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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 1 dicembre 2023

Cassazione n. 35716/2023

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nunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 23206/2019 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA],domiciliata in Roma, piazza Cavour, presso la cancelleria della Corte di cassazione, nonché all’indirizzo pec , rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA],giusta procura a margine del ricorso ; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliatoin Roma, piazza Cavour, presso la cancelleria della Corte di cassazione, nonché all’indirizzo pec [OSCURATO:EMAIL], rapp.ta e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], giusta procurain calce al controricorso; –controricorrente – Oggetto: s.n.c. finanziamento soci AC –01/12/2023 r.g. n. 23206/2019 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte di appellodi Salerno, seconda sezione civile, n. 771/2019del 31 maggio 201 9 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata del 1° dicembre2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ha propo sto ricorso in cassazione, affidato a quattro motivi, avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Salerno, in riforma della sentenza del locale Tribunale , ha respinto l’opposizione tardiva da lei proposta avverso il decreto ingiuntivo n. 149/2013, con il quale le si in timava il pagamento, in favore di [OSCURATO:PERSONA], della somma di euro 35.250,00, a titolo di rimborso pro quota di un maggiore finanziamento da quest’ultimo effettuato nella comune società [OSCURATO:PERSONA] s.n.c.

2. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso .

3. La Corte territoriale , per quanto in questa sede ancora rileva , ha ritenuto insussistenti i presupposti per l’ammissibilità dell’opposizione tardiva al decreto ingiuntivo , siccome ha accertato , sotto diversi e concorrenti profili, che l’opponente tardiva non avesse dato dimostrazione della mancata conoscenza dell’ ingiunzione , siccome l’indirizzo a cui quest’ultimaera stata notificata aveva plurimi riferimenti alla persona dell’ opponente, condividendo espressamente la declaratoria di inammissibilità pronunciata dal Tribunale della querela di falso proposta in primo grado avverso la notificazione medesima.

4. Risulta depositata memoria nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], definitacontroricorrente.r.g. n. 23206/2019 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]

1. Va preliminarmente disattesa l ’eccezione pregiudiziale di improcedibilità del ricorso sollevata dal controricorrente, poiché l'asseverazione di conformità della notificazione telematica a opera del patrono della ricorrente consta dagli atti.

2. Nel merito, i l ricorso lamenta: a.

Primo m otivo : « A. V iolazione ed errata applicazione dell a seguentenorma di diritto: art. 221 c.p.c. in relazione all'art . 360, N. 3 c.p.c. » , d educendo l'erronea declaratoria di inammissibilità della querela di falso proposta dalla Patrizia D e C arluccio sia in primo che in secondo grado, sussistendone tutti i presupposti , avendo la ricorrente articolato ritualmente i mezzi istruttori al fine di disconoscere la sottoscrizione resa nell'avviso di ricevimento della notificazione del decreto op posto , sia attraverso prove per testi che documentali.

Il motivo è infondato.

Questa Corte ha in più occasioni ribadito che la relazione dell'ufficiale notificante non fornisce la prova della veridicità sostanziale delle dichiarazioni rese dal destinatario ovvero consegnatario dell'atto notificato, sicché, ad esempio, le enunciazioni relative ai rapporti tra quest'ultimo e la persona cui l'atto è destinato, o circa la verità intrinseca delle dichiarazioni ricevute dall'ufficiale giudiziario notificante, fanno fede fino a prova contraria, con la conseguenza che in relazione a queste, la parte interessata può fornire la prova della loro intrinseca inesattezza con tutti i mezzi consentiti, senza dover ricorrere alla querela di falso (tra le molte Cass. 5 dicembre 2012, n. 21817; Cass. 7 marzo 2012, n. 3516; Cass. 24 luglio 2000, n. 9658).r.g. n. 23206/2019 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] particolare, poiché la relata di notificazionecostituisce un atto pubblico, in quanto proviene da un pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni, le attestazioni di essa, inerenti alle attività direttamente svolte dall'ufficiale giudiziario, fanno piena prova fino a querela di falso (Cass. 29 marzo 2016, n. 6046; Cass. 5 dicembre 2012, n. 21817, concernente attestazione di mancato rinvenimento del legale rappresentante della società presso la sede con conseguente consegna dell'atto a persona qualificatasi come addetta alla ricezione; Cass. 22 febbraio 2010, n. 4193, riguardante attestazione del compimento di tutte le formalità prescritte; Cass. 27 ottobre 2008, n. 25860) L'efficacia fidefacente opera, in particolare, per l'attestazione con cui l'ufficiale notificante dà atto dell'avvenuta notificazione, apponendovi la data e la firma (Cass. 18 settembre 2003, n. 13748).

Non tutte le attestazioni contenute nella relazione di notifica sono destinate, tuttavia , a far fede fino a querela di falso, ma soltanto quelle riguardanti attività svolte dall'ufficiale notificante, ovvero fatti avvenuti in sua presenza o dichiarazioni a lui rese, limitatamente al loro contenuto estrinseco; non sono assistite da pubblica fede le attestazioni rilasciate dallo stesso ufficiale giudiziario al di fuori delle funzioni pubbliche che gli sono commesse in relazione all'atto notificato (Cass. 1°giugno 1999, n. 5305) e, quindi, il contenuto intrinseco delle notizie apprese dai vicini, in quanto terzi rispetto alle parti dell'atto da notificare (Cass. 27 ottobre 2008, n. 25860) e tutte le altre circostanze, quali, ad esempio, l'attestazione che il luogo di notifica corrisponda a quello di residenza del destinatario (Cass. 8 agosto 2013, n. 19021), la qualità di persona di famiglia o di addetta alla casa o all'ufficio di chi ha ricevuto l'atto (Cass. 17 dicembre r.g. n. 23206/2019 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 2014, n. 26501; Cass. 12 marzo 2012, n. 3906; Cass. 11 aprile 1996, n. 3403), o, ancora, l'effettività della sede della società destinataria o la qualità della persona consegnataria dell'atto, che non sono frutto - di diretta percezione del pubblico ufficiale, ma piuttosto di indicazioni da altri fornitegli o di semplici informazioni assunte (Cass. 11 aprile 2000, n. 4590).

In relazione a queste ultime circostanze, assistite comunque da una presunzione di veridicità, la parte interessata può fornire la prova della loro intrinseca inesattezza, con tutti i mezzi consentiti, senza dover ricorrere alla querela di falso (Cass. 28 giugno 2000, n. 8799; Cass. 3 ottobre 1998, n. 9826). (29974 del 13/12/2017).Ne deriva che la reiezione dell’istanza di querela di falso è, nella specie, del tutto corretta, posto che l’illeggibilità della firma apposta al destinatario della notificazione e l’assenza di alcun legame valido tra il destinatario effettivo e quello ufficiale sono circostanze che non coinvolgono l’asseverazione del pubblico ufficiale, ma la validità della notificazione secondo uno dei canoni previsti dalla normativa processuale applicabile e, come tali, non sono querelabili di falso, ma possono ben costituire oggetto di disconoscimento o prova della non riferibilità al destinatario, con il risultato, ove valutate positivamente dal giudicante, di inficiare la validità della notificazione medesima. b.

Secondo m otivo : « B. V iolazione e/ o falsa applicazione dell'art. 1 3 9 c . p . c . e dell’art. 7 della L. n. 890 del 1982 in relazione all’art. 360, N. 3 c.p.c.», deducendo parimenti l'erroneità dell'affermazione contenuta nella sentenza di secondo grado secondo la quale incombeva alla De C arluccio fornire la prova del fatto che la consegna della notifica del decreto ingiuntivo in luogo diverso da quello in cui ella risultava r.g. n. 23206/2019 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] formalmente residente e a persona diversa abbia prodotto un vizio di nullità, e dell'affermazione che tale prova non sarebbe stata raggiunta, rilevando come l'odierna ricorrente avesse proposto querela di falso avverso la sottoscrizione in calce all'avviso di ricevimento e articolato mezzi istruttori tesi a provare che l'atto di cui sopra fosse stato consegnato a persona diversa cioè alla sorella Carmela de Carluccio, con lei non convivente, con ciò dimostrando l'evidente non riferibilità dell’illeggibile sottoscrizione della cartolina di ricevimento a se medesima.

Premesso in linea generale quanto considerato a commento del primo motivo di ricorso, che già di per sé rende inaccoglibile la censura, va rilevato che essa è anche in ammissibile, nella parte in cui tende a far compiere a questa Corte una non consentita rivalutazione dell’apprezzamento di fatto, che è appannaggio del giudice di merito.

La sentenza impugnata ha accertato che plurimi elementi (puntualmente indicati a pagina 7-8 della pronuncia) deponessero per la sussistenza di un significativo collegamento tra l’indirizzo di destinazione dell’atto notificato e l’odierna ricorrente.

Tanto consente di ritenere che non vi sia stata alcuna violazione del “diritto alla prova” della [OSCURATO:PERSONA], ma semplicemente che la Corte territoriale h a valutato il materiale probatorio a disposizione come del tutto sufficiente ai fini del decidere, implicitamente tacciando di ininfluenza quanto dedotto a livello probatorio dalla stessa [OSCURATO:PERSONA], come è in facoltà del giudice di merito fare in fase di selezione del materiale probatorio utilizzabile.

Va, del resto, rilevato che i n tema di procedimento di notifica ai sensi dell'art. 139, secondo comma, cod. proc. civ., la qualità di persona di famiglia o di r.g. n. 23206/2019 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] addetta alla casa, all'ufficio o all'azienda di chi ha ricevuto l'atto si presume iuris tantum dalle dichiarazioni recepite dall'ufficiale giudiziario nella relata di notifica, incombendo al destinatario dell'atto, che contesti la validità della notificazione, l'onere di fornire la prova contraria (Cass. n. 26501 del 17/12/2014), nella specie valutato come non assolto dai giudici di merito, con motivazione ampiamente riconoscibile e ampiamente superiore al minimo costituzionale. c.

Terzo m otivo : « O messa o insufficiente valutazione di un fatto decisivo della controversia in relazione al l’art. 360, N . 5, c.p.c.», deducendo l'erroneità della sentenza impugnata per avere da un canto affermato che la de Carluccio avesse l'onere della prova del fatto che la consegna della notifica del decreto ingiuntivo in luogo diverso da quello in cui ella risultava formalmente residente e a persona diversa incombesse su di lei e non fosse stata raggiunta, e dall'altro negando la possibilità alla ricorrente di provare sia con la querela di falso che con i mezzi istruttori articolati in primo grado la suddetta circostanza anche eventualmente attraverso la prova presuntiva. d.

Quarto m otivo : « O messa o insufficiente valutazione di un fatto decisivo della controversia in relazione al l’art. 360, N. 5, c.p.c.» deducendo l'erroneità della sentenza impugnata laddove ha affermato che il luogo in cui risulta effettuata la notifica del decreto ingiuntivo op posto possedesse un significativo collegamento con la D e Carluccio , attes o che gli atti giudiziari relativi a un giudizio di usucapione sulla base dei quali la Corte d'appello avrebbe fondato la motivazione della decisione non sarebbero dirimenti.r.g. n. 23206/2019 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] I due motivi possono essere congiuntamente esaminati in quanto inammissibili per la medesima ragione: essi , oltre a fare riferimento all’insufficienzamotivazionale, che non è più deducibile ai sensi del novellato art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., ove anche scrutinati alla luce del testo vigente della predetta norma, non deducono alcun “fatto naturalistico” omesso , bensì lamentano sotto diversi profili l’esito del giudizio valutativo della Corte territoriale in relazione alla preliminare selezione del materiale probatorio rilevante ai fini del decidere, ciò che non è consentitoalla luce della giurisprudenza di questa Corte, a far data da Cass. Sez.

U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014, sicché in sostanza anch’essi tendono a far compiere a questa Corte una non consentita rivalutazione dell’apprezzamento di fatto , che è appannaggio del giudice di merito.

3. Il ricorso va quindi complessivamente respinto.

4. La soccombenza regola le spese di fase , liquidate come in dispositivo.

5. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 - quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrent e , di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto (Cass.

S.U., n. 4315 del 20 febbraio 2020).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna [OSCURATO:PERSONA] a rifondere a [OSCURATO:PERSONA] le spese della presente fase di legittimità, che liquida in complessivi euro 3.200,00 , di cui euro 200,00 per esborsi, oltrealle spese forfettarie nella misura del 15 per cento e agli accessori di legge.r.g. n. 23206/2019 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 23206/2019 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA],domiciliata in Roma, piazza Cavour, presso la cancelleria della Corte di cassazione, nonché all’indirizzo pec , rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA],giusta procura a margine del ricorso ; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliatoin Roma, piazza Cavour, presso la cancelleria della Corte di cassazione, nonché all’indirizzo pec [OSCURATO:EMAIL], rapp.ta e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], giusta procurain calce al controricorso; –controricorrente – Oggetto: s.n.c. finanziamento soci AC –01/12/2023 r.g. n. 23206/2019 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte di appellodi Salerno, seconda sezione civile, n. 771/2019del 31 maggio 201 9 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata del 1° dicembre2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ha propo sto ricorso in cassazione, affidato a quattro motivi, avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Salerno, in riforma della sentenza del locale Tribunale , ha respinto l’opposizione tardiva da lei proposta avverso il decreto ingiuntivo n. 149/2013, con il quale le si in timava il pagamento, in favore di [OSCURATO:PERSONA], della somma di euro 35.250,00, a titolo di rimborso pro quota di un maggiore finanziamento da quest’ultimo effettuato nella comune società [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. 2. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso . 3. La Corte territoriale , per quanto in questa sede ancora rileva , ha ritenuto insussistenti i presupposti per l’ammissibilità dell’opposizione tardiva al decreto ingiuntivo , siccome ha accertato , sotto diversi e concorrenti profili, che l’opponente tardiva non avesse dato dimostrazione della mancata conoscenza dell’ ingiunzione , siccome l’indirizzo a cui quest’ultimaera stata notificata aveva plurimi riferimenti alla persona dell’ opponente, condividendo espressamente la declaratoria di inammissibilità pronunciata dal Tribunale della querela di falso proposta in primo grado avverso la notificazione medesima. 4. Risulta depositata memoria nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], definitacontroricorrente.r.g. n. 23206/2019 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] 1. Va preliminarmente disattesa l ’eccezione pregiudiziale di improcedibilità del ricorso sollevata dal controricorrente, poiché l'asseverazione di conformità della notificazione telematica a opera del patrono della ricorrente consta dagli atti. 2. Nel merito, i l ricorso lamenta: a. Primo m otivo : « A. V iolazione ed errata applicazione dell a seguentenorma di diritto: art. 221 c.p.c. in relazione all'art . 360, N. 3 c.p.c. » , d educendo l'erronea declaratoria di inammissibilità della querela di falso proposta dalla Patrizia D e C arluccio sia in primo che in secondo grado, sussistendone tutti i presupposti , avendo la ricorrente articolato ritualmente i mezzi istruttori al fine di disconoscere la sottoscrizione resa nell'avviso di ricevimento della notificazione del decreto op posto , sia attraverso prove per testi che documentali. Il motivo è infondato. Questa Corte ha in più occasioni ribadito che la relazione dell'ufficiale notificante non fornisce la prova della veridicità sostanziale delle dichiarazioni rese dal destinatario ovvero consegnatario dell'atto notificato, sicché, ad esempio, le enunciazioni relative ai rapporti tra quest'ultimo e la persona cui l'atto è destinato, o circa la verità intrinseca delle dichiarazioni ricevute dall'ufficiale giudiziario notificante, fanno fede fino a prova contraria, con la conseguenza che in relazione a queste, la parte interessata può fornire la prova della loro intrinseca inesattezza con tutti i mezzi consentiti, senza dover ricorrere alla querela di falso (tra le molte Cass. 5 dicembre 2012, n. 21817; Cass. 7 marzo 2012, n. 3516; Cass. 24 luglio 2000, n. 9658).r.g. n. 23206/2019 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] particolare, poiché la relata di notificazionecostituisce un atto pubblico, in quanto proviene da un pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni, le attestazioni di essa, inerenti alle attività direttamente svolte dall'ufficiale giudiziario, fanno piena prova fino a querela di falso (Cass. 29 marzo 2016, n. 6046; Cass. 5 dicembre 2012, n. 21817, concernente attestazione di mancato rinvenimento del legale rappresentante della società presso la sede con conseguente consegna dell'atto a persona qualificatasi come addetta alla ricezione; Cass. 22 febbraio 2010, n. 4193, riguardante attestazione del compimento di tutte le formalità prescritte; Cass. 27 ottobre 2008, n. 25860) L'efficacia fidefacente opera, in particolare, per l'attestazione con cui l'ufficiale notificante dà atto dell'avvenuta notificazione, apponendovi la data e la firma (Cass. 18 settembre 2003, n. 13748). Non tutte le attestazioni contenute nella relazione di notifica sono destinate, tuttavia , a far fede fino a querela di falso, ma soltanto quelle riguardanti attività svolte dall'ufficiale notificante, ovvero fatti avvenuti in sua presenza o dichiarazioni a lui rese, limitatamente al loro contenuto estrinseco; non sono assistite da pubblica fede le attestazioni rilasciate dallo stesso ufficiale giudiziario al di fuori delle funzioni pubbliche che gli sono commesse in relazione all'atto notificato (Cass. 1°giugno 1999, n. 5305) e, quindi, il contenuto intrinseco delle notizie apprese dai vicini, in quanto terzi rispetto alle parti dell'atto da notificare (Cass. 27 ottobre 2008, n. 25860) e tutte le altre circostanze, quali, ad esempio, l'attestazione che il luogo di notifica corrisponda a quello di residenza del destinatario (Cass. 8 agosto 2013, n. 19021), la qualità di persona di famiglia o di addetta alla casa o all'ufficio di chi ha ricevuto l'atto (Cass. 17 dicembre r.g. n. 23206/2019 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 2014, n. 26501; Cass. 12 marzo 2012, n. 3906; Cass. 11 aprile 1996, n. 3403), o, ancora, l'effettività della sede della società destinataria o la qualità della persona consegnataria dell'atto, che non sono frutto - di diretta percezione del pubblico ufficiale, ma piuttosto di indicazioni da altri fornitegli o di semplici informazioni assunte (Cass. 11 aprile 2000, n. 4590). In relazione a queste ultime circostanze, assistite comunque da una presunzione di veridicità, la parte interessata può fornire la prova della loro intrinseca inesattezza, con tutti i mezzi consentiti, senza dover ricorrere alla querela di falso (Cass. 28 giugno 2000, n. 8799; Cass. 3 ottobre 1998, n. 9826). (29974 del 13/12/2017).Ne deriva che la reiezione dell’istanza di querela di falso è, nella specie, del tutto corretta, posto che l’illeggibilità della firma apposta al destinatario della notificazione e l’assenza di alcun legame valido tra il destinatario effettivo e quello ufficiale sono circostanze che non coinvolgono l’asseverazione del pubblico ufficiale, ma la validità della notificazione secondo uno dei canoni previsti dalla normativa processuale applicabile e, come tali, non sono querelabili di falso, ma possono ben costituire oggetto di disconoscimento o prova della non riferibilità al destinatario, con il risultato, ove valutate positivamente dal giudicante, di inficiare la validità della notificazione medesima. b. Secondo m otivo : « B. V iolazione e/ o falsa applicazione dell'art. 1 3 9 c . p . c . e dell’art. 7 della L. n. 890 del 1982 in relazione all’art. 360, N. 3 c.p.c.», deducendo parimenti l'erroneità dell'affermazione contenuta nella sentenza di secondo grado secondo la quale incombeva alla De C arluccio fornire la prova del fatto che la consegna della notifica del decreto ingiuntivo in luogo diverso da quello in cui ella risultava r.g. n. 23206/2019 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] formalmente residente e a persona diversa abbia prodotto un vizio di nullità, e dell'affermazione che tale prova non sarebbe stata raggiunta, rilevando come l'odierna ricorrente avesse proposto querela di falso avverso la sottoscrizione in calce all'avviso di ricevimento e articolato mezzi istruttori tesi a provare che l'atto di cui sopra fosse stato consegnato a persona diversa cioè alla sorella Carmela de Carluccio, con lei non convivente, con ciò dimostrando l'evidente non riferibilità dell’illeggibile sottoscrizione della cartolina di ricevimento a se medesima. Premesso in linea generale quanto considerato a commento del primo motivo di ricorso, che già di per sé rende inaccoglibile la censura, va rilevato che essa è anche in ammissibile, nella parte in cui tende a far compiere a questa Corte una non consentita rivalutazione dell’apprezzamento di fatto, che è appannaggio del giudice di merito. La sentenza impugnata ha accertato che plurimi elementi (puntualmente indicati a pagina 7-8 della pronuncia) deponessero per la sussistenza di un significativo collegamento tra l’indirizzo di destinazione dell’atto notificato e l’odierna ricorrente. Tanto consente di ritenere che non vi sia stata alcuna violazione del “diritto alla prova” della [OSCURATO:PERSONA], ma semplicemente che la Corte territoriale h a valutato il materiale probatorio a disposizione come del tutto sufficiente ai fini del decidere, implicitamente tacciando di ininfluenza quanto dedotto a livello probatorio dalla stessa [OSCURATO:PERSONA], come è in facoltà del giudice di merito fare in fase di selezione del materiale probatorio utilizzabile. Va, del resto, rilevato che i n tema di procedimento di notifica ai sensi dell'art. 139, secondo comma, cod. proc. civ., la qualità di persona di famiglia o di r.g. n. 23206/2019 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] addetta alla casa, all'ufficio o all'azienda di chi ha ricevuto l'atto si presume iuris tantum dalle dichiarazioni recepite dall'ufficiale giudiziario nella relata di notifica, incombendo al destinatario dell'atto, che contesti la validità della notificazione, l'onere di fornire la prova contraria (Cass. n. 26501 del 17/12/2014), nella specie valutato come non assolto dai giudici di merito, con motivazione ampiamente riconoscibile e ampiamente superiore al minimo costituzionale. c. Terzo m otivo : « O messa o insufficiente valutazione di un fatto decisivo della controversia in relazione al l’art. 360, N . 5, c.p.c.», deducendo l'erroneità della sentenza impugnata per avere da un canto affermato che la de Carluccio avesse l'onere della prova del fatto che la consegna della notifica del decreto ingiuntivo in luogo diverso da quello in cui ella risultava formalmente residente e a persona diversa incombesse su di lei e non fosse stata raggiunta, e dall'altro negando la possibilità alla ricorrente di provare sia con la querela di falso che con i mezzi istruttori articolati in primo grado la suddetta circostanza anche eventualmente attraverso la prova presuntiva. d. Quarto m otivo : « O messa o insufficiente valutazione di un fatto decisivo della controversia in relazione al l’art. 360, N. 5, c.p.c.» deducendo l'erroneità della sentenza impugnata laddove ha affermato che il luogo in cui risulta effettuata la notifica del decreto ingiuntivo op posto possedesse un significativo collegamento con la D e Carluccio , attes o che gli atti giudiziari relativi a un giudizio di usucapione sulla base dei quali la Corte d'appello avrebbe fondato la motivazione della decisione non sarebbero dirimenti.r.g. n. 23206/2019 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] I due motivi possono essere congiuntamente esaminati in quanto inammissibili per la medesima ragione: essi , oltre a fare riferimento all’insufficienzamotivazionale, che non è più deducibile ai sensi del novellato art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., ove anche scrutinati alla luce del testo vigente della predetta norma, non deducono alcun “fatto naturalistico” omesso , bensì lamentano sotto diversi profili l’esito del giudizio valutativo della Corte territoriale in relazione alla preliminare selezione del materiale probatorio rilevante ai fini del decidere, ciò che non è consentitoalla luce della giurisprudenza di questa Corte, a far data da Cass. Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014, sicché in sostanza anch’essi tendono a far compiere a questa Corte una non consentita rivalutazione dell’apprezzamento di fatto , che è appannaggio del giudice di merito. 3. Il ricorso va quindi complessivamente respinto. 4. La soccombenza regola le spese di fase , liquidate come in dispositivo. 5. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 - quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrent e , di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto (Cass. S.U., n. 4315 del 20 febbraio 2020). P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna [OSCURATO:PERSONA] a rifondere a [OSCURATO:PERSONA] le spese della presente fase di legittimità, che liquida in complessivi euro 3.200,00 , di cui euro 200,00 per esborsi, oltrealle spese forfettarie nella misura del 15 per cento e agli accessori di legge.r.g. n. 23206/2019 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a
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