CassazionesentenzaSezione LDecisione del 1 giugno 2026
Cassazione n. 17352/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
A [OSCURATO:PERSONA],in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore,2026 rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];2312 - controricorrente – controricorrente incidentale -avverso la sentenza n. 864/2020 della CORTE D'APPELLO diMILANO, depositata il 22/12/2020 R.G.N. 232/2020;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del12/05/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 7892/2021Numero sezionale 2312/2026Data pubblicazione 01/06/20261.- Il Tribunale di Milano ha dichiarato improponibile, peresistenza di un giudicato, il ricorso con cui [OSCURATO:PERSONA] avevachiesto la condanna della [OSCURATO:PERSONA] di assistenza eprevidenza forense a restituire la somma di € 263.605,89corrispondente ai contributi versati nel corso della sua vitaprofessionale dal 1990 al 2013, a seguito di cancellazione dall’Alboprofessionale per incompatibilità.2.- La Corte di appello di Milano, in sede di gravame propostoda [OSCURATO:PERSONA], pur ritenendo la domanda proponibile, l’harigettata nel merito, affermando che la cancellazione dall’Alboprofessionale degli avvocati ha effetti ex nunc, per cui solo da talemomento l’avvocato viene cancellato dalla Cassa, con laconseguenza che la cancellazione non fa venire meno l’iscrizioneper il periodo precedente.Inoltre, ha affermato che anche in caso di cancellazionedall’Albo degli avvocati per incompatibilità, come nella fattispecie,i versamenti effettuati sono validi, efficaci e utili per ilconseguimento della pensione di vecchiaia o della pensionecontributiva, per cui, come sancito dall’art. 4 del RegolamentoGenerale della Cassa, non sono rimborsabili.3.- Per la cassazione della sentenza ricorre [OSCURATO:PERSONA] un unico motivo.4.- [OSCURATO:PERSONA] di assistenza e previdenza forenseresiste con controricorso, proponendo a sua volta ricorsoincidentale condizionato incentrato su un’unica censura.5.- Il ricorso è stato fissato per la trattazione in camera diconsiglio.Il pubblico ministero non ha depositato conclusioni scritte.All’esito della camera di consiglio, il collegio si è riservato iltermine di 60 giorni per il deposito dell’ordinanza.Numero registro generale 7892/2021RAGIONI DELLA DECISIONE Numero sezionale 2312/2026Numero di raccolta generale 17352/20261.- Nel ricorso principale si deduce violazione e falsaData pubblicazione 01/06/2026applicazione dell’art. 2033 c.c. in rapporto agli art. 17, 18 e 21della legge n. 247 del 2012 e dell’art. 4 del [OSCURATO:PERSONA] di previdenza avvocati (art. 360, comma 1, n. 3,c.p.c.), in quanto la Corte di appello ha errato nel non tenere contodell’art. 2033 c.c., poiché la declaratoria di cancellazione dall’Alboprofessionale per incompatibilità comportando l’inesistenza dellegittimo rapporto previdenziale ha effetto ex tunc.2.- Il ricorso non è fondato.La norma da cui prendere le mosse è l’art. 4 del RegolamentoGenerale della Cassa che stabiliva che “i contributi legittimamenteversati alla Cassa non sono restituibili all’iscritto o ai suoi aventicausa ad eccezione di quelli relativi agli anni di iscrizione dichiaratiinefficaci ai sensi dell’art. 22 ultimo comma della legge n. 576 del1980”.3.- Questa Corte su tale previsione ha avuto modo di affermareche “In tema di trattamento previdenziale, è legittimo l’art. 4 delRegolamento della Cassa nazionale di previdenza ed assistenzaforense che, prevedendo il divieto di rimborso dei contributi,principio generale dell’intero sistema previdenziale, ha abrogatol'art. 21 della l. n. 576 del 1980; tale delegificazione trova, infatti,fondamento nell'art. 3, comma 12, della l. n. 335 del 1995 che,nella sua originaria formulazione, attribuisce agli enti previdenzialiprivatizzati il potere di adottare atti idonei ad incidere sui criteri dideterminazione del trattamento pensionistico nel rispetto delprincipio del pro-rata” (Cass. n. 4980/2018, conf. Cass. n.19255/2019).Quest'ultimo precedente, dal quale non ci si intendediscostare, è sostanzialmente confermativo dell'altro (Cass. n.24202/2009) per il quale «In materia di trattamento previdenziale,Numero registro generale 7892/2021gli enti previdenziali privatizzati (nella specie, la Cassa nazioNnuamleero sezionale 2312/2026Numero di raccolta generale 17352/2026di previdenza ed assistenza forense), nell'esercizio della propriaData pubblicazione 01/06/2026autonomia, che li abilita a derogare od abrogare disposizioni dilegge in funzione dell'obbiettivo di assicurare equilibrio di bilancioe stabilità delle rispettive gestioni, possono adottare misureprevedenti, fermo restando il sistema retributivo di calcolo dellapensione, la facoltà di optare per il sistema contributivo acondizioni di maggior favore per gli iscritti, stabilendo, alcontempo, la non restituibilità dei contributi legittimamenteversati, con abrogazione della precedente disposizione di cuiall'art. 21 della legge n. 576 del 1980, nel rispetto dei limitidell'autonomia degli enti (quali la previsione tassativa dei tipi diprovvedimento che gli enti sono abilitati ad adottare ed il principiodel "pro-rata"), senza che ne consegua la lesione di diritti quesitio di legittime aspettative o dell'affidamento nella certezza deldiritto e nella sicurezza giuridica».Più recentemente tali principi sono stati ribaditi da Cass. n.544/2021.4.- Ne deriva che non trova fondamento l’assunto delricorrente principale secondo il quale sussiste un principio generaledi rimborso della contribuzione non utilizzabile o inefficace ai sensidell’art. 2033 c.c.Come affermato da Cass. n. 30234/2017 “l'impossibilità per ilsoggetto iscritto ad una Cassa di previdenza di utilizzare icontributi versati non comporta alcun diritto alla loro restituzione,neanche ai sensi dell'art. 2041 c.c., in conseguenzadell'inesistenza, in ragione dei fini solidaristici perseguiti dallecasse o dagli istituti di previdenza e assistenza, di un principiogenerale di restituzione dei contributi legittimamente versati inrelazione ai quali non si siano verificati, o non possono piùverificarsi, i presupposti per la maturazione del diritto ad unaNumero registro generale 7892/2021prestazione previdenziale o assistenziale” (nello stesso senso, Nvuemderoi sezionale 2312/2026Numero di raccolta generale 17352/2026anche Cass. n. 13382/2001).Data pubblicazione 01/06/20265.- Non risulta, invece, pertinente la giurisprudenza richiamatadal ricorrente principale (Cass. n. 15109/2005) secondo cui“l'accertamento da parte del giudice del merito di una situazionedi incompatibilità con l'esercizio della professione legale e quindidella stessa iscrizione all'albo degli avvocati giustifica la dichiaratainesistenza di un rapporto previdenziale legittimo con la Cassa,con il conseguente venir meno di diritti ed obblighi del soggettoillegittimamente iscritto”, in quanto riferita al previgente assettonormativo, per cui deve ritenersi ormai superata.Infatti, tale pronuncia fa riferimento all'art. 2, terzo comma,della legge n. 319 del 1975, che dispone che l'attività professionalesvolta in una delle situazioni di incompatibilità di cui all'art. 3 delr.d.l. n. 1578 del 1933, "ancorché l'incompatibilità non sia stataaccertata e perseguita dal consiglio dell'ordine competente,preclude sia l'iscrizione alla Cassa, sia la considerazione, ai fini delconseguimento di qualsiasi trattamento previdenziale forense, delperiodo di tempo in cui l'attività medesima è stata svolta”.Pertanto, il riferimento è chiaramente alla disciplina previgenterispetto alla legge n. 247 del 2012, che ha implicitamente abrogatola norma da ultimo citata, incompatibile con il nuovo assettonormativo.6.- In particolare, l’art. 21, comma ottavo, della legge n. 247del 2012 dispone che “L'iscrizione agli Albi comporta la contestualeiscrizione alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense”,legando così indissolubilmente l’iscrizione alla Cassa conl’iscrizione all’Albo degli avvocati.Pertanto, la disposizione dell’art. 2, terzo comma, della leggen. 319 del 1975 che prevedeva che l’avvocato che si trova insituazione di incompatibilità, anche in assenza di un accertamentoNumero registro generale 7892/2021di tale incompatibilità, non potesse essere iscritto alla Cassa N(upmeero sezionale 2312/2026Numero di raccolta generale 17352/2026cui i contributi versati nello stesso periodo dovevano ritenersi nonData pubblicazione 01/06/2026dovuti per inesistenza del rapporto previdenziale), non essendostata riproposta nella nuova disciplina non può più ritenersi invigore essendo incompatibile con il principio che l’avvocato iscrittoall’Albo deve obbligatoriamente essere iscritto alla Cassa, per cuil’obbligo contributivo permane fin tanto che permane l’iscrizioneall’Albo, fatto salvo il peculiare meccanismo di cui all’art. 22, ultimocomma, della legge n. 576 del 1980, norma espressamenterichiamata dall’art. 4 del Regolamento citato.7.- In particolare, non sussiste più la possibilità, previstainvece dall’art. 2, comma terzo, della legge n. 319 del 1975, perla Cassa di disporre la cancellazione dell’avvocato che versa insituazione di incompatibilità, a prescindere dalla sua cancellazionedall’Albo, per cui l’intera disciplina prevista dalla normativaanteriore alla legge n. 247 del 2012, in materia di incidenza dellasituazione di incompatibilità del professionista sul rapportoprevidenziale, deve ritenersi superata.8.- Ne consegue che la sentenza impugnata risulta immune dacensure nella parte in cui ha affermato che con l’entrata in vigoredella legge n. 247 del 2012 “la cancellazione dall’Albo degliavvocati ha efficacia ex nunc per cui è dal momento in cui vienedisposta che deriva anche la cancellazione dalla [OSCURATO:PERSONA],cancellazione che tuttavia non fa venir meno gli anni in cuil’avvocato è stato iscritto alla Cassa” e “anche in caso dicancellazione per incompatibilità, tutti i versamenti effettuati neglianni e in relazione ai quali viene chiesta ora la restituzione, sonoperfettamente validi, efficaci e utili ai fini del riconoscimento, inpresenza di tutti i requisiti richiesti, della pensione di vecchiaia odella pensione contributiva”.Numero registro generale 7892/20219.- Su tali affermazioni, che costituiscono il nocciolo dNuemllearo sezionale 2312/2026Numero di raccolta generale 17352/2026decisione, il ricorrente principale non si è in alcun modoData pubblicazione 01/06/2026confrontato, limitandosi ad invocare la disciplina normativaprevigente e principi giurisprudenziali ormai non più attuali.10.- Del tutto inconferente risulta la giurisprudenza citata dalricorrente in sede di memorie (Cass. n. 30571/2019 e Cass. n.29641/2022 e altre, cui si può aggiungere anche Cass. n.28979/2025) che ha ad oggetto la disciplina anteriore alla leggen. 247 del 2012, tanto che la questione non riguardava il diritto alrimborso dei contributi, pacifico, ma se il rimborso riguardasse soloi contributi soggettivi o si estendesse anche ai contributiintegrativi.11.- Corollario di tale ricostruzione è che trova pienaapplicazione la disposizione di cui all’art. 4 del RegolamentoGenerale secondo cui i contributi legittimamente versati alla Cassanon sono restituibili all’iscritto che sia stato cancellato e questo siain ipotesi di una situazione di incompatibilità del professionista, siain ipotesi di carenza di anzianità contributiva per fruire dellapensione di vecchiaia.12.- Ne deriva il rigetto del ricorso principale.13.- Il rigetto del ricorso principale assorbe l’esame del ricorsoincidentale condizionato proposto dalla Cassa volto a far dichiarareimproponibile la domanda del professionista per intervenutogiudicato.14.- Conclusivamente il ricorso principale va respinto concompensazione delle spese del giudizio, in virtù del carattereessenzialmente interpretativo di norme succedutesi nel tempo checaratterizza la controversia.In virtù del rigetto del ricorso, occorre dare atto deipresupposti dell’obbligo della parte ricorrente di versare unulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quelloNumero registro generale 7892/2021previsto per la stessa impugnazione, ove sia dovuto (Cass., SN.uUme.r,o sezionale 2312/2026Numero di raccolta generale 17352/202620 febbraio 2020, n. 4315).Data pubblicazione 01/06/2026 P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio.Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, daparte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, anorma del comma 1-bis dell’art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002, ovedovuto.Roma, deciso all’adunanza camerale del 12 maggio 2026La PresidenteRossana Mancino