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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 3 maggio 2022

Cassazione n. 26801/2022

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ORDINANZA sul ricorso 2419/2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]: in proprio e quale erede di [OSCURATO:PERSONA], tutti elettivamente domiciliati in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n.10, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], giuste procure in calce al ricorso; -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA], in persona dei dirigente pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n.29, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce al controricorso; -controricorrente - avverso la sentenza n. 4171/2016 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, pubblicata il 23/11/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 03/05/2022 dal cons. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con atto di citazione notificato il 26 maggio 2009, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], de [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in quanto proprietari di unità abitative site in Napoli al [OSCURATO:PERSONA] edificio C/7, [OSCURATO:PERSONA], acquistate in forza del D. Lgs. 104/96 sulla dismissione del patrimonio immobiliare degli enti pubblici previdenziali, deducevano che il prezzo finale dei singoli appartamenti era stato determinato in base ai valori correnti di mercato del secondo semestre 2002 e che, in seguito all'entrata in vigore dell'art. 1, 1° comma del D.

I. 41/2004 era stato riconosciuto agli acquirenti il diritto al parziale rimborso del prezzo di vendita, in misura percentuale del 24,05%, sulla base dei prezzi di mercato degli immobili con caratteristiche analoghe riferiti al 2001.

Pertanto, i suddetti chiedevano al Tribunale di Napoli la condanna dell'ente, in favore di ciascun attore, al pagamento del maggior prezzo pagato, e cioè della somma effettivamente versata per la compravendita degli immobili, già decurtata dell'8% in ragione della riduzione pattuita con le organizzazioni sindacali degli inquilini tramite il protocollo di intesa del 7 maggio 2003.

Il Tribunale di Napoli, con sentenza del 16 aprile 2012, ha accolto la domanda degli attori e degli interventori (ndr. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) e ha condannato l'INPDAP al pagamento in favore di [OSCURATO:PERSONA] di euro 4.038,89, in favore di [OSCURATO:PERSONA] e de [OSCURATO:PERSONA] di euro 6.278,51, in favore di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] di euro 8.332,79, in favore di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] di euro 7.590,74, oltre gli interessi legali da corrispondersi con decorrenza dal febbraio 2004 euro al soddisfo.

Avverso detta pronuncia, proponeva appello l'[OSCURATO:PERSONA], succeduto ex lege all'INPDAP, deducendo l'erronea applicazione del coefficiente di abbattimento del 24,05% sul valore di stima degli immobili, già ridotto dell'8%, e non sul prezzo finale ("di rogito").

A fondamento dell'interposto gravame, si deduceva l'identità di ratio del D. L. n. 41/2004 che aveva recepito a livello nazionale quelle stesse istanze che, a livello locale, avevano determinato il contenuto dell'accordo del 7 maggio 2003.

La Corte di Appello di Napoli, con sentenza del 7 ottobre 2016, riformando in toto la pronuncia del giudice di prime cure, ha rigettato la domanda proposta dagli attori in primo grado, condannandoli alla restituzione delle somme percepite, con compensazione delle spese del doppio grado.

Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso in Cassazione la Sig.ra [OSCURATO:PERSONA] e gli altri 9 ricorrenti, affidandosi a due motivi.

L'[OSCURATO:PERSONA] si è costituita con controdcorso. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo, i ricorrenti denunciano violazione e falsa applicazione, in riferimento all'art. 360 n. 3 c.p.c., dell'art. 1, commi 1°, 2° e 3° del Decreto Legge 23 febbraio 2004 n. 41, convertito con legge 24 aprile 2004 n. 104 in quanto í giudici di merito hanno erroneamente determinato l'ammontare del rimborso del prezzo pagato per gli acquisti degli immobili ad uso residenziale oggetto di cartolarizzazione.

Con la seconda censura, si lamenta, in relazione all'art. 360 n. 4 c.p.c., assoluta assenza di argomentazioni, con riferimento agli artt. 1362 e 1366 c.c., in punto di interpretazione della reale volontà delle parti che hanno stipulato il protocollo d'intesa del 7 maggio 2003, con il quale è stato previsto, in relazione alle condizioni degli immobili del [OSCURATO:PERSONA] di Napoli, una riduzione dell'8% sul prezzo di vendita.

Il ricorso merita l'accoglimento.

Il primo motivo dedotto dai ricorrenti, è, infatti, fondato.

Con detto motivo, si lamenta l'interpretazione fornita dalla Corte d'appello, nella fattispecie in esame, del disposto di cui all'art. 1, commi 1°, 2° e 30, del D.L. n. 41/2004, secondo cui "il prezzo di vendita delle unità immobiliari ad uso residenziale, ai conduttori che abbiano manifestato, nelle ipotesi e con le modalità previste dal secondo periodo del comma 20 dell'articolo 3 del decreto legge 25 settembre. 2001, n. 351 convertito con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001 n. 410, e successive modificazioni, la volontà di acquisto entro il 31 ottobre 2001 è determinato, al momento dell'offerta in opzione e con le modalità di cui al comma 2, sulla base dei valori di mercato del mese di ottobre 2001... ...

Il rimborso per il maggiore prezzo eventualmente pagato per le vendite già concluse è corrisposto ai relativi acquirenti dai soggetti originariamente proprietari degli immobili".

Nella fattispecie concreta è, dunque, pacifico che l'INPDAP (oggi [OSCURATO:PERSONA]) dovesse corrispondere agli odierni ricorrenti il rimborso, come contemplato dalla disciplina sopra riportata, sulla base del coefficiente di abbattimento applicato per il Comune di Napoli e pari a 0,7595 (24,05%).

La questione controversa, invece, oggetto del giudizio de quo, concerne il fatto se l'ente proprietario dovesse, nell'effettuare il rimborso cui era tenuto, considerare la riduzione dell'8 % praticata a tutti gli acquirenti del [OSCURATO:PERSONA] di Napoli ovvero calcolare il suddetto abbattimento sul prezzo originariamente determinato, senza cioè computare la decurtazione di cui supra.

La presente controversia verte, dunque, sul fatto se la sopravvenuta riduzione del prezzo intervenuta per via legislativa ex Decreto Legge n. 41/2004 convertito con modificazioni in Legge n. 104/2004 costituisca una duplicazione della riduzione già intervenuta tra le parti in virtù del citato accordo del maggio 2003 e sia applicabile nel caso di specie oppure no.

A tal proposito, va chiarito come la riferita decurtazione pari all'8% è quella indicata nell'accordo del 7 maggio 2003 intercorso tra l'INPDAP e le organizzazioni sindacali degli inquilini volto ad eliminare una disparità di trattamento rispetto a coloro che in antecedenza avevano stipulato i contratti e la cui stima degli immobili, in quanto effettuata nel 2001, era ingiustificatamente inferiore, in ragione dell'intervenuto aumento dei prezzi, a quella degli immobili ceduti agli attuali ricorrenti.

Sul punto, Questa Corte (Sez.

U, n. 3728 del 25/02/2016), in una fattispecie analoga e sempre relativa ad immobili di proprietà dell'[OSCURATO:PERSONA] e siti nel [OSCURATO:PERSONA] di Napoli, aveva confermato quanto statuito dalla Corte di Appello di Napoli, in diversa composizione con sentenza depositata 1'8 gennaio 2014, sul disposto di cui all'art. 1 della Legge 41/2004 secondo cui "la ratio chiaramente evincibile dal dataletterale, consente di affermare che l'intento del legislatore sia stato quello di evitare che l'anomalo aumento del valore del mercato immobiliare, verificatosi nell'anno 2001, andasse a detrimento di quegli acquirenti che, solo per cause imputabili all'ente proprietario, per il ritardo nell'espletamento della procedura di vendita, avendo dovuto subirne gli effetti, con evidente disparità di trattamento rispetto a quelli, che avevano ottenuto l'acquisto entro tempi più rapidi e, comunque, prima dell'anomalo aumento dei prezzi.

E tale norma risulta essere intervenuta dopo che, a livello locale, le rappresentanze sindacali degli inquilini o conduttori di immobili appartenenti ad enti pubblici avevano condotto trattative ed ottenuto accordi, che tenessero conto delle "peculiarità locali" della vendita, sicché laddove il legislatore avesse voluto eliderne gli effetti e le condizioni a livello locale rideterminate, ben avrebbero potuto e dovuto farne espressa menzione nella legge, successiva a tutte le rimostranze ed agli accordi che, pur determinatisi a livello locale, avevano indotto all'adozione della Legge in commento a livello nazionale.

Ancora mette conto considerare che l'accordo locale adottato in data 17.12.02 fra la dirigenza dell'ente appellante e le 00.SS. degli inquilini sfociato nel protocollo d'intesa del 07.05.03, come evincibile dal suo tenore, è stato determinato dalle pressanti esigenze degli inquilini e loro rappresentanze sindacali che lamentavano la disparità di trattamento subita per l'effettuazione della stima degli immobili del [OSCURATO:PERSONA] di Napoli soltanto nel secondo semestre 2002, nonostante l'inserimento nella procedura di dismissione SCIA I (ovvero in epoca ben precedente); ma, soprattutto, è dato leggere, che la riduzione dell'8% del prezzo del prezzo di stima degli immobili oggetto di dismissione veniva determinata "a seguito delle correzioni apportate dall'Agenzia del Territorio in merito alla necessità di rendere omogenei i valori medi di stima delle diverse Torri, determinati sulla base delle condizioni di fatto in cui versano gli immobili e alla luce della nota N. 101 Ris. 102 del 16.12.2002 dell'Agenzia del Territorio) Da ciò si evince che l'accordo locale e la normativa legislativa si pongono su piani distinti, essendo la prima destinata ad incidere sulla determinazione del prezzo, anche in considerazione delle condizioni manutentive, mentre la seconda, operando a livello nazionale e generale, ha lo scopo di ricondurre ad equità una situazione di disparità, determinatasi per ritardi imputabili alla P.A. nella conclusione del procedimento di stima.

Appare, dunque, di tutta evidenza l'erronea interpretazione dell'art. 1, commi 1°, 2° e 3° del Decreto Legge 23 febbraio 2004 n. 41, della Corte di Appello di Napoli nella sentenza impugnata (pag. 9) in cui si sostiene che "... il coefficiente (nella specie, di 0,7595, in virtù di decreto Ministeriale del 20 Aprile 2005) si applica al prezzo determinato ai sensi dell'art. 3 comma 7 del decreto Legge n. 351 del 2001: non quindi al prezzo di vendita praticato (comprendente anche la riduzione dell'8% convenuto sulla base di un protocollo di intesa stipulato il 7 Maggio 2003 tra l'ente pubblico e i rappresentanti delle associazioni sindacali degli inquilini), bensì a quello che deriva dall'applicazione dei criteri imposti dalla legge ...".

Tale interpretazione della normativa, peraltro, risulta in contrasto, come detto poc'anzi, con la lettera della legge che parla di prezzo "eventualmente pagato per le vendite già concluse".

Nella determinazione del maggior prezzo pagato che l'ente è tenuto a rimborsare ai suddetti ricorrenti, il coefficiente di abbattimento del 24,05% deve, dunque, ritenersi applicabile alla somma effettivamente versata già ricondotta ad equità in base alla riduzione dei valori di stima nella misura dell'8%.In conclusione, relativamente alla censura avente ad oggetto l'interpretazione dell'art. 1 del Decreto Legge 41/2004, il ricorso merita di essere accolto mentre il secondo motivo rimane assorbito.

P.Q.M.

Accoglie il primo motivo di ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia davanti alla Corte di Appello di Napoli in diversa composizione anche per le spese de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso 2419/2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]: in proprio e quale erede di [OSCURATO:PERSONA], tutti elettivamente domiciliati in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n.10, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], giuste procure in calce al ricorso; -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA], in persona dei dirigente pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n.29, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce al controricorso; -controricorrente - avverso la sentenza n. 4171/2016 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, pubblicata il 23/11/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 03/05/2022 dal cons. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con atto di citazione notificato il 26 maggio 2009, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], de [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in quanto proprietari di unità abitative site in Napoli al [OSCURATO:PERSONA] edificio C/7, [OSCURATO:PERSONA], acquistate in forza del D. Lgs. 104/96 sulla dismissione del patrimonio immobiliare degli enti pubblici previdenziali, deducevano che il prezzo finale dei singoli appartamenti era stato determinato in base ai valori correnti di mercato del secondo semestre 2002 e che, in seguito all'entrata in vigore dell'art. 1, 1° comma del D. I. 41/2004 era stato riconosciuto agli acquirenti il diritto al parziale rimborso del prezzo di vendita, in misura percentuale del 24,05%, sulla base dei prezzi di mercato degli immobili con caratteristiche analoghe riferiti al 2001. Pertanto, i suddetti chiedevano al Tribunale di Napoli la condanna dell'ente, in favore di ciascun attore, al pagamento del maggior prezzo pagato, e cioè della somma effettivamente versata per la compravendita degli immobili, già decurtata dell'8% in ragione della riduzione pattuita con le organizzazioni sindacali degli inquilini tramite il protocollo di intesa del 7 maggio 2003. Il Tribunale di Napoli, con sentenza del 16 aprile 2012, ha accolto la domanda degli attori e degli interventori (ndr. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) e ha condannato l'INPDAP al pagamento in favore di [OSCURATO:PERSONA] di euro 4.038,89, in favore di [OSCURATO:PERSONA] e de [OSCURATO:PERSONA] di euro 6.278,51, in favore di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] di euro 8.332,79, in favore di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] di euro 7.590,74, oltre gli interessi legali da corrispondersi con decorrenza dal febbraio 2004 euro al soddisfo. Avverso detta pronuncia, proponeva appello l'[OSCURATO:PERSONA], succeduto ex lege all'INPDAP, deducendo l'erronea applicazione del coefficiente di abbattimento del 24,05% sul valore di stima degli immobili, già ridotto dell'8%, e non sul prezzo finale ("di rogito"). A fondamento dell'interposto gravame, si deduceva l'identità di ratio del D. L. n. 41/2004 che aveva recepito a livello nazionale quelle stesse istanze che, a livello locale, avevano determinato il contenuto dell'accordo del 7 maggio 2003. La Corte di Appello di Napoli, con sentenza del 7 ottobre 2016, riformando in toto la pronuncia del giudice di prime cure, ha rigettato la domanda proposta dagli attori in primo grado, condannandoli alla restituzione delle somme percepite, con compensazione delle spese del doppio grado. Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso in Cassazione la Sig.ra [OSCURATO:PERSONA] e gli altri 9 ricorrenti, affidandosi a due motivi. L'[OSCURATO:PERSONA] si è costituita con controdcorso. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo, i ricorrenti denunciano violazione e falsa applicazione, in riferimento all'art. 360 n. 3 c.p.c., dell'art. 1, commi 1°, 2° e 3° del Decreto Legge 23 febbraio 2004 n. 41, convertito con legge 24 aprile 2004 n. 104 in quanto í giudici di merito hanno erroneamente determinato l'ammontare del rimborso del prezzo pagato per gli acquisti degli immobili ad uso residenziale oggetto di cartolarizzazione. Con la seconda censura, si lamenta, in relazione all'art. 360 n. 4 c.p.c., assoluta assenza di argomentazioni, con riferimento agli artt. 1362 e 1366 c.c., in punto di interpretazione della reale volontà delle parti che hanno stipulato il protocollo d'intesa del 7 maggio 2003, con il quale è stato previsto, in relazione alle condizioni degli immobili del [OSCURATO:PERSONA] di Napoli, una riduzione dell'8% sul prezzo di vendita. Il ricorso merita l'accoglimento. Il primo motivo dedotto dai ricorrenti, è, infatti, fondato. Con detto motivo, si lamenta l'interpretazione fornita dalla Corte d'appello, nella fattispecie in esame, del disposto di cui all'art. 1, commi 1°, 2° e 30, del D.L. n. 41/2004, secondo cui "il prezzo di vendita delle unità immobiliari ad uso residenziale, ai conduttori che abbiano manifestato, nelle ipotesi e con le modalità previste dal secondo periodo del comma 20 dell'articolo 3 del decreto legge 25 settembre. 2001, n. 351 convertito con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001 n. 410, e successive modificazioni, la volontà di acquisto entro il 31 ottobre 2001 è determinato, al momento dell'offerta in opzione e con le modalità di cui al comma 2, sulla base dei valori di mercato del mese di ottobre 2001... ... Il rimborso per il maggiore prezzo eventualmente pagato per le vendite già concluse è corrisposto ai relativi acquirenti dai soggetti originariamente proprietari degli immobili". Nella fattispecie concreta è, dunque, pacifico che l'INPDAP (oggi [OSCURATO:PERSONA]) dovesse corrispondere agli odierni ricorrenti il rimborso, come contemplato dalla disciplina sopra riportata, sulla base del coefficiente di abbattimento applicato per il Comune di Napoli e pari a 0,7595 (24,05%). La questione controversa, invece, oggetto del giudizio de quo, concerne il fatto se l'ente proprietario dovesse, nell'effettuare il rimborso cui era tenuto, considerare la riduzione dell'8 % praticata a tutti gli acquirenti del [OSCURATO:PERSONA] di Napoli ovvero calcolare il suddetto abbattimento sul prezzo originariamente determinato, senza cioè computare la decurtazione di cui supra. La presente controversia verte, dunque, sul fatto se la sopravvenuta riduzione del prezzo intervenuta per via legislativa ex Decreto Legge n. 41/2004 convertito con modificazioni in Legge n. 104/2004 costituisca una duplicazione della riduzione già intervenuta tra le parti in virtù del citato accordo del maggio 2003 e sia applicabile nel caso di specie oppure no. A tal proposito, va chiarito come la riferita decurtazione pari all'8% è quella indicata nell'accordo del 7 maggio 2003 intercorso tra l'INPDAP e le organizzazioni sindacali degli inquilini volto ad eliminare una disparità di trattamento rispetto a coloro che in antecedenza avevano stipulato i contratti e la cui stima degli immobili, in quanto effettuata nel 2001, era ingiustificatamente inferiore, in ragione dell'intervenuto aumento dei prezzi, a quella degli immobili ceduti agli attuali ricorrenti. Sul punto, Questa Corte (Sez. U, n. 3728 del 25/02/2016), in una fattispecie analoga e sempre relativa ad immobili di proprietà dell'[OSCURATO:PERSONA] e siti nel [OSCURATO:PERSONA] di Napoli, aveva confermato quanto statuito dalla Corte di Appello di Napoli, in diversa composizione con sentenza depositata 1'8 gennaio 2014, sul disposto di cui all'art. 1 della Legge 41/2004 secondo cui "la ratio chiaramente evincibile dal dataletterale, consente di affermare che l'intento del legislatore sia stato quello di evitare che l'anomalo aumento del valore del mercato immobiliare, verificatosi nell'anno 2001, andasse a detrimento di quegli acquirenti che, solo per cause imputabili all'ente proprietario, per il ritardo nell'espletamento della procedura di vendita, avendo dovuto subirne gli effetti, con evidente disparità di trattamento rispetto a quelli, che avevano ottenuto l'acquisto entro tempi più rapidi e, comunque, prima dell'anomalo aumento dei prezzi. E tale norma risulta essere intervenuta dopo che, a livello locale, le rappresentanze sindacali degli inquilini o conduttori di immobili appartenenti ad enti pubblici avevano condotto trattative ed ottenuto accordi, che tenessero conto delle "peculiarità locali" della vendita, sicché laddove il legislatore avesse voluto eliderne gli effetti e le condizioni a livello locale rideterminate, ben avrebbero potuto e dovuto farne espressa menzione nella legge, successiva a tutte le rimostranze ed agli accordi che, pur determinatisi a livello locale, avevano indotto all'adozione della Legge in commento a livello nazionale. Ancora mette conto considerare che l'accordo locale adottato in data 17.12.02 fra la dirigenza dell'ente appellante e le 00.SS. degli inquilini sfociato nel protocollo d'intesa del 07.05.03, come evincibile dal suo tenore, è stato determinato dalle pressanti esigenze degli inquilini e loro rappresentanze sindacali che lamentavano la disparità di trattamento subita per l'effettuazione della stima degli immobili del [OSCURATO:PERSONA] di Napoli soltanto nel secondo semestre 2002, nonostante l'inserimento nella procedura di dismissione SCIA I (ovvero in epoca ben precedente); ma, soprattutto, è dato leggere, che la riduzione dell'8% del prezzo del prezzo di stima degli immobili oggetto di dismissione veniva determinata "a seguito delle correzioni apportate dall'Agenzia del Territorio in merito alla necessità di rendere omogenei i valori medi di stima delle diverse Torri, determinati sulla base delle condizioni di fatto in cui versano gli immobili e alla luce della nota N. 101 Ris. 102 del 16.12.2002 dell'Agenzia del Territorio) Da ciò si evince che l'accordo locale e la normativa legislativa si pongono su piani distinti, essendo la prima destinata ad incidere sulla determinazione del prezzo, anche in considerazione delle condizioni manutentive, mentre la seconda, operando a livello nazionale e generale, ha lo scopo di ricondurre ad equità una situazione di disparità, determinatasi per ritardi imputabili alla P.A. nella conclusione del procedimento di stima. Appare, dunque, di tutta evidenza l'erronea interpretazione dell'art. 1, commi 1°, 2° e 3° del Decreto Legge 23 febbraio 2004 n. 41, della Corte di Appello di Napoli nella sentenza impugnata (pag. 9) in cui si sostiene che "... il coefficiente (nella specie, di 0,7595, in virtù di decreto Ministeriale del 20 Aprile 2005) si applica al prezzo determinato ai sensi dell'art. 3 comma 7 del decreto Legge n. 351 del 2001: non quindi al prezzo di vendita praticato (comprendente anche la riduzione dell'8% convenuto sulla base di un protocollo di intesa stipulato il 7 Maggio 2003 tra l'ente pubblico e i rappresentanti delle associazioni sindacali degli inquilini), bensì a quello che deriva dall'applicazione dei criteri imposti dalla legge ...". Tale interpretazione della normativa, peraltro, risulta in contrasto, come detto poc'anzi, con la lettera della legge che parla di prezzo "eventualmente pagato per le vendite già concluse". Nella determinazione del maggior prezzo pagato che l'ente è tenuto a rimborsare ai suddetti ricorrenti, il coefficiente di abbattimento del 24,05% deve, dunque, ritenersi applicabile alla somma effettivamente versata già ricondotta ad equità in base alla riduzione dei valori di stima nella misura dell'8%.In conclusione, relativamente alla censura avente ad oggetto l'interpretazione dell'art. 1 del Decreto Legge 41/2004, il ricorso merita di essere accolto mentre il secondo motivo rimane assorbito. P.Q.M. Accoglie il primo motivo di ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia davanti alla Corte di Appello di Napoli in diversa composizione anche per le spese de
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