CassazionedecretoSezione 1Decisione del 14 dicembre 2016
Cassazione n. 33174/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.3227/2018 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] dei Portoghesi 12,presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che lo rappresenta e difende -ricorrente- Contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 37, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- avverso SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO PALERMO n. 2302/2016depositata il 14/12/2016 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/10/2023 dal Consigliere RITA E.A. RUSSO . [OSCURATO:PERSONA] La ricorrente espone che la C asa di C ura L a Maddalena ha ottenuto decreto ingiuntivo di pagamento per euro 1.742.705 nei confronti dell'Assessorato per prestazioni chemioterapiche effettuate in regime di day hospital, rese nel corso dell'anno 2004; il decreto è stato opposto dall'Assessorato deducendo che il credito vantato non era certo né liquido, né esigibile in ragione dei rilievi già effettuati nel settembre 2005 dalla Asl di Palermo. Nel corso del giudizio, in data 18 novembre 2005, la ASL di Palermo comunicava all'Assessorato che l'importo da corrispondere alla casa di cura era pari a 1.563.508,56, somma che era pagata dall'Assessorato. [OSCURATO:PERSONA] di Cura, atteso che era stata pagata la sorte capitale e non gli interessi, sulla base della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo, ha notificato all'Assessorato un precetto per il pagamento di interessi moratori per euro 118.069,00, pagati dopo il precetto e di cui in sede di precisazione conclusioni l'Assessorato chiedeva la restituzione; per il resto, chiedeva che venisse dichiarata la cessazione della materia del contendere quanto alla sorte capitale pagatain corso di giudizio. Il Tribunale ha revocato il decreto ingiuntivo opposto, ha dato atto della cessazione della materia del contendere per l'importo di euro 1.563.508, e rigetta to la richiesta di corresponsione dell'ulteriore importo di euro 179.000 (la differenza tra la somma portata nel decreto opposto e la somma pagata spontaneamente dall’Assessorato) dichiarando inammissibili le domande che l'Assessorato aveva avanzato in memoria di replica (restituzione interessi). L'Assessorato ha interposto appello , chiedendo alla Corte di dichiarare la non debenza delle somme versate a titolo di interessi in forza della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto e precettate, con condanna alla loro restituzione, poiché detti interessi non erano dovuti e meno che mai nella misura prevista dal D.lgs. 231/2002. La Corte d'appello con la sentenza oggi impugnata,in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha afferma to che sono dovuti gli interessi già liquidati nella fase monitoria limitatamente alla sorte capitale di euro 1.563.508 e le spese, delle quali però la Casa di cura deve restituire all’Assessorato la somma di euro 936,00, perché le spese erano state riliquidate in misura minore che nel decretoopposto. La Corte di merito ha ritenuto la spettanza degli interessi già ricevuti dalla Casa di Cura in sede esecutiva, in quanto al relativo diritto come riconosciuto in sede monitoria non era stato articolato alcuno specifico motivo di opposizione; ha osservato che non può ritenersi che la contestazione circa la certezza, liquidità ed esigibilità del credito poiché afferente alla sorte capitale, fosse idonea a investire anche la spettanza degli accessori, poiché gli interessi hanno fondamento autonomo rispetto al debito al quale accedono. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'Assessorato, difeso dalla Avvocatura di Stato, affidandosi a quattro motivi. Si è costituita con controricorso la Casa di Cura, che ha anche depositato memoria. La causa è stata trattata all'udienza camerale non partecipata del 4 ottobre 2023. [OSCURATO:PERSONA] 1.-Con il primo motivo del ricorso si lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 345 e 648 c . p . c . , degli artt.112,115,116 c.p.c. e dell’art. 2033 c . c . Parte ricorrente deduce di avere tempestivamente opposto il decreto ingiuntivo e contestato in toto la debenza delle somme in esso portate, comprensive quindi degli interessi e di avere meglio precisato le domanda nelle conclusioni; pertanto il decreto ingiuntivo opposto doveva essere revocato anche in relazione agli accessori del credito. Deduce che la sentenza impugnata è erronea, nella parte in cui ritiene che l'Assessorato non abbia contestato gli interessi. Inoltre, osserva che come da costante insegnamento della Suprema Corte, quando la parte opponente nel corso del giudizio corrisponda quanto dovuto, il successivo accoglimento determina l'insorgenza dell'obbligo delle restituzioni non essendo questa una domanda nuova. 2.- Con il secondo motivo del ricorso si lamenta ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c. la violazione e falsa applicazione degli artt. 653 comma 2 c.p.c. e 2033 c.c. Secondo la parte sarebbe erronea l'affermazione che gli interessi sono dovuti ed erroneo il riferimento all'art. 653 c.p.c. perché si tratta di una pronuncia di cessazione della materia del contendere e non vi è stato alcun accoglimento neppure parziale della opposizione formulata dall'Assessorato. 3.- Con il terzo motivo del ricorso si lamenta ai sensi dell’art. 360 n. 4 c.p.c. la nullità della sentenza per insanabile contrasto tra motivazione e dispositivo, poiché da un lato si ritiene cessata la materia del contendere che copre solo la parte relativa alla sorte capitale pagata spontaneamente, dall’altro si riconosce la spettanza degli interessi già ricevuti in sede esecutiva; il dispositivo invece riguarda la spettanza degli interessi già liquidati nella fase monitoria limitatamente alla sorte capitale di euro 1.563.308 e sarebbe pertanto-nella prospettazione della parte- o ggettivamente incomprensibile 4.-Con il quarto motivo del ricorso si lamenta ai sensi dell’art. 360 n. 4 la violazione e falsa applicazione dell’ art 2 del D .l gs . 231/2002 nonché del D.lgs 502/992 artt. 8 quater e 8 quinques ; della legge della Regione Sicilia n. 2/2002 art. 28; la parte deduce che in ogni caso non spettano gli interessi comunitari trattandosi di prestazioni sanitarie erogate da strutture private allo Stato e il diritto agli interessi di mora nella misura prevista da questa norma sorge solo qualora sia stato concluso un contratto avente scritto forma scritta a pena di nullità, mentre i provvedimenti di determinazione del budget di spesa non hanno nella fattispecie concreta natura negoziale costituendo provvedimenti amministrativi unilaterali. 5.- Il primo motivo è fondato , e – per quanto di ragione – anche il quarto. La Corte d’appello,pur muovendo da premesse corrette, ha poi erroneamente applicato i principi processuali in tema di opposizione a decreto ingiuntivo. E’ corretta l'affermazione che, nel momento in cui il T ribunale ha dichiarato cessata la materia del contenderesulla sorte capitale, avrebbe dovuto anche statuire sugli interessi, pur in difetto di una specifica contestazione, atteso che il giudice dell'opposizione è tenuto a procedere ad un'autonoma valutazione di tutti gli elementi offerti dalle parti in ordine alla fondatezza della pretesa creditoria fatta valere (Cass. 20/05/2019, n.13530; Cass . 27/09/2013, n.22281). Inoltre, il Tribunale revocando il decreto ingiuntivo e dichiarando cessata la materia del contendere per la sorte capitale fino alla concorrenza di una certa somma, ha di fatto reso sine titulo il pagamento eseguito, in virtù della provvisoria esecutorietà del decreto opposto e poi revocato. E’ però erronea l'affermazione, resa dalla Corte di merito, che gli interessi sono da ritenere dovuti perché non sarebbero stati specificamente tempestivamente contestati, in quanto il debitore avrebbe affermato “soltanto” che il credito non era certo, liquido ed esigibile. La domanda di restituzione dell’importo relativo agli interessi è, invero, implicita nella richiesta di revoca del decreto ingiuntivo, e peraltro nel caso di specie era stata ribadita espressamente nella precisazione delle conclusioni dell’Assessorato opponente, ed infine nella memoria di replica, nella quale erano state aggiunte considerazioni sulla non spettanza di tali interessi, nella misura di cui al D.lgs. n. 231/2002. La stessa Casa di Cura, infatti , ammette che in memoria di replica l’argomento degli “interessi comunitari” era stato inserito (sia pure con “fugace accenno”) e afferma in memoria che la precisazione delle conclusioni di parte avversa era seguente tenore: “Nel foglio di precisazione delle conclusioni la Regione ha chiesto la declaratoria della cessazione della materia del contendere sulla sorte pagata e non più contestata di € 1.563.508,56 il rigetto di ogni altra domanda (quindi dell’ulteriore sorte di € 179.196,54 di cui si è detto) e la restituzione degli interessi pagati sulla somma riconosciuta di € 1.563.508,56”. Va ribadito, al riguardo, il principio secondo cui, nel giudizio introdotto con opposizione a decreto ingiuntivo, la richiesta dell’opponente di ripetizione delle somme versate in forza della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto non è qualificabile come domanda nuova e deve ritenersi implicitamente contenuta nell’istanza di revoca del decreto stesso, così come formulata nell’atto di opposizione, costituendo essa solo un accessorio di tale istanza ed essendo il suo accoglimento necessaria conseguenza, ex art. 336 c.p.c., dell’eliminazione dalla realtà giuridica dell’atto solutorio posto in essere (Cass. 2946/2017; Cass.23260/2009). Inoltre, deve osservarsi che nella contestazione che il credito sia certo, liquido e esigibile rientra anche la contestazione della debenza degli interessi, poiché il credito illiquido e non esigibile non produce interessi (Cass. n. 118 del 04/01/2023). Ancora, la Corte d’appello non tiene conto che l’attore sostanziale nel giudizio di opposizione non è l’opponente, ma il creditore in monitorio, che deve dare la prova della spettanza del credito: e quindi non solo che - diversamente da quanto contestato dal debitore- il credito fosse certo, liquido ed esigibile e che vi sia stato ritardo nel pagamento, ma anche della misura degli interessi dovuti; in particolare con riferimento agli interessi commerciali si deve ricordare che affinché le prestazioni sanitarie erogate in favore dei fruitori del servizio da strutture private pre- accreditate con lo Stato possano essere inquadrabili nell'ambito delle transazioni commerciali, per le quali il D.lg. n. 231 del 2002 prescrive l'applicabilità degli interessi moratori, è necessario che tra le parti sia stato posto in essere un contratto avente forma scritta a pena di nullità (Cass.07/02/2022, n.3794) Ne discende che, a fronte della contestazione ‒ da parte dell’opponente ‒ dell’intero credito portato dal provvedimento monitorio, la Corte d’appello avrebbe dovuto verificare se le allegazioni dell’opponente, circa la non spettanza degli interessi nella misura comunitaria fossero, o meno, fondate, verificando non solo la esistenza di un contratto scritto, ma anche tenendo conto della natura propria del rapporto tra case di cura ‒ che erogano prestazioni sanitarie agli utenti ‒ e pubblica amministrazione. A tale statuizione ‒ richiesta in questa sede con il quarto motivo ‒ non ha provveduto la Corte d’appello, che si è limitata a ritenere tardiva la questione, e che dovrà pertanto, in sede di rinvio, pronunciarsi sulla spettanza o meno, nella fattispecie concreta degli interessi di cui al D.lgs. n. 231/2002. Ne consegue, in accoglimento del primo motivo di ricorso e per quanto di ragione del quarto, assorbiti gli altri, la cassazione della sentenza impugnata e il rinvio alla Corte d'appello di Palermo in diversa composizione per un nuovo esame e per la decisione sulle spese in esse comprese quelle del giudizio di legittimità P.Q.M. accoglie ilprimo motivo di ricorso e per quanto di ragione i l quarto, assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata e rinvi a alla Corte d'appellodi Palermo in diversa composizione per un nuovo