CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 05819/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/04/2025 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; /4) n. 26294/2025 [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per i reati di cui gli artt. 334 e 341-bis cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Considerato che il primo motivo di ricorso, che lamenta violazione di legge in relazione alla fissazione della pena base in misura superiore al minimo edittale, nonché in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis cod. pen., è inammissibile perché non si confronta con le argomentazioni a sostegno della sentenza impugnata, che ha correttamente valutato, ai fini della determinazione del trattamento sanzionatorio, le modalità della condotta, l'intensità del dolo e la personalità dell'appellante (cfr. pag. 3 della sentenza impugnata); Ritenuto che il secondo motivo di ricorso, che denunzia violazione di legge in ordine alla mancata esclusione della recidiva contestata, è anch'esso inammissibile perché non si confronta con le argomentazioni con cui il giudice di merito ha ritenuto sussistente la recidiva contestata, rilevando come questa sia espressione di una maggiore pericolosità sociale dell'imputato (cfr. pagg. 3-4 della sentenza impugnata); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così de