CassazionesentenzaSezione LDecisione del 5 aprile 2023
Cassazione n. 13590/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.14479/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliatain ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ; -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di NAPOLI n. 766/2019,depositata il 26/02/2019 , R.G.N. 3901/2017 ;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/04/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATOCHE 1. con sentenza 26 febbraio (notificata il 1° marzo) 2019, la Corte d’appello di Napoli, in sede di rinvio dalla Corte di Cassazione (che, con sentenza 13 novembre 2017, n. 26760, aveva accolto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte d’appello di Salerno n. 1075/2011, di reiezione delle sue domande – di accertamento della sussistenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato dal 1° ottobre 1997 al 10 luglio 2004 con la qualifica della lavoratrice di “collaboratrice fissa”; di legittimità delle sue dimissioni per giusta causa e di condanna della società al pagamento, in suo favore, della somma di € 40.049, 23, oltre accessori – nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA].: così riformando la sentenza di primo grado che invece le aveva accolte), ha rigettato l’appello della società, resistente in riassunzione; 2. premessa la natura vincolata del giudizio di rinvio, quale giudizio chiuso e non nuovo, comportante in particolare il mantenimento dalle parti della medesima posizione processuale avuta nel giudizio deciso dalla sentenza cassata e il rispetto del principio di diritto fissato dalla sentenza di annullamento (di valutazione del quadro probatorio raccolto sulla base dei criteri distintivi propri della figura contrattuale rivendicata, di “collaboratrice fissa” e non di “redattrice ordinaria”, come erroneamente fatto dalla Corte d’appello di Salerno), la Corte partenopea ha accertato, siccome comprovato dalle risultanze istruttorie criticamente scrutinate, il rapporto di subordinazione e la qualifica professionale richiesti dalla lavoratrice, per la ricorrenza delle caratteristiche, di essa proprie, di prestazione di un’attività giornalistica continuativa, di controllo ed elaborazione della notizia, di stesura del pezzo o dell’articolo, con modalità di acquisizione e verifica delle notizie in un particolare settore (nel caso di specie: cronaca nera e giudiziaria), non da espletare necessariamente in redazione, né incompatibile con il contemporaneo svolgimento di attività giornalistica anche per altre testate; 3. essa ha così reso pure la condanna nella suindicata misura, richiesta dalla lavoratrice; 4. con atto notificato il 29 aprile 2019, la società datrice ha proposto ricorso per cassazione con due motivi, cui ha resistito la lavoratrice con controricorso; entrambe le parti hanno comunicato memoria ai sensi dell’art. 380bisc.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1.la ricorrente ha dedotto violazione dell’art. 394, secondo comma c.p.c., come interpretato dalla giurisprudenza di legittimità nel senso della presunzione –in difetto di elementi contrari – di mantenimento dalla parte delle difese della precedente fase processuale ancorché non trascritte, senza necessità di una loro riproposizione, per non avere il giudice di rinvio affatto considerato la doglianza della ricorrente in grado di appello, relativa alla determinazione della retribuzione spettante alla lavoratrice, avendo meramente rilevato l’inefficacia della censura in ordine alla liquidazione in via equitativa, senza neppure deduzione di violazione dell’art. 36 Cost. applicato dal Tribunale, essendosi “la società … limitata a riportare le difese spiegate in primo grado”(primo motivo); violazione dell’art. 2 CCNL Giornalisti, 1362 e 1363, ovvero 1371 c.c. ed omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, in relazione alla non corretta interpretazione (nel mancato rispetto dei canoni ermeneutici di letteralità e di sistematicità ed eventualmente di minor aggravio per l’obbligato) della norma contrattuale collettiva denunciata, per avere la Corte di rinvio ritenuto generiche le deduzioni della ricorrente, nonostante la specifica contestazione (pertanto omessa nell’esame) dei conteggi della lavoratrice, in ragione della graduazione della retribuzione stabilita in ragione del numero di collaborazioni mensili, mai per la predetta superiori a 8 mensili (secondo motivo); 2. essi, congiuntamente esaminabili per ragioni di stretta connessione, sono inammissibili; 3. giova premettere che, in effetti, nel giudizio di rinvio le parti conservano lastessa posizione processuale assunta nel procedimento in cui fu pronunciata la sentenza annullata ed ogni riferimento a domande ed eccezioni pregresse, nonché in genere alledifese svolte ha l'effetto di richiamare univocamente ed integralmente domande, eccezioni edifese già spiegate nel giudizio originario, sicché, per la validità dell'atto riassuntivo, non è indispensabile che in esso siano riprodotte tutte le domande della parte in modo specifico, ma è sufficiente che sia richiamato - senza necessità di integrale e testuale riproduzione - l'atto introduttivo in base al quale sia determinabile per relationemil contenuto dell'atto di riassunzione, nonché il provvedimento in forza del quale è avvenuta la riassunzione medesima (Cass. 30 ottobre 2014, n. 23073, che ne trae la conseguenza dell’inesistenza del vizio di ultrapetizione della pronuncia del giudice di rinvio su tutta la domanda proposta nel giudizio in cui fu emessa la sentenza annullata e non sulle sole diverse conclusioni formulate con l'atto di riassunzione, per effetto del quale prosegue il processo originario). Sempre con riguardo alla riassunzione della causa davanti al giudice di rinvio, dopo la cassazione della sentenza, costituiscono elementi essenziali dell'atto di riassunzione il riferimento esplicito alla precedente fase processuale e la manifesta volontà di riattivare il giudizio attraverso il ricongiungimento delle due fasi in un unico processo, per cui non devono essere riproposte tutte le pretese in precedenza avanzate dalla parte, dovendosi presumere, in difetto di elementi contrari, che le stesse siano mantenute ferme, ancorché non trascritte (Cass. 24 marzo 2006, n. 6679). Sicché, nel procedimento di rinvio davanti al giudice di secondo grado le parti mantengono lestesse posizioni che avevano assunto nel giudizio di appello, e pertanto non sono obbligate a riproporre le impugnazioni principali o incidentali già proposte, essendo il giudice del rinvio comunque tenuto a riesaminarle tutte, anche ove l'originario appellante resti contumace nel detto procedimento di rinvio (Cass.17 marzo 2022, n. 8773); 3.1. nel caso di specie, tale principio non è stato violato dalla Corte territoriale, che, nel ritenere la statuizione del primo giudice “non … efficacemente censurata dalla società, la quale non ha dedotto alcunché in ordine ad elementi di erroneità e di illogicità circa la valutazione equitativa effettuata dal Tribunale … ”(così al terz’ultimo capoverso di pg. 9 della sentenza), ha tenuto conto delle sue difese svolte in primo grado (trascritte dalla società dall’ultimo capoverso di pg. 5 all’ultimo di pg. 6 del ricorso), peraltro valutate come generiche, per essersi “la società … limitata a riprodurre le difese spiegate in primo grado laddove aveva dedotto, peraltro in via generica” l’applicazione ai conteggi redatti di “minimi retributivi superiori a quelli indicati dal CCNL di categoria per collaborazioni” non superiori “le due/tre mensili allorquando rese.” (così al penultimo capoverso di pg. 9 della sentenza). Sicché, essa ha concluso non essere“l’iter argomentativo svolto dal Tribunale stato attinto da alcuna specifica e puntuale censura … ” (all’ultimo capoverso di pg. 9 della sentenza); 4. la Corte partenopea ha pertanto accertato una “non efficace” contestazione della liquidazione (in via equitativa) compiuta dal Tribunale, in base a difese pregresse dell’odierna ricorrente valutate generiche: ciò rientrando nel quadro dell'interpretazione del contenuto e dell'ampiezza dell'atto della parte, che è funzione propria del giudice di merito, sindacabile in cassazione solo per vizio di motivazione (Cass.3 maggio 2007, n. 10182; Cass. 28 ottobre 2019, n. 27490): oggi nel più circoscritto ambito devolutivo del novellato testo dell’art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c. Ma da esso esorbita la censura di omesso esame, nominalmente rubricato come tale vizio, in realtà non trattandosi di un “fatto storico” (Cass. s.u. 7 aprile 2014, n. 8053 e successive), quanto piuttosto della denuncia della società ricorrente di una non corretta interpretazione dell’art. 2 CCNL Giornalisti per la ritenuta genericità delle propriededuzioni in ordine ai conteggi della lavoratrice; 4.1. in realtà, la doglianza consiste in una contestazione in fatto della valutazione della Corte territoriale dell’attività prestata dalla lavoratrice, senza una sua focalizzazione, ancora una volta, sulla “non efficace” contestazione della liquidazione (in via equitativa) compiuta dal Tribunale: alla fine, risultando generica, per omessa confutazione, ai sensi dell’art. 366, primo comma, n. 4 c.p.c., che ne esige l’illustrazione, con esposizione degli argomenti invocati a sostegno della decisione assunta con la sentenza impugnata e l’analitica precisazione delle considerazioni che, in relazione al motivo come espressamente indicato nella rubrica, giustificano la cassazione della sentenza (Cass. 3 luglio 2008, n. 18202; Cass. 19 agosto 2009, n. 18421; Cass. 22 settembre 2014, n. 19959; Cass.23 gennaio 2019, n. 1845; Cass. 18 novembre 2020, n. 26277); 5. irrilevante è, conclusivamente, in quanto sostanzialmente assorbita dall’inammissibilità del primo motivo, la denuncia, con il secondo, di violazione dell’art. 2 CCNL Giornalisti, secondo cui, per la parte d’interesse: “Il collaboratore fisso ha diritto ad una retribuzione mensile proporzionata all’impegno di frequenza della collaborazione ed alla natura ed importanza delle materie trattate ed al numero mensile delle collaborazioni. Tale retribuzione ivi comprese in quanto di ragione le quote di tutti gli elementi costitutivi della retribuzione medesima non potrà comunque essere inferiore a quella fissata nella tabella allegata al presente contratto … rispettivamente per almeno 4 o 8 collaborazioni al mese. … ”; 6. pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la regolazione delle spese secondo il regime di soccombenza e distrazione in favore del difensore antistatario, secondo la sua richiesta e con raddoppio del contributo unificato, ove spettante nella ricorrenza dei presupposti processuali (conformemente alle indicazioni di Cass. s.u. 20 settembre 2019, n. 23535). P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio, che liquida in € 200,00 per esborsi e € 5.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso per spese generali 15% e accessori di legge, con distrazione in favore del difensore antistatario. Ai sensi dell’art. 13 comma 1quater del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a tit