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CassazionedecretoSezione 3Decisione del 23 aprile 2024

Cassazione n. 17890/2025

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la seguente SENTENZA sul ricorso di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Rimini, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata [OSCURATO:PERSONA] 1.Con ordinanza in data 4 luglio 2024 il Tribunale del riesame di Rimini ha dichiarato inammissibile, per difetto di interesse e di legittimazione attiva, l'istanza di riesame presentata da [OSCURATO:PERSONA], indagato per le violazioni dell'art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000, avverso il decreto di sequestro preventivo emesso in data 23 aprile 2024 dal G.i.p. del Tribunale di Rimini, avente a oggetto, tra l'altro, i saldi di conti correnti e le somme di denaro riconducibili alla società, [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., di cui non era più amministratore né legale rappresentante né procuratore speciale.

2. Il ricorrente lamenta la violazione di legge e il vizio di motivazione perché erano stati sequestrati vari beni, ma soprattutto i saldi dei conti correnti personali e della società [OSCURATO:SOCIETA]., di cui era socio al 95%, estranea alle indagini.

Chiede lo sblocco o il dissequestro dei conti correnti personali. [OSCURATO:PERSONA]

3. Il ricorso è fondato.

Il Tribunale del riesame ha affermato che il ricorrente non aveva interesse ad agire per contestare il sequestro dei saldi dei conti personali, perché il P.m. aveva comunicato che non avrebbe eseguito il sequestro.

Il ricorrente lamenta però che la comunicazione del decreto di sequestro agli istituti bancari ha determinato ipso facto il congelamento dei conti, donde l'interesse ad agire per rimuovere l'ostacolo al godimento dei saldi dei conti correnti personali o a lui direttamente riconducibili.

Ritiene il Collegio che la decisione degli istituti di credito di anticipare cautelativamente l'esecuzione della misura produce, dal punto di vista sostanziale, i medesimi effetti di indisponibilità derivanti dall'esecuzione di un sequestro, con conseguente interesse, concreto e attuale, del danneggiato a impugnare.

Si veda sul punto il precedente di questa Sezione, Sez. 3 n. 40069 del 22/09/2021, Raiola, Rv. 282339 - 01, in termini.

Del resto, la prevalenza del criterio fattuale o sostanziale rispetto a quello formale in materia di esecuzione del sequestro preventivo è stata già affermata da questa Corte allorché si è ritenuto che il termine per impugnare decorre dalla conoscenza dell'avvenuto sequestro che è assicurata anche dalla ricezione del telegramma della banca che avvisa del blocco del conto sulla base del provvedimento giudiziario di cui indichi gli estremi (Sez. 2, Sentenza n. 14772 del 16/03/2018 - dep. 30/03/2018, Allegretti, Rv. 272657).

E' certo dunque che per i conti personali il ricorrente ha l'interesse a impugnare perché, secondo la sentenza a Sezioni Unite Marinaj (Sez.

U, n. 6624 del 27/10/2011, dep. 2012, Rv. 251693 - 01), nel sistema processuale penale, la nozione di interesse a impugnare va piuttosto individuata in una prospettiva utilitaristica, ossia nella finalità negativa, perseguita dal soggetto legittimato, di rimuovere una situazione di svantaggio processuale derivante da una decisione giudiziale, e in quella, positiva, del conseguimento di un'utilità, ossia di una decisione più vantaggiosa rispetto a quella oggetto del gravame, e che risulti logicamente coerente con il sistema normativo.Alla luce delle considerazioni svolte, s'impone l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale del riesame di Rimini, competente ai sensi dell'art. 324, comma 5, c.p.p.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Rimini competente ai sensi dell'art. 324, comma 5, c.p.p.

Così deciso, il 19 dicembre 2024 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Rimini, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata [OSCURATO:PERSONA] 1.Con ordinanza in data 4 luglio 2024 il Tribunale del riesame di Rimini ha dichiarato inammissibile, per difetto di interesse e di legittimazione attiva, l'istanza di riesame presentata da [OSCURATO:PERSONA], indagato per le violazioni dell'art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000, avverso il decreto di sequestro preventivo emesso in data 23 aprile 2024 dal G.i.p. del Tribunale di Rimini, avente a oggetto, tra l'altro, i saldi di conti correnti e le somme di denaro riconducibili alla società, [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., di cui non era più amministratore né legale rappresentante né procuratore speciale. 2. Il ricorrente lamenta la violazione di legge e il vizio di motivazione perché erano stati sequestrati vari beni, ma soprattutto i saldi dei conti correnti personali e della società [OSCURATO:SOCIETA]., di cui era socio al 95%, estranea alle indagini. Chiede lo sblocco o il dissequestro dei conti correnti personali. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso è fondato. Il Tribunale del riesame ha affermato che il ricorrente non aveva interesse ad agire per contestare il sequestro dei saldi dei conti personali, perché il P.m. aveva comunicato che non avrebbe eseguito il sequestro. Il ricorrente lamenta però che la comunicazione del decreto di sequestro agli istituti bancari ha determinato ipso facto il congelamento dei conti, donde l'interesse ad agire per rimuovere l'ostacolo al godimento dei saldi dei conti correnti personali o a lui direttamente riconducibili. Ritiene il Collegio che la decisione degli istituti di credito di anticipare cautelativamente l'esecuzione della misura produce, dal punto di vista sostanziale, i medesimi effetti di indisponibilità derivanti dall'esecuzione di un sequestro, con conseguente interesse, concreto e attuale, del danneggiato a impugnare. Si veda sul punto il precedente di questa Sezione, Sez. 3 n. 40069 del 22/09/2021, Raiola, Rv. 282339 - 01, in termini. Del resto, la prevalenza del criterio fattuale o sostanziale rispetto a quello formale in materia di esecuzione del sequestro preventivo è stata già affermata da questa Corte allorché si è ritenuto che il termine per impugnare decorre dalla conoscenza dell'avvenuto sequestro che è assicurata anche dalla ricezione del telegramma della banca che avvisa del blocco del conto sulla base del provvedimento giudiziario di cui indichi gli estremi (Sez. 2, Sentenza n. 14772 del 16/03/2018 - dep. 30/03/2018, Allegretti, Rv. 272657). E' certo dunque che per i conti personali il ricorrente ha l'interesse a impugnare perché, secondo la sentenza a Sezioni Unite Marinaj (Sez. U, n. 6624 del 27/10/2011, dep. 2012, Rv. 251693 - 01), nel sistema processuale penale, la nozione di interesse a impugnare va piuttosto individuata in una prospettiva utilitaristica, ossia nella finalità negativa, perseguita dal soggetto legittimato, di rimuovere una situazione di svantaggio processuale derivante da una decisione giudiziale, e in quella, positiva, del conseguimento di un'utilità, ossia di una decisione più vantaggiosa rispetto a quella oggetto del gravame, e che risulti logicamente coerente con il sistema normativo.Alla luce delle considerazioni svolte, s'impone l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale del riesame di Rimini, competente ai sensi dell'art. 324, comma 5, c.p.p. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Rimini competente ai sensi dell'art. 324, comma 5, c.p.p. Così deciso, il 19 dicembre 2024 [OSCURATO:PERSONA]
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