CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 novembre 2023
Cassazione n. 00286/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( SVIZZERA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/11/2022 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 148) [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso sentenza recante l'affermazione di responsabilità in ordine al reato ascritto è inammissibile, perché contenente censure non consentite nel giudizio di legittimità, in guanto attinenti a profili già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito con motivazione immune da vizi logico-giuridici rinvenibili nella presente sede. Il primo motivo è manifestamente infondato, sulla scorta di quanto recentemente affermato dalle Sezioni Unite in tema di recidiva reiterata contestata nel giudizio di cognizione, secondo cui, ai fini della relativa applicazione, è sufficiente che, al momento della consumazione del reato, l'imputato risulti gravato da più sentenze definitive per reati precedentemente commessi ed espressivi di una maggiore pericolosità sociale, oggetto di specifica ed adeguata motivazione, senza la necessità di una previa dichiarazione di recidiva semplice (Sez. U, n. 32318 del 30/03/2023, Rv. 284878 — 01); in tal senso ha correttamente operato la sentenza impugnata, logicamente motivando in punto di accentuata pericolosità del prevenuto. Il secondo motivo - in relazione alla valutazione negativamente operata ex art. 81, comma 2, cod. pen. - è manifestamente infondato, avendo la Code territoriale logicamente opposto il diniego al vincolo di continuazione tra i due fatti indicati, alla luce dei dati fattuali processualmente emersi, avuto riguardo alle riscontrate diversità attinenti alle modalità della condotta e al tempo trascorso tra i due episodi illeciti, secondo una ponderata valutazione di merito incensurabile in cassazione. Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Ca;sa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di € 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q.m. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23 novembre 2023 [OSCURATO:PERSONA] ere estensore [OSCURATO:PERSONA],.ri