CassazionedecretoSezione 1Decisione del 12 luglio 2023
Cassazione n. 20959/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 09154/2019R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. di [OSCURATO:PERSONA] C., in persona del l.r.p.t., [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , elettivamente domiciliat i in Roma, piazza della Balduina n. 59, presso l o studio de ll’avv. [OSCURATO:PERSONA],rappresentati e dife s i da gli avv. ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], giusta procure in calce alricorso; –ricorrenti – contro [OSCURATO:PERSONA], elett.te domiciliato in Roma, via Livenza n. 3 , presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresent at o e dife s o da ll’ avv. [OSCURATO:PERSONA],giusta procura in calce al controricorso ; –controricorrente – Oggetto: azienda cessione AC –12/07/2023 r.g. n. 09154/2019 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte di appellodi Venezia, seconda sezione civile, n. 2567/2018,del 12 settembre 2018; udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12luglio 202 3 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. di [OSCURATO:PERSONA] C., in persona del l.r.p.t., il suo socio accomandatario [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hannoproposto ricorso in cassazione, affidato a tre motiv i , avverso la sentenzacon cui la Corte di appello di Venezia, in totale riforma della sentenza di primo grado, ha respinto l’opposizione dagli stessi proposta al decreto ingiuntivo n. 349/12 del 25 febbraio 2012, con cui si ingiungeva loro il pagamento della somma di e uro 134.716,76 in favore di [OSCURATO:PERSONA], a titolo di debito derivante dalla cessione di azienda intervenutatra la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., di cui quest’ultimo era socio e fideiussore, e la stessa Momenta e inerente a un debito bancario contratto in epoca precedentealla ridetta cessione. 2. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso . 3. La Corte territoriale , per quanto in questa sede ancora rileva, ha ritenuto a) che l'art . 2560 , secondo comma , cod . civ . d é tti una previsione inderogabile in relazione alla responsabilità dell'acquirente dell'azienda per i debiti ceduti risultanti dai libri contabili obbligatori, sì che del tutto improduttiva di effetti giuridici doveva ritenersi la clausola n. 2 contenuta nel contratto di cessione di azienda , laddove si prevedeva l'esonero della cessionaria Momenta dai debiti della cedente [OSCURATO:PERSONA] nei confronti delle banche; b) che sussistevano nella specie i presupposti di applicabilità del citato articolo, risultando il debito oggetto di lite nei confronti della Cassa di Risparmio di Venezia, di cui i due soci di M omenta erano perfettamente a conoscenza, regolarmente iscritto nel libro contabile della cedente r.g. n. 09154/2019 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]; c) che risultava ritualmente provata l'esistenza del contratto di fideiussione tra lo Zambelli e la banca. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso lamenta: a.Primo motivo: « 1) Violazione o falsa applicazione dell'articolo 653c.p.c. ( art . 360 co . 1 n. 3 ) c.p.c. ) » , d educendo si l'erroneità della sentenza impugnata per aver confermato il decreto ingiuntivo opposto sull’errato presupposto della sua reviviscenza, attesa l ’ intervenuta revoca del predetto a seguito del giudizio di opposizione, anziché procedere all’emissione di una sentenza di condanna di importo pari a quello ingiunto. Il motivo è infondato. È noto (da ultimo Cass. Sez. 6 - L, Ordinanza n. 14486 del 28/05/2019) che il giudizio di opposizionea decreto ingiuntivo dà vita a un autonomo giuridico di cognizione, avente a oggetto non solo la legittimità de l procedimento monitorio , ma anche e soprattutto l’accertamento della fondatezza della pretesa sostanziale in esso fatta valere . Da tanto discende che, nel caso di specie , la Corte territoriale, al di là delle espressioni utilizzate nel dispositivo , ha certamente respinto l’opposizioneal decreto ingiuntivo e, laddove ha detto di volerlo “confermare”, ha in effetti inteso ribadire la persistente validità della condanna mon itoria , in ciò correttamente applicando la giurisprudenza di questa Corte regolatrice (da ultimo,Sez. 1, Ordinanza n. 23500 del 26/08/2021), che insegna che qualora sia integralmente respinta l'opposizione avverso un decreto ingiuntivo non esecutivo con sentenza che non pronunci sulla sua esecutività, il titolo fondante l'esecuzione non è quest'ultima, bensì - quanto a sorte capitale, accessori e spese da quello recati - il decreto stesso, la cui esecutorietà è r.g. n. 09154/2019 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] collegata, appunto, alla sentenza, in forza della quale viene sancita indirettamente, con attitudine al giudicato successivo, la piena sussistenza del diritto azionato. b.Secondo motivo: « 2) violazione o falsa applicazione dell'articolo 2560 co. 2 c.c. ( art . 360 co . 1 n. 3 ) c.p.c. ) » , deducendosi l'erroneità della sentenza impugnata nell'interpretazione della norma denunciata, laddove ha ritenuto vincolato il soggetto cessionario alle pretese di regresso del fideiussore della società cedente sul presupposto dell'avvenuto trasferimento nei confronti del cessionario stesso della posizione giuridica sostanziale di debito pregressa alla cessione in virtù della stessa cessione d'azienda; in particolare, per effetto d e lla intrasmissibilità della posizione giuridica sostanziale di debito tra cedente e cessionario in forza del contratto di cessione d'azienda, il pagamento del terzo fideiussore avrebbe determinato l'estinzione del debito principale in capo alla cedente, liberand o conseguentemente il cessionario dalla posizione di garanzia assunta in virtù della cessione e legittimando il terzo fideiussore escusso unicamente all'azione di surroga, ovvero di regresso nei confronti del solo cedente. c. Terzo motivo: « 3) violazione o fa lsa applicazione dell'art . 1322 e 2560 co. 2 c.c. (art. 360 co m ma 1 n. 5) c.p.c. » , deducendosi l'erroneità della sentenza impugnata laddove ha ritenuto inderogabile la disposizione del capoverso dell'art. 2560 cod. civ . e , pertanto , inapplicabile l'art . 2 del contratto di cessione, che escludeva la responsabilità del cessionario per tutti i debiti derivanti dalcontratto di cessione. I due motivi, che p er ragioni di oggettiva connessione possono essere congiuntamenteesaminati , non sono fondati.r.g. n. 09154/2019 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] natura “inderogabile” della previsione di cui all’art. 2560, secondo comma, cod. civ., affermata dalla Corte territoriale quale presupposto della propria decisione , pur corretta nella sua sostanza, merita qualche precisazione. La funzionedella norma in esame, come correttamente precisat o da questa Corte ( Sez. 2, Ordinanza n. 23881 del 03/09/2021 ) , non risiede tanto nella tutela dei terzi creditori dell’azienda ceduta, per i quali opera già la previsione del primo comma dell’art. 2560 cod. civ. che stabilisce la natura pro solvendo della cessione del debito , quanto nell ’ a ssicurazione che l’acquirente dell’azienda sia messo in condizione di verificare l’esistenza del debito prima di determinarsi all’acquisto , per il tramite del riscontro dell’esistenza dello stesso nei libri obbligatori dell’impresa. Rispetto a tale unica condizione può rettamente parlarsi di “inderogabilità” della previsione del capoverso dell’art. 2560 cod. civ: nel senso, cioè, che l’unico riscontro che deve essere compiuto, al fine di verificare l’ operatività della previsione in commento, è l’esistenza dell’iscrizi o ne della posta nei libri contabili obbligatori dell’azienda oggetto di cessione, in epoca ovviamente antecedente alla cessionemedesima. La questione oggetto di lite non riguarda tuttavia, a ben vedere, l’operatività del capoverso dell’art . 2560 cod. civ. , tanto che gli odierni ricorrenti non muovono alcuna obiezione alla rinvenuta esistenza dell’iscrizione della posta debitoria oggetto di causa nelle scritture obbligatorie della cedente l’azienda. La questione che si agita, inerente alla pretesa validità ed efficacia dell’e sonero pattizio del debito oggetto di lite dagli effetti della cessione dell’azienda quale effetto dell’art. 2 del r.g. n. 09154/2019 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] contratto di cessione, riguarda, in effetti, il primo comma dell’art.2560 cod. civ., poiché ha per effetto la limitazione del debito aziendale oggetto del contratto di cessione . Tanto che gli odierni ricorrenti, segnatamente nel secondo motivo, argomentano proprio la ritenuta efficacia “estintiva” dell’obbligazione conseguente all’avvenuto pagamento del debito da parte del terzo fideiussore, odiernocontroricorrente. In tali termini inquadrata, la questioneva risolta affermando che ciò che è inderogabile, nella previsione dell’art. 2560 cod. civ. , è proprio la previsione che solo il consenso del creditore libera l’alienante dell’azienda dalla sua responsabilità sol i dale con l’acquirente dell’azienda medesima. Da tanto deriva che alienante e acquirente , nella cessione di azienda, possono pattuire qualsiasi esonero oggettivo e financo limitazione soggettiva nello stipulare il relativo contratto , ma gli effetti di tali pattuizioni si esplicheranno solo inter partes e non saranno opponibili ai terzi creditori, salvo che costoro vi abbiano espressamentee consapevolmente aderito. Nella specie, lo Zambelli, pacificamente terzo surrogatosi alla banca originaria creditrice della cedente l’azienda della [OSCURATO:PERSONA], non risulta avere mai prestato alcun consenso alla liberazione della predetta dal debito oggetto di cessione. Da tanto consegue che il debito è stato compreso nel contratto di cessione. E che, per effetto dell’altrettanto pacifica esistenza del riscontro della pos ta nelle scritture obbligatorie della cedente al momento della stipula del contratto, di tale debito risponde anche la cessionaria dell’ azienda , odierna ricorrente , con i suoi soci illimitatamente responsabili . A tanto val aggiungere che, rispetto alla des critta operatività dell’art. 2560 cod. civ . , r.g. n. 09154/2019 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] distintamente esaminata nei suoi d i versi effetti di cui ai due commi, non v’è alcuno spazio interpretativo pe r ritenere , come opinano i ricorrenti nel secondo motivo di ric o rso, che il terzo fideiussore della cedente l’azienda debba assumere la sola veste di obbligat o in via di surroga o di regresso nei confronti dell’alienante. Al contrario, va ribadito che l’acquirente dell’azienda, nella specie gli odierni ricorrenti , ris ponde in ogni caso del debito oggetto di cessione, alla condizione che esso sussista al momento della cessione, potendo semmai il creditore consentire la liberazione del solo cedente, ma giammai del cessionario che, come imprenditore acquirente l ’azienda, resta in ogni caso tenuto a far fronte con il proprio patrimonio ai debiti contratti per il suo acquisto. 2. La soccombenza regola le spese, liquidate come in dispositivo. 3. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 - quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte deiricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto (Cass. S.U., n. 4315 del 20 febbraio 2020). P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] il ricorso e condanna Momenta s.a.s. di [OSCURATO:PERSONA] C., in persona del l.r.p.t., [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] a rifondere a [OSCURATO:PERSONA] le spese di lite della presente fase di legittimità, che liquida in complessivi euro 2.600,00 , di cui euro 200,00 per esborsi, oltrealle spese forfettarie nella misura del 15 per cento e agli accessori di legge.r.g. n. 09154/2019 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti , di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per i