CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 luglio 2022
Cassazione n. 37025/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/02/2022 del GIP TRIBUNALE di MESSINAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Rilevato che con l'impugnata sentenza, pronunciata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., è stata applicata a [OSCURATO:PERSONA], per il delitto di cui all'ad 495 c.p., la pena concordata con la [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, lamentando, con un solo motivo, il vizio di motivazione in relazione alla qualificazione giuridica della condotta oggetto di contestazione; considerato che il motivo è manifestamente infondato in quanto pacifico è l'orientamento che ritiene integrare il reato di cui all'art. 495 cod. pen., la condotta di colui che, privo di documenti di identificazione, fornisca ad appartenenti delle forze dell'ordine, nel corso di un controllo stradale, false dichiarazioni sulla propria identità, considerato che dette dichiarazioni - in assenza di altri mezzi di identificazione - rivestono carattere di attestazione preordinata a garantire al pubblico ufficiale le proprie qualità personali, e, quindi, ove mendaci, ad integrare la falsa attestazione che costituisce l'elemento distintivo del reato di cui all'art. 495 cod. pen., nel testo modificato dalla legge n. 125 del 2008, rispetto all'ipotesi di reato di cui all'art. 496 cod. pen (Sez. 5, n. 47044 del 10/07/2019, Lauro, Rv. 277839 - 01; Sez. 5, n. 7286 del 26/11/2014, dep. Sdiri, Rv. 262658 - 01). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, e che il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di quattromila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, in data 11 luglio 2022 [OSCURATO:PERSONA] liere estensore [OSCURATO:PERSONA]