CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 24877/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI VENEZIAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/10/2020 del TRIBUNALE di VERONAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA] il quale ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. Ritenuto in fatto 1. Il Procuratore generale presso la Corte d'appello di Venezia ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del 09/10/2020 con la quale il Tribunale di Venezia ha dichiarato non punibile [OSCURATO:PERSONA] per particolare tenuità dei fatti in ordine ai reati di cui al capo di imputazione. Rileva il ricorrente che l'art. 131-bis cod. pen. era inapplicabile, in ragione dei limiti edittali di pena, dal momento che alla Utzeri era stato attribuito un furto aggravato ai sensi dell'art. 625, primo comma, n. 6, cod. pen. 3. Sono state trasmesse, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176, le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA] il quale ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. Considerato in diritto 1. Il ricorso è fondato, dal momento che il superamento, per effetto della ritenuta sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 625, primo comma, n. 5, cod. pen., del limite edittale di cui all'art. 131-bis, primo comma, cod. pen., non è eliso, nella sua efficacia preclusiva, dal bilanciamento operato, in termini di equivalenza, da parte del giudice di merito: ciò alla luce del non equivoco tenore dell'art. 131-bis, quarto comma, cod. pen. Ne discende che la sentenza impugnata va annullata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Verona. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Verona. Così d