CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 43567/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/11/2020 della Corte di appello di Bari visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha richiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del difensore di fiducia avvocato [OSCURATO:PERSONA], propone ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di Bari che ha confermato la decisione del Tribunale di Bari del 16 febbraio 2015 che, riuniti i reati dal vincolo della continuazione ed esclusa l'aggravante di cui all'art. 625 n. 2 cod. pen., concessa l'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 equivalente alla circostanza aggravante dell'art. 625, n. 7, cod. pen. e ritenuto più grave di delitto di resistenza a pubblico ufficiale di cui al capo B), lo aveva condannato alla pena di un anno e quattro mesi di reclusione. 2. Le contestazioni nei confronti del ricorrente attengono: - all'impossessamento di merci e prodotti alimentari (semola, formaggio, pane, vino bianco, birra, in parte consumati sul posto), che sottraeva dall'interno del centro commerciale denominato "Eataly" S.p.a., condotta di impossessamento commessa mediante diretta consumazione e occultamento dei beni in una borsa (capo A); - alla resistenza a pubblici ufficiali ex art. 337 e 61, n.2, cod. pen., condotte poste in essere, al fine di procurarsi l'impunità del delitto di furto, con violenza e minaccia per opporsi ai pubblici ufficiali [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], Carabinieri in servizio intervenuti nell'immediatezza, condotte realizzate con strattoni, calci e pugni e con la sfida loro rivolta a togliersi la divisa ed affrontarlo, prospettando loro future ripercussioni al momento del riacquisto della libertà (capo B); - alle lesioni ex artt. 582 - 585, 576, comma 1, n. 1) e 5-bis), 61, n.2), cod. pen. realizzate al fine di commettere il delitto di resistenza a pubblico ufficiale nei confronti del militare [OSCURATO:PERSONA] (capo C). Fatti commessi in Bari il 5 novembre 2014. 2. Il ricorrente deduce i motivi di seguito indicati. 2.1. Vizi cumulativi di motivazione e violazione di legge con riferimento alla contestata condotta di furto di cui al capo A). La Corte territoriale avrebbe errato a ritenere l'ipotesi contestata al ricorrente quale delitto consumato, tenuto conto che la continua sorveglianza in essere sino al momento dell'arresto avrebbe impedito che il Galletta potesse aver avuto l'autonoma diponibilità dei beni che aveva prelevato dagli scaffali del centro commerciale. In tal senso depone il monitoraggio e controllo di cui è menzione nella stessa sentenza che dà ragione del fatto che il ricorrente non fosse mai stato perso di vista e che i militari allertati fossero appostati all'uscita dalle casse. 2.2. Violazione di legge in relazione alla ritenuta aggravante di cui all'art. 625, n. 7, cod. pen. tenuto conto della costante sorveglianza da parte del personale della sicurezza del supermercato e da parte dello stesso sistema di video sorveglianza di cui lo stesso era dotato. 2.3. Vizi di motivazione e violazione di legge in relazione alla ritenuta connessione teleologica ex art. 62, n. 2, cod. pen. con riferimento al capo B) e C), delitti di resistenza e lesione asseritamente posta in essere per procurarsi l'impunità di cui al capo A) La Corte di appello avrebbe errato nel ritenere, a giustificazione della contestata aggravante della connessione teleologica, che la condotta di resistenza a pubblico ufficiale contestata a Galletta fosse finalizzata ad ostacolare l'adempimento di incombenti da eseguire in ufficio ed in particolare le operazioni di identificazione e l'ulteriore perquisizione; motivazione che giustifica l'esistenza del delitto di resistenza a pubblico ufficiale non messo in discussione con i motivi di gravame ma che non fornisce risposta alla specifica censura che metteva in rilievo che le violenze e le minacce poste in essere dal Galletta non fossero finalizzate a commettere il reato di furto o occultarlo, ovvero, conseguire o assicurare il prodotto, il profitto, il prezzo o, ipotesi pertinente al caso sottoposto a scrutinio, conseguire l'impunità. Ed infatti, la condotta del Galletti era successiva al momento del controllo, occasione in cui il ricorrente provvedeva spontaneamente ad aprire la borsa e consegnare la merce sottratta. 2.4. Violazione di legge con riferimento all'art. 576, comma 5-bis, cod. pen. ex art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen. 2.5. Vizi di motivazione e violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. Pur in presenza di plurimi elementi positivi, quali la collaborazione con i militari, l'ammissione degli addebiti, il buon comportamento processuale, la scarsa pericolosità dimostrata in ragione dell'esiguo valore del furto realizzato a causa delle disagiate condizioni economiche, la Corte territoriale ha illegittimamente ritenuto di non concedere le richieste attenuanti finalizzate proprio a mitigare le sanzioni ritenute, altrimenti, troppo severe. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato. 2. Il primo motivo di ricorso attraverso il quale il ricorrente contesta la ritenuta consumazione del reato di furto è infondato, seppure per motivi parzialmente differenti da quelli esposti in sentenza. Ed invero, la risposta fornita dalla Corte territoriale in ordine all'integrazione della fattispecie di furto consumato realizzata sotto la continua e diretta sorveglianza della sicurezza predisposta dai titolari del supermercato interessato alla sottrazione di alcune beni, risulta errata, e deve pertanto essere corretta nella parte in cui ha ritenuto che il Galletta, sol perché avesse oltrepassato le casse del supermercato, abbia posto in essere il delitto di furto consumato.Questione, quella della condotta tipica di chi sottrae beni presso un esercizio che si caratterizza con l'apprensione self service del prodotto da pagare alla cassa, che risulta ormai da tempo risolta da questa Corte a Sezioni Unite che ha avuto modo di precisare che «il monitoraggio della azione furtiva in essere, esercitato mediante appositi apparati di rilevazione automatica del movimento della merce ovvero attraverso la diretta osservazione da parte della persona offesa o dei dipendenti addetti alla sorveglianza ovvero delle forze dell'ordine presenti nel locale ed il conseguente intervento difensivo "in continenti", impediscono la consumazione del delitto di furto che resta allo stadio del tentativo, non avendo l'agente conseguito, neppure momentaneamente, l'autonoma ed effettiva disponibilità della refurtiva, non ancora uscita dalla sfera di vigilanza e di controllo del soggetto passivo» (Sez. U, n. 52117 del 17/07/2014, Prevete, Rv. 261186). Fattispecie che è sovrapponibile a quella che vede coinvolto, per parte della condotta, il ricorrente che, con riferimento alla merce che veniva nascosta nella borsa e poi portata al di là delle casse predisposte per il pagamento, attività integralmente monitorata per mezzo di un impianto di video sorveglianza ed intervento di uomini della sicurezza poi culminato con il controllo e la perquisizione delle forze di polizia fatte confluire all'uscita, depongono per una complessiva assenza di autonoma disponibilità dei beni prelevati dagli scaffali del supermercato. Ciò posto, deve purtuttavia osservarsi come la stessa Corte di merito, oltre ad analizzare tale condotta, ha rilevato come il furto fosse comunque pervenuto a consumazione allorché il ricorrente aveva ingerito sul posto alcuni alimenti, parte della condotta che innegabilmente integra, in ragione della definitiva acquisizione e contestuale definitiva perdita del bene da parte della persona offesa, la fattispecie di furto nella sua forma consumata. Che la duplice natura dei reati contro il patrimonio contestualmente posti in essere (tentato e consumato) integri un'unica fattispecie consumata costituisce consolidato principio di diritto: questa Corte ha avuto modo di affermare che, quando l'impossessamento di beni operato da parte dell'agente avviene per parte degli stessi e non riesca, per cause indipendenti dalla sua volontà, relativamente ad altri esistenti nello stesso luogo, si realizza un solo reato consumato, non potendosi ravvisare nel fatto né l'ipotesi del tentativo né quella di furto consumato in concorso con il tentativo (Sez. 5, Sentenza n. 32786 del 25/06/2013, Craparotta, Rv. 257256; Sez. 5, Sentenza n. 1985 del 07/02/1997, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 208667). Situazione corrispondente a quella presa in esame che, pertanto, fa ritenere la condotta realizzata dal Galletta integrante, complessivamente, una unica fattispecie consumata di furto così dovendosi ritenere giuridicamente corrette le conclusione cui è pervenuta la Corte di merito seppure attraverso una non adeguata motivazione. 3. Infondato risulta il terzo motivo di ricorso con cui si censura la ritenuta aggravante di cui alla contestata connessione teleologica ex art. 61, n. 2, cod. pen. inerente al delitto di resistenza a pubblico Ufficiale. La decisione della Corte di merito, nel confermare l'integrazione della citata aggravante, ha fondato la sua sussistenza facendo leva sulla condotta che era finalizzata, non solo ad ostacolare l'adempimento di specifici doveri istituzionali, circostanza che, in effetti, come rettamente osservato dal ricorrente, evoca proprio la condotta di resistenza a pubblico ufficiale di cui all'art. 337 cod. pen., ma anche ad impedire la successiva identificazione possibile con l'accompagnamento in caserma, successiva perquisizione che si rendeva necessaria al fine di accertare che il Galletta non avesse occultati indosso altri beni sottratti al supermercato. Proprio la decisione di primo grado, alla quale la decisione impugnata rinvia, mette in evidenza la finalità della violenza posta in essere avverso l'azione di traduzione dapprima in auto per essere accompagnato in Caserma, tesa complessivamente al conseguimento dell'impunità. Esplicita la parte della decisione della Corte di merito secondo cui il teste Papapicco aveva riferito che, proprio nell'atto di portare in caserma il Galletta, costui lo avrebbe spintonato e minacciato tanto da essere necessario riportarlo alla calma per poterlo far salire in auto. Tale condotta, pertanto, in quanto finalizzata al conseguimento dell'impunità in ordine al delitto di furto appena commesso, dà conto delle ragioni della ritenuta aggravante della connessione teleologica. A fronte del quadro delineato dalla lettura congiunta delle decisioni di merito sul punto, il ricorrente tende ad accreditare un difforme ricostruzione degli eventi tali da sminuire la preliminare azione del ricorrente ed assegnare una non appropriata prevalenza alla sola condotta commessa in caserma, ragioni del ricorso che, in quanto involgenti il merito, risultano precluse in questa sede. 4. Manifestamente infondato è il motivo in punto di mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis cod. pen. Completa è la motivazione della Corte di merito in ordine alle ragioni che hanno portato ad escludere il riconoscimento delle invocate attenuanti riconoscendosi nella condotta la ennesima manifestazione dell'inclinazione a delinquere del Galletta. È stata rilevata l'assenza di elementi positivamente valorizzabili facendo rilevare come il ricorrente si trovasse nelle condizioni per la contestazione della recidiva reiterata specifica e già sottoposto alla sorveglianza speciale, con plurime condanne pregresse per porto d'armi, evasione, sei condanne per furto, sette condanne per resistenza a pubblico ufficiale anche realizzate con lesioni. Motivazione che, in quanto non illogica, non è sindacabile in sede di legittimità (Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Caridi, Rv. 242419). 5. Inammissibili risultano invero il secondo ed il quarto motivo attraverso cui la difesa censura l'applicazione dell'aggravante di cui all'art. 625 n. 7 c.p. e di quella prevista dall'art. 576, n. 5 -bis, cod. pen., motivi non proposti in sede di gravame. Inammissibilità ricavabile dal combinato disposto degli artt. 606, comma 3, e 609, comma 2, cod. proc. pen. - secondo cui non possono essere dedotte in cassazione questioni non prospettate nei motivi di appello, tranne che si tratti di questioni rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio o di quelle che non sarebbe stato possibile dedurre in grado d'appello; regola che trova la sua "ratio" nella necessità di evitare che possa sempre essere rilevato un difetto di motivazione della sentenza di secondo grado con riguardo ad un punto del ricorso, non investito dal controllo della Corte di appello (Sez. 4, Sentenza n. 10611 del 04/12/2012, dep. 2013, Bonaffini, Rv. 256631). 6. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, secondo quanto previsto dall'art. 616, comma 1, cod. proc. pen. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese proce