CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 30560/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' SALVATORE [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/10/2021 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], la quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. Con sentenza del 11/10/2021 la Corte d'appello di Torino, salvo rideterminare la durata delle pene accessorie fallimentari, ha confermato la decisione di primo grado, quanto all'affermazione di responsabilità di [OSCURATO:PERSONA], in relazione ai reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale distrattiva, di bancarotta preferenziale e di bancarotta fraudolenta documentale a lui ascritti quale socio accomandatario dal 11/04/2005 della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA]., dichiarata fallita in data 19/03/2015. 2. Nell'interesse del Davì è stato proposto ricorso per cassazione, affidato ai motivi di seguito enunciati nei limiti richiesti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen., 2.1. Con il primo motivo si lamenta violazione dell'art. 546, ult. comma, cod. proc. pen., in relazione alla mancata dichiarazione di nullità della sentenza di primo grado per essere il dispositivo incompleto. Si osserva: a) che la pena era stata indicata come «uno e mesi quattro di reclusione», talché non era stata individuata correttamente; b) non emergeva la volontà esplicita del giudice in punto di riconoscimento o non delle attenuanti generiche, di giudizio di comparazione e di riduzione della pena per il rito. 2.2. Con il secondo motivo si lamenta violazione di legge per avere la Corte territoriale omesso di confutare i motivi di appello, che, anche alla luce delle risultanze della relazione del curatore, avevano sottolineato l'incompatibilità del dolo richiesto con i tentativi di salvataggio della società e il ricorso per due volte alla procedura di concordato preventivo. Si sottolinea l'insussistenza dei presupposti anche della bancarotta documentale, alla luce delle dichiarazioni raccolte dal curatore del fallimento. 3. Sono state trasmesse, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176, le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], la quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso, nonché conclusioni scritte nell'interesse dell'imputato, con le quali si insiste per l'accoglimento del ricorso. 4. Il primo motivo di ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza. L'art. 546, ult. co., cod. proc. pen. comporta la nullità della sentenza quando manchi o sia incompleto nei suoi elementi essenziali il dispositivo. Siffatto dispositivo per un evidente e riconoscibile errore materiale non indica la parola «anni», talché, come esattamente rilevato dalla Corte territoriale, deve escludersi che non sia individuabile il comando giurisdizionale in merito alla determinazione dell'entità della pena. Il fatto poi che il dispositivo non espliciti la volontà del giudice quanto alla concessione o non delle attenuanti generiche o alla riduzione della pena per la scelta del rito, potrà tradursi in un motivo di impugnazione, nella misura in cui, muovendo dal presupposto che l'imputato non abbia conseguito i risultati ai quali aspirava o aveva diritto, egli si dolga della decisione; così come potrà porsi, qualora siffatti effetti favorevoli siano attribuiti in motivazione, il problema del contrasto tra motivazione e dispositivo. In ogni caso, non venendo in rilievo un'ipotesi di regressione del procedimento al primo giudice, ai sensi dell'art. 604 cod. proc. pen., l'epilogo del giudizio di impugnazione non può che essere rappresentato dalla decisione di merito. E, infatti, questa Corte ha ritenuto che, persino nel caso in cui la sentenza di primo grado ometta nel dispositivo l'indicazione della pena, che invece risulti rioprtata nella motivazione, è legittima la decisione del giudice d'appello, il quale, su impugnazione del pubblico ministero, riproponga la relativa motivazione del giudice di primo grado, condividendola, e indichi la misura della pena corrispondente nel proprio dispositivo, non trovando applicazione l'art. 604, cod. proc. pen., che prevede tassativamente le ipotesi di annullamento con rinvio del giudice di appello, tra le quali non rientra la descritta discrasia tra motivazione e dispositivo (Sez. 5, n. 31997 del 06/03/2018, Vannini, Rv. 273636 - 01). 5. Il secondo motivo è inammissibile per assenza di specificità, in quanto fondato su censure che, nella sostanza, ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame. La mancanza di specificità del motivo, invero, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio indicato, conducente, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), cod. proc. pen., all'inammissibilità (Sez. 4, [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 5191, Barone, Rv. 216473; Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596). La genericità di formulazione del ricorso si apprezza anche per il fatto che l'entità dei prelievi e dei pagamenti preferenziali avrebbe disvelato, con carattere assorbente di ogni ulteriore considerazione, l'assoluta inverosimiglianza della giustificazione per cui le scritture non sarebbero state tenute dal 2012 per assenza di liquidità. Ciò dimostra che, diversamente da quanto affermato in ricorso, le dichiarazioni sul punto dell'imputato, quali raccolte dal curatore, sono smentite in modo lampante sul piano logico dalle risultanze del procedimento. Va solo aggiunto che è certamente condivisibile l'orientamento secondo il quale in tema di bancarotta preferenziale, l'elemento soggettivo del reato è costituito dal dolo specifico, consistente nella volontà di recare un vantaggio al creditore soddisfatto, con l'accettazione della eventualità di un danno per gli altri secondo Io schema del dolo eventuale; ne consegue che tale finalità non è ravvisabile allorché il pagamento sia volto, in via esclusiva o prevalente, alla salvaguardia della attività sociale o imprenditoriale ed il risultato di evitare il fallimento possa ritenersi più che ragionevolmente perseguibile (Sez. 5, n. 54465 del 05/06/2018, M., Rv. 274188 - 01). Ma la portata del principio va puntualizzata nel senso che ritenersi sussistente il reato di bancarotta preferenziale allorché l'imputato abbia agito pur ritenendo, comunque, di non essere in grado di evitare il dissesto o, comunque, in situazione tale da escludere fondatamente che tale risultato possa raggiungersi, attribuendo rilevanza soltanto all'ipotesi in cui il risultato di evitare il fallimento e di realizzare il riequilibrio finanziario e patrimoniale possa ritenersi più che ragionevolmente perseguibile (Sez. 5, n. 32725 del 28/02/2014, Livietti, non massimata): ciò che, nel caso di specie, è razionalmente argomentato dalla Corte territoriale in relazione alla grave situazione di crisi registrata già negli anni 2010 - 2011 (ciò che non esclude l'esistenza di liquidità sottraibile e, infatti, sottratta) E la conclusione è rafforzata proprio dal carattere deficitario delle scritture contabili, dal momento che il significato che il ricorrente intende assegnare alle iniziative finalizzate all'ammissione al concordato preventivo - in sé neutre - è incrinato nel suo fondamento logico proprio dall'approssimazione con la quale si procedette, secondo le dichiarazioni del dott. [OSCURATO:PERSONA], riportate in ricorso, il quale al curatore ha precisato di essersi limitato «ad un'attività minimale, così assumendo i dati forniti dal precedente consulente della Società, senza ulteriori approfondimenti». 6. Alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processu