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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 11 novembre 2022

Cassazione n. 00596/2023

Testo disponibile della fonte

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o la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.19012/2014 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende ope legis; -ricorrente – contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa nel presente giudizio, in virtù di procura speciale inatti, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimosito in Roma, via Sicilia n. 66; -controricorrente– Società di comodo avverso la sentenza n. 14/2/2014 della Commissione Tributaria regionale della Basilicata, depositata in data 16 gennaio 2014 , non notificata; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23 novembre 2022 dal relatore consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che

1. L’Agenzia delle entrate recuperava nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]. per l’anno 2006 un maggiorreddito di euro 19.076,00, corrispondente al reddito minimo calcolato ai sensi dell’art. 30 della l. n. 724 del 1994. [OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale di Matera rigettava il ricorso della società. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale della Basilicata invece accoglieva l’appello della contribuente.

In particolare, la CTR, ricostruita la ratio della disciplina delle società di comodo,evidenziava che nel caso di specie la società avesse esposto l’effettiva e reale situazione di funzionamento e che i ricavi non si fosser o realizzati non per mancanza di operatività ma per problematiche di ordine burocratico connesse all’attività di sfruttamento della cava e poi alla realizzazione di masserie rurali , deduzioni provate da documentazione depositata.

Contro tale sentenza propone ricorso l’Agenzia delle entrate con tre motivi.

Resiste con controricorso la società.

La causa è stata fissata per la camera di consiglio del 23novembre 2022, ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380-bis.1, cod. proc. civ., il primo come modificato ed il secondo introdotto dal d.l. 31/08/2016, n.168, conv. in l. 25/10/2016, n. 197 .

Considerato che:1.

Con il primo motivo l’Agenzia deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 18, 57, 58 d.lgs. n. 546 del 1992,in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4,cod. proc. civ.

Con il secondo motivo l’Agenzia deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 30 della l. n. 724 del 1994 e successive modificazioni (art. 1 della l. n. 296 del 2006),in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3,cod. proc. civ.

Con il terzo motivo l’Agenzia deduce l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5 , cod. proc. civ.

2. Con istanza depositata in cancelleria in data11 novembre 2022, il contribuente ha chiesto la sospensione del processo, ai sensi dell’art. 5 della l. 31 /08/ 2022, n. 130, al fine di poter procedere alla presentazione dell’istanza di definizione agevolata del giudizio; occorre dunque provvedere in conformità a tale istanza, con rinvio della causa a nuovo ruolo.

P.Q.M. sospende il processo, ai sensi dell’art. 5, commi 7 e 10, della l. n. 130 del 2022, e rinvia la caus

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.19012/2014 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende ope legis; -ricorrente – contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa nel presente giudizio, in virtù di procura speciale inatti, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimosito in Roma, via Sicilia n. 66; -controricorrente– Società di comodo avverso la sentenza n. 14/2/2014 della Commissione Tributaria regionale della Basilicata, depositata in data 16 gennaio 2014 , non notificata; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23 novembre 2022 dal relatore consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che 1. L’Agenzia delle entrate recuperava nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]. per l’anno 2006 un maggiorreddito di euro 19.076,00, corrispondente al reddito minimo calcolato ai sensi dell’art. 30 della l. n. 724 del 1994. [OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale di Matera rigettava il ricorso della società. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale della Basilicata invece accoglieva l’appello della contribuente. In particolare, la CTR, ricostruita la ratio della disciplina delle società di comodo,evidenziava che nel caso di specie la società avesse esposto l’effettiva e reale situazione di funzionamento e che i ricavi non si fosser o realizzati non per mancanza di operatività ma per problematiche di ordine burocratico connesse all’attività di sfruttamento della cava e poi alla realizzazione di masserie rurali , deduzioni provate da documentazione depositata. Contro tale sentenza propone ricorso l’Agenzia delle entrate con tre motivi. Resiste con controricorso la società. La causa è stata fissata per la camera di consiglio del 23novembre 2022, ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380-bis.1, cod. proc. civ., il primo come modificato ed il secondo introdotto dal d.l. 31/08/2016, n.168, conv. in l. 25/10/2016, n. 197 . Considerato che:1. Con il primo motivo l’Agenzia deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 18, 57, 58 d.lgs. n. 546 del 1992,in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4,cod. proc. civ. Con il secondo motivo l’Agenzia deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 30 della l. n. 724 del 1994 e successive modificazioni (art. 1 della l. n. 296 del 2006),in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3,cod. proc. civ. Con il terzo motivo l’Agenzia deduce l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5 , cod. proc. civ. 2. Con istanza depositata in cancelleria in data11 novembre 2022, il contribuente ha chiesto la sospensione del processo, ai sensi dell’art. 5 della l. 31 /08/ 2022, n. 130, al fine di poter procedere alla presentazione dell’istanza di definizione agevolata del giudizio; occorre dunque provvedere in conformità a tale istanza, con rinvio della causa a nuovo ruolo. P.Q.M. sospende il processo, ai sensi dell’art. 5, commi 7 e 10, della l. n. 130 del 2022, e rinvia la caus
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