CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 19558/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1950 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 7 agosto 1948 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 25 giugno 1963 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 15 ottobre 1982 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 31 agosto 1983 avverso la sentenza del 26 Aprile 2021 della CORTE DI APPELLO di Torino visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata, per quel che qui rileva, la Corte di appello di Torino, parzialmente riformando la sentenza resa 111 novembre 2020 dal Tribunale di Ivrea, ha confermato la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in ordine a 28 condotte di ricettazione di trecce e corde in rame di provenienza furtiva, rideterminando la pena a lui inflitta; ha confermato la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per 11 condotte di ricettazione commesse in concorso con il fratello Mario e, concesse le circostanze attenuanti generiche, ha ridotto la pena inflitta a quest'ultimo; ha confermato la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] e concesse le attenuanti generiche ha rideterminato la pena inflitta ; ha confermato la condanna e la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA]- e a [OSCURATO:PERSONA] in ordine a diverse condotte di ricettazione. Avverso la detta sentenza hanno proposto ricorso tutti gli imputati. 2.[OSCURATO:PERSONA], condannato per 28 condotte di ricettazione, tramite il suo difensore di fiducia, deduce: 2.1 vizio di motivazione in ordine al rigetto dell'istanza di concordato in appello così come formulata all'udienza del 3 Marzo 2021. In sentenza la corte di appello ha affermato che nessuna proposta di concordato è stata ritualmente formulata dalle parti in ordine alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], non avendo il procuratore generale prestato il proprio consenso, e che la difesa ha prodotto copia di una interlocuzione tramite mail col procuratore generale che, all'evidenza, era frutto di una trattativa ancora in corso e non definita. Deduce il ricorrente che erano intercorsi accordi verbali prima dell'udienza con il procuratore [OSCURATO:PERSONA], con la quale si era concordata la pena di anni due e mesi sei di reclusione, ma il giorno dell'udienza la dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] era in isolamento fiduciario e il suo sostituto, dottor Avenati, non condivideva il detto accordo. La difesa, comunque, provvedeva a formulare la richiesta di concordato per la pena di anni due e mesi sei di reclusione , depositando lo scambio di mail intercorso con la dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]. La sentenza di secondo grado, tuttavia, afferma che nessuna proposta di concordato era stata ritualmente concordata, mentre avrebbe dovuto motivare il rigetto della istanza scritta di concordato depositata in udienza. 2.2 violazione degli artt. 3 e 24 della Costituzione in riferimento alla legge 176/2020 con contestuale richiesta di trasmissione degli atti alla Corte costituzionale affinché valuti la illegittimità di quest'ultima disposizione normativa, nella parte in cui non prevede una regolamentazione specifica in riferimento all'istituto di cui all'articolo 599 bis codice procedura penale, in caso di trattazione cartolare del processo. Deduce il ricorrente che in forza dell'articolo 23 bis del decreto numero 176/2020 che prevede il cosiddetto processo cartolare, la Corte d'appello procede in camera di consiglio salvo che una delle parti private o il pubblico ministero facciano richiesta di trattazione orale. La difesa osserva che manca in tale disciplina la regolamentazione delle modalità di perfezionamento dell'accordo previsto dall'articolo 599 bis codice procedura penale. 3. [OSCURATO:PERSONA], condannato per 11 condotte di ricettazione, deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo della ricettazione, poiché la corte ha motivato affermando che l'imputato aveva accettato il rischio della provenienza furtiva della merce ricevuta, ma ha omesso di considerare la differenza tra dolo eventuale e colpa cosciente. Il primo presuppone che l'agente abbia superato il dubbio circa la possibilità che la condotta cagioni anche un evento non direttamente voluto e abbia tenuto la condotta, a costo di cagionare quell'evento, accettandone il verificarsi; la colpa con previsione sussiste quando l'agente, pur prospettandosi la probabilità del verificarsi di un evento,- confidi che esso non si verifichi. Al riguardo il ricorrente richiama alcuni principi affermati dalle sezioni unite di questa Suprema Corte di Cassazione nella sentenza cosiddetta [OSCURATO:PERSONA] da cui si desume che è dirimente ai fini della configurabilità del dolo eventuale un atteggiamento psichico che indichi una qualche adesione all'evento, per il caso che esso si verifichi. Nella condotta del Catizone si sarebbe dovuta ravvisare una palese astensione dall'agire doveroso per trascuratezza ed irragionevolezza, pur nella coscienza della connessione causale tra la sua condotta e l'evento illecito, ma non anche la sua adesione psicologica alla specifica categoria di evento in concreto verificatosi. 4.[OSCURATO:PERSONA], condannato per le condotte di ricettazione contestate ai capi 34, 36, 38, e 40, e [OSCURATO:PERSONA], condannato per le ricettazioni contestate ai capi 21, 29 e 44, con atto unico sottoscritto dal comune difensore di fiducia, deducono: 4.1 Violazione dell'art. 192 cod. proc.pen. poiché la corte ha valorizzato, ai fini della conferma della identificazione degli imputati quali utilizzatori delle due schede telefoniche a loro attribuite in sede di indagini, la circostanza che essi non abbiano contestato di essere i reali utilizzatori, mentre i predetti non essendone intestatari non avevano alcuna necessità di negarne l'attribuzione. Gli ulteriori elementi individualizzanti, indicati dalla corte di appello nei soprannomi riferibili agli imputati, hanno in verità carattere neutro, in assenza della prova che fossero loro ad utilizzare le due utenze telefoniche. 4.2 violazione dell'art. 62 bis cod.pen. e vizio di motivazione poiché la corte ha negato le circostanze attenuanti generiche, valorizzando il comportamento poco collaborativo degli imputati, mentre la mancata partecipazione al processo e la mancata confessione non possono configurare una condotta sintomatica di capacità a delinquere. Nella valutazione della personalità degli imputati, la Corte non ha considerato che i predetti dal 2013 non hanno commesso altri illeciti. 5. [OSCURATO:PERSONA] ha dedotto violazione degli articoli 546 e 604 comma 5 e 125 cod. proc.pen. e illegittimità costituzionale dell'articolo 604, nella parte in cui non prevede il regresso del processo al primo grado. I giudici di appello hanno ritenuto che la mancanza di motivazione della sentenza di primo grado non integrasse una nullità ex art. 604 codice di rito potendo provvedere, in forza dei poteri di piena cognizione e valutazione del fatto, a redigere la motivazione mancante. Tuttavia la motivazione consente al destinatario di conoscere le ragioni a sostegno della sentenza e di organizzare i propri mezzi di impugnazione e la Corte, dopo avere rilevato la pacifica inesistenza della sentenza di primo grado, avrebbe dovuto restituire gli atti al primo giudice mentre ha formulato la motivazione mancante.Solleva inoltre questione di legittimità costituzionale dell'articolo 604 codice procedura penale nella parte in cui-non prevede che, nel caso in esame, venga disposto il regresso del processo al primo grado. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 ricorsi sono inammissibili. 2.[OSCURATO:PERSONA] 2.1 Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato. La Corte a pagina 13 ha correttamente osservato che non è stata formulata nessuna rituale proposta di concordato, poiché il procuratore generale presente in udienza non ha prestato il proprio consenso. Trattasi di motivazione non contestata in punto di fatto. La difesa, tuttavia, osserva che la mail inviata prima dell'udienza da altro procuratore generale al difensore di fiducia, in cui il primo comunicava di non poter concordare una pena detentiva inferiore ad anni due mesi sei di reclusione debba essere ritenuta espressione del concordato. Trattasi di un'interpretazione non condivisibile, poichè quella comunicazione era l'evidente inizio di una trattativa che avrebbe dovuto essere recepita in un accordo formale da depositare in udienza, mentre così non è stato. Inoltre la corte non aveva alcun onere motivazionale circa il rigetto dell'istanza di patteggiannento in appello, anche qualora fosse stata perfezionata. 2.2 II secondo motivo di ricorso deve essere respinto poiché la questione di legittimità costituzionale sollevata dalla difesa non è rilevante ai fini della decisione, in quanto nel caso in esame l'udienza si è svolta oralmente e il procuratore generale presente non ha prestato il consenso alla proposta di concordato formulata dalla difesa. 3.[OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è generico poiché non si confronta con la motivazione del tribunale e della corte di appello. Inoltre il ricorrente deduce vizi della motivazione e violazione di legge, ma in effetti, nella sostanza, invoca una diversa ricostruzione della vicenda che, a fronte di una motivazione non manifestamente illogica e conforme ai principi più volte ribaditi dalla giurisprudenza di legittimità, risulta immune dai vizi dedotti e merita piena conferma. L'imputato risponde di diversi reati di ricettazione aventi per oggetto quantitativi anche ingenti di rame di provenienza furtiva, in ordine ai quali non è stata prodotta alcuna documentazione attestante la provenienza lecita. La Corte di Appello, dopo avere ricordato che ai fini della configurabilità dell'elemento soggettivo del reato di ricettazione, è sufficiente il dolo eventuale, ha ritenuto che nel caso di specie sia stato provato il dolo generico sia per [OSCURATO:PERSONA], che acquistava il rame nella piena consapevolezza della sua provenienza illecita, sia per [OSCURATO:PERSONA], che non poteva non prefigurarsi che la merce ricevuta avesse una provenienza illecita, in forza di una serie di elementi precisamente richiamati in sentenza a pag. 16, tra cui le modalità anomale con cui avvenivano i conferimenti e il tenore di alcune intercettazioni. Non va poi trascurato che la corte ha valorizzato un episodio in cui il ricorrente si lamentò con il fratello che la merce sembrava provenire da un cimitero: tale commento dimostra la sua piena consapevolezza della provenienza illecita del rame da lui ricevuto. Inoltre va osservato che la sentenza di primo grado, a pagina 62, ha espressamente affermato che [OSCURATO:PERSONA] si occupava anche della rimozione delle guaine dai cavi di rame consegnatigli e della successiva macinazione del materiale plastico: pertanto non poteva non essere consapevole che il materiale ricevuto era rame industriale, che non veniva conferito da privati non titolari di una regolare autorizzazione al recupero di rottami; e questo è un ulteriore elemento a riprova della sussistenza del dolo diretto e non solo eventuale. I richiami formulati dalla difesa alla sentenza di questa Corte nel giudizio contro la [OSCURATO:PERSONA] sono inconducenti, poiché nella fattispecie oggetto di quel giudizio la colpa cosciente e il dolo eventuale costituiscono elemento soggettivo di un reato di evento e non di mera condotta, quale appunto quello di ricettazione. 4.1 ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono manifestamente infondati. 4.1Preliminarmente è bene ribadire che è inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che censura l'erronea applicazione dell'art. 192, comma terzo, cod. proc. pen. se è fondato su argomentazioni che si pongono in confronto diretto con il materiale probatorio, e non, invece, sulla denuncia di uno dei vizi logici, tassativamente previsti dall'art. 606, comma primo, lett. e), cod. proc. pen., riguardanti la motivazione della sentenza di merito in ordine alla ricostruzione del fatto. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto inammissibili i motivi di ricorso con i quali era stato denunciato il vizio di violazione di legge dell'ordinanza del tribunale del riesame in ordine all'affermata attendibilità soggettiva dei dichiaranti ed all'autonomia genetica delle dichiarazioni accusatorie poste a fondamento della misura cautelare). (Sez. 6, n. 13442 del 08/03/2016 - dep. 04/04/2016, [OSCURATO:PERSONA] e altro, Rv. 26692401) Nel caso in esame la Corte ha precisato che i due imputati non hanno mai contestato in modo specifico di essere gli utilizzatori delle utenze telefoniche loro attribuite in sede di indagine. Tale osservazione è condivisibile, in quanto la difesa con l'appello ha contestato l'identificazione degli imputati in modo generico, senza confrontarsi con gli elementi di fatto valorizzati dalla sentenza di primo grado. Di contro va osservato che a pagina 35 della pronunzia del tribunale si afferma che la disponibilità da parte di [OSCURATO:PERSONA] dell'utenza telefonica a lui attribuita è stata accertata il 13 novembre 2013, in occasione di un suo controllo. Tale affermazione non è stata oggetto di alcuna specifica contestazione da parte dell'appellante, come osservato dalla corte di appello.Nella sentenza, inoltre, si afferma che in quel periodo [OSCURATO:PERSONA], che viene indicato dai Catizone con il nomignolo-di Pitu, è stato più volte controllato mentre si- trovava a bordo di un furgoncino Scudo intestato al coimputato [OSCURATO:PERSONA]. In ordine al coimputato [OSCURATO:PERSONA], la sentenza di primo grado afferma che il 12 gennaio 2014, veniva denunziato con [OSCURATO:PERSONA] per furto di rame, mentre si trovava a bordo del veicolo [OSCURATO:PERSONA]: ha inoltre valorizzato la circostanza che viene indicato dai correi come vecchietto sdentato, indicazione compatibile con la sua data di nascita. La difesa con l'appello non ha contestato in modo specifico questi elementi di identificazione, così formulando una censura generica, come osservato dalla corte di appello. 4.2 II secondo motivo di ricorso relativo al diniego delle circostanze attenuanti generiche è manifestamente infondato e generico poiché la Corte ha reso sul punto adeguata motivazione. Ed in effetti la condotta non collaborativa degli imputati può essere elemento rilevante e apprezzabile per non riconoscere le circostanze attenuanti generiche; ma nel caso di specie la corte ha valorizzato, nel pieno rispetto dei criteri di cui all'art. 133 cod.pen. la condotta successiva al reato e la costatazione che gli stessi hanno medio tempore riportato ulteriori condanne. 5.11 ricorso proposto nell'interesse di Gradinaru è manifestamente infondato poiché la corte di appello ha dato atto che nella sentenza di primo grado manca la motivazione in ordine agli elementi di fatto e di diritto che hanno determinato l'affermazione di colpevolezza ma, richiamando correttamente la giurisprudenza di legittimità, ha ribadito che anche la mancanza assoluta di motivazione non integra un'ipotesi di nullità della sentenza di primo grado, in quanto sussiste a carico del giudice di appello l'onere di provvedere ad integrare la sentenza carente e a redigere la motivazione assente. La Corte ha correttamente sottolineato che il doppio grado di merito non ha copertura costituzionale e pertanto non ricorre l'ipotesi di illegittimità costituzionale dedotta dalla difesa. 6. All'inammissibilità dei ricorsi segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma che si ritiene congrua stabilire in euro 3000 in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali