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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 27 aprile 2026

Cassazione n. 11409/2026

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domiciliazione digitale ex lege;-ricorrenti-contro[OSCURATO:PERSONA] del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente delConsiglio pro tempore; Ministero della Salute, Ministerodell’Economia e delle Finanze, Ministero dell’IstruzioneUniversità e Ricerca, in persona dei rispettivi Ministri; rappresentatie difesi ope legis dall’Avvocatura Generale dello Stato; condomiciliazione digitale ex lege;-controricorrenti-Numero registro generale 9675/2024Numero sezionale 1029/2026Numero di raccolta generale 11409/2026Data pubblicazione 27/04/2026nonché sul ricorso successivo,proposto da[OSCURATO:PERSONA]; rappresentato e difeso dagli [OSCURATO:PERSONA] eMaria [OSCURATO:PERSONA], in virtù di procura in calce al ricorso;-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente delConsiglio pro tempore; Ministero della Salute, Ministerodell’Economia e delle Finanze, Ministero dell’IstruzioneUniversità e Ricerca, in persona dei rispettivi Ministri; rappresentatie difesi ope legis dall’Avvocatura Generale dello Stato; condomiciliazione digitale ex lege;-controricorrenti-e sul ricorso successivo,proposto da[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], MariniDonatella, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], MesitiCarmen, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], MoscaRachele, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Nicolìrappresentati e difesi dall’[OSCURATO:PERSONA], in virtù di procurein calce al ricorso e, per [OSCURATO:PERSONA], in virtù di procura notarile del28/12/2023 per notaio [OSCURATO:PERSONA];Numero registro generale 9675/2024Numero sezionale 1029/2026Numero di raccolta generale 11409/2026Data pubblicazione 27/04/2026-ricorrenti-contro[OSCURATO:PERSONA] del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente delConsiglio pro tempore; Ministero della Salute, Ministerodell’Economia e delle Finanze, Ministero dell’IstruzioneUniversità e Ricerca, in persona dei rispettivi Ministri;-controricorrenti-avverso la sentenza n. 6999/2023 della CORTE di APPELLO di ROMA,resa e pubblicata, ex art. 281-sexies cod. proc. civ., il 31/10/2023;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17marzo 2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].Gli odierni ricorrenti convennero davanti al Tribunale di Roma laPresidenza del Consiglio dei ministri e i Ministeri indicati in epigrafe,chiedendone la condanna al risarcimento dei danni conseguenti allamancata attuazione delle direttive europee 75/362/CEE, 75/363/CEE e82/76/CEE, in tema di adeguata remunerazione spettante per lafrequenza di corsi di specializzazione medica in cui si eranoimmatricolati negli anni compresi tra il 1983 ed il 1990.il Tribunale, dichiarata la carenza di legittimazione passiva deiMinisteri convenuti, rigettò la domanda in confronto della Presidenzadel Consiglio dei Ministri per intervenuta prescrizione.La Corte d’appello di Roma, con sentenza 31 ottobre 2023, n. 6999,ha rigettato le impugnazioni distintamente proposte, singolarmente, dadue medici, e, cumulativamente, da un gruppo di medici.Per la cassazione di tale sentenza [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso, sulla base diquattro motivi.Numero registro generale 9675/2024Numero sezionale 1029/2026Numero di raccolta generale 11409/2026Data pubblicazione 27/04/2026Con distinto atto [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per lacassazione della medesima sentenza, sulla base di un unico, articolatomotivo.Con ulteriore distinto atto anche i ricorrenti indicati in epigrafe concapofila [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso per la cassazione dellamedesima sentenza, sulla base di un unico, articolato motivo.A ciascun ricorso hanno risposto, con distinto controricorso, leamministrazioni intimate.La trattazione dei ricorsi è stata fissata in adunanza camerale aisensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ..Il pubblico ministero non ha presentato conclusioni scritte.[OSCURATO:PERSONA] ha depositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], LucianoMazzucco, [OSCURATO:PERSONA] si articola nei seguenti motivi.1.1.

Con il primo motivo si denuncia la violazione e falsaapplicazione dell’articolo 101, secondo comma, Cost., per avere laCorte d’appello fondato la propria decisione di rigetto della domandaesclusivamente sulla base degli orientamenti giurisprudenziali dilegittimità, senza procedere alla doverosa applicazione della legge.1.2.

Con il secondo motivo si denuncia la violazione e/o falsaapplicazione dell’art. 2935 cod. civ., per avere individuato il termineiniziale di decorrenza della prescrizione decennale del diritto vantatodagli appellanti (odierni ricorrenti) alla data (27 ottobre 1999) dientrata in vigore della legge n.370 del 19 ottobre 1999; data in cui nonsarebbe stato ancora possibile azionare il predetto diritto, non essendoancora stato rimosso l’ostacolo all’adeguamento dell’ordinamentointerno a quello comunitario, ciò che sarebbe avvenuto solo con i DPCMdel 7 marzo, del 6 luglio e del 2 novembre 2007.Numero registro generale 9675/2024Numero sezionale 1029/2026Numero di raccolta generale 11409/2026Data pubblicazione 27/04/20261.3.

Con il terzo motivo si denuncia violazione e/o falsaapplicazione degli artt. 3 Cost. e 14 Convenzione EDU.1.4.

Con il quarto motivo si denuncia la violazione e falsaapplicazione degli artt. 91 e 92, secondo comma, cod. proc. civ., perla mancata compensazione delle spese di lite, atteso il contrastogiurisprudenziale esistente in materia.2.

Con un unico motivo, [OSCURATO:PERSONA] denuncia, ai sensi dell’art.360 n. 3 cod. proc. civ., “Violazione e falsa applicazione delle norme edei principi in materia di risarcimento del danno da omesso e/o tardivoe/o parziale recepimento di direttive comunitarie oltreché degli artt. 5e 189 del Trattato CEE, degli artt. 10 Cost., 1, 10, 11, 12 delle Preleggi,degli artt. 2934, 2935, 2938 cc, dell’art. 6 d.lgs. [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 257 edell’art. 11 L. 370/1999”.3.

Con un unico motivo, i ricorrenti indicati in epigrafe con capofilaGuglielmo Lucca denunciano, ai sensi dell’art. 360 n. 3 cod. proc. civ.,«violazione e falsa applicazione delle norme e dei principi in materia dirisarcimento del danno derivante da omesso e/o tardivo recepimentodi direttive comunitarie nonché degli artt. 5 e 189 del Trattato CEE,dell'art. 10 Cost.; dell'art. 19, comma 1, seconda parte, del Trattatosull'Unione Europea; dell'art. 47 della Carta dei diritti fondamentalidell'Unione, cd.

Carta di Nizza (approvata il 7 dicembre 2000); delleDir.

CEE 82/76, 75/363 e 93/16, delle sentenze della Corte di GiustiziaEuropea 25 febbraio 1999 (procedimento C-131/97) e del 3 ottobre2000; violazione e falsa applicazione dell'art. 1 del Protocollo n. 1 allaCEDU; degli artt. 1, 10, 11 e 12 delle Preleggi; degli artt. 2934, 2935e 2938 c. c., dell'art. 6 del d.lgs. 8 agosto 1991, n. 257 ..., nonchédell'art. 11 della Legge n. 370/99».I ricorrenti sostengono che la legge n. 370 del 1999 non puòassumere rilievo ai fini della determinazione del danno risarcibile e,Numero registro generale 9675/2024Numero sezionale 1029/2026Numero di raccolta generale 11409/2026Data pubblicazione 27/04/2026conseguentemente, neanche ai fini della individuazione della data didecorrenza del termine di prescrizione.Il giudice del merito avrebbe quindi errato, mancando diconsiderare che la prescrizione non avrebbe potuto farsi decorrere senon da quando sarebbero state elise le incertezze giurisprudenziali disettore (e dunque dal 17 maggio 2011, atteso che nel 2005 era statafugata l’incertezza sulla giurisdizione, nel 2009 quella sulla naturadell’azione esperibile e, appunto nel 2011, quella sulla legittimazionepassiva unica dello Stato), anche alla luce della giurisprudenzaunionale, eventualmente da investire con rinvio pregiudiziale, attesa lanecessità di assicurare la piena ed effettiva attuazione della normativasovranazionale.4.

Va anzitutto dichiarata l’inammissibilità del primo, terzo e quartomotivo del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], LucianoMazzucco, [OSCURATO:PERSONA].4.1. l’inammissibilità del primo motivo – con cui, in sostanza,denunciando la violazione del principio costituzionale che sancisce chei giudici sono soggetti soltanto alla legge (art.101, secondo comma,Cost.), si deduce che il giudice del merito avrebbe fatto entrareindebitamente, nel nostro ordinamento, il contrario principio dello staredecisis – è manifesta.Invero, la Corte d’appello ha fondato la sua decisione proprio sullabase delle norme di legge – in particolare, l’art.11 della legge n. 370del 1999 – che hanno consentito, attraverso un’operazione di maturainterpretativa, di individuare il dies a quo del termine prescrizionale.La circostanza che, per confortare l’operazione interpretativacompiuta, il giudice del merito abbia evocato un precedente conformeorientamento giurisprudenziale, non si traduce nell’indebitaNumero registro generale 9675/2024Numero sezionale 1029/2026Numero di raccolta generale 11409/2026Data pubblicazione 27/04/2026applicazione del principio dello stare decisis in violazione del diversoprincipio costituzionale di esclusiva soggezione del giudice alla legge.4.2.

Inammissibile è altresì il terzo motivo, il quale trovafondamento in un (erroneo) presupposto dogmatico di partenza,ovverosia la sussistenza di un (invece inesistente) principio di parità ditrattamento di tutti gli specializzandi immatricolatisi precedentementeai DPCM del 2007, a prescindere dall’epoca in cui conseguirono laspecializzazione.Dovrebbe, in altri termini, ritenersi che, poiché nel 2006 agli iscrittialle scuole di specializzazione fu accordata una remunerazione d’unacerta misura, tutti coloro che avevano frequentato le scuole dispecializzazione negli anni precedenti avevano maturato il diritto apercepire ex post la stessa remunerazione.Il motivo è inammissibile già in quanto non si confronta con la ratiodecidendi della sentenza impugnata, che non è basata sulladi categorie distinte di specializzandi, ma sul rilievo della prescrizionedel diritto azionato dai ricorrenti (originari attori), tempestivamenteeccepita dalle amministrazioni convenute.In ogni caso, la censura è inammissibile ex art. 360-bis, n. 1, cod.proc. civ., alla luce del consolidato orientamento di questa Cortesecondo cui “la disciplina del trattamento economico dei medicispecializzandi, prevista dall'art. 39 del d.lgs. n. 368 del 1999, siapplica, per effetto di ripetuti differimenti, in favore dei medici iscrittialle relative scuole di specializzazione solo a decorrere dall'annoaccademico 2006-2007 e non a quelli iscritti negli anni antecedenti,che restano soggetti alla disciplina di cui al d.lgs. n. 257 del 1991, siasotto il profilo ordinamentale che economico, giacché la Direttiva93/16/CEE non introduce alcun nuovo ed ulteriore obbligo con riguardoNumero registro generale 9675/2024Numero sezionale 1029/2026Numero di raccolta generale 11409/2026Data pubblicazione 27/04/2026alla misura della borsa di studio di cui al d.lgs. cit.” (Cass. n. 13445 del2018; nello stesso senso, ex plurimis, Cass. n. 35376 del 2023; Cass.n. 1157 del 2022; Cass. n. 6355 del 2018).4.3.

Inammissibile, per manifesta infondatezza, è, ancora, il quartomotivo.In proposito va ribadito – dando continuità ad un consolidatoorientamento di questa Corte – che la regola che deve guidare il giudicedel merito nella regolazione delle spese processuali è quella fondatasulla soccombenza (art.91 cod. proc. civ.), mentre la compensazione,parziale o totale, al verificarsi delle ragioni previste dall’art.92, secondocomma, cod. proc. civ. (nella formulazione applicabile rationetemporis), è riservata al prudente apprezzamento del giudice e trovaquindi fondamento in un potere di natura discrezionale, il cui esercizioè di norma incensurabile in sede di legittimità – salvo che per illogicità,inesistenza o apparenza della motivazione (Cass. 03/07/2019, n.17816; Cass. 26/07/2021, n. 21400) – e che trova il suo unico limitenell’impossibilità di porre le spese a carico della parte totalmentevittoriosa (Cass. 24/06/2003, n. 10009; Cass. 26/11/2020, n. 26912).La compensazione delle spese non costituisce, dunque, oggetto diun diritto della parte ma integra una facoltà discrezionale del giudicedi merito, il quale non è tenuto a dare ragione con una espressamotivazione del mancato uso di tale sua facoltà, con la conseguenzache la pronuncia di condanna alle spese, anche se adottata senzaprendere in esame l’eventualità di una compensazione, non può esserecensurata in cassazione, neppure sotto il profilo della mancanza dimotivazione (Cass., Sez.

Un., 15/07/2005, n. 14989; Cass.31/03/2006, n. 7607; Cas.26/04/2019, n. 11329).Perfettamente conforme a diritto è, dunque, la statuizione sullespese contenuta nella sentenza gravata, in quanto la condanna nelleNumero registro generale 9675/2024Numero sezionale 1029/2026Numero di raccolta generale 11409/2026Data pubblicazione 27/04/2026spese è stata emessa in legittima applicazione del principio dellasoccombenza, e in quanto non sussiste un diritto della partesoccombente ad ottenere la compensazione delle spese medesime, inragione della sussistenza di un contrasto giurisprudenziale sullequestioni evocate in giudizio.5.

Va, a questo punto, delibato il secondo motivo del ricorsoproposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e MariaGrazia [OSCURATO:PERSONA], il quale, denunciando la violazione dell’art.2935 cod.proc. civ., deve essere esaminato congiuntamente all’unico motivo deiricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA] e dai ricorrenti indicati in epigrafecon capofila [OSCURATO:PERSONA], stante il rapporto di stretta connessionetra le doglianze che vi sono esposte.Tutte queste censure sono inammissibili a norma dell’art. 360-bis,n. 1, cod. proc. civ..5.1.

È ormai ius receptum, nella giurisprudenza di questa Corte, ilprincipio secondo cui il diritto al risarcimento del danno dainadempimento della direttiva n. 82/76/CEE, riassuntiva delle direttiven. 75/362/CEE e n. 75/363/CEE, sorto in favore dei soggetti cheavevano seguito corsi di specializzazione medica iniziati, dopol’applicabilità del regime eurounitario ed entro l’anno accademico1990-1991, in condizioni tali che, se detta direttiva fosse stata attuata,avrebbero acquisito i diritti da essa previsti, si prescrive nel termine didieci anni decorrente dal 27 ottobre 1999, data di entrata in vigoredell’art.11 della legge 19 ottobre 1999, n. 370 (cfr. già Cass.09/02/2012, n. 1917, che riprende Cass. 17/05/2011, nn. 10813,10814, 10815, 10816 del 2011; successivamente, ex multis, Cass.15/11/2016, n. 23199; Cass. 31/05/2018, n. 13758; Cass., Sez.

Un.,27/11/2018, n. 30649; Cass. 19/06/2019, n. 16452; Cass.Numero registro generale 9675/2024Numero sezionale 1029/2026Numero di raccolta generale 11409/2026Data pubblicazione 27/04/202619/07/2019, n. 16452; Cass. 24/01/2020, n. 1589; Cass. 07/07/2020,n. 14112; Cass. 11/09/2020, n. 18961; Cass.13/12/2021, n. 39421;Cass. 11/02/2022, n. 4573; Cass. 14/03/2022, n. 8096; Cass., Sez.Un., 31/05/2022, n. 17619; Cass., Sez.

Un., 09/06/2022, n. 18640;Cass. 27/09/2022, n. 28130; Cass. 09/11/2022, n. 32959;Cass.03/03/2023, n.23697; Cass. 03/08/2023, n. 23771; Cass.07/08/2023, n. 24029; Cass. 06/12/2023, n. 34212; Cass.30/12/2023, n.36556; Cass. 14/03/2024, n.6891; Cass. 25/03/2024,n.7984; Cass. 02/04/2024, n.8691; Cass. 03/04/2024, n. 8715; Cass.05/04/2024, n.9168).Questo consolidato orientamento trova fondamento nel rilievosecondo il quale, «a seguito della tardiva ed incompleta trasposizionenell’ordinamento interno delle direttive n. 75/362/CEE e n. 82/76/CEE,relative al compenso in favore dei medici ammessi ai corsi dispecializzazione universitari - realizzata solo con il d.lgs. 8 agosto1991, n. 257 - è rimasta inalterata la situazione di inadempienza delloStato italiano in riferimento ai soggetti che avevano maturato inecessari requisiti nel periodo che va dal 1° gennaio 1983 al terminedell’anno accademico 1990-1991.

La lacuna è stata parzialmentecolmata con la L. 19 ottobre 1999, n. 370, art. 11, che ha riconosciutoil diritto ad una borsa di studio soltanto in favore dei beneficiari dellesentenze irrevocabili emesse dal giudice amministrativo; ne consegueche tutti gli aventi diritto ad analoga prestazione, ma tuttavia esclusidal citato art. 11, hanno avuto da quel momento la ragionevolecertezza che lo Stato non avrebbe più emanato altri atti diadempimento alla normativa Europea.

Nei confronti di costoro,pertanto, la prescrizione decennale della pretesa risarcitoria cominciaa decorrere dal 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore delmenzionato art. 11» (così la citata Cass. n. 1917 del 2012).Numero registro generale 9675/2024Numero sezionale 1029/2026Numero di raccolta generale 11409/2026Data pubblicazione 27/04/20265.2.

In senso contrario, non assume rilevanza l’argomento secondoil quale solo in tempi ampiamente successivi al 1999 la giurisprudenzadi questa Corte avrebbe escluso quelle incertezze inibenti la decorrenzadella prescrizione in pregiudizio del danneggiato, relative ad aspettiquali: l’individuazione della giurisdizione, se ordinaria oamministrativa; la natura dell’azione esperibile, se contrattuale oaquiliana; il termine di prescrizione; l’individuazione del legittimatopassivo della domanda, se solo lo Stato o meno.Detti argomenti – come già questa Corte ha più volte avuto mododi rimarcare (tra le altre, cfr. la citata Cass. 09/11/2022, n.32959) –sono del tutto infondati e inidonei a indurre a un ripensamento dellastabile nomofilachia richiamata.Giova ricordare, al riguardo, che la questione della giurisdizionenon incide affatto sulla consapevolezza della cristallizzazione dellalesione e quindi sulla possibilità, per il danneggiato, di interrompere lasua inerzia e il decorso del termine prescrizionale che, come noto, nonha bisogno di iniziative giurisdizionali ma può ben essere stragiudiziale.Del pari, non ha alcun rilievo l’individuazione della naturadell’azione esperibile, mentre la più ampia durata decennale dellastessa, quale ricostruita, fa sì che la sua determinazione non abbiaavuto alcun riflesso sulla maturazione della stessa.Quanto alla legittimazione passiva – premesso che, come si è giàevidenziato, è dello Stato in persona della [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio deiMinistri, mentre l'evocazione in giudizio di un diverso organo statualenon si traduce nella mancata instaurazione del rapporto processuale,costituendo una mera irregolarità, sanabile ai sensi dell’art. 4 dellalegge n. 260 del 1958 (Cass., Sez.

Un., 27/11/2018, n. 30649), sicchésolo se diretta nei confronti della sola Università l'interruzione dellaprescrizione risulta inidonea (Cass.25/07/2019, n. 20099) – vaNumero registro generale 9675/2024Numero sezionale 1029/2026Numero di raccolta generale 11409/2026Data pubblicazione 27/04/2026osservato che dalla normativa del 1999 doveva ragionevolmentedesumersi che il destinatario del credito era individuabilenell’amministrazione statale e non nell'autonomia universitaria.5.3.

Con riferimento alla remunerazione, giova tornare adevidenziare che, a séguito dell’intervento con il quale il legislatore –dettando l'art. 11 della legge 19 ottobre 1999, n. 370 – ha effettuatouna aestimatio del danno, alla precedente obbligazione risarcitoria permancata attuazione delle direttive si è sostituita un'obbligazionesatisfattiva avente natura di debito di valuta, iscritta in una cornice didisciplina comunitaria nella quale non è rinvenibile una definizione diretribuzione adeguata, né sono posti i criteri per la determinazionedella stessa, come ribadito anche dalla pronuncia della Corte digiustizia, 24 gennaio 2018, C-616/16 e C617-16 (cfr., ancora, la citataCass. n. 32959 del 2022, nonché, in modo articolato,Cass.24/01/2020, n. 1641).5.4.

Quanto sopra si coordina con i rilievi da svolgere in ordine alladisciplina del trattamento economico dei medici specializzandi di cuiall'art. 39 del d.lgs. n. 368 del 1999, applicabile, per effetto di ripetutidifferimenti, in favore dei medici iscritti alle scuole di specializzazionea decorrere dall’anno accademico 2006-2007 e non a quelli iscritti neglianni antecedenti, che, ove a regime secondo la normativa statale direcepimento, restano soggetti alla disciplina di cui al d.lgs. n. 257 del1991, sotto il profilo sia ordinamentale che economico, giacché, inparticolare, la direttiva n. 93/16, rispetto alla quale quella n. 2005/36nulla sposta, non ha introdotto alcun nuovo e ulteriore obbligo conriguardo alla misura della borsa di studio.In altre parole, non è individuabile alcun momento in cui si èstabilita una remunerazione adeguata da valutarsi come la solarecettiva della disciplina unionale, tale da poter concludere, anche inNumero registro generale 9675/2024Numero sezionale 1029/2026Numero di raccolta generale 11409/2026Data pubblicazione 27/04/2026tesi, che esclusivamente a far data da allora avrebbe potuto decorrerela prescrizione (cfr., in termini, Cass. 09/11/2022, n. 32959, cit.).6.

Alla luce di quanto si è rilevato, non vi è alcuna incertezza, sullaquestione in esame, che imponga il rinvio interpretativo alla Corte diGiustizia dell'Unione Europea.In proposito, i ricorrenti indicati in epigrafe con capofila GuglielmoLucca formulano espressa istanza di rinvio pregiudiziale alla Corte diGiustizia dell’Unione Europea ex art. 267 T.F.U.E., per investirla dellaseguente questione: «se alla stregua del diritto dell'Unione, un rimediogiurisdizionale possa considerarsi effettivo prima che sia definita lanatura giuridica dell'azione esperibile, con le conseguenti ricadute suitermini di prescrizione, prima che sia identificato il soggetto legittimatopassivamente e prima che sia individuata la giurisdizione internacompetente a conoscere la domanda».Con analoga istanza il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] invoca disporsirinvio pregiudiziale affinché la Corte di Giustizia chiarisca se «allastregua del diritto dell’Unione, un rimedio giurisdizionale possaconsiderarsi effettivo prima che sia definita (i) la natura giuridicadell’azione esperibile, tale da incidere sui termini di prescrizione; primache sia individuato (ii) il soggetto legittimato passivamente e (iii) lagiurisdizione interna cui rivolgersi».Le istanze non possono essere accolte, atteso che questa Corte hagià rilevato – da ultimo, con la già citata Cass., Sez.

Un., n. 18640 del2022 – come, alla luce della giurisprudenza della Corte di Giustizia chesi è occupata della decorrenza e del dies a quo della prescrizione inrelazione alla posizione dei medici specializzandi, non emerga unpotenziale contrasto tra la soluzione adottata e il principio di effettivitàtutelato dal diritto europeo, in quanto la predetta soluzione appareampiamente rispettosa del richiamo a termini di prescrizioneNumero registro generale 9675/2024Numero sezionale 1029/2026Numero di raccolta generale 11409/2026Data pubblicazione 27/04/2026“ragionevoli”, mediante i quali sia garantita l’adeguatezza dei mezzi ditutela a fronte di un’azione giurisdizionale proposta da un singolo perottenere la protezione dei diritti conferiti da una direttiva comunitaria.Nella specie, non solo a partire dal 27 ottobre 1999 nessuna normadell’ordinamento interno impediva agli odierni ricorrenti di promuovereun giudizio per domandare il risarcimento del danno da tardivadubbio poteva sussistere su quale fosse il soggetto tenuto a risponderedi tale danno (lo Stato), e qualsiasi eventuale incertezza circal’individuazione del giudice munito di giurisdizione a conoscere dellarelativa domanda non poteva impedire il decorso della prescrizione, dalmomento che ogni eventuale errore poteva essere rimediato mediantelo strumento del regolamento di giurisdizione (cfr., ancora, sul punto,la citata Cass. n.32959 del 2022).7.

Va pure sottolineata la compatibilità della soluzione adottatacon i principi affermati dalla giurisprudenza della Corte Europea deiDiritti Umani concernente la tutela del diritto di accesso ad untribunale, sancito dall'art. 6, par. 1, della Convenzione Europea deiDiritti Umani; da questa giurisprudenza, infatti, si ricava che, se, da unlato, il diritto di accesso ad un tribunale deve essere «concreto edeffettivo» (Bellet c.

Francia, 4.12.1995; Zubac c.

Croazia, 5.4.2018),nonché offrire alla persona «una chiara e concreta possibilità di opporsiad un atto che costituisce un'ingerenza nei suoi diritti» (Bellet c.16.7.2013), dall’altro lato le norme che disciplinano le formalità e itermini da rispettare al fine della presentazione di un ricorso o di unadomanda di riesame giudiziario sono finalizzate ad assicurare lacorretta amministrazione della giustizia e in particolare il rispetto delprincipio della certezza del diritto (Canete de Goni c.

Spagna,Numero registro generale 9675/2024Numero sezionale 1029/2026Numero di raccolta generale 11409/2026Data pubblicazione 27/04/202615.10.2003); è pertanto necessario, alla stregua dell’orientamentodella Corte di Strasburgo, che i tribunali applichino le normeprocedurali evitando sia l'eccessivo formalismo che l'eccessivaflessibilità che vanificherebbe i requisiti procedurali stabiliti dalla legge([OSCURATO:PERSONA] ad altri c.

Turchia, [OSCURATO:DATA_NASCITA]).In particolare, con riferimento ai termini di prescrizione, la CorteEDU ([OSCURATO:PERSONA] e altri c.

Spagna, [OSCURATO:DATA_NASCITA]) si è limitata adaffermare che il diritto di instaurare un'azione o di proporre appellodeve sorgere a decorrere dal momento in cui le parti hanno potutoeffettivamente essere informate di una decisione giudiziaria cheimpone loro un obbligo o lede potenzialmente i loro diritti o legittimiinteressi.Non appare dunque ipotizzabile, nel caso di specie, la possibilità diuna violazione dell'art. 6 della Convenzione, se solo si consideri che laprescrizione del diritto al risarcimento del danno per tardiva attuazionedelle direttive comunitarie è fissata in dieci anni, secondo la chiaraindicazione fornita dalle Sezioni Unite (Cass., Sez.

Un., n. 9147 del17/04/2009) e che il diritto era esercitabile immediatamente, nonnecessitando della proposizione preventiva dell'azione davanti algiudice amministrativo, trattandosi di diritto autonomo, scaturentedalla condotta dello Stato italiano (in termini, in motivazione, Cass.,Sez.

Un., n. 18640 del 2022, cit.).8.

Sulla base di tutte le considerazioni che precedono (e non senzarilevarsi che esse riassumono rilievi che in gran parte questa Corteaveva già svolto con le sentenze gemelle nn. 10813, 10814, 10815 e10816 del 2011 nel fissare il dies a quo del decorso della prescrizionee che è singolare si continui ad ignorare), può concludersi che lastatuizione di rigetto della domanda dei ricorrenti, in accoglimentodell’eccezione preliminare di merito di prescrizione del dirittoNumero registro generale 9675/2024Numero sezionale 1029/2026Numero di raccolta generale 11409/2026Data pubblicazione 27/04/2026risarcitorio sollevata dalle amministrazioni convenute, è statacorrettamente assunta dal giudice del merito, conformandosi, in pienalegittimità, ai principi consolidati reiteratamente affermati da questaCorte ed assurti a situazione di “diritto vivente”.In definitiva, i ricorsi vanno dichiarati inammissibili.9.

Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza esono liquidate come da dispositivo, avuto riguardo all’attività difensivaspiegata ed in applicazione dell’art. 4, commi 2 e 4, del DM n. 55 del2014, vigente ratione temporis.10.

Alla condanna dei soccombenti nelle spese processuali deveseguire quella al pagamento da parte loro, in favore delle contropartivittoriose, di una somma equitativamente determinata, ai sensidell’art.96, terzo comma, cod. proc. civ., nella misura liquidata indispositivo.Ciò, in ragione della circostanza che le doglianze proposte, tuttecome si è veduto, assolutamente inammissibili, infrangendosi suorientamenti nomofilattici consolidati da molto tempo, si sono tradotteoggettivamente in un uso abusivo del mezzo di impugnazione, idoneoa determinare un ingiustificato sviamento del sistema processuale daisuoi fini istituzionali, ponendosi in posizione incompatibile con unquadro ordinamentale che, da una parte, deve universalmentegarantire l’accesso alla tutela giurisdizionale dei diritti (art.6 CEDU) e,dall’altra, deve tenere conto del principio costituzionale dellaragionevole durata del processo e della conseguente necessità distrumenti dissuasivi rispetto ad azioni meramente dilatorie,defatigatorie o pretestuose.Tale condotta, integrando gli estremi dell’ “abuso del processo”, sipresta, dunque, ad essere sanzionata con la condanna dellasoccombente al pagamento, in favore della controparte, di una sommaNumero registro generale 9675/2024Numero sezionale 1029/2026Numero di raccolta generale 11409/2026Data pubblicazione 27/04/2026equitativamente determinata, ai sensi dell’art.96, terzo comma, cod.proc. civ. (Cass. 04/08/2021, n. 22208; Cass. 21/09/2022, n. 27568;Cass. 05/12/2022, n. 35593).12.

Sussistono, infine, i presupposti processuali di cui all’art. 13,comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per ilversamento, da parte di tutti i ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolodi contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.

P.Q.MLa Corte dichiara inammissibili i ricorsi.[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e MariaGrazia [OSCURATO:PERSONA], in solido tra loro, a rimborsare alle amministrazionicontroricorrenti le spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro11.200,00, oltre le spese prenotate a debito, nonché, in solido, apagare alle amministrazioni controricorrenti, ai sensi dell’art.96, terzocomma, cod. proc. civ., la somma di Euro 5.600,00.[OSCURATO:PERSONA] a rimborsare alle amministrazionicontroricorrenti le spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro3.000,00, oltre le spese prenotate a debito, nonché a pagare alleamministrazioni controricorrenti, ai sensi dell’art.96, terzo comma,cod. proc. civ., la somma di Euro 1.500,00.Condanna i ricorrenti indicati in epigrafe con capofila GuglielmoLucca, in solido, tra loro, a rimborsare alle amministrazionicontroricorrenti le spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro26.000,00, oltre le spese prenotate a debito, nonché, in solido, apagare alle amministrazioni controricorrenti, ai sensi dell’art.96, terzocomma, cod. proc. civ., la somma di Euro 13.000,00.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002,n. 115, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilNumero registro generale 9675/2024Numero sezionale 1029/2026Numero di raccolta generale 11409/2026Data pubblicazione 27/04/2026versamento, da parte di tutti i ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolodi contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.Così deciso nella Camera di consiglio della Terza Sezione Civile il17 marzo 2026.Il PresidenteRaffaele [OSCURATO:PERSONA] FRASCA

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
domiciliazione digitale ex lege;-ricorrenti-contro[OSCURATO:PERSONA] del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente delConsiglio pro tempore; Ministero della Salute, Ministerodell’Economia e delle Finanze, Ministero dell’IstruzioneUniversità e Ricerca, in persona dei rispettivi Ministri; rappresentatie difesi ope legis dall’Avvocatura Generale dello Stato; condomiciliazione digitale ex lege;-controricorrenti-Numero registro generale 9675/2024Numero sezionale 1029/2026Numero di raccolta generale 11409/2026Data pubblicazione 27/04/2026nonché sul ricorso successivo,proposto da[OSCURATO:PERSONA]; rappresentato e difeso dagli [OSCURATO:PERSONA] eMaria [OSCURATO:PERSONA], in virtù di procura in calce al ricorso;-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente delConsiglio pro tempore; Ministero della Salute, Ministerodell’Economia e delle Finanze, Ministero dell’IstruzioneUniversità e Ricerca, in persona dei rispettivi Ministri; rappresentatie difesi ope legis dall’Avvocatura Generale dello Stato; condomiciliazione digitale ex lege;-controricorrenti-e sul ricorso successivo,proposto da[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], MariniDonatella, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], MesitiCarmen, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], MoscaRachele, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Nicolìrappresentati e difesi dall’[OSCURATO:PERSONA], in virtù di procurein calce al ricorso e, per [OSCURATO:PERSONA], in virtù di procura notarile del28/12/2023 per notaio [OSCURATO:PERSONA];Numero registro generale 9675/2024Numero sezionale 1029/2026Numero di raccolta generale 11409/2026Data pubblicazione 27/04/2026-ricorrenti-contro[OSCURATO:PERSONA] del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente delConsiglio pro tempore; Ministero della Salute, Ministerodell’Economia e delle Finanze, Ministero dell’IstruzioneUniversità e Ricerca, in persona dei rispettivi Ministri;-controricorrenti-avverso la sentenza n. 6999/2023 della CORTE di APPELLO di ROMA,resa e pubblicata, ex art. 281-sexies cod. proc. civ., il 31/10/2023;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17marzo 2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].Gli odierni ricorrenti convennero davanti al Tribunale di Roma laPresidenza del Consiglio dei ministri e i Ministeri indicati in epigrafe,chiedendone la condanna al risarcimento dei danni conseguenti allamancata attuazione delle direttive europee 75/362/CEE, 75/363/CEE e82/76/CEE, in tema di adeguata remunerazione spettante per lafrequenza di corsi di specializzazione medica in cui si eranoimmatricolati negli anni compresi tra il 1983 ed il 1990.il Tribunale, dichiarata la carenza di legittimazione passiva deiMinisteri convenuti, rigettò la domanda in confronto della Presidenzadel Consiglio dei Ministri per intervenuta prescrizione.La Corte d’appello di Roma, con sentenza 31 ottobre 2023, n. 6999,ha rigettato le impugnazioni distintamente proposte, singolarmente, dadue medici, e, cumulativamente, da un gruppo di medici.Per la cassazione di tale sentenza [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso, sulla base diquattro motivi.Numero registro generale 9675/2024Numero sezionale 1029/2026Numero di raccolta generale 11409/2026Data pubblicazione 27/04/2026Con distinto atto [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per lacassazione della medesima sentenza, sulla base di un unico, articolatomotivo.Con ulteriore distinto atto anche i ricorrenti indicati in epigrafe concapofila [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso per la cassazione dellamedesima sentenza, sulla base di un unico, articolato motivo.A ciascun ricorso hanno risposto, con distinto controricorso, leamministrazioni intimate.La trattazione dei ricorsi è stata fissata in adunanza camerale aisensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ..Il pubblico ministero non ha presentato conclusioni scritte.[OSCURATO:PERSONA] ha depositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], LucianoMazzucco, [OSCURATO:PERSONA] si articola nei seguenti motivi.1.1. Con il primo motivo si denuncia la violazione e falsaapplicazione dell’articolo 101, secondo comma, Cost., per avere laCorte d’appello fondato la propria decisione di rigetto della domandaesclusivamente sulla base degli orientamenti giurisprudenziali dilegittimità, senza procedere alla doverosa applicazione della legge.1.2. Con il secondo motivo si denuncia la violazione e/o falsaapplicazione dell’art. 2935 cod. civ., per avere individuato il termineiniziale di decorrenza della prescrizione decennale del diritto vantatodagli appellanti (odierni ricorrenti) alla data (27 ottobre 1999) dientrata in vigore della legge n.370 del 19 ottobre 1999; data in cui nonsarebbe stato ancora possibile azionare il predetto diritto, non essendoancora stato rimosso l’ostacolo all’adeguamento dell’ordinamentointerno a quello comunitario, ciò che sarebbe avvenuto solo con i DPCMdel 7 marzo, del 6 luglio e del 2 novembre 2007.Numero registro generale 9675/2024Numero sezionale 1029/2026Numero di raccolta generale 11409/2026Data pubblicazione 27/04/20261.3. Con il terzo motivo si denuncia violazione e/o falsaapplicazione degli artt. 3 Cost. e 14 Convenzione EDU.1.4. Con il quarto motivo si denuncia la violazione e falsaapplicazione degli artt. 91 e 92, secondo comma, cod. proc. civ., perla mancata compensazione delle spese di lite, atteso il contrastogiurisprudenziale esistente in materia.2. Con un unico motivo, [OSCURATO:PERSONA] denuncia, ai sensi dell’art.360 n. 3 cod. proc. civ., “Violazione e falsa applicazione delle norme edei principi in materia di risarcimento del danno da omesso e/o tardivoe/o parziale recepimento di direttive comunitarie oltreché degli artt. 5e 189 del Trattato CEE, degli artt. 10 Cost., 1, 10, 11, 12 delle Preleggi,degli artt. 2934, 2935, 2938 cc, dell’art. 6 d.lgs. [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 257 edell’art. 11 L. 370/1999”.3. Con un unico motivo, i ricorrenti indicati in epigrafe con capofilaGuglielmo Lucca denunciano, ai sensi dell’art. 360 n. 3 cod. proc. civ.,«violazione e falsa applicazione delle norme e dei principi in materia dirisarcimento del danno derivante da omesso e/o tardivo recepimentodi direttive comunitarie nonché degli artt. 5 e 189 del Trattato CEE,dell'art. 10 Cost.; dell'art. 19, comma 1, seconda parte, del Trattatosull'Unione Europea; dell'art. 47 della Carta dei diritti fondamentalidell'Unione, cd. Carta di Nizza (approvata il 7 dicembre 2000); delleDir. CEE 82/76, 75/363 e 93/16, delle sentenze della Corte di GiustiziaEuropea 25 febbraio 1999 (procedimento C-131/97) e del 3 ottobre2000; violazione e falsa applicazione dell'art. 1 del Protocollo n. 1 allaCEDU; degli artt. 1, 10, 11 e 12 delle Preleggi; degli artt. 2934, 2935e 2938 c. c., dell'art. 6 del d.lgs. 8 agosto 1991, n. 257 ..., nonchédell'art. 11 della Legge n. 370/99».I ricorrenti sostengono che la legge n. 370 del 1999 non puòassumere rilievo ai fini della determinazione del danno risarcibile e,Numero registro generale 9675/2024Numero sezionale 1029/2026Numero di raccolta generale 11409/2026Data pubblicazione 27/04/2026conseguentemente, neanche ai fini della individuazione della data didecorrenza del termine di prescrizione.Il giudice del merito avrebbe quindi errato, mancando diconsiderare che la prescrizione non avrebbe potuto farsi decorrere senon da quando sarebbero state elise le incertezze giurisprudenziali disettore (e dunque dal 17 maggio 2011, atteso che nel 2005 era statafugata l’incertezza sulla giurisdizione, nel 2009 quella sulla naturadell’azione esperibile e, appunto nel 2011, quella sulla legittimazionepassiva unica dello Stato), anche alla luce della giurisprudenzaunionale, eventualmente da investire con rinvio pregiudiziale, attesa lanecessità di assicurare la piena ed effettiva attuazione della normativasovranazionale.4. Va anzitutto dichiarata l’inammissibilità del primo, terzo e quartomotivo del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], LucianoMazzucco, [OSCURATO:PERSONA].4.1. l’inammissibilità del primo motivo – con cui, in sostanza,denunciando la violazione del principio costituzionale che sancisce chei giudici sono soggetti soltanto alla legge (art.101, secondo comma,Cost.), si deduce che il giudice del merito avrebbe fatto entrareindebitamente, nel nostro ordinamento, il contrario principio dello staredecisis – è manifesta.Invero, la Corte d’appello ha fondato la sua decisione proprio sullabase delle norme di legge – in particolare, l’art.11 della legge n. 370del 1999 – che hanno consentito, attraverso un’operazione di maturainterpretativa, di individuare il dies a quo del termine prescrizionale.La circostanza che, per confortare l’operazione interpretativacompiuta, il giudice del merito abbia evocato un precedente conformeorientamento giurisprudenziale, non si traduce nell’indebitaNumero registro generale 9675/2024Numero sezionale 1029/2026Numero di raccolta generale 11409/2026Data pubblicazione 27/04/2026applicazione del principio dello stare decisis in violazione del diversoprincipio costituzionale di esclusiva soggezione del giudice alla legge.4.2. Inammissibile è altresì il terzo motivo, il quale trovafondamento in un (erroneo) presupposto dogmatico di partenza,ovverosia la sussistenza di un (invece inesistente) principio di parità ditrattamento di tutti gli specializzandi immatricolatisi precedentementeai DPCM del 2007, a prescindere dall’epoca in cui conseguirono laspecializzazione.Dovrebbe, in altri termini, ritenersi che, poiché nel 2006 agli iscrittialle scuole di specializzazione fu accordata una remunerazione d’unacerta misura, tutti coloro che avevano frequentato le scuole dispecializzazione negli anni precedenti avevano maturato il diritto apercepire ex post la stessa remunerazione.Il motivo è inammissibile già in quanto non si confronta con la ratiodecidendi della sentenza impugnata, che non è basata sulladi categorie distinte di specializzandi, ma sul rilievo della prescrizionedel diritto azionato dai ricorrenti (originari attori), tempestivamenteeccepita dalle amministrazioni convenute.In ogni caso, la censura è inammissibile ex art. 360-bis, n. 1, cod.proc. civ., alla luce del consolidato orientamento di questa Cortesecondo cui “la disciplina del trattamento economico dei medicispecializzandi, prevista dall'art. 39 del d.lgs. n. 368 del 1999, siapplica, per effetto di ripetuti differimenti, in favore dei medici iscrittialle relative scuole di specializzazione solo a decorrere dall'annoaccademico 2006-2007 e non a quelli iscritti negli anni antecedenti,che restano soggetti alla disciplina di cui al d.lgs. n. 257 del 1991, siasotto il profilo ordinamentale che economico, giacché la Direttiva93/16/CEE non introduce alcun nuovo ed ulteriore obbligo con riguardoNumero registro generale 9675/2024Numero sezionale 1029/2026Numero di raccolta generale 11409/2026Data pubblicazione 27/04/2026alla misura della borsa di studio di cui al d.lgs. cit.” (Cass. n. 13445 del2018; nello stesso senso, ex plurimis, Cass. n. 35376 del 2023; Cass.n. 1157 del 2022; Cass. n. 6355 del 2018).4.3. Inammissibile, per manifesta infondatezza, è, ancora, il quartomotivo.In proposito va ribadito – dando continuità ad un consolidatoorientamento di questa Corte – che la regola che deve guidare il giudicedel merito nella regolazione delle spese processuali è quella fondatasulla soccombenza (art.91 cod. proc. civ.), mentre la compensazione,parziale o totale, al verificarsi delle ragioni previste dall’art.92, secondocomma, cod. proc. civ. (nella formulazione applicabile rationetemporis), è riservata al prudente apprezzamento del giudice e trovaquindi fondamento in un potere di natura discrezionale, il cui esercizioè di norma incensurabile in sede di legittimità – salvo che per illogicità,inesistenza o apparenza della motivazione (Cass. 03/07/2019, n.17816; Cass. 26/07/2021, n. 21400) – e che trova il suo unico limitenell’impossibilità di porre le spese a carico della parte totalmentevittoriosa (Cass. 24/06/2003, n. 10009; Cass. 26/11/2020, n. 26912).La compensazione delle spese non costituisce, dunque, oggetto diun diritto della parte ma integra una facoltà discrezionale del giudicedi merito, il quale non è tenuto a dare ragione con una espressamotivazione del mancato uso di tale sua facoltà, con la conseguenzache la pronuncia di condanna alle spese, anche se adottata senzaprendere in esame l’eventualità di una compensazione, non può esserecensurata in cassazione, neppure sotto il profilo della mancanza dimotivazione (Cass., Sez. Un., 15/07/2005, n. 14989; Cass.31/03/2006, n. 7607; Cas.26/04/2019, n. 11329).Perfettamente conforme a diritto è, dunque, la statuizione sullespese contenuta nella sentenza gravata, in quanto la condanna nelleNumero registro generale 9675/2024Numero sezionale 1029/2026Numero di raccolta generale 11409/2026Data pubblicazione 27/04/2026spese è stata emessa in legittima applicazione del principio dellasoccombenza, e in quanto non sussiste un diritto della partesoccombente ad ottenere la compensazione delle spese medesime, inragione della sussistenza di un contrasto giurisprudenziale sullequestioni evocate in giudizio.5. Va, a questo punto, delibato il secondo motivo del ricorsoproposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e MariaGrazia [OSCURATO:PERSONA], il quale, denunciando la violazione dell’art.2935 cod.proc. civ., deve essere esaminato congiuntamente all’unico motivo deiricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA] e dai ricorrenti indicati in epigrafecon capofila [OSCURATO:PERSONA], stante il rapporto di stretta connessionetra le doglianze che vi sono esposte.Tutte queste censure sono inammissibili a norma dell’art. 360-bis,n. 1, cod. proc. civ..5.1. È ormai ius receptum, nella giurisprudenza di questa Corte, ilprincipio secondo cui il diritto al risarcimento del danno dainadempimento della direttiva n. 82/76/CEE, riassuntiva delle direttiven. 75/362/CEE e n. 75/363/CEE, sorto in favore dei soggetti cheavevano seguito corsi di specializzazione medica iniziati, dopol’applicabilità del regime eurounitario ed entro l’anno accademico1990-1991, in condizioni tali che, se detta direttiva fosse stata attuata,avrebbero acquisito i diritti da essa previsti, si prescrive nel termine didieci anni decorrente dal 27 ottobre 1999, data di entrata in vigoredell’art.11 della legge 19 ottobre 1999, n. 370 (cfr. già Cass.09/02/2012, n. 1917, che riprende Cass. 17/05/2011, nn. 10813,10814, 10815, 10816 del 2011; successivamente, ex multis, Cass.15/11/2016, n. 23199; Cass. 31/05/2018, n. 13758; Cass., Sez. Un.,27/11/2018, n. 30649; Cass. 19/06/2019, n. 16452; Cass.Numero registro generale 9675/2024Numero sezionale 1029/2026Numero di raccolta generale 11409/2026Data pubblicazione 27/04/202619/07/2019, n. 16452; Cass. 24/01/2020, n. 1589; Cass. 07/07/2020,n. 14112; Cass. 11/09/2020, n. 18961; Cass.13/12/2021, n. 39421;Cass. 11/02/2022, n. 4573; Cass. 14/03/2022, n. 8096; Cass., Sez.Un., 31/05/2022, n. 17619; Cass., Sez. Un., 09/06/2022, n. 18640;Cass. 27/09/2022, n. 28130; Cass. 09/11/2022, n. 32959;Cass.03/03/2023, n.23697; Cass. 03/08/2023, n. 23771; Cass.07/08/2023, n. 24029; Cass. 06/12/2023, n. 34212; Cass.30/12/2023, n.36556; Cass. 14/03/2024, n.6891; Cass. 25/03/2024,n.7984; Cass. 02/04/2024, n.8691; Cass. 03/04/2024, n. 8715; Cass.05/04/2024, n.9168).Questo consolidato orientamento trova fondamento nel rilievosecondo il quale, «a seguito della tardiva ed incompleta trasposizionenell’ordinamento interno delle direttive n. 75/362/CEE e n. 82/76/CEE,relative al compenso in favore dei medici ammessi ai corsi dispecializzazione universitari - realizzata solo con il d.lgs. 8 agosto1991, n. 257 - è rimasta inalterata la situazione di inadempienza delloStato italiano in riferimento ai soggetti che avevano maturato inecessari requisiti nel periodo che va dal 1° gennaio 1983 al terminedell’anno accademico 1990-1991. La lacuna è stata parzialmentecolmata con la L. 19 ottobre 1999, n. 370, art. 11, che ha riconosciutoil diritto ad una borsa di studio soltanto in favore dei beneficiari dellesentenze irrevocabili emesse dal giudice amministrativo; ne consegueche tutti gli aventi diritto ad analoga prestazione, ma tuttavia esclusidal citato art. 11, hanno avuto da quel momento la ragionevolecertezza che lo Stato non avrebbe più emanato altri atti diadempimento alla normativa Europea. Nei confronti di costoro,pertanto, la prescrizione decennale della pretesa risarcitoria cominciaa decorrere dal 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore delmenzionato art. 11» (così la citata Cass. n. 1917 del 2012).Numero registro generale 9675/2024Numero sezionale 1029/2026Numero di raccolta generale 11409/2026Data pubblicazione 27/04/20265.2. In senso contrario, non assume rilevanza l’argomento secondoil quale solo in tempi ampiamente successivi al 1999 la giurisprudenzadi questa Corte avrebbe escluso quelle incertezze inibenti la decorrenzadella prescrizione in pregiudizio del danneggiato, relative ad aspettiquali: l’individuazione della giurisdizione, se ordinaria oamministrativa; la natura dell’azione esperibile, se contrattuale oaquiliana; il termine di prescrizione; l’individuazione del legittimatopassivo della domanda, se solo lo Stato o meno.Detti argomenti – come già questa Corte ha più volte avuto mododi rimarcare (tra le altre, cfr. la citata Cass. 09/11/2022, n.32959) –sono del tutto infondati e inidonei a indurre a un ripensamento dellastabile nomofilachia richiamata.Giova ricordare, al riguardo, che la questione della giurisdizionenon incide affatto sulla consapevolezza della cristallizzazione dellalesione e quindi sulla possibilità, per il danneggiato, di interrompere lasua inerzia e il decorso del termine prescrizionale che, come noto, nonha bisogno di iniziative giurisdizionali ma può ben essere stragiudiziale.Del pari, non ha alcun rilievo l’individuazione della naturadell’azione esperibile, mentre la più ampia durata decennale dellastessa, quale ricostruita, fa sì che la sua determinazione non abbiaavuto alcun riflesso sulla maturazione della stessa.Quanto alla legittimazione passiva – premesso che, come si è giàevidenziato, è dello Stato in persona della [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio deiMinistri, mentre l'evocazione in giudizio di un diverso organo statualenon si traduce nella mancata instaurazione del rapporto processuale,costituendo una mera irregolarità, sanabile ai sensi dell’art. 4 dellalegge n. 260 del 1958 (Cass., Sez. Un., 27/11/2018, n. 30649), sicchésolo se diretta nei confronti della sola Università l'interruzione dellaprescrizione risulta inidonea (Cass.25/07/2019, n. 20099) – vaNumero registro generale 9675/2024Numero sezionale 1029/2026Numero di raccolta generale 11409/2026Data pubblicazione 27/04/2026osservato che dalla normativa del 1999 doveva ragionevolmentedesumersi che il destinatario del credito era individuabilenell’amministrazione statale e non nell'autonomia universitaria.5.3. Con riferimento alla remunerazione, giova tornare adevidenziare che, a séguito dell’intervento con il quale il legislatore –dettando l'art. 11 della legge 19 ottobre 1999, n. 370 – ha effettuatouna aestimatio del danno, alla precedente obbligazione risarcitoria permancata attuazione delle direttive si è sostituita un'obbligazionesatisfattiva avente natura di debito di valuta, iscritta in una cornice didisciplina comunitaria nella quale non è rinvenibile una definizione diretribuzione adeguata, né sono posti i criteri per la determinazionedella stessa, come ribadito anche dalla pronuncia della Corte digiustizia, 24 gennaio 2018, C-616/16 e C617-16 (cfr., ancora, la citataCass. n. 32959 del 2022, nonché, in modo articolato,Cass.24/01/2020, n. 1641).5.4. Quanto sopra si coordina con i rilievi da svolgere in ordine alladisciplina del trattamento economico dei medici specializzandi di cuiall'art. 39 del d.lgs. n. 368 del 1999, applicabile, per effetto di ripetutidifferimenti, in favore dei medici iscritti alle scuole di specializzazionea decorrere dall’anno accademico 2006-2007 e non a quelli iscritti neglianni antecedenti, che, ove a regime secondo la normativa statale direcepimento, restano soggetti alla disciplina di cui al d.lgs. n. 257 del1991, sotto il profilo sia ordinamentale che economico, giacché, inparticolare, la direttiva n. 93/16, rispetto alla quale quella n. 2005/36nulla sposta, non ha introdotto alcun nuovo e ulteriore obbligo conriguardo alla misura della borsa di studio.In altre parole, non è individuabile alcun momento in cui si èstabilita una remunerazione adeguata da valutarsi come la solarecettiva della disciplina unionale, tale da poter concludere, anche inNumero registro generale 9675/2024Numero sezionale 1029/2026Numero di raccolta generale 11409/2026Data pubblicazione 27/04/2026tesi, che esclusivamente a far data da allora avrebbe potuto decorrerela prescrizione (cfr., in termini, Cass. 09/11/2022, n. 32959, cit.).6. Alla luce di quanto si è rilevato, non vi è alcuna incertezza, sullaquestione in esame, che imponga il rinvio interpretativo alla Corte diGiustizia dell'Unione Europea.In proposito, i ricorrenti indicati in epigrafe con capofila GuglielmoLucca formulano espressa istanza di rinvio pregiudiziale alla Corte diGiustizia dell’Unione Europea ex art. 267 T.F.U.E., per investirla dellaseguente questione: «se alla stregua del diritto dell'Unione, un rimediogiurisdizionale possa considerarsi effettivo prima che sia definita lanatura giuridica dell'azione esperibile, con le conseguenti ricadute suitermini di prescrizione, prima che sia identificato il soggetto legittimatopassivamente e prima che sia individuata la giurisdizione internacompetente a conoscere la domanda».Con analoga istanza il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] invoca disporsirinvio pregiudiziale affinché la Corte di Giustizia chiarisca se «allastregua del diritto dell’Unione, un rimedio giurisdizionale possaconsiderarsi effettivo prima che sia definita (i) la natura giuridicadell’azione esperibile, tale da incidere sui termini di prescrizione; primache sia individuato (ii) il soggetto legittimato passivamente e (iii) lagiurisdizione interna cui rivolgersi».Le istanze non possono essere accolte, atteso che questa Corte hagià rilevato – da ultimo, con la già citata Cass., Sez. Un., n. 18640 del2022 – come, alla luce della giurisprudenza della Corte di Giustizia chesi è occupata della decorrenza e del dies a quo della prescrizione inrelazione alla posizione dei medici specializzandi, non emerga unpotenziale contrasto tra la soluzione adottata e il principio di effettivitàtutelato dal diritto europeo, in quanto la predetta soluzione appareampiamente rispettosa del richiamo a termini di prescrizioneNumero registro generale 9675/2024Numero sezionale 1029/2026Numero di raccolta generale 11409/2026Data pubblicazione 27/04/2026“ragionevoli”, mediante i quali sia garantita l’adeguatezza dei mezzi ditutela a fronte di un’azione giurisdizionale proposta da un singolo perottenere la protezione dei diritti conferiti da una direttiva comunitaria.Nella specie, non solo a partire dal 27 ottobre 1999 nessuna normadell’ordinamento interno impediva agli odierni ricorrenti di promuovereun giudizio per domandare il risarcimento del danno da tardivadubbio poteva sussistere su quale fosse il soggetto tenuto a risponderedi tale danno (lo Stato), e qualsiasi eventuale incertezza circal’individuazione del giudice munito di giurisdizione a conoscere dellarelativa domanda non poteva impedire il decorso della prescrizione, dalmomento che ogni eventuale errore poteva essere rimediato mediantelo strumento del regolamento di giurisdizione (cfr., ancora, sul punto,la citata Cass. n.32959 del 2022).7. Va pure sottolineata la compatibilità della soluzione adottatacon i principi affermati dalla giurisprudenza della Corte Europea deiDiritti Umani concernente la tutela del diritto di accesso ad untribunale, sancito dall'art. 6, par. 1, della Convenzione Europea deiDiritti Umani; da questa giurisprudenza, infatti, si ricava che, se, da unlato, il diritto di accesso ad un tribunale deve essere «concreto edeffettivo» (Bellet c. Francia, 4.12.1995; Zubac c. Croazia, 5.4.2018),nonché offrire alla persona «una chiara e concreta possibilità di opporsiad un atto che costituisce un'ingerenza nei suoi diritti» (Bellet c.16.7.2013), dall’altro lato le norme che disciplinano le formalità e itermini da rispettare al fine della presentazione di un ricorso o di unadomanda di riesame giudiziario sono finalizzate ad assicurare lacorretta amministrazione della giustizia e in particolare il rispetto delprincipio della certezza del diritto (Canete de Goni c. Spagna,Numero registro generale 9675/2024Numero sezionale 1029/2026Numero di raccolta generale 11409/2026Data pubblicazione 27/04/202615.10.2003); è pertanto necessario, alla stregua dell’orientamentodella Corte di Strasburgo, che i tribunali applichino le normeprocedurali evitando sia l'eccessivo formalismo che l'eccessivaflessibilità che vanificherebbe i requisiti procedurali stabiliti dalla legge([OSCURATO:PERSONA] ad altri c. Turchia, [OSCURATO:DATA_NASCITA]).In particolare, con riferimento ai termini di prescrizione, la CorteEDU ([OSCURATO:PERSONA] e altri c. Spagna, [OSCURATO:DATA_NASCITA]) si è limitata adaffermare che il diritto di instaurare un'azione o di proporre appellodeve sorgere a decorrere dal momento in cui le parti hanno potutoeffettivamente essere informate di una decisione giudiziaria cheimpone loro un obbligo o lede potenzialmente i loro diritti o legittimiinteressi.Non appare dunque ipotizzabile, nel caso di specie, la possibilità diuna violazione dell'art. 6 della Convenzione, se solo si consideri che laprescrizione del diritto al risarcimento del danno per tardiva attuazionedelle direttive comunitarie è fissata in dieci anni, secondo la chiaraindicazione fornita dalle Sezioni Unite (Cass., Sez. Un., n. 9147 del17/04/2009) e che il diritto era esercitabile immediatamente, nonnecessitando della proposizione preventiva dell'azione davanti algiudice amministrativo, trattandosi di diritto autonomo, scaturentedalla condotta dello Stato italiano (in termini, in motivazione, Cass.,Sez. Un., n. 18640 del 2022, cit.).8. Sulla base di tutte le considerazioni che precedono (e non senzarilevarsi che esse riassumono rilievi che in gran parte questa Corteaveva già svolto con le sentenze gemelle nn. 10813, 10814, 10815 e10816 del 2011 nel fissare il dies a quo del decorso della prescrizionee che è singolare si continui ad ignorare), può concludersi che lastatuizione di rigetto della domanda dei ricorrenti, in accoglimentodell’eccezione preliminare di merito di prescrizione del dirittoNumero registro generale 9675/2024Numero sezionale 1029/2026Numero di raccolta generale 11409/2026Data pubblicazione 27/04/2026risarcitorio sollevata dalle amministrazioni convenute, è statacorrettamente assunta dal giudice del merito, conformandosi, in pienalegittimità, ai principi consolidati reiteratamente affermati da questaCorte ed assurti a situazione di “diritto vivente”.In definitiva, i ricorsi vanno dichiarati inammissibili.9. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza esono liquidate come da dispositivo, avuto riguardo all’attività difensivaspiegata ed in applicazione dell’art. 4, commi 2 e 4, del DM n. 55 del2014, vigente ratione temporis.10. Alla condanna dei soccombenti nelle spese processuali deveseguire quella al pagamento da parte loro, in favore delle contropartivittoriose, di una somma equitativamente determinata, ai sensidell’art.96, terzo comma, cod. proc. civ., nella misura liquidata indispositivo.Ciò, in ragione della circostanza che le doglianze proposte, tuttecome si è veduto, assolutamente inammissibili, infrangendosi suorientamenti nomofilattici consolidati da molto tempo, si sono tradotteoggettivamente in un uso abusivo del mezzo di impugnazione, idoneoa determinare un ingiustificato sviamento del sistema processuale daisuoi fini istituzionali, ponendosi in posizione incompatibile con unquadro ordinamentale che, da una parte, deve universalmentegarantire l’accesso alla tutela giurisdizionale dei diritti (art.6 CEDU) e,dall’altra, deve tenere conto del principio costituzionale dellaragionevole durata del processo e della conseguente necessità distrumenti dissuasivi rispetto ad azioni meramente dilatorie,defatigatorie o pretestuose.Tale condotta, integrando gli estremi dell’ “abuso del processo”, sipresta, dunque, ad essere sanzionata con la condanna dellasoccombente al pagamento, in favore della controparte, di una sommaNumero registro generale 9675/2024Numero sezionale 1029/2026Numero di raccolta generale 11409/2026Data pubblicazione 27/04/2026equitativamente determinata, ai sensi dell’art.96, terzo comma, cod.proc. civ. (Cass. 04/08/2021, n. 22208; Cass. 21/09/2022, n. 27568;Cass. 05/12/2022, n. 35593).12. Sussistono, infine, i presupposti processuali di cui all’art. 13,comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per ilversamento, da parte di tutti i ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolodi contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto. P.Q.MLa Corte dichiara inammissibili i ricorsi.[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e MariaGrazia [OSCURATO:PERSONA], in solido tra loro, a rimborsare alle amministrazionicontroricorrenti le spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro11.200,00, oltre le spese prenotate a debito, nonché, in solido, apagare alle amministrazioni controricorrenti, ai sensi dell’art.96, terzocomma, cod. proc. civ., la somma di Euro 5.600,00.[OSCURATO:PERSONA] a rimborsare alle amministrazionicontroricorrenti le spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro3.000,00, oltre le spese prenotate a debito, nonché a pagare alleamministrazioni controricorrenti, ai sensi dell’art.96, terzo comma,cod. proc. civ., la somma di Euro 1.500,00.Condanna i ricorrenti indicati in epigrafe con capofila GuglielmoLucca, in solido, tra loro, a rimborsare alle amministrazionicontroricorrenti le spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro26.000,00, oltre le spese prenotate a debito, nonché, in solido, apagare alle amministrazioni controricorrenti, ai sensi dell’art.96, terzocomma, cod. proc. civ., la somma di Euro 13.000,00.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002,n. 115, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilNumero registro generale 9675/2024Numero sezionale 1029/2026Numero di raccolta generale 11409/2026Data pubblicazione 27/04/2026versamento, da parte di tutti i ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolodi contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.Così deciso nella Camera di consiglio della Terza Sezione Civile il17 marzo 2026.Il PresidenteRaffaele [OSCURATO:PERSONA] FRASCA
Sentenza Cassazione n. 11409/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris