CassazionedecretoSezione 2Decisione del 27 marzo 2023
Cassazione n. 09376/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 17417-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G.P.[OSCURATO:PERSONA] 19, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] giusta procura in calce al ricorso; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 61C, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende giusta procura in calce al controricorso; Ric. 2018 n. 17417 sez. S2 -ud. 27-03-2023 -2- -controricorrente - avverso la sentenza n. 514/2018 del TRIBUNALE di LECCE, depositata il13/02/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/03/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Lette le memorie della ricorrente; [OSCURATO:PERSONA] DELLA DECISIONE 1.[OSCURATO:PERSONA] S.r.l. proponeva opposizione dinanzi al Giudice di Pace di Alessano avverso il decreto ingiuntivo concesso in favore della [OSCURATO:SOCIETA]. per il pagamento di due fatture, relative alla riparazione di un veicolo di proprietà dell’opponente, sostenendo che nulla era dovuto. In via riconvenzionale chiedeva accertarsi la risoluzione del contratto per inadempimento della società opposta, in ragione dei danni subiti dal proprio veicolo, con la condanna altresì al risarcimento dei danni subiti. Il giudice adito, dichiarata la propria incompetenza per valore sulla domanda riconvenzionale, per la quale rimetteva le parti dinanzi al Tribunale di Lecce, decidendo sulla causa di opposizione, la rigettava, con la condanna dell’opponente altresì al rimborso delle spese di lite. Avverso tale sentenza ha proposto appello la [OSCURATO:SOCIETA]., ed il Tribunale di Lecce, con la sentenza n. 514 del 13 febbraio 2018,ha rigettato il gravame, con la conferma della sentenza impugnata. Richiamati i principi che regolano il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la decisione di seconde cure riteneva che Ric. 2018 n. 17417 sez. S2 -ud. 27-03-2023 -3- l’opposta avesse fornito una adeguata prova del proprio credito. Infatti, non era stata contestata l’esecuzione di due interventi di riparazione sul veicolo dell’appellante, interventi corrispondenti alle due fatture poste a fondamento del ricorso monitorio, come del pari non era contestato che tali interventi non fossero stati remunerati. Quanto alla deduzione secondo cui gli interventi non fossero stati eseguiti a regola d’arte, il Tribunale rilevava che i danni di cui si chiedeva il ristoro (scaturenti da un incendio del veicolo in conseguenza del terzo intervento di manutenzione), erano oggetto della domanda riconvenzionale, di cui era stata disposta la separazione dalla causa di opposizione a decreto ingiuntivo, non potendo quindi invocarsi tale episodio al fine del rigetto della pretesa creditoria. Inoltre, non risultava fornita la prova della mancata esecuzione a regola d’arte degli interventi oggetto della fatturazione. Ed ancora, anche ove sia avanzata solo domanda risarcitoria, il committente che lamenti vizi o difformità dell’opera eseguita, deve dimostrare di avere assolto all’onere della preventiva denuncia dei vizi ex art. 2226 co. 2 c.c., onere che nella fattispecie non risultava essere stato soddisfatto. In tal senso la denuncia effettuata in forma scritta in data 11 giugno 2010 si palesava come tardiva rispetto alla data di esecuzione delle riparazioni ed alla riconsegna del veicolo. Ric. 2018 n. 17417 sez. S2 -ud. 27-03-2023 -4- Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso la [OSCURATO:SOCIETA]., sulla base di quattro motivi. [OSCURATO:PERSONA] S.a.s. resiste con controricorso. La ricorrente ha depositato memoriain prossimità dell’udienza 2.Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione degli artt.1218, 1453 e 1460 c.c., in quanto il Tribunale non si è avveduto che la ricorrente aveva avanzato una domanda di risoluzione del contratto, e non anche proposto domanda di garanzia per vizi, di tal che non rilevava nella fattispecie il richiamo alla disciplina di cui all’art. 2226 c.c., dovendo la sentenza solo verificare se la prestazione fosse stata correttamente adempiuta. Il secondo motivo denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 2226 co. 2 c.c., nella parte in cui si è ritenuto che vi fosse stata un’accettazione dell’opera eseguita dall’opposta, trascurando la circostanza che uno dei testi escussi aveva riferito di una condotta della controparte tale da denotare un riconoscimento dei vizi da parte della [OSCURATO:SOCIETA], con il conseguente esonero dall’onere della loro denuncia. Il terzo motivo denuncia l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio quanto al mancato rilievo dell’intervenuto riconoscimento dei vizi da parte del prestatore d’opera, proprio alla luce del tenore della deposizione del teste [OSCURATO:PERSONA], al quale si è fatto riferimento anche nel secondo motivo di ricorso. Ric. 2018 n. 17417 sez. S2 -ud. 27-03-2023 -5- Il quarto motivo denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. con la conseguente falsa applicazione dell’art. 2226 co. 2 c.c. Si sostiene che le dichiarazioni del teste Santolo non sono state contestate dalla controparte, il che consente di ritenere formatasi una non contestazione sul loro contenuto. Ne consegue che risultano violate le dette norme del codice di rito nella parte in cui il Tribunale è pervenuto ad affermare che non vi fosse stata una tempestiva denuncia dei vizi, dovendosi invece porre in rilievo l’avvenuto riconoscimento degli stessi. 3.Il ricorso è improcedibile. Parte ricorrente ha riferito in ricorso che la sentenza impugnata le è stata notificata in data 3 aprile 2018, il che impone alla parte ex art. 369 co. 2 n. 2 c.p.c. di dover depositare nel termine fissato dalla norma anche la relazione di notificazione, a pena appunto di improcedibilità. Occorre poi evidenziare che, come chiarito dalla giurisprudenza di questa Corte, la dichiarazione di avvenuta notificazione della sentenza impugnata, contenuta nel ricorso per cassazione, costituisce l'attestazione di un "fatto processuale" - l'avvenuta notificazione della sentenza - idoneo a far decorrere il termine "breve" di impugnazione e, in quanto manifestazione della "autoresponsabilità" della parte, la impegna a subire le conseguenze di quanto dichiarato, facendo sorgere, in capo ad essa, ai sensi dell'art.369, c.p.c., l'onere di depositare, nel termine ivi previsto, copia della Ric. 2018 n. 17417 sez. S2 -ud. 27-03-2023 -6- sentenza munita della relata di notifica (cfr. Cass. n. 15832 del 07/06/2021; Cass. S.U. n. 21349/2022). Inoltre è stato chiarito nella medesima circostanza che la dichiarazione di avvenuta notificazione della sentenza impugnata contenuta nel ricorso per cassazione, quale atto processuale formale, indipendente dall'intenzione del dichiarante e produttivo degli effetti cui è destinato dalla legge nella serie procedimentale, non può essere successivamente corretta dal ricorrente con la memoria ex art. 380 bis o 378 c.p.c., atteso, per un verso, che l'ordinamento processuale non prevede un istituto che consenta la correzione degli atti processuali di parte (i quali sono normalmente ripetibili, salvo lo spirare dei termini stabiliti a pena di decadenza e il maturare delle preclusioni) e considerato, per altro verso, che la dichiarazione medesima, in quanto espressione dell'"autoresponsabilità" della parte, deve ritenersi inemendabile, rimettendosi altrimenti nella disponibilità della parte stessa l'applicabilità della sanzione dell'improcedibilità del ricorso. In tal senso è stato sottolineato che il difensore abilitato al patrocinio dinanzi alla Corte suprema, essendo dotato di professionalità specialistica, conosce bene le regole processuali che sovraintendono al giudizio di legittimità, così che, nel momento in cui redige e sottoscrive il ricorso per cassazione, conosce le conseguenze giuridiche che conseguono al suo contenuto e, in particolare, come alla dichiarazione di avvenuta notificazione della sentenza Ric. 2018 n. 17417 sez. S2 -ud. 27-03-2023 -7- impugnata consegua, ai sensi dell'art. 369 cod. proc. civ., l'onere di depositare, nel termine ivi previsto, copia della sentenza munita della relazione di notificazione. Ciò comporta che, ove in ricorso si riferisca dell’avvenuta notificazione della sentenza, a fronte di una dichiarazione in tal senso impegnativa della parte anche perché priva di qualsivoglia specificazione, e di cui la Corte non ha alcun modo di controllarne la veridicità, deve reputarsi che la medesima sia logicamente intesa, in ragione della sua collocazione, come dichiarazione della avvenuta notificazione della sentenza presso il procuratore costituito, ai fini della decorrenza del termine breve di impugnazione, e ciò in quanto non rileva il fatto che la dichiarazione della ricorrente non specifichi quale parte abbia provveduto alla notificazione e quale sia stata destinataria di essa; e neppure rileva il fatto che la dichiarazione del ricorrente non precisi le forme e lo scopo della notificazione. Per altro verso, poi, la dichiarazione della avvenuta notificazione della sentenza inserita nel contesto della indicazione dell'oggetto della impugnazione, senza specificazioni che depongano in senso contrario, deve essere intesa - perché abbia un senso e una ragion d'essere - come incidente sulla ammissibilità della impugnazione e destinata a consentire alla Corte la verifica della sua tempestività. Essa, in altre parole, deve essere intesa (in mancanza di diversa esplicita precisazione) come eseguita al procuratore costituito ai sensi dell'art. 285 cod. proc. civ., e non alla parte Ric. 2018 n. 17417 sez. S2 -ud. 27-03-2023 -8- personalmente ai sensi dell'art. 479 cod. proc. civ. (in tale ultimo caso rimanendo, peraltro, priva di alcuna utilità). Inoltre, è stato chiarito che non può ammettersi che la parte ricorrente possa revocare o correggere la dichiarazione di avvenuta notifica della sentenza impugnata (e ciò anche se del caso avvalendosi della memoria), in quanto non esiste, nel nostro ordinamento processuale, un istituto che consenta la correzione degli atti processuali della parte, i quali sono normalmente ripetibili, salvo lo spirare dei termini previsti a pena di decadenza e il maturare delle preclusioni. Inoltre, perché possa ravvisarsi un errore materiale occorrerebbe che tale asserito errore fosse chiaramente percepibile come tale e rilevabile ictu oculi, il che non sovviene nella fattispecie. Poiché la Corte nulla sa dell'avvenuta notificazione o meno della sentenza impugnata, la stessa, come non ha modo di verificare la veridicità della dichiarazione di notificazione contenuta nel ricorso (dovendo dare credito alla dichiarazione impegnativa della parte), allo stesso modo non ha modo di verificare la veridicità della eventuale controdichiarazione della parte circa la sussistenza del preteso errore, il che legittima la conclusione che la dichiarazione contenuta nel ricorso sia inemendabile, espressione della "autoresponsabilità" della parte. Traendo le fila dei principi sopra richiamati, avendo parte ricorrente riferito, senza specificazione alcuna, dell’avvenuta notifica della sentenza impugnata, e dovendo la dichiarazione reputarsi riferita alla notificazione effettuata al difensore e Ric. 2018 n. 17417 sez. S2 -ud. 27-03-2023 -9- strumentale alla decorrenza del termine breve, ne consegue che a pena di improcedibilità sarebbe stato necessario produrre anche la copia notificata della sentenza, a nulla rilevando la presenza nel fascicolo di una copia notificata però a fini esecutivi. Il ricorso deve quindi essere dichiarato improcedibile. 4. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, con attribuzione al difensore anticipatario. 5. Poiché il rico rso è dichiarato improcedibile, sussistono le condizioni per dare atto –ai sensi dell’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il comma 1-quater dell’art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - della sussistenza dei presupposti processuali dell’obbligo di versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione. P. Q. M. La Corte dichiara improcedibile il ricorso; Condanna la ricorrente al rimborso delle spese in favore della controricorrente, che liquida in complessivi € 1.600,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre spese generali pari al 15 % sui compensi, ed accessori di legge, con attribuzione all’avvocato [OSCURATO:PERSONA], dichiaratosene anticipatario; Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, inserito dall’art. 1, co. 17, l. n. 228/12, dichiara la sussistenza Ric. 2018 n. 17417 sez. S2 -ud. 27