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CassazionedecretoSezione 5

Cassazione n. 13986/2025

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O Sul ricorso n. 19819/2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentate pro tempore, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in proprio nonché quali soci della [OSCURATO:PERSONA] e quali eredi del socio [OSCURATO:PERSONA], e [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale erede del socio [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrenti- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato; -controricorrente- avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] dell’Umbria, n. 285/03/2016 depositata 27 maggio 2016.

Visto l’atto depositato il 19 marzo 2019 con il quale i ricorrenti hanno rinunciato al ricorso dichiarando intervenuta tra le parti la definizione agevolata ex art. 6 D.L. n. 193/16; considerato che, pertanto, le spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate; visto l’art. 391 cod. proc. civ.

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di legittimità e dispone che le spese restino a carico delle parti che le hanno anticipate.

Dispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle parti costituite, avvisandoli che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza.

Roma, [OSCURATO:DATA_NASCITA] La Presidente titolare ANGELINA-[OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : A N G E L I N A M A R I A P E R R I N O E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 1 b c 4 c 2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
O Sul ricorso n. 19819/2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentate pro tempore, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in proprio nonché quali soci della [OSCURATO:PERSONA] e quali eredi del socio [OSCURATO:PERSONA], e [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale erede del socio [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrenti- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato; -controricorrente- avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] dell’Umbria, n. 285/03/2016 depositata 27 maggio 2016. Visto l’atto depositato il 19 marzo 2019 con il quale i ricorrenti hanno rinunciato al ricorso dichiarando intervenuta tra le parti la definizione agevolata ex art. 6 D.L. n. 193/16; considerato che, pertanto, le spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate; visto l’art. 391 cod. proc. civ. P.Q.M. Dichiara estinto il giudizio di legittimità e dispone che le spese restino a carico delle parti che le hanno anticipate. Dispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle parti costituite, avvisandoli che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Roma, [OSCURATO:DATA_NASCITA] La Presidente titolare ANGELINA-[OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : A N G E L I N A M A R I A P E R R I N O E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 1 b c 4 c 2
Decreto Cassazione n. 13986/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris