CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 34343/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/10/2022 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] Ehe ha concluso chiedendo l, c, 111a ( P C \a, :',t4, ,t•V` .., [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza del Tribunale di Civitavecchia che, in esito a giudizio abbreviato, ha ritenuto [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di cui all'art. 125 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, perché, al fine di mantenere il beneficio del patrocinio legale a spese dello Stato in relazione al procedimento civile R.G. N. 2058/12, avente ad oggetto l'opposizione a precetto, ometteva di comunicare le variazioni di reddito per gli anni di imposta 2013, 2014, 2015 e 2016. 2. Avverso la sentenza di appello ricorre l'imputata per il tramite del difensore che solleva i seguenti motivi: 2.1. Nullità della sentenza per difetto ed erroneità della motivazione: erroneamente la Corte di appello ha ritenuto che il procedimento civile fosse iniziato nell'anno 2016, mentre la data da considerare era quella del 2012 o, al più, 2013; 2.2. Assoluzione dell'imputata per mancanza dell'elemento soggettivo. L'esecuzione dello sfratto dell'immobile è avvenuta in data 20/09/2012, momento dal quale la prevenuta non aveva più interesse nella causa. Circostanza che, pertanto, determina la stessa definizione del procedimento per il quale era stato chiesto ed ottenuta il gratuito patrocinio, conseguendone l'assoluta mancanza di intenzionalità di commettere alcun reato; 2.3. Assoluzione dell'imputata ai sensi dell'art. 530, comma 2, cod. proc. pen., stante la mancanza di certezza sui fatti e il mancato danno allo Stato, ovvero applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.; 2.4. Declaratoria di estinzione del reato per prescrizione intervenuta in epoca antecedente alla sentenza di appello. 3. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile perché del tutto generico, non essendovi alcuna specifica confutazione di punti della sentenza impugnata. La ricorrente ha esposto le proprie doglianze senza evocare alcuno dei possibili motivi di ricorso indicati dall'art. 606 cod. proc. pen. Questa Corte ha, al riguardo, già evidenziato che il ricorso per cassazione è inammissibile quando l'interessato ometta di indicare a quale dei casi tipici disciplinati dall'art. 606 cod.proc. pen. intenda ricondursi, poiché tale mancanza, qualora la specificazione delle ragioni di diritto non sia - come nel caso di specie - puntuale e chiara, si traduce in difetto di specificità dei motivi (Sez. 3, n. 1878 del 04/04/1991, Ziliani, Rv. 187010 - 01). Il principio va condiviso e ribadito. Invero, come tradizionalmente chiarito dalla giurisprudenza di questa Corte (Sez. 1, n. 3847 del 05/10/1992, Zecca, Rv. 193137 - 01), il ricorso per cassazione è un mezzo d'impugnazione proponibile soltanto per motivi tassativamente previsti dalla legge. Ne consegue che, nel vigente sistema di diritto processuale, spetta soltanto all'interessato - a pena di aspecificità ex art. 581 cod. proc. pen. dei motivi e, quindi, di inammissibilità del ricorso - di indicare, nel momento stesso in cui impugna un provvedimento, i motivi di impugnazione che intenda formulare, e che non può ammettersi una interpretazione d'ufficio della sua volontà in ipotesi inespressa o non chiara, in considerazione del fatto che i motivi hanno la funzione di precisare i limiti della devoluzione e le ragioni di doglianza. 2. Tanto premesso, il primo motivo è generico perché non si confronta con la sentenza impugnata laddove questa ricorda che la controversia civile, nella quale l'imputata aveva richiesto ed ottenuto di essere ammessa al patrocinio a spese dello Stato, è stata introdotta con atto di citazione nel 2012 e si era conclusa nel 2017 (anno in cui il difensore di fiducia dell'imputata aveva depositato la comparsa conclusionale). Si tratta, peraltro, di questione di fatto su cui la Corte di appello si è pronunciata. La circostanza di cui al secondo motivo - secondo cui con l'esecuzione dello sfratto dell'immobile, avvenuta in data 20/09/2012, si sarebbe definito il procedimento per il quale era stato chiesto ed ottenuto il patrocinio a spese dello Stato, non avendo più la prevenuta interesse nella causa - è smentita, come afferma la Corte di appello, dalla nomina del difensore di fiducia che provvedeva a depositare nel 2017 la citata comparsa conclusionale, dando così prova che il legale della Pinardi aveva attivamente partecipato al giudizio, «evidentemente informando la propria cliente del suo andamento», risultando conseguentemente infondata l'invocata mancanza di consapevolezza al riguardo. Giova ricordare che rilevano esclusivamente le variazioni intervenute precedentemente alla definizione del procedimento e dunque sino alla data della sua definizione (cfr. Sez. 4, n. 18195 del 10/01/2013, Girgì, Rv. 255220 - 01), nel caso di specie intervenuta appunto nel 2017. Quanto alla doglianza sulla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., la sentenza impugnata offre congrua motivazione, incensurabile in sede di legittimità, laddove sostiene che la «perdurante omissione della comunicazione delle variazioni di reddito contestata dal 2013 al 2017 non consente di ritenere la invocata ridotta offensività del fatto». Deve, infine, escludersi che sia maturata la prescrizione, trattandosi di reato omissivo con carattere permanente, per il quale l'art. 158 cod. pen. fa decorrere il termine di prescrizione, pari ad anni 7 e mesi 6, dal 25/02/2017, giorno in cui è cessata la permanenza, come da contestazione. 3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così