanza del presupposto d’imposta, ossia il “possesso” del reddito”, e sull’inesistenza dell’obbligazione tributaria, sulla carenza di prova in ordine all’effettivapercezione delle somme e sulla violazione del principio di capacità contributiva, non avendo il contribuente mai percepito le somme contestate; - con il terzo motivo, deduce la nullità della sentenza, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., per omessa motivazione sul rigetto del terzo motivo dell’atto di costituzione in appello, con il quale era stato eccepito che il responsabile esclusivo per il versamento delle ritenute era la società, in qualità di sostituto d’imposta; - con il quarto motivo, deduce la nullità della sentenza, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., per omessa pronuncia ex art. 112 cod. proc. civ. sul quarto motivo dell’atto di costituzione in appello, riguardante l’illegittimità delle pretese tributarie rivolte nei confronti della società [OSCURATO:SOCIETA]. e la carenza di prova in ordine alla falsa fatturazione contestata a quest’ultima; - con il quinto motivo, deduce la nullità della sentenza, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., per omessa pronuncia ex art. 112 cod. proc. civ. sul quinto motivo dell’atto di costituzione in appello riguardante l’illegittimità del provvedimento di irrogazione delle sanzioni per carenza del requisito della colpevolezza; - con il se sto motivo, deduce la violazione di legge , in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., riproponendo, sotto altro profilo, la medesima censura indicata nel primo motivo di ricorso (naturadegli emolumenti percepiti dal contribuente) ; - con il settimo motivo, deduce la violazione di legge, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., riproponendo, sotto altro profilo, la medesima censura indicata nel terzo motivo di ricorso (mancanza di solidarietà per il versamento dell’imposta); - con l’ottavo motivo, deduce la violazione di legge, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., non avendo la CTR rilevato che l’Ufficio era decaduto dal potere di accertamento, non sussistendo i presupposti per il raddoppio dei termini, in quanto al contribuente non era stata contestata alcuna violazione penale; -con il nono motivo, deduce la violazione di legge, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., non avendo la CTR rilevato che il raddoppio dei termini non ha luogo nell’ipotesi di infondatezza della notizia di reato; -in via preliminare, occorre rilevare che il ricorrente ha depositato in data 1.02.2023, con modalità telematiche, la richiesta di sospensione del processo ai sensi dell’art. 1, comma 197, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025, in vigore dall'[OSCURATO:DATA_NASCITA]), dichiarando di volersi avvalere della prevista procedura di definizione agevolata delle controversie fiscali; - l 'art. 1, comma 186, della legge n. 197 del 2022, prevede che: «Le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l'Agenzia delle entrate ovvero l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello innanzi alla Corte di cassazione, anche a seguito di rinvio, alla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, con il pagamento di un importo pari al valore della controversia. Il valore della controversia è stabilito ai sensi del comma 2 dell'articolo 12 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546» ; - l 'art. 1, comma 197, della legge cit. , inoltre, stabilisce che «Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere della definizione agevolata. In tal caso il processo è sospeso fino al 10 luglio 2023ed entro la stessa data il contribuente ha l'onere di depositare, presso l'organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia, copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata» ; - in presenza dei presupposti per accedere alla definizione agevolata della lite pendente, l’istanza di sospensione merita accoglimento, sicchè il giudizio va sospeso fino alla scadenza del termine di cui all’art. 1, comma 197, della l. n. 197 del 2022 (10 luglio 2023) e la causa va rinviata a nuovo ruolo. P.Q.M. La Corte sospende il giudizio fino al 10 luglio 2023 ai sensi dell’art. 1, comma 197,
Sentenza Cassazione n. 11276/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris