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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 19 maggio 2026

Cassazione n. 15140/2026

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re, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA], con domicilio telematico all’indirizzo PEC del propriodifensore, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA];-controricorrente-nonché contro[OSCURATO:PERSONA];-intimata-Numero registro generale 7228/2024Numero sezionale 4984/2025Numero di raccolta generale 15140/2026Data pubblicazione 19/05/2026avverso la sentenza della Corte d'Appello di Firenze n. 1968/2023depositata il 27/09/2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/12/2025 dallaConsigliera [OSCURATO:PERSONA].1.

Nel 2016, il signor [OSCURATO:PERSONA], artigiano imbianchino titolare diimpresa individuale, conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Arezzo ilsignor [OSCURATO:PERSONA], nonché la moglie di quest’ultimo, signora LiaCarnesciali, e la figlia [OSCURATO:PERSONA], esponendo di avere consegnato allostudio professionale del [OSCURATO:PERSONA] somme destinate al pagamento di onerifiscali e contributivi dovuti all’Erario, che il professionista non avevaprovveduto a versare.L’attore chiedeva, pertanto: a) accertarsi e dichiararsi l’ammontare dellesomme consegnate e non versate; b) dichiararsi la responsabilità delragioniere [OSCURATO:PERSONA] per grave inadempimento del mandatoprofessionale e la corresponsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per fatto illecito nellagestione delle somme; c) dichiararsi l’inefficacia, ai sensi dell’art. 2901c.c., nei suoi confronti dell’atto di donazione stipulato il 12 dicembre 2014,con il quale [OSCURATO:PERSONA] aveva trasferito alla figlia [OSCURATO:PERSONA] beniimmobili siti in Arezzo, con pregiudizio del credito vantato dall’attore.Con sentenza n. 578/2018, il Tribunale di Arezzo accoglieva la domandarisarcitoria, condannando [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in solido traloro, al pagamento in favore di [OSCURATO:PERSONA] della somma di euro42.796,84, oltre interessi dalla domanda; dichiarava inefficace neiconfronti dell’attore, ex art. 2901 c.c., la donazione del 12 dicembre 2014;condannava, infine, i convenuti in solido alla rifusione delle spese di lite.2.

Avverso tale decisione proponevano distinti appelli [OSCURATO:PERSONA] eSandra [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 7228/2024Numero sezionale 4984/2025Numero di raccolta generale 15140/2026Data pubblicazione 19/05/2026Con sentenza n. 1968 del 28 settembre 2023, la Corte d’Appello di Firenzedichiarava inammissibile l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA], in quantotardivo e non qualificabile come appello incidentale tardivo, ritenendo chel’interesse all’impugnazione discendesse direttamente dalla sentenza diprimo grado e non dall’appello principale; rigettava l’appello principale diLia Carnesciali; condannava entrambe le appellanti, in solido, alla rifusionedelle spese del grado in favore di [OSCURATO:PERSONA].3.

Avverso la suindicata pronunzia della Corte di merito [OSCURATO:PERSONA] ora ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, illustrati damemoria.3.1. [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso.

Ha depositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE4.1.

Con il primo motivo [OSCURATO:PERSONA] denuncia, ai sensi dell’art. 360,comma 1, n. 5, c.p.c., l’omesso esame di fatti decisivi per il giudizio,oggetto di discussione tra le parti, emergenti da rilevanti risultanzeistruttorie del giudizio di primo grado, puntualmente richiamate etrascritte nell’atto di appello, che, se adeguatamente considerate,avrebbero condotto a una corretta ricostruzione della sua condotta e a undiverso esito della controversia nei suoi confronti.In particolare, la ricorrente deduce l’omesso esame:a) delle deposizioni testimoniali rese dalle ex dipendenti [OSCURATO:PERSONA] eIlaria Iazzolino, dalle quali risulta che nessun versamento veniva maieffettuato su conti correnti nella disponibilità della Carnesciali; b) dellatestimonianza resa dalla medesima [OSCURATO:PERSONA], secondo cui l’unicosoggetto deputato a decidere presso quale istituto bancario versare lesomme ricevute dai clienti, nonché a effettuare materialmente i relativiversamenti, era esclusivamente [OSCURATO:PERSONA]; c) delle dichiarazioni resedalla Carnesciali in sede di interrogatorio formale, dalle quali emerge cheNumero registro generale 7228/2024Numero sezionale 4984/2025Numero di raccolta generale 15140/2026Data pubblicazione 19/05/2026lo studio commerciale del [OSCURATO:PERSONA] era ubicato presso l’abitazione dei coniugie che la presenza della ricorrente nello studio era dovuta unicamente atale circostanza, in qualità di mera collaboratrice priva di poteri decisionalio gestori.La Corte territoriale avrebbe, invece, fondato l’affermazione dellacorresponsabilità della Carnesciali su un elemento del tutto marginale enon decisivo, individuato nel fatto che la stessa si sarebbe limitata a“tranquillizzare” e “rassicurare” i clienti circa la pronta risoluzione delleproblematiche connesse alle cartelle di pagamento notificate dall’Agenziadelle Entrate, senza confrontarsi con le suddette risultanze istruttorie,decisive ai fini dell’accertamento dell’assenza di un suo ruolo nellagestione delle somme e nelle scelte operative rilevanti.4.1.1.

Il motivo è inammissibile.Giusta principio consolidato il vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.presuppone l’esame della questione oggetto di doglianza da parte delgiudice del merito, seppure se ne lamenti la soluzione in modogiuridicamente non corretto ovvero senza adeguata giustificazione (in talsenso, ex ceteris, Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 27551 del 23/10/2024).È da tempo radicato nella giurisprudenza di questa Corte, anche a SezioniUnite, il principio ai sensi del quale la riformulazione dell’art. 360, comma1, n. 5, c.p.c. (disposta dall’art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. inlegge 7 agosto 2012, n. 134) deve essere interpretata, alla luce dei canoniermeneutici dettati dall’art. 12 disp. prel. c.c., come riduzione al “minimocostituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione.Pertanto, è denunciabile con ricorso per cassazione solo l’anomaliamotivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmenterilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sé, purchéil vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dalconfronto con risultanze processuali tratte aliunde rispetto al solo testo delprovvedimento.

Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta diNumero registro generale 7228/2024Numero sezionale 4984/2025Numero di raccolta generale 15140/2026Data pubblicazione 19/05/2026motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”,nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella“motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusaqualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazionead oggi non più idoneo a costituire oggetto di doglianza (Cass., Sez.

U,Sentenza n. 8053 del 07/04/2014).Va altresì osservato che l’omesso esame - come è stato di recente ribaditoanche da Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 28525 del 28/10/2025 - deve avereper oggetto «un preciso accadimento o una precisa circostanza in sensostorico-naturalistico» (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 21152 del 08/10/2014),un dato materiale, un episodio fenomenico rilevante (Cass., Sez.

U,Sentenza n. 5745 del 23/03/2015).

Esulano, dunque, dalla nozione di“fatto”, il cui omesso esame possa integrare il vizio ex art. 360, comma 1,n. 5, c.p.c., le argomentazioni o le deduzioni difensive (Cass. Sez. 2,Sentenza n. 14802 del 14/06/2017), gli elementi istruttori, unamoltitudine di fatti e circostanze, ovvero il «vario insieme dei materiali dicausa» (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 27415 del 29/10/2018).Ne discende che, nel caso che ci occupa, l’omesso esame del contenuto didichiarazioni testimoniali di cui si lamenta la ricorrente, in quantoelemento istruttorio, non integra ex se gli estremi del “fatto” rilevante aifini dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.Orbene, nella specie la corte di merito ha invero valutato le allegazioni e leprove offerte dalle parti, e in motivazione ha condiviso e fatto proprie leragioni indicate dal giudice di prime cure, argomentando tale suadecisione in modo coerente, logico e non contraddittorio: ed infatti, laCorte d’Appello non si è affatto limitata da asserire genericamente - comequi sostenuto dalla ricorrente - che la Carnesciali “tranquillizzasse” e“rassicurasse” i clienti sulla pronta risoluzione dei problemi con le cartellenotificate dall’Agenzia delle Entrate, avendo invece puntualmentericostruito il contenuto delle deposizioni rese dai testimoni deferiti dalleNumero registro generale 7228/2024Numero sezionale 4984/2025Numero di raccolta generale 15140/2026Data pubblicazione 19/05/2026parti, nel senso che «la teste [OSCURATO:PERSONA] dal canto suo ha confermatoquanto sopra, riferendo altresì che avvisava la Carnesciali che iversamenti degli F 24 del [OSCURATO:PERSONA] e di altri clienti non erano stati effettuati,ricevendo come risposta di non preoccuparsi perché avrebbe provvedutolei o il coniuge.La teste Rosati ha dichiarato che la Carnesciali sostituiva il [OSCURATO:PERSONA] in tutto equando ricevette nel 2004/2006 avvisi di mancato pagamento, recatosiallo [OSCURATO:PERSONA], venne tranquillizzata dalla Carnesciali che risposetrattarsi di un disguido degli uffici cui avrebbe posto lei rimedio» (a pagg.13-14 della sentenza impugnata, peraltro pure espressamente riportatedalla stessa ricorrente a pagg. 7-8 del ricorso).Non risulta, del resto, dirimente il richiamo al conforme contenuto dellasentenza penale resa dal Tribunale di Arezzo nr. 1048/2018 RGNR2016/3170 depositata il 24.09.2019, che parte ricorrente riferisce nonessere passata in giudicato, poiché riferimento operato dalla corte dimerito soltanto ad abundantiam.È pertanto evidente che la doglianza mira sostanzialmente a unarivalutazione da parte di questa Corte dele emergenze processuali eprobatorie già sottoposte al vaglio della corte di merito, che nel suoprudente apprezzamento (art. 116 c.p.c.) ha esaminato e valutato ilcontenuto delle dichiarazioni testimoniali, e la ricorrente si limita adinammissibilmente contrapporre la propria valutazione del compendioprobatorio, diversa da quella operata dalla corte di merito, non conformealle sue aspettative (v.

Sez. 3, Sentenza n. 20322 del 20/10/2005), al finedi sollecitare a questa Corte di legittimità una rivalutazione del corredoistruttorio, che sia alternativa a quella compiuta dal giudice del merito,pur se a questi riservata, e in quanto tale non sindacabile, nel suointrinseco contenuto fattuale, in questa sede, non potendo il giudizio dilegittimità assurgere a giudizio di merito di terzo grado (in tal senso, direcente, Sez. 3, Ordinanza n. 33125 del 18/12/2024).Numero registro generale 7228/2024Numero sezionale 4984/2025Numero di raccolta generale 15140/2026Data pubblicazione 19/05/2026Aggiungasi poi, quale ulteriore profilo di inammissibilità del mezzo, che ilricorso non si confronta, per vero, con la presenza di una insuperabiledoppia conforme ex art. 348-ter, comma 5, c.p.c., non indicando leragioni di fatto poste a fondamento della decisione di primo grado e quelleposte a base della sentenza d’appello, né dimostrando che esse siano traloro diverse (cfr. Sez. 2, Ordinanza n. 9040 del 05/04/2025; Sez.

L,Ordinanza n. 8984 del 04/04/2025).4.2.

Con il secondo motivo la ricorrente denunzia, ai sensi dell’art. 360,comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2055c.c., assumendo di non aver posto in essere alcuna condotta, né colposané dolosa, idonea a integrare una responsabilità solidale da fatto illecito,né comunque suscettibile di essere qualificata come causalmente oconsapevolmente produttiva di un danno in danno di [OSCURATO:PERSONA].Ribadisce, in particolare, che dall’istruttoria è emerso in modo pacifico enon contestato che i pagamenti effettuati dai clienti avvenivano medianteassegni intestati esclusivamente al ragioniere [OSCURATO:PERSONA], unicosoggetto ad avere la effettiva disponibilità delle somme e a gestirnel’impiego, con conseguente esclusione di qualsiasi apporto causaleascrivibile alla Carnesciali nella produzione dell’evento dannoso.4.2.1.

Il motivo è infondato.Va ribadito il fermo principio enunciato da questa Corte secondo cui, ai finidella responsabilità solidale di cui all’art. 2055, 1° comma, c.c., normasulla causalità materiale integrata nel senso dell’art. 41 c.p., è richiestosolo che il fatto dannoso sia imputabile a più persone, ancorché lecondotte lesive siano fra loro autonome e pure se diversi siano i titoli diresponsabilità, in quanto la norma considera essenzialmente l’unicità delfatto dannoso e riferisce tale unicità unicamente al danneggiato, senzaintenderla come identità delle norme giuridiche violate; la fattispecie diresponsabilità implica che sia accertato il nesso di causalità tra lecondotte, caso per caso, in modo da potersi escludere se a uno degliNumero registro generale 7228/2024Numero sezionale 4984/2025Numero di raccolta generale 15140/2026Data pubblicazione 19/05/2026antecedenti causali possa essere riconosciuta efficienza determinante eassorbente tale da escludere il nesso tra l'evento dannoso e gli altri fatti,ridotti al semplice rango di occasioni (ex ceteris, Cass., Sez.

U, Sentenzan. 13143 del 27/04/2022; Sez. 3, Ordinanza n. 26736 del 15/10/2024;Sez. 3, Ordinanza n. 9969 del 16/04/2025; Sez. 3, Sentenza n. 30701 del21/11/2025).Orbene, la corte di merito, accertata in fatto la corresponsabilità dellaCarnesciali insieme al marito, ha fatto piena e corretta applicazionedell’art. 2055 c.c., alla luce dei principi appena illustrati.4.3.

Con il terzo motivo la ricorrente denunzia, ai sensi dell’art. 360,comma 1, n. 3, c.p.c., violazione e/o falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c.In via subordinata all’accoglimento dei precedenti motivi, parte ricorrentechiede la cassazione della sentenza d’appello anche in relazione allacondanna della Carnesciali, in solido con la figlia, alla rifusione delle spesedi lite in favore del [OSCURATO:PERSONA].4.3.1.

Il motivo è inammissibile.Non risultano invero spesi argomenti idonei a sostegno dell’enunziatadenunzia, sicché esso è in realtà un “non motivo”5.

All’inammissibilità dei motivi consegue l’inammissibilità del ricorso.Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo in favoredel controricorrente [OSCURATO:PERSONA], seguono la soccombenza.

P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna la ricorrente alpagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida incomplessivi euro 4.200,00 ( di cui euro 4.000,00 per onorari ), oltre aspese generali e accessori di legge, in favore del controricorrente [OSCURATO:PERSONA].Ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 dà atto dellasussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente,Numero registro generale 7228/2024Numero sezionale 4984/2025Numero di raccolta generale 15140/2026Data pubblicazione 19/05/2026dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per ilricorso a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Terza Sezione Civiledella Corte Suprema di Cassazione in data 19 dicembre 2025.Il PresidenteLuigi [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
re, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA], con domicilio telematico all’indirizzo PEC del propriodifensore, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA];-controricorrente-nonché contro[OSCURATO:PERSONA];-intimata-Numero registro generale 7228/2024Numero sezionale 4984/2025Numero di raccolta generale 15140/2026Data pubblicazione 19/05/2026avverso la sentenza della Corte d'Appello di Firenze n. 1968/2023depositata il 27/09/2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/12/2025 dallaConsigliera [OSCURATO:PERSONA].1. Nel 2016, il signor [OSCURATO:PERSONA], artigiano imbianchino titolare diimpresa individuale, conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Arezzo ilsignor [OSCURATO:PERSONA], nonché la moglie di quest’ultimo, signora LiaCarnesciali, e la figlia [OSCURATO:PERSONA], esponendo di avere consegnato allostudio professionale del [OSCURATO:PERSONA] somme destinate al pagamento di onerifiscali e contributivi dovuti all’Erario, che il professionista non avevaprovveduto a versare.L’attore chiedeva, pertanto: a) accertarsi e dichiararsi l’ammontare dellesomme consegnate e non versate; b) dichiararsi la responsabilità delragioniere [OSCURATO:PERSONA] per grave inadempimento del mandatoprofessionale e la corresponsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per fatto illecito nellagestione delle somme; c) dichiararsi l’inefficacia, ai sensi dell’art. 2901c.c., nei suoi confronti dell’atto di donazione stipulato il 12 dicembre 2014,con il quale [OSCURATO:PERSONA] aveva trasferito alla figlia [OSCURATO:PERSONA] beniimmobili siti in Arezzo, con pregiudizio del credito vantato dall’attore.Con sentenza n. 578/2018, il Tribunale di Arezzo accoglieva la domandarisarcitoria, condannando [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in solido traloro, al pagamento in favore di [OSCURATO:PERSONA] della somma di euro42.796,84, oltre interessi dalla domanda; dichiarava inefficace neiconfronti dell’attore, ex art. 2901 c.c., la donazione del 12 dicembre 2014;condannava, infine, i convenuti in solido alla rifusione delle spese di lite.2. Avverso tale decisione proponevano distinti appelli [OSCURATO:PERSONA] eSandra [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 7228/2024Numero sezionale 4984/2025Numero di raccolta generale 15140/2026Data pubblicazione 19/05/2026Con sentenza n. 1968 del 28 settembre 2023, la Corte d’Appello di Firenzedichiarava inammissibile l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA], in quantotardivo e non qualificabile come appello incidentale tardivo, ritenendo chel’interesse all’impugnazione discendesse direttamente dalla sentenza diprimo grado e non dall’appello principale; rigettava l’appello principale diLia Carnesciali; condannava entrambe le appellanti, in solido, alla rifusionedelle spese del grado in favore di [OSCURATO:PERSONA].3. Avverso la suindicata pronunzia della Corte di merito [OSCURATO:PERSONA] ora ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, illustrati damemoria.3.1. [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso. Ha depositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE4.1. Con il primo motivo [OSCURATO:PERSONA] denuncia, ai sensi dell’art. 360,comma 1, n. 5, c.p.c., l’omesso esame di fatti decisivi per il giudizio,oggetto di discussione tra le parti, emergenti da rilevanti risultanzeistruttorie del giudizio di primo grado, puntualmente richiamate etrascritte nell’atto di appello, che, se adeguatamente considerate,avrebbero condotto a una corretta ricostruzione della sua condotta e a undiverso esito della controversia nei suoi confronti.In particolare, la ricorrente deduce l’omesso esame:a) delle deposizioni testimoniali rese dalle ex dipendenti [OSCURATO:PERSONA] eIlaria Iazzolino, dalle quali risulta che nessun versamento veniva maieffettuato su conti correnti nella disponibilità della Carnesciali; b) dellatestimonianza resa dalla medesima [OSCURATO:PERSONA], secondo cui l’unicosoggetto deputato a decidere presso quale istituto bancario versare lesomme ricevute dai clienti, nonché a effettuare materialmente i relativiversamenti, era esclusivamente [OSCURATO:PERSONA]; c) delle dichiarazioni resedalla Carnesciali in sede di interrogatorio formale, dalle quali emerge cheNumero registro generale 7228/2024Numero sezionale 4984/2025Numero di raccolta generale 15140/2026Data pubblicazione 19/05/2026lo studio commerciale del [OSCURATO:PERSONA] era ubicato presso l’abitazione dei coniugie che la presenza della ricorrente nello studio era dovuta unicamente atale circostanza, in qualità di mera collaboratrice priva di poteri decisionalio gestori.La Corte territoriale avrebbe, invece, fondato l’affermazione dellacorresponsabilità della Carnesciali su un elemento del tutto marginale enon decisivo, individuato nel fatto che la stessa si sarebbe limitata a“tranquillizzare” e “rassicurare” i clienti circa la pronta risoluzione delleproblematiche connesse alle cartelle di pagamento notificate dall’Agenziadelle Entrate, senza confrontarsi con le suddette risultanze istruttorie,decisive ai fini dell’accertamento dell’assenza di un suo ruolo nellagestione delle somme e nelle scelte operative rilevanti.4.1.1. Il motivo è inammissibile.Giusta principio consolidato il vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.presuppone l’esame della questione oggetto di doglianza da parte delgiudice del merito, seppure se ne lamenti la soluzione in modogiuridicamente non corretto ovvero senza adeguata giustificazione (in talsenso, ex ceteris, Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 27551 del 23/10/2024).È da tempo radicato nella giurisprudenza di questa Corte, anche a SezioniUnite, il principio ai sensi del quale la riformulazione dell’art. 360, comma1, n. 5, c.p.c. (disposta dall’art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. inlegge 7 agosto 2012, n. 134) deve essere interpretata, alla luce dei canoniermeneutici dettati dall’art. 12 disp. prel. c.c., come riduzione al “minimocostituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione.Pertanto, è denunciabile con ricorso per cassazione solo l’anomaliamotivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmenterilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sé, purchéil vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dalconfronto con risultanze processuali tratte aliunde rispetto al solo testo delprovvedimento. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta diNumero registro generale 7228/2024Numero sezionale 4984/2025Numero di raccolta generale 15140/2026Data pubblicazione 19/05/2026motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”,nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella“motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusaqualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazionead oggi non più idoneo a costituire oggetto di doglianza (Cass., Sez. U,Sentenza n. 8053 del 07/04/2014).Va altresì osservato che l’omesso esame - come è stato di recente ribaditoanche da Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 28525 del 28/10/2025 - deve avereper oggetto «un preciso accadimento o una precisa circostanza in sensostorico-naturalistico» (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 21152 del 08/10/2014),un dato materiale, un episodio fenomenico rilevante (Cass., Sez. U,Sentenza n. 5745 del 23/03/2015). Esulano, dunque, dalla nozione di“fatto”, il cui omesso esame possa integrare il vizio ex art. 360, comma 1,n. 5, c.p.c., le argomentazioni o le deduzioni difensive (Cass. Sez. 2,Sentenza n. 14802 del 14/06/2017), gli elementi istruttori, unamoltitudine di fatti e circostanze, ovvero il «vario insieme dei materiali dicausa» (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 27415 del 29/10/2018).Ne discende che, nel caso che ci occupa, l’omesso esame del contenuto didichiarazioni testimoniali di cui si lamenta la ricorrente, in quantoelemento istruttorio, non integra ex se gli estremi del “fatto” rilevante aifini dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.Orbene, nella specie la corte di merito ha invero valutato le allegazioni e leprove offerte dalle parti, e in motivazione ha condiviso e fatto proprie leragioni indicate dal giudice di prime cure, argomentando tale suadecisione in modo coerente, logico e non contraddittorio: ed infatti, laCorte d’Appello non si è affatto limitata da asserire genericamente - comequi sostenuto dalla ricorrente - che la Carnesciali “tranquillizzasse” e“rassicurasse” i clienti sulla pronta risoluzione dei problemi con le cartellenotificate dall’Agenzia delle Entrate, avendo invece puntualmentericostruito il contenuto delle deposizioni rese dai testimoni deferiti dalleNumero registro generale 7228/2024Numero sezionale 4984/2025Numero di raccolta generale 15140/2026Data pubblicazione 19/05/2026parti, nel senso che «la teste [OSCURATO:PERSONA] dal canto suo ha confermatoquanto sopra, riferendo altresì che avvisava la Carnesciali che iversamenti degli F 24 del [OSCURATO:PERSONA] e di altri clienti non erano stati effettuati,ricevendo come risposta di non preoccuparsi perché avrebbe provvedutolei o il coniuge.La teste Rosati ha dichiarato che la Carnesciali sostituiva il [OSCURATO:PERSONA] in tutto equando ricevette nel 2004/2006 avvisi di mancato pagamento, recatosiallo [OSCURATO:PERSONA], venne tranquillizzata dalla Carnesciali che risposetrattarsi di un disguido degli uffici cui avrebbe posto lei rimedio» (a pagg.13-14 della sentenza impugnata, peraltro pure espressamente riportatedalla stessa ricorrente a pagg. 7-8 del ricorso).Non risulta, del resto, dirimente il richiamo al conforme contenuto dellasentenza penale resa dal Tribunale di Arezzo nr. 1048/2018 RGNR2016/3170 depositata il 24.09.2019, che parte ricorrente riferisce nonessere passata in giudicato, poiché riferimento operato dalla corte dimerito soltanto ad abundantiam.È pertanto evidente che la doglianza mira sostanzialmente a unarivalutazione da parte di questa Corte dele emergenze processuali eprobatorie già sottoposte al vaglio della corte di merito, che nel suoprudente apprezzamento (art. 116 c.p.c.) ha esaminato e valutato ilcontenuto delle dichiarazioni testimoniali, e la ricorrente si limita adinammissibilmente contrapporre la propria valutazione del compendioprobatorio, diversa da quella operata dalla corte di merito, non conformealle sue aspettative (v. Sez. 3, Sentenza n. 20322 del 20/10/2005), al finedi sollecitare a questa Corte di legittimità una rivalutazione del corredoistruttorio, che sia alternativa a quella compiuta dal giudice del merito,pur se a questi riservata, e in quanto tale non sindacabile, nel suointrinseco contenuto fattuale, in questa sede, non potendo il giudizio dilegittimità assurgere a giudizio di merito di terzo grado (in tal senso, direcente, Sez. 3, Ordinanza n. 33125 del 18/12/2024).Numero registro generale 7228/2024Numero sezionale 4984/2025Numero di raccolta generale 15140/2026Data pubblicazione 19/05/2026Aggiungasi poi, quale ulteriore profilo di inammissibilità del mezzo, che ilricorso non si confronta, per vero, con la presenza di una insuperabiledoppia conforme ex art. 348-ter, comma 5, c.p.c., non indicando leragioni di fatto poste a fondamento della decisione di primo grado e quelleposte a base della sentenza d’appello, né dimostrando che esse siano traloro diverse (cfr. Sez. 2, Ordinanza n. 9040 del 05/04/2025; Sez. L,Ordinanza n. 8984 del 04/04/2025).4.2. Con il secondo motivo la ricorrente denunzia, ai sensi dell’art. 360,comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2055c.c., assumendo di non aver posto in essere alcuna condotta, né colposané dolosa, idonea a integrare una responsabilità solidale da fatto illecito,né comunque suscettibile di essere qualificata come causalmente oconsapevolmente produttiva di un danno in danno di [OSCURATO:PERSONA].Ribadisce, in particolare, che dall’istruttoria è emerso in modo pacifico enon contestato che i pagamenti effettuati dai clienti avvenivano medianteassegni intestati esclusivamente al ragioniere [OSCURATO:PERSONA], unicosoggetto ad avere la effettiva disponibilità delle somme e a gestirnel’impiego, con conseguente esclusione di qualsiasi apporto causaleascrivibile alla Carnesciali nella produzione dell’evento dannoso.4.2.1. Il motivo è infondato.Va ribadito il fermo principio enunciato da questa Corte secondo cui, ai finidella responsabilità solidale di cui all’art. 2055, 1° comma, c.c., normasulla causalità materiale integrata nel senso dell’art. 41 c.p., è richiestosolo che il fatto dannoso sia imputabile a più persone, ancorché lecondotte lesive siano fra loro autonome e pure se diversi siano i titoli diresponsabilità, in quanto la norma considera essenzialmente l’unicità delfatto dannoso e riferisce tale unicità unicamente al danneggiato, senzaintenderla come identità delle norme giuridiche violate; la fattispecie diresponsabilità implica che sia accertato il nesso di causalità tra lecondotte, caso per caso, in modo da potersi escludere se a uno degliNumero registro generale 7228/2024Numero sezionale 4984/2025Numero di raccolta generale 15140/2026Data pubblicazione 19/05/2026antecedenti causali possa essere riconosciuta efficienza determinante eassorbente tale da escludere il nesso tra l'evento dannoso e gli altri fatti,ridotti al semplice rango di occasioni (ex ceteris, Cass., Sez. U, Sentenzan. 13143 del 27/04/2022; Sez. 3, Ordinanza n. 26736 del 15/10/2024;Sez. 3, Ordinanza n. 9969 del 16/04/2025; Sez. 3, Sentenza n. 30701 del21/11/2025).Orbene, la corte di merito, accertata in fatto la corresponsabilità dellaCarnesciali insieme al marito, ha fatto piena e corretta applicazionedell’art. 2055 c.c., alla luce dei principi appena illustrati.4.3. Con il terzo motivo la ricorrente denunzia, ai sensi dell’art. 360,comma 1, n. 3, c.p.c., violazione e/o falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c.In via subordinata all’accoglimento dei precedenti motivi, parte ricorrentechiede la cassazione della sentenza d’appello anche in relazione allacondanna della Carnesciali, in solido con la figlia, alla rifusione delle spesedi lite in favore del [OSCURATO:PERSONA].4.3.1. Il motivo è inammissibile.Non risultano invero spesi argomenti idonei a sostegno dell’enunziatadenunzia, sicché esso è in realtà un “non motivo”5. All’inammissibilità dei motivi consegue l’inammissibilità del ricorso.Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo in favoredel controricorrente [OSCURATO:PERSONA], seguono la soccombenza. P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente alpagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida incomplessivi euro 4.200,00 ( di cui euro 4.000,00 per onorari ), oltre aspese generali e accessori di legge, in favore del controricorrente [OSCURATO:PERSONA].Ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 dà atto dellasussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente,Numero registro generale 7228/2024Numero sezionale 4984/2025Numero di raccolta generale 15140/2026Data pubblicazione 19/05/2026dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per ilricorso a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Terza Sezione Civiledella Corte Suprema di Cassazione in data 19 dicembre 2025.Il PresidenteLuigi [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 15140/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris