CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 10092/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e . 09, 2, ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 19151/2020 R.G., proposto DA l'Agenzia delle Entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore Generale pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con sede in Roma, ove per legge domiciliata; RICORRENTE [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con studio in Torino, elettivamente domiciliato presso l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con studio in Roma, giusta procura in calce al controricorso di costituzione nel presente procedimento; [OSCURATO:PERSONA] la sentenza depositata dalla [OSCURATO:PERSONA] del Piemonte il 13 novembre 2019 n. 1224/07/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15 dicembre 2021 dal Dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]: L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla [OSCURATO:PERSONA] del Piemonte il 13 novembre 2019 n. 1224/07/2019, la quale, in controversia su impugnazione di cartella di pagamento, in dipendenza di avviso di accertamento per IRES, IRAP ed IVA per l'anno 2008 nei confronti dell'associazione sportiva dilettantistica "[OSCURATO:PERSONA] di Chiomonte", con sede in Chiomonte (TO), in conseguenza dell'inadempienza agli obblighi derivanti dalla rateizzazione del debito convenuto, in qualità di legale rappresentante, con accordo di adesione nell'anno 2015, ha rigettato l'appello proposto dalla medesima nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza depositata dalla [OSCURATO:PERSONA] di Torino il 27 settembre 2018 n. 810/03/2018, con compensazione delle spese giudiziali. Il giudice di appello ha confermato la decisione di primo grado sul presupposto che il contribuente non fosse legittimato alla sottoscrizione dell'accordo di adesione per l'anno d'imposta 2008 con l'amministrazione finanziaria, non rivestendo alcuna carica in tale periodo all'interno della predetta associazione sportiva dilattentistica. [OSCURATO:PERSONA] si è costituito con controricorso. Ritenuta la sussistenza delle condizioni per definire il ricorso con il procedimento ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., la proposta redatta dal relatore designato è stata notificata ai difensori delle parti con il decreto di fissazione dell'adunanza della Corte. [OSCURATO:PERSONA]: Con unico motivo, si denuncia violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2, comma 3, del D.L.vo 19 giugno 1997 n. 218, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di appello che il contribuente fosse sprovvisto di legittimazione alla sottoscrizione dell'accordo di adesione per l'anno d'imposta 2008 con l'amministrazione finanziaria in quanto lo stesso non ricopriva alcuna carica in tale periodo all'interno dell'associazione sportiva dilattentistica "[OSCURATO:PERSONA] di Chiomonte". [OSCURATO:PERSONA]: 1. Il collegio è chiamato a decidere se la sottoscrizione dell'accordo per adesione da parte del legale rappresentante di un'associazione sportiva dilettantistica ne comporti la responsabilità solidale in relazione a debiti tributari di epoca anteriore all'assunzione della rappresentanza legale, tenendo conto che tale fattispecie, pur essendo il risultato di un accordo tra l'amministrazione finanziaria e il contribuente, costituisce una forma di esercizio del potere impositivo, non assimilabile, in quanto tale, ad un atto di diritto privato, sicché esso non ha natura di atto amministrativo unilaterale, né di contratto di transazione, stante la disparità delle parti e l'assenza di discrezionalità in ordine alla pretesa tributaria, ma configura un accordo di diritto pubblico, il quale, in ragione di ciò, non è soggetto alle disposizioni del codice civile in tema di transazione, ma alla speciale disciplina pubblicistica contenuta nel D.L.vo 19 giugno 1997 n. 218, avente carattere cogente siccome afferente all'obbligazione tributaria, ai suoi presupposti e alla base imponibile (da ultima: Cass., Sez. 5^, 28 ottobre 2021, n. 29036). Per cui, occorre verificare l'incidenza dell'accordo per adesione sulla rideterminazione dei debiti tributari sulla responsabilità del legale rappresentante pro tempore dell'associazione sportiva dilettantistica. 2. Tuttavia, la novità e la complessità della questione prospettata inducono ad escludere la ricorrenza delle ipotesi previste dall'art. 375, comma 1, nn. 1 e 5, cod. proc. civ. per addivenire alla decisione del ricorso in adunanza camerale, dovendosi rinviarne la trattazione alla pubblica udienza della Sezione Tributaria. P.T.M. 1. rinvia il procedimento per la trattazione in udienza pubblica dinanzi alla Sezione Tributaria; 2. manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito. Cos