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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 12 giugno 2026

Cassazione n. 19471/2026

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i-ricorrenti-controDe [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentate e difesedall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] e dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] controDe [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] di Latina, rappresentata edifesa ex lege dall'[OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte d'Appello di Roma n. 2410/2022depositata il 11/04/2022.Numero registro generale 10228/2022Numero sezionale 877/2026Numero di raccolta generale 19471/2026Data pubblicazione 12/06/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/04/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] aveva agito con ricorso ex art.702 bis c.p.c. avanti alTribunale di Latina al fine di ottenere, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], di [OSCURATO:PERSONA], di [OSCURATO:PERSONA] edell’Agenzia delle Entrate, [OSCURATO:PERSONA] di Latina, la declaratoria diillegittimità del frazionamento immobiliare e della conseguentetrascrizione della sentenza n.3301/2016 della Corte d’Appello di Roma.

Ilricorrente aveva evidenziato che, all’esito del giudizio di scioglimento dellacomunione ereditaria in essere tra i [OSCURATO:PERSONA], le sorelle aveva proceduto,tramite l’arch. [OSCURATO:PERSONA], senza il suo consenso al frazionamentoimmobiliare disposto nell’ambito del progetto di divisione, fatto propriodalla richiamata sentenza che aveva definito quel giudizio, provvedendoalla trascrizione della stessa, illegittimamente a fronte dell’illegittimità delfrazionamento presupposto.[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Rita e [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] si eranocostituiti contrastando la domanda: il giudizio di divisione si era infineconcluso con la sentenza della Corte d’Appello di Roma n.3301/2016, cheaveva provveduto a dividere il patrimonio ereditario tra i coeredi secondoil progetto divisionale 4 predisposto dall’ing. [OSCURATO:PERSONA], previo frazionamento come indicato nella predetta CTU, a cura delleparti ; le resistenti avevano tentano inutilmente di ottenere il consensodel fratello Alfonso per effettuare il frazionamento e trascrivere lasentenza, ricorrendo anche al procedimento ex art.612 c.p.c., ma senzasuccesso; avevano pertanto deciso, infine, di dare incarico ad unprofessionista, l’arch.

Cicconi, per procedere comunque al frazionamentonei termini indicati dalla Corte d’Appello di Roma e, quindi, a trascrivere lasentenza.[OSCURATO:PERSONA] aveva aderito alle domande del ricorrente.Numero registro generale 10228/2022Numero sezionale 877/2026Numero di raccolta generale 19471/2026Data pubblicazione 12/06/2026L’Agenzia delle Entrate non si era costituita.ll Tribunale di Latina aveva accolto la domanda di [OSCURATO:PERSONA] che, in assenza di consenso al frazionamento, occorrevaLa Corte d’Appello di Roma, adita dalle sorelle [OSCURATO:PERSONA], avevaintegralmente riformato la decisione per le seguenti motivazioni:-la locuzione a cura delle parti , contenuta nel dispositivo dellasentenza n.3301/2016 che ha disposto a divisione, deve essereinterpretata come a cura di tutte le parti che vi hanno interesse ;-nel caso di specie interessate al frazionamento erano le sorelle DeRiso, perché i beni assegnati ad [OSCURATO:PERSONA] non ne venivano coinvolti(era da frazionare solo una particella da dividere tra le sorelle Rita e-non è in discussione che il frazionamento sia stato rispettoso dellaconsulenza tecnica d’ufficio, richiamata nella sentenza per individuare il progetto divisionale 4 (riferimento della disposta divisione), perchéciò di cui si lamenta [OSCURATO:PERSONA] è solo che egli non aveva dato alcunincarico all’arch.

Cicconi; ne consegue la legittimità del frazionamento;-è legittima anche la trascrizione della sentenza di divisione, anche senon ancora passata in giudicato, perché, ai sensi degli art.2652, 2653,2655 e 2657 c.c. il passaggio in giudicato è necessario solo per lecancellazioni di iscrizioni e trascrizioni e non per la mera trascrizione oannotazione della sentenza.[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] propongono ricorso percassazione, affidato a quattro motivi.[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono rimasti intimati.L’Agenzia delle Entrate non ha depositato controricorso tempestivo: siè costituita tardivamente chiedendo di essere ammessa all’eventualediscussione, ove fissata.Numero registro generale 10228/2022Numero sezionale 877/2026Numero di raccolta generale 19471/2026Data pubblicazione 12/06/2026Prima della data fissata per l’adunanza per la discussione in camera diconsiglio del ricorso, sia i ricorrenti che le controricorrenti hannodepositato memorie illustrative.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo di ricorso [OSCURATO:PERSONA] e Lorena FiorellaBellaspica formulano la seguente doglianza: art.360 comma 1 n.3c.p.c. – violazione dell’art.832 c.c. insussistenza di disporre dei beniprovvisoriamente assegnati in sede di controversia divisionale -nullità delfrazionamento catastale .Rilevano i ricorrenti che, poiché la sentenza di divisione ha naturacostitutivo-traslativa, non sarebbe stato possibile il frazionamento senza ilconsenso di tutti i condividenti; senza il consenso, il frazionamentocomunque eseguito avrebbe violato il disposto dell’art. 832 c.c.

Nessunodei condividenti poteva quindi disporre liberamente dei beni se non dopo ilpassaggio in giudicato della sentenza.Il motivo è infondato.Si premette che la questione come prospettata in questa sede dairicorrenti non si può considerare nuova -come eccepito dallecontroricorrenti-, perché propone una diversa veste giuridica per fattitempestivamente introdotti.Inoltre, la sentenza della Corte d’Appello di Roma n.3301/2016 èpassata in giudicato poco dopo l’introduzione del presente giudizio inprimo grado, rendendo definitiva già in corso di causa (e primadell’opposizione di cui si dirà oltre) la divisione secondo il progetto n.4predisposto dal CTU prevedente, appunto, il frazionamento nei termini inconcreto eseguiti su iniziativa delle sorelle [OSCURATO:PERSONA].

Nella memoriaillustrativa depositata ex art.378 c.p.c. -rectius, ex art.380 bis 1 c.p.c.- iricorrenti hanno evidenziato che [OSCURATO:PERSONA] aveva propostoopposizione di terzo, ex art.404 c.p.c., avverso alla sentenzan.3301/2016: l’opposizione era stata integralmente respinta dalla CorteNumero registro generale 10228/2022Numero sezionale 877/2026Numero di raccolta generale 19471/2026Data pubblicazione 12/06/2026d’Appello di Roma, ma il ricorso per cassazione proposto dall’interessataaveva dato esito positivo in relazione ad uno specifico profilo, coinvolgentela divisione e riguardante l’allegata esistenza di un titolo di comproprietàdi [OSCURATO:PERSONA] sul 50% di due terreni -cassata con rinvio lasentenza su questo specifico motivo, il giudizio pende in sede di rinvio-.La situazione evidenziata dai ricorrenti, che determina l’inopponibilitàdella sentenza n.3301/2016 a [OSCURATO:PERSONA] in relazione aibeni di cui afferma la comproprietà - e che potrà giustificare un nuovoprogetto di divisione che tenga conto della situazione emersa - non haperò incidenza per la decisione della presente controversia, che nonriguarda il progetto di divisione contenuto nella sentenza della Corted’Appello di Roma richiamata e/o la sua legittimità ma, esclusivamente, lalegittimità del frazionamento operato dalle sorelle [OSCURATO:PERSONA] senza ilconsenso del fratello Alfonso e le sue conseguenze sulla trascrizione.L’eventuale conferma della legittimità del disposto frazionamento nonpotrà infatti incidere in alcun modo sugli eventuali diritti dell’opponente exart.404 c.p.c. che, se riconosciuti e tali da determinare un nuovo progettodi divisione, comporteranno anche un nuovo frazionamento che supereràquello sub iudice.Per valutare la legittimità del comportamento delle sorelle [OSCURATO:PERSONA] inrelazione al frazionamento in contestazione occorre fare riferimento alcontenuto della sentenza di divisione.Non si rinvengono preclusioni normative a procedere al frazionamento,necessario per poter trascrivere la sentenza di divisione, anche inmancanza dell’assenso di tutti gli interessati: in particolare, un divieto difrazionare senza accordo di tutti gli interessati non si può enuclearedall’art.832 c.c., trattandosi di beni in comunione e non essendovi motivoche, in presenza di un provvedimento giudiziale disciplinante l’operazione,giustifichi la prevalenza del dissenso anche di un solo comproprietariorispetto alla diversa volontà degli altri, dissenso che avrebbe comeNumero registro generale 10228/2022Numero sezionale 877/2026Numero di raccolta generale 19471/2026Data pubblicazione 12/06/2026conseguenza quella di impedire, in concreto, la trascrizione della sentenza,da effettuare anche a fronte del disposto degli art.2646 e 2671 c.c.La Corte d’Appello di Roma ha comunque valorizzato il fatto che lasentenza n.3301/2016 che aveva disposto lo scioglimento della comunioneereditaria tra i fratelli [OSCURATO:PERSONA] con riferimento al progetto divisionale n.4predisposto dal CTU ing. [OSCURATO:PERSONA], aveva posto l’effettuazione delfrazionamento, necessario nell’ambito del progetto approvato, a curadelle parti .La Corte d’Appello ha attribuito all’inciso il significato di a cura ditutte le parti che vi hanno interesse e, considerando che ilfrazionamento riguardava un bene inserito nelle quote di due delle sorelleDe Riso, Rita e [OSCURATO:PERSONA], ha ritenuto irrilevante la mancanza di assenso diAlfonso [OSCURATO:PERSONA].L’interpretazione della Corte d’Appello tiene conto degli interessicoinvolti e valorizza il profilo dell’interesse dei condividenti alfrazionamento, necessario per la trascrizione della sentenza: inparticolare, quanto alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], la Corte ha escluso ilsuo interesse a partecipare e/o ad opporsi al frazionamento, che nonpoteva ledere la sua posizione di condividente; la sua quota non ne erainteressata: infatti, in relazione al bene frazionato, egli non potevaassumere la veste di comproprietario potenzialmente leso (fermo restandoche l’eventuale intervento, in sede di impugnazione, sulla sentenza che hadisposto la divisione, ripercuotentesi sul frazionamento, avrebbecomportato la necessità - per le sorelle [OSCURATO:PERSONA] che vi avevano provveduto- di ritornare alla situazione precedente: la sentenza di divisione èdivenuta definitiva poco dopo l’introduzione del presente giudizio, già inprimo grado, all’esito dell’usuale iter impugnatorio, ma il discorsomantiene validità con riferimento all’esito dell’opposizione ex art.404c.p.c. in corso.Numero registro generale 10228/2022Numero sezionale 877/2026Numero di raccolta generale 19471/2026Data pubblicazione 12/06/2026Non è rinvenibile nell’operato della Corte distrettuale alcuna violazioned legge ma l’espressione di valutazioni di merito, relativeall’interpretazione del materiale documentale acquisito e allaidentificazione degli interessi sottesi alle posizioni delle parti, noncensurabili in sede di legittimità se, come nel caso di specie, bensupportate sotto il profilo motivazionale.2.

Il secondo motivo di ricorso è proposto ai sensi dell’ art.360comma 1 n.3 c.p.c. – violazione dell’art.2643 n.1 c.c.

Nullità dellatrascrizione in quanto effettuata sulla base di un frazionamentoillegittimo .[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nel ricorso che,pure se è da ritenere pacifico che le sentenze definitive, anche se nonpassate in giudicato, possono essere trascritte, nel caso specifico latrascrizione era espressamente condizionata al previo frazionamento deiterreni oggetto di divisione giudiziale: essendo illegittimo il frazionamento,era illegittima anche la trascrizione.Il motivo è infondato.Si premette che la Corte d’Appello aveva valutato il profilo dellasuscettibilità di trascrizione della sentenza di divisione non ancora passatain giudicato, sollecitata da uno specifico motivo di appello delle sorelle DeRiso, osservando (correttamente: cfr. Cass. n.321/1969; Cass.n.1242/1978) che dalla complessiva disciplina in tema di trascrizione(artt.2652, 2653, 2655 e 2657 cod. civ.) emerge come il passaggio ingiudicato della sentenza sia necessario solo per la cancellazione delleiscrizioni e trascrizioni e non per la mera trascrizione o annotamento dellasentenza .Questo punto della decisione della Corte d’Appello di Roma non è statoquindi sottoposto a censura: i ricorrenti precisano anzi, come rilevato,nell’articolazione del motivo che la trascrizione, di per sé, sarebbe stataNumero registro generale 10228/2022Numero sezionale 877/2026Numero di raccolta generale 19471/2026Data pubblicazione 12/06/2026pienamente legittima e che il vizio della trascrizione lamentato derivadall’illegittimità del frazionamento.Ne consegue l’infondatezza del motivo senza necessità diapprofondimenti necessari, perché è infondato il presupposto, come sopraevidenziato.3.

Con il terzo motivo di ricorso i ricorrenti lamentano, ai sensidell’ art.360 comma 1 n.3 c.p.c. – violazione dell’art.1105 comma 4 c.c.Illegittimità del frazionamento in quanto eseguito senza la nomina di unrappresentante comune .Il motivo è inammissibile.La questione non è stata affrontata dalla Corte d’Appello di Roma enon è presente nemmeno nell’ambito delle conclusioni delle parti in essariportate.I ricorrenti non indicano, come sarebbe stato necessario ex art.366c.p.c., con quale atto e in quale momento del processo la questioneoggetto del motivo in esame sia stata sollevata nel giudizio: essa deveessere considerata introdotta per la prima volta in questa sede,all’evidenza inammissibilmente.4.

Con il quarto motivo di critica i ricorrenti prospettano, ex art.360comma 1 n.3 c.p.c. – violazione dell’art.612 c.c.

Illegittimità delfrazionamento in quanto eseguito senza il ricorso al procedimento diesecuzione forzata .Il motivo è infondato.Il frazionamento era già stato predisposto in sede di progettodivisionale redatto dal Tecnico d’Ufficio nominato e condiviso dalla Corted’Appello ed è accertato che fu eseguito in conformità a quanto dispostodalla sentenza di divisione, passata in giudicato poco dopo l’introduzionedel giudizio di primo grado.Il fatto che potesse o meno essere adito il Giudice dell’esecuzione aisensi dell’art.612 c.p.c. non appare, in concreto, significativo proprio perNumero registro generale 10228/2022Numero sezionale 877/2026Numero di raccolta generale 19471/2026Data pubblicazione 12/06/2026l’assenza di contestazioni sulla conformità del frazionamento eseguito alprogetto divisionale.In conclusione, il ricorso deve essere respinto.Le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come dadispositivo, seguono la soccombenza.Considerato il tenore della pronuncia, va dato atto –ai sensi dell’art.13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002– della sussistenza deipresupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolocontributo unificato, pari a quello previsto per la proposizionedell’impugnazione, se dovuto.

P.Q.MLa Corte di Cassazione rigetta il ricorso e condanna [OSCURATO:PERSONA] eLorena [OSCURATO:PERSONA] al pagamento, in favore di [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], delle spese del giudizio dilegittimità, che liquida in € 3.500,00 per compensi, oltre alle speseforfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in € 200,00 ed agliaccessori di legge, inclusi iva e cassa avvocati.Dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento,da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda SezioneCivile, il 9 aprile 2026.Il PresidenteMauro Mocci

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
i-ricorrenti-controDe [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentate e difesedall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] e dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] controDe [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] di Latina, rappresentata edifesa ex lege dall'[OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte d'Appello di Roma n. 2410/2022depositata il 11/04/2022.Numero registro generale 10228/2022Numero sezionale 877/2026Numero di raccolta generale 19471/2026Data pubblicazione 12/06/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/04/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] aveva agito con ricorso ex art.702 bis c.p.c. avanti alTribunale di Latina al fine di ottenere, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], di [OSCURATO:PERSONA], di [OSCURATO:PERSONA] edell’Agenzia delle Entrate, [OSCURATO:PERSONA] di Latina, la declaratoria diillegittimità del frazionamento immobiliare e della conseguentetrascrizione della sentenza n.3301/2016 della Corte d’Appello di Roma. Ilricorrente aveva evidenziato che, all’esito del giudizio di scioglimento dellacomunione ereditaria in essere tra i [OSCURATO:PERSONA], le sorelle aveva proceduto,tramite l’arch. [OSCURATO:PERSONA], senza il suo consenso al frazionamentoimmobiliare disposto nell’ambito del progetto di divisione, fatto propriodalla richiamata sentenza che aveva definito quel giudizio, provvedendoalla trascrizione della stessa, illegittimamente a fronte dell’illegittimità delfrazionamento presupposto.[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Rita e [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] si eranocostituiti contrastando la domanda: il giudizio di divisione si era infineconcluso con la sentenza della Corte d’Appello di Roma n.3301/2016, cheaveva provveduto a dividere il patrimonio ereditario tra i coeredi secondoil progetto divisionale 4 predisposto dall’ing. [OSCURATO:PERSONA], previo frazionamento come indicato nella predetta CTU, a cura delleparti ; le resistenti avevano tentano inutilmente di ottenere il consensodel fratello Alfonso per effettuare il frazionamento e trascrivere lasentenza, ricorrendo anche al procedimento ex art.612 c.p.c., ma senzasuccesso; avevano pertanto deciso, infine, di dare incarico ad unprofessionista, l’arch. Cicconi, per procedere comunque al frazionamentonei termini indicati dalla Corte d’Appello di Roma e, quindi, a trascrivere lasentenza.[OSCURATO:PERSONA] aveva aderito alle domande del ricorrente.Numero registro generale 10228/2022Numero sezionale 877/2026Numero di raccolta generale 19471/2026Data pubblicazione 12/06/2026L’Agenzia delle Entrate non si era costituita.ll Tribunale di Latina aveva accolto la domanda di [OSCURATO:PERSONA] che, in assenza di consenso al frazionamento, occorrevaLa Corte d’Appello di Roma, adita dalle sorelle [OSCURATO:PERSONA], avevaintegralmente riformato la decisione per le seguenti motivazioni:-la locuzione a cura delle parti , contenuta nel dispositivo dellasentenza n.3301/2016 che ha disposto a divisione, deve essereinterpretata come a cura di tutte le parti che vi hanno interesse ;-nel caso di specie interessate al frazionamento erano le sorelle DeRiso, perché i beni assegnati ad [OSCURATO:PERSONA] non ne venivano coinvolti(era da frazionare solo una particella da dividere tra le sorelle Rita e-non è in discussione che il frazionamento sia stato rispettoso dellaconsulenza tecnica d’ufficio, richiamata nella sentenza per individuare il progetto divisionale 4 (riferimento della disposta divisione), perchéciò di cui si lamenta [OSCURATO:PERSONA] è solo che egli non aveva dato alcunincarico all’arch. Cicconi; ne consegue la legittimità del frazionamento;-è legittima anche la trascrizione della sentenza di divisione, anche senon ancora passata in giudicato, perché, ai sensi degli art.2652, 2653,2655 e 2657 c.c. il passaggio in giudicato è necessario solo per lecancellazioni di iscrizioni e trascrizioni e non per la mera trascrizione oannotazione della sentenza.[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] propongono ricorso percassazione, affidato a quattro motivi.[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono rimasti intimati.L’Agenzia delle Entrate non ha depositato controricorso tempestivo: siè costituita tardivamente chiedendo di essere ammessa all’eventualediscussione, ove fissata.Numero registro generale 10228/2022Numero sezionale 877/2026Numero di raccolta generale 19471/2026Data pubblicazione 12/06/2026Prima della data fissata per l’adunanza per la discussione in camera diconsiglio del ricorso, sia i ricorrenti che le controricorrenti hannodepositato memorie illustrative.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso [OSCURATO:PERSONA] e Lorena FiorellaBellaspica formulano la seguente doglianza: art.360 comma 1 n.3c.p.c. – violazione dell’art.832 c.c. insussistenza di disporre dei beniprovvisoriamente assegnati in sede di controversia divisionale -nullità delfrazionamento catastale .Rilevano i ricorrenti che, poiché la sentenza di divisione ha naturacostitutivo-traslativa, non sarebbe stato possibile il frazionamento senza ilconsenso di tutti i condividenti; senza il consenso, il frazionamentocomunque eseguito avrebbe violato il disposto dell’art. 832 c.c. Nessunodei condividenti poteva quindi disporre liberamente dei beni se non dopo ilpassaggio in giudicato della sentenza.Il motivo è infondato.Si premette che la questione come prospettata in questa sede dairicorrenti non si può considerare nuova -come eccepito dallecontroricorrenti-, perché propone una diversa veste giuridica per fattitempestivamente introdotti.Inoltre, la sentenza della Corte d’Appello di Roma n.3301/2016 èpassata in giudicato poco dopo l’introduzione del presente giudizio inprimo grado, rendendo definitiva già in corso di causa (e primadell’opposizione di cui si dirà oltre) la divisione secondo il progetto n.4predisposto dal CTU prevedente, appunto, il frazionamento nei termini inconcreto eseguiti su iniziativa delle sorelle [OSCURATO:PERSONA]. Nella memoriaillustrativa depositata ex art.378 c.p.c. -rectius, ex art.380 bis 1 c.p.c.- iricorrenti hanno evidenziato che [OSCURATO:PERSONA] aveva propostoopposizione di terzo, ex art.404 c.p.c., avverso alla sentenzan.3301/2016: l’opposizione era stata integralmente respinta dalla CorteNumero registro generale 10228/2022Numero sezionale 877/2026Numero di raccolta generale 19471/2026Data pubblicazione 12/06/2026d’Appello di Roma, ma il ricorso per cassazione proposto dall’interessataaveva dato esito positivo in relazione ad uno specifico profilo, coinvolgentela divisione e riguardante l’allegata esistenza di un titolo di comproprietàdi [OSCURATO:PERSONA] sul 50% di due terreni -cassata con rinvio lasentenza su questo specifico motivo, il giudizio pende in sede di rinvio-.La situazione evidenziata dai ricorrenti, che determina l’inopponibilitàdella sentenza n.3301/2016 a [OSCURATO:PERSONA] in relazione aibeni di cui afferma la comproprietà - e che potrà giustificare un nuovoprogetto di divisione che tenga conto della situazione emersa - non haperò incidenza per la decisione della presente controversia, che nonriguarda il progetto di divisione contenuto nella sentenza della Corted’Appello di Roma richiamata e/o la sua legittimità ma, esclusivamente, lalegittimità del frazionamento operato dalle sorelle [OSCURATO:PERSONA] senza ilconsenso del fratello Alfonso e le sue conseguenze sulla trascrizione.L’eventuale conferma della legittimità del disposto frazionamento nonpotrà infatti incidere in alcun modo sugli eventuali diritti dell’opponente exart.404 c.p.c. che, se riconosciuti e tali da determinare un nuovo progettodi divisione, comporteranno anche un nuovo frazionamento che supereràquello sub iudice.Per valutare la legittimità del comportamento delle sorelle [OSCURATO:PERSONA] inrelazione al frazionamento in contestazione occorre fare riferimento alcontenuto della sentenza di divisione.Non si rinvengono preclusioni normative a procedere al frazionamento,necessario per poter trascrivere la sentenza di divisione, anche inmancanza dell’assenso di tutti gli interessati: in particolare, un divieto difrazionare senza accordo di tutti gli interessati non si può enuclearedall’art.832 c.c., trattandosi di beni in comunione e non essendovi motivoche, in presenza di un provvedimento giudiziale disciplinante l’operazione,giustifichi la prevalenza del dissenso anche di un solo comproprietariorispetto alla diversa volontà degli altri, dissenso che avrebbe comeNumero registro generale 10228/2022Numero sezionale 877/2026Numero di raccolta generale 19471/2026Data pubblicazione 12/06/2026conseguenza quella di impedire, in concreto, la trascrizione della sentenza,da effettuare anche a fronte del disposto degli art.2646 e 2671 c.c.La Corte d’Appello di Roma ha comunque valorizzato il fatto che lasentenza n.3301/2016 che aveva disposto lo scioglimento della comunioneereditaria tra i fratelli [OSCURATO:PERSONA] con riferimento al progetto divisionale n.4predisposto dal CTU ing. [OSCURATO:PERSONA], aveva posto l’effettuazione delfrazionamento, necessario nell’ambito del progetto approvato, a curadelle parti .La Corte d’Appello ha attribuito all’inciso il significato di a cura ditutte le parti che vi hanno interesse e, considerando che ilfrazionamento riguardava un bene inserito nelle quote di due delle sorelleDe Riso, Rita e [OSCURATO:PERSONA], ha ritenuto irrilevante la mancanza di assenso diAlfonso [OSCURATO:PERSONA].L’interpretazione della Corte d’Appello tiene conto degli interessicoinvolti e valorizza il profilo dell’interesse dei condividenti alfrazionamento, necessario per la trascrizione della sentenza: inparticolare, quanto alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], la Corte ha escluso ilsuo interesse a partecipare e/o ad opporsi al frazionamento, che nonpoteva ledere la sua posizione di condividente; la sua quota non ne erainteressata: infatti, in relazione al bene frazionato, egli non potevaassumere la veste di comproprietario potenzialmente leso (fermo restandoche l’eventuale intervento, in sede di impugnazione, sulla sentenza che hadisposto la divisione, ripercuotentesi sul frazionamento, avrebbecomportato la necessità - per le sorelle [OSCURATO:PERSONA] che vi avevano provveduto- di ritornare alla situazione precedente: la sentenza di divisione èdivenuta definitiva poco dopo l’introduzione del presente giudizio, già inprimo grado, all’esito dell’usuale iter impugnatorio, ma il discorsomantiene validità con riferimento all’esito dell’opposizione ex art.404c.p.c. in corso.Numero registro generale 10228/2022Numero sezionale 877/2026Numero di raccolta generale 19471/2026Data pubblicazione 12/06/2026Non è rinvenibile nell’operato della Corte distrettuale alcuna violazioned legge ma l’espressione di valutazioni di merito, relativeall’interpretazione del materiale documentale acquisito e allaidentificazione degli interessi sottesi alle posizioni delle parti, noncensurabili in sede di legittimità se, come nel caso di specie, bensupportate sotto il profilo motivazionale.2. Il secondo motivo di ricorso è proposto ai sensi dell’ art.360comma 1 n.3 c.p.c. – violazione dell’art.2643 n.1 c.c. Nullità dellatrascrizione in quanto effettuata sulla base di un frazionamentoillegittimo .[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nel ricorso che,pure se è da ritenere pacifico che le sentenze definitive, anche se nonpassate in giudicato, possono essere trascritte, nel caso specifico latrascrizione era espressamente condizionata al previo frazionamento deiterreni oggetto di divisione giudiziale: essendo illegittimo il frazionamento,era illegittima anche la trascrizione.Il motivo è infondato.Si premette che la Corte d’Appello aveva valutato il profilo dellasuscettibilità di trascrizione della sentenza di divisione non ancora passatain giudicato, sollecitata da uno specifico motivo di appello delle sorelle DeRiso, osservando (correttamente: cfr. Cass. n.321/1969; Cass.n.1242/1978) che dalla complessiva disciplina in tema di trascrizione(artt.2652, 2653, 2655 e 2657 cod. civ.) emerge come il passaggio ingiudicato della sentenza sia necessario solo per la cancellazione delleiscrizioni e trascrizioni e non per la mera trascrizione o annotamento dellasentenza .Questo punto della decisione della Corte d’Appello di Roma non è statoquindi sottoposto a censura: i ricorrenti precisano anzi, come rilevato,nell’articolazione del motivo che la trascrizione, di per sé, sarebbe stataNumero registro generale 10228/2022Numero sezionale 877/2026Numero di raccolta generale 19471/2026Data pubblicazione 12/06/2026pienamente legittima e che il vizio della trascrizione lamentato derivadall’illegittimità del frazionamento.Ne consegue l’infondatezza del motivo senza necessità diapprofondimenti necessari, perché è infondato il presupposto, come sopraevidenziato.3. Con il terzo motivo di ricorso i ricorrenti lamentano, ai sensidell’ art.360 comma 1 n.3 c.p.c. – violazione dell’art.1105 comma 4 c.c.Illegittimità del frazionamento in quanto eseguito senza la nomina di unrappresentante comune .Il motivo è inammissibile.La questione non è stata affrontata dalla Corte d’Appello di Roma enon è presente nemmeno nell’ambito delle conclusioni delle parti in essariportate.I ricorrenti non indicano, come sarebbe stato necessario ex art.366c.p.c., con quale atto e in quale momento del processo la questioneoggetto del motivo in esame sia stata sollevata nel giudizio: essa deveessere considerata introdotta per la prima volta in questa sede,all’evidenza inammissibilmente.4. Con il quarto motivo di critica i ricorrenti prospettano, ex art.360comma 1 n.3 c.p.c. – violazione dell’art.612 c.c. Illegittimità delfrazionamento in quanto eseguito senza il ricorso al procedimento diesecuzione forzata .Il motivo è infondato.Il frazionamento era già stato predisposto in sede di progettodivisionale redatto dal Tecnico d’Ufficio nominato e condiviso dalla Corted’Appello ed è accertato che fu eseguito in conformità a quanto dispostodalla sentenza di divisione, passata in giudicato poco dopo l’introduzionedel giudizio di primo grado.Il fatto che potesse o meno essere adito il Giudice dell’esecuzione aisensi dell’art.612 c.p.c. non appare, in concreto, significativo proprio perNumero registro generale 10228/2022Numero sezionale 877/2026Numero di raccolta generale 19471/2026Data pubblicazione 12/06/2026l’assenza di contestazioni sulla conformità del frazionamento eseguito alprogetto divisionale.In conclusione, il ricorso deve essere respinto.Le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come dadispositivo, seguono la soccombenza.Considerato il tenore della pronuncia, va dato atto –ai sensi dell’art.13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002– della sussistenza deipresupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolocontributo unificato, pari a quello previsto per la proposizionedell’impugnazione, se dovuto. P.Q.MLa Corte di Cassazione rigetta il ricorso e condanna [OSCURATO:PERSONA] eLorena [OSCURATO:PERSONA] al pagamento, in favore di [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], delle spese del giudizio dilegittimità, che liquida in € 3.500,00 per compensi, oltre alle speseforfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in € 200,00 ed agliaccessori di legge, inclusi iva e cassa avvocati.Dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento,da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda SezioneCivile, il 9 aprile 2026.Il PresidenteMauro Mocci
Sentenza Cassazione n. 19471/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris