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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 28 aprile 2026

Cassazione n. 11548/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];- ricorrente -contro2026 I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA],1623 in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO;- controricorrente -avverso la sentenza n. 393/2024 della CORTE D'APPELLO diPALERMO, depositata il 04/06/2024 R.G.N. 560/2022;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del27/03/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 25745/2024Numero sezionale 1623/2026Data pubblicazione 28/04/20261.

Con la sentenza n. 1659/2022 il Tribunale di Palermoannullava l’avviso di addebito n. 596 2019 00090145 81 000con il quale l’INPS aveva richiesto al [OSCURATO:SOCIETA]. il pagamento di euro 184.847,41 a titolo dicontributi, per il periodo dal mese di agosto 1990 al mese digiugno 1999, relativi alla posizione della lavoratrice CinziaBertolami.

Il Tribunale di Palermo dichiarava che l’intero debitoera prescritto e annullava l’avviso di addebito notificato.2.

Avverso tale sentenza proponeva appello l’INPS chiedendo dipoter fornire la prova conclusiva circa l’interruzione dellaprescrizione. [OSCURATO:PERSONA] di Sicilia-[OSCURATO:PERSONA] s.p.asresisteva al gravame eccependo la inammissibilità per tardivitàdella produzione dei documenti richiesti.

La società riproponevai motivi di opposizione non esaminati per assorbimento dalladecisione di primo grado.2.1.

Con la sentenza n. 393/2024 depositata in data04/06/2024 la Corte di Appello di Palermo, sezione lavoro, haaccolto l’appello e in riforma della sentenza impugnata hacondannato la società appellata a versare all’INPS i contributirelativi agli anni 1997, 1998 e 1999, con gli interessi e sanzioni,negli importi indicati nell’avviso di addebito opposto.3.

Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione laGiornale di Sicilia-[OSCURATO:PERSONA] s.p.a. articolando tremotivi di gravame.

L’INPS si è costituito con controricorsochiedendo il rigetto dell’impugnazione.4.

La parte ricorrente ha depositato memoria illustrativa.5.

Il ricorso è stato trattato dal Collegio nella camera di consigliodel 27/03/2026.Ragioni della decisione:Numero registro generale 25745/2024Numero sezionale 1623/20261.

Con il primo motivo di ricorso si deduce violazione deNgulmi earor dtit r.a ccolta generale 11548/2026Data pubblicazione 28/04/2026112 e 345 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4,c.p.c..

Con questo motivo ci si duole dell’omesso esame delledue eccezioni sollevate dal [OSCURATO:SOCIETA]. negli attidifensivi in primo grado (ricorso) e riproposte in secondo grado(memoria di costituzione).

Si tratta dell’eccezione di difetto dilegittimazione attiva dell’Inps circa i contributi dovuti inrelazione alla posizione lavorativa della sig.ra [OSCURATO:PERSONA] edell’eccezione di avvenuto pagamento dei predetti contributi infavore dell’Inpgi.

Il Tribunale avrebbe valutato comeinteramente prescritta la pretesa contributiva e dichiarato che«le restanti eccezioni vengono assorbite» mentre la Corte diAppello avrebbe ritenuto ritualmente interrotta la prescrizionema non avrebbe esaminato, come avrebbe dovuto, le dueeccezioni in questione.2.

Con il secondo motivo di ricorso si deduce omesso esamecirca fatti e documenti decisivi per il giudizio che sono statioggetto di discussione tra le parti (art. 360, primo comma, n. 5,c.p.c.).

Secondo la parte ricorrente «La Corte di Appello non hapreso in esame il fatto storico decisivo che il Giornale di Siciliaha rilevato in primo grado (e ha riproposto in appello) circal’avvenuto pagamento dei contributi per gli anni 1997(dicembre), 1998 e 1999 in favore dell’INPGI in relazione allaposizione della sig.ra [OSCURATO:PERSONA].

L’avvenuto pagamento deipredetti contributi in favore di INPGI deve considerarsi un “fattostorico” la cui esistenza risulta dagli atti processuali e daidocumenti processuali, che ha costituito oggetto di discussionetra le parti e che ha carattere decisivo ai fini della risoluzionedella controversia».3.

Con il terzo motivo di ricorso si deduce violazione e/o falsaapplicazione degli artt. 110 e 113 c.p.c. e art. 1, comma 103,Numero registro generale 25745/2024della legge n. 234 del 30/12/2021, in relazione all’art. 360, nN. umero sezionale 1623/2026Numero di raccolta generale 11548/20263, c.p.c. e ci si duole che la sentenza impugnata non avrebbeData pubblicazione 28/04/2026considerato che, per effetto dell’art. 1, comma 103, della leggen. 234 del 30.12.2021, la estinzione dell’INPGI e il trasferimentodella relativa gestione nell’INPS comportano che i pagamenti giàeffettuati all’INPGI siano opponibili all’INPS.4.

Il primo motivo di ricorso è fondato.

Il Tribunale di Palermoha annullato l’avviso di addebito sul presupposto che, difettandoprova dell’atto interruttivo allegato come intervenuto nel 2016,l’intero credito si fosse prescritto.

Ha esplicitamente dichiaratoassorbite le altre eccezioni sollevate dalla società odiernaricorrente e, in particolare, quella relativa al pagamento deicontributi all’INPGI.5.

La società ricorrente ha dedotto di aver riproposto nellamemoria di costituzione in appello le medesime eccezioni per ilcaso di accoglimento dell’appello dell’INPS.

A pagina 14 dellamemoria della società in grado di appello si legge: «sullariproposizione delle difese del primo grado.

Nella sentenza oggiimpugnata si legge quanto segue: “rilevato, dunque, cheessendo decorsi ben più di cinque anni tra la data dell’ultimadiffida ([OSCURATO:DATA_NASCITA]) e la notifica dell’atto impugnato, non puòche essere affermata la prescrizione del credito dell’Inps. lerestanti eccezioni vengono assorbite” (p. 4, doc. aa, cit.).

Pernon peccare di difesa, si ripropongono qui di seguito lemedesime argomentazioni già svolte in primo grado e nonesaminate dal tribunale perché assorbite dalla decisione sullaprescrizione».6.

Tanto era necessario e sufficiente, avuto riguardo alconsolidato orientamento di questa Corte secondo il quale:la parte pienamente vittoriosa nel merito in primo grado non hal'onere di proporre, in ipotesi di gravame formulato dalNumero registro generale 25745/2024soccombente, appello incidentale specifico per richiamare inN umero sezionale 1623/2026Numero di raccolta generale 11548/2026discussione le eccezioni e le questioni che risultino superateData pubblicazione 28/04/2026o assorbite, difettando di interesse al riguardo, ma è soltantotenuta a riproporle espressamente nel nuovo giudizio in modochiaro e preciso, tale da manifestare in forma non equivoca lasua volontà di chiederne il riesame, al fine di evitare lapresunzione di rinuncia derivante da un comportamentoomissivo, ai sensi dell'art. 346 cod. proc. civ. (Cass.27/01/2003, n. 1161, Cass. 11/06/2010, n. 14086, Cass.26/11/2010, n. 24021; Cass. 28/11/2016, n. 24124).7.

La Corte di Appello, ritenuta la sussistenza della provadell’atto interruttivo, ha dichiarato dovute le somme richiestedall’INPS ma non ha esaminato le eccezioni in questione che invia subordinata, per il caso di accoglimento dell’appellodell’INPS, andavano esaminate passando al merito dellapretesa.8.

Si consideri, infatti, che: l'omessa pronuncia su alcuni deimotivi di appello, e, in genere, su una domanda, eccezione oistanza ritualmente introdotta in giudizio, integra una violazionedell'art. 112 cod. proc. civ., che deve essere fatta valereesclusivamente ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4, dellostesso codice, che consente alla parte di chiedere - e al giudicedi legittimità di effettuare - l'esame degli atti del giudizio dimerito, nonché, specificamente, dell'atto di appello, mentre èinammissibile ove il vizio sia dedotto come violazione dell'art.360, primo comma, n. 3 e n. 5, cod. proc. civ.(Cass. 27/10/2014, n. 22759).9.

La sentenza impugnata è incorsa, allora, nel vizio denunciatocon il primo motivo di ricorso.10.

L’accoglimento del primo motivo determina l’assorbimentodel secondo e del terzo motivo.Numero registro generale 25745/2024Numero sezionale 1623/202611.

La sentenza va cassata con rinvio alla Corte terrNiutmoerroia dli era ccolta generale 11548/2026Data pubblicazione 28/04/2026competente, anche per la liquidazione delle spese del giudizio dilegittimità.

P.Q.Maccoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbiti il secondoe il terzo motivo, cassa la sentenza impugnata in relazione almotivo accolto e rinvia alla Corte di Appello di Palermo, indiversa composizione, cui è demandata la liquidazione dellespese del giudizio di legittimità.Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio della QuartaSezione civile, del 27 marzo 2026.Il Presidente([OSCURATO:PERSONA])

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];- ricorrente -contro2026 I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA],1623 in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO;- controricorrente -avverso la sentenza n. 393/2024 della CORTE D'APPELLO diPALERMO, depositata il 04/06/2024 R.G.N. 560/2022;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del27/03/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 25745/2024Numero sezionale 1623/2026Data pubblicazione 28/04/20261. Con la sentenza n. 1659/2022 il Tribunale di Palermoannullava l’avviso di addebito n. 596 2019 00090145 81 000con il quale l’INPS aveva richiesto al [OSCURATO:SOCIETA]. il pagamento di euro 184.847,41 a titolo dicontributi, per il periodo dal mese di agosto 1990 al mese digiugno 1999, relativi alla posizione della lavoratrice CinziaBertolami. Il Tribunale di Palermo dichiarava che l’intero debitoera prescritto e annullava l’avviso di addebito notificato.2. Avverso tale sentenza proponeva appello l’INPS chiedendo dipoter fornire la prova conclusiva circa l’interruzione dellaprescrizione. [OSCURATO:PERSONA] di Sicilia-[OSCURATO:PERSONA] s.p.asresisteva al gravame eccependo la inammissibilità per tardivitàdella produzione dei documenti richiesti. La società riproponevai motivi di opposizione non esaminati per assorbimento dalladecisione di primo grado.2.1. Con la sentenza n. 393/2024 depositata in data04/06/2024 la Corte di Appello di Palermo, sezione lavoro, haaccolto l’appello e in riforma della sentenza impugnata hacondannato la società appellata a versare all’INPS i contributirelativi agli anni 1997, 1998 e 1999, con gli interessi e sanzioni,negli importi indicati nell’avviso di addebito opposto.3. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione laGiornale di Sicilia-[OSCURATO:PERSONA] s.p.a. articolando tremotivi di gravame. L’INPS si è costituito con controricorsochiedendo il rigetto dell’impugnazione.4. La parte ricorrente ha depositato memoria illustrativa.5. Il ricorso è stato trattato dal Collegio nella camera di consigliodel 27/03/2026.Ragioni della decisione:Numero registro generale 25745/2024Numero sezionale 1623/20261. Con il primo motivo di ricorso si deduce violazione deNgulmi earor dtit r.a ccolta generale 11548/2026Data pubblicazione 28/04/2026112 e 345 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4,c.p.c.. Con questo motivo ci si duole dell’omesso esame delledue eccezioni sollevate dal [OSCURATO:SOCIETA]. negli attidifensivi in primo grado (ricorso) e riproposte in secondo grado(memoria di costituzione). Si tratta dell’eccezione di difetto dilegittimazione attiva dell’Inps circa i contributi dovuti inrelazione alla posizione lavorativa della sig.ra [OSCURATO:PERSONA] edell’eccezione di avvenuto pagamento dei predetti contributi infavore dell’Inpgi. Il Tribunale avrebbe valutato comeinteramente prescritta la pretesa contributiva e dichiarato che«le restanti eccezioni vengono assorbite» mentre la Corte diAppello avrebbe ritenuto ritualmente interrotta la prescrizionema non avrebbe esaminato, come avrebbe dovuto, le dueeccezioni in questione.2. Con il secondo motivo di ricorso si deduce omesso esamecirca fatti e documenti decisivi per il giudizio che sono statioggetto di discussione tra le parti (art. 360, primo comma, n. 5,c.p.c.). Secondo la parte ricorrente «La Corte di Appello non hapreso in esame il fatto storico decisivo che il Giornale di Siciliaha rilevato in primo grado (e ha riproposto in appello) circal’avvenuto pagamento dei contributi per gli anni 1997(dicembre), 1998 e 1999 in favore dell’INPGI in relazione allaposizione della sig.ra [OSCURATO:PERSONA]. L’avvenuto pagamento deipredetti contributi in favore di INPGI deve considerarsi un “fattostorico” la cui esistenza risulta dagli atti processuali e daidocumenti processuali, che ha costituito oggetto di discussionetra le parti e che ha carattere decisivo ai fini della risoluzionedella controversia».3. Con il terzo motivo di ricorso si deduce violazione e/o falsaapplicazione degli artt. 110 e 113 c.p.c. e art. 1, comma 103,Numero registro generale 25745/2024della legge n. 234 del 30/12/2021, in relazione all’art. 360, nN. umero sezionale 1623/2026Numero di raccolta generale 11548/20263, c.p.c. e ci si duole che la sentenza impugnata non avrebbeData pubblicazione 28/04/2026considerato che, per effetto dell’art. 1, comma 103, della leggen. 234 del 30.12.2021, la estinzione dell’INPGI e il trasferimentodella relativa gestione nell’INPS comportano che i pagamenti giàeffettuati all’INPGI siano opponibili all’INPS.4. Il primo motivo di ricorso è fondato. Il Tribunale di Palermoha annullato l’avviso di addebito sul presupposto che, difettandoprova dell’atto interruttivo allegato come intervenuto nel 2016,l’intero credito si fosse prescritto. Ha esplicitamente dichiaratoassorbite le altre eccezioni sollevate dalla società odiernaricorrente e, in particolare, quella relativa al pagamento deicontributi all’INPGI.5. La società ricorrente ha dedotto di aver riproposto nellamemoria di costituzione in appello le medesime eccezioni per ilcaso di accoglimento dell’appello dell’INPS. A pagina 14 dellamemoria della società in grado di appello si legge: «sullariproposizione delle difese del primo grado. Nella sentenza oggiimpugnata si legge quanto segue: “rilevato, dunque, cheessendo decorsi ben più di cinque anni tra la data dell’ultimadiffida ([OSCURATO:DATA_NASCITA]) e la notifica dell’atto impugnato, non puòche essere affermata la prescrizione del credito dell’Inps. lerestanti eccezioni vengono assorbite” (p. 4, doc. aa, cit.). Pernon peccare di difesa, si ripropongono qui di seguito lemedesime argomentazioni già svolte in primo grado e nonesaminate dal tribunale perché assorbite dalla decisione sullaprescrizione».6. Tanto era necessario e sufficiente, avuto riguardo alconsolidato orientamento di questa Corte secondo il quale:la parte pienamente vittoriosa nel merito in primo grado non hal'onere di proporre, in ipotesi di gravame formulato dalNumero registro generale 25745/2024soccombente, appello incidentale specifico per richiamare inN umero sezionale 1623/2026Numero di raccolta generale 11548/2026discussione le eccezioni e le questioni che risultino superateData pubblicazione 28/04/2026o assorbite, difettando di interesse al riguardo, ma è soltantotenuta a riproporle espressamente nel nuovo giudizio in modochiaro e preciso, tale da manifestare in forma non equivoca lasua volontà di chiederne il riesame, al fine di evitare lapresunzione di rinuncia derivante da un comportamentoomissivo, ai sensi dell'art. 346 cod. proc. civ. (Cass.27/01/2003, n. 1161, Cass. 11/06/2010, n. 14086, Cass.26/11/2010, n. 24021; Cass. 28/11/2016, n. 24124).7. La Corte di Appello, ritenuta la sussistenza della provadell’atto interruttivo, ha dichiarato dovute le somme richiestedall’INPS ma non ha esaminato le eccezioni in questione che invia subordinata, per il caso di accoglimento dell’appellodell’INPS, andavano esaminate passando al merito dellapretesa.8. Si consideri, infatti, che: l'omessa pronuncia su alcuni deimotivi di appello, e, in genere, su una domanda, eccezione oistanza ritualmente introdotta in giudizio, integra una violazionedell'art. 112 cod. proc. civ., che deve essere fatta valereesclusivamente ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4, dellostesso codice, che consente alla parte di chiedere - e al giudicedi legittimità di effettuare - l'esame degli atti del giudizio dimerito, nonché, specificamente, dell'atto di appello, mentre èinammissibile ove il vizio sia dedotto come violazione dell'art.360, primo comma, n. 3 e n. 5, cod. proc. civ.(Cass. 27/10/2014, n. 22759).9. La sentenza impugnata è incorsa, allora, nel vizio denunciatocon il primo motivo di ricorso.10. L’accoglimento del primo motivo determina l’assorbimentodel secondo e del terzo motivo.Numero registro generale 25745/2024Numero sezionale 1623/202611. La sentenza va cassata con rinvio alla Corte terrNiutmoerroia dli era ccolta generale 11548/2026Data pubblicazione 28/04/2026competente, anche per la liquidazione delle spese del giudizio dilegittimità. P.Q.Maccoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbiti il secondoe il terzo motivo, cassa la sentenza impugnata in relazione almotivo accolto e rinvia alla Corte di Appello di Palermo, indiversa composizione, cui è demandata la liquidazione dellespese del giudizio di legittimità.Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio della QuartaSezione civile, del 27 marzo 2026.Il Presidente([OSCURATO:PERSONA])
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