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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 06149/2024

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gliere ORDINANZA sul ricorso 31320/2020proposto da: PIRELLI C., s.p.a., in persona del legale rappres. p.t., elett.te domic. in Roma, via Sardegna, presso lo studio [OSCURATO:PERSONA], rappres. e difesa dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] , per procura speciale in atti ; -ricorrente- CORDERO di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elett.te domic. in Roma, via A. Bertoloni26/B, rappres. e difesi dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], per procura speciale in atti; -controricorrenti- avverso la sentenza della Corte di Cassazionen. 8943/20, pubblicata il 14.5.2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29/11/2023dal Cons. rel., dott. [OSCURATO:PERSONA] .[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]chiede la revocazione, ex art. 395, n.4, c.p . c., della sentenza della Cassazione del 14.5.2020-che aveva cassato con rinvio la sentenza della Corte d’appello di Milano la quale aveva confermato la sentenza del Tribunale del 2014 (che condannò la ricorrente al pagamento della somma di euro 421.674,16 per royalties dovute, dichiarando risolto di diritto il contratto sottoscritto l’1.9.98 tra la società ricorrente e la Daniele di Montezemolo e [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.).

La ricorrente assume che la sentenza della cassazione impugnata sarebbe infirmata da un errore di fatto, per erronea e falsa esclusione della circostanza pacifica per cui la diffida ad adempiere della [OSCURATO:SOCIETA]. era stata inviata alla destinataria Daniele di Montezemolo e [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.-cancellata dal registro delle imprese in data 20.3.17, di cui i controricorrenti sono ex soci, ai quali sono stati devoluti i diritti creditori della società cancellata-non solo con lettera postale, ma anche con mail ricevuta il 21.12.07 alle ore

18. Al riguardo, la sentenza impugnata escludeva che la diffida ad adempiere un contratto di cooperazione nello sviluppo del marchio Pirelli in settori diversi da quello principale, avente ad oggetto la consegna di un report, avesse rispettato il termine minimo di 15 gg., ex art. 1454 c.c.-rilevato che la convenzione tra le parti non prevedeva un termine diverso-, evidenziando l’infondatezza del rilievo della ricorrente secondo il quale essa non aveva assegnato un termine inferiore ai 15 gg.

Secondo la Corte, la diffida sarebbe stata data con lettera spedita il 21 dicembre 2007, non essendo decisiva la data di invio della comunicazione contenente la diffida, ma quella del recapito, mentre la Corte d’appellonon aveva accertato che ciò fosse avvenuto quindici gg. prima del 10.1.08, emergendo dagli atti che essa fosse giunta a conoscenza del destinatario il 31 dicembre.

La ricorrente dunque assume che la sentenza impugnata sarebbe viziata dalla supposizione del presupposto di fatto dell’inesistenza di circostanza certa, perché provata e non contestata, ossia il fatto che la diffida era stata inviata dalla Pirelli non solo con lettera postale ma anche con mail, che sarebbe stata pacificamente ricevuta lo stesso 21 dicembre 2007. [OSCURATO:PERSONA] di Montezemolo e [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di ex soci della cessata Daniele di Montezemolo e [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., resistonocon controricorso.

La ricorrente ha rinunciato al ricorso con atto dell’11.10.23. [OSCURATO:PERSONA] La rinuncia al ricorso n on risulta notificat a , né accettat a dalla parte controricorrente.

La rinuncia al ricorso per cassazione, quale atto unilaterale recettizio, è inidonea a produrre l'effetto tipico dell'estinzione del processo, se non notificata alla controparte costituita, ma, rivelando il sopravvenuto difetto di interesse del ricorrente a proseguire il giudizio, determina l'inammissibilità del ricorso (Cass. 13923/2019; Cass. 12743/2016).

Pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile, con condanna del rinunciante alle spese del giudizio (Cass. 10140/2020; Cass.3971/2015).

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile, e condanna la ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio che liquida nelle somme di euro 7.200,00 di cui 200,00 per esborsi, oltre la maggiorazione del 15% quale rimborso forfettario delle spese generali ed accessori di legge.Ai sensi dell’art. 13, comma 1quater, del d.p.r. n.115/02, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1bis dello stesso a

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
gliere ORDINANZA sul ricorso 31320/2020proposto da: PIRELLI C., s.p.a., in persona del legale rappres. p.t., elett.te domic. in Roma, via Sardegna, presso lo studio [OSCURATO:PERSONA], rappres. e difesa dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] , per procura speciale in atti ; -ricorrente- CORDERO di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elett.te domic. in Roma, via A. Bertoloni26/B, rappres. e difesi dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], per procura speciale in atti; -controricorrenti- avverso la sentenza della Corte di Cassazionen. 8943/20, pubblicata il 14.5.2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29/11/2023dal Cons. rel., dott. [OSCURATO:PERSONA] .[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]chiede la revocazione, ex art. 395, n.4, c.p . c., della sentenza della Cassazione del 14.5.2020-che aveva cassato con rinvio la sentenza della Corte d’appello di Milano la quale aveva confermato la sentenza del Tribunale del 2014 (che condannò la ricorrente al pagamento della somma di euro 421.674,16 per royalties dovute, dichiarando risolto di diritto il contratto sottoscritto l’1.9.98 tra la società ricorrente e la Daniele di Montezemolo e [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.). La ricorrente assume che la sentenza della cassazione impugnata sarebbe infirmata da un errore di fatto, per erronea e falsa esclusione della circostanza pacifica per cui la diffida ad adempiere della [OSCURATO:SOCIETA]. era stata inviata alla destinataria Daniele di Montezemolo e [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.-cancellata dal registro delle imprese in data 20.3.17, di cui i controricorrenti sono ex soci, ai quali sono stati devoluti i diritti creditori della società cancellata-non solo con lettera postale, ma anche con mail ricevuta il 21.12.07 alle ore 18. Al riguardo, la sentenza impugnata escludeva che la diffida ad adempiere un contratto di cooperazione nello sviluppo del marchio Pirelli in settori diversi da quello principale, avente ad oggetto la consegna di un report, avesse rispettato il termine minimo di 15 gg., ex art. 1454 c.c.-rilevato che la convenzione tra le parti non prevedeva un termine diverso-, evidenziando l’infondatezza del rilievo della ricorrente secondo il quale essa non aveva assegnato un termine inferiore ai 15 gg. Secondo la Corte, la diffida sarebbe stata data con lettera spedita il 21 dicembre 2007, non essendo decisiva la data di invio della comunicazione contenente la diffida, ma quella del recapito, mentre la Corte d’appellonon aveva accertato che ciò fosse avvenuto quindici gg. prima del 10.1.08, emergendo dagli atti che essa fosse giunta a conoscenza del destinatario il 31 dicembre. La ricorrente dunque assume che la sentenza impugnata sarebbe viziata dalla supposizione del presupposto di fatto dell’inesistenza di circostanza certa, perché provata e non contestata, ossia il fatto che la diffida era stata inviata dalla Pirelli non solo con lettera postale ma anche con mail, che sarebbe stata pacificamente ricevuta lo stesso 21 dicembre 2007. [OSCURATO:PERSONA] di Montezemolo e [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di ex soci della cessata Daniele di Montezemolo e [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., resistonocon controricorso. La ricorrente ha rinunciato al ricorso con atto dell’11.10.23. [OSCURATO:PERSONA] La rinuncia al ricorso n on risulta notificat a , né accettat a dalla parte controricorrente. La rinuncia al ricorso per cassazione, quale atto unilaterale recettizio, è inidonea a produrre l'effetto tipico dell'estinzione del processo, se non notificata alla controparte costituita, ma, rivelando il sopravvenuto difetto di interesse del ricorrente a proseguire il giudizio, determina l'inammissibilità del ricorso (Cass. 13923/2019; Cass. 12743/2016). Pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile, con condanna del rinunciante alle spese del giudizio (Cass. 10140/2020; Cass.3971/2015). P.Q.M. La Corte dichiara il ricorso inammissibile, e condanna la ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio che liquida nelle somme di euro 7.200,00 di cui 200,00 per esborsi, oltre la maggiorazione del 15% quale rimborso forfettario delle spese generali ed accessori di legge.Ai sensi dell’art. 13, comma 1quater, del d.p.r. n.115/02, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1bis dello stesso a
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