Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 23 novembre 2022

Cassazione n. 36125/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

ENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore , elettivamente domiciliata in Roma via dei Portoghesi 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende ope legis.

Ricorrente contro SERVIMAR s.a.s di Velotto R A , rappresentat a e difes a dall’avv.to [OSCURATO:PERSONA] e dall’avv.to [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultimo , in Roma, alla via Alberico II, n. 4, giusta procura a margine del controricorso.

Controricorrente avverso la sentenza n. 317 della [OSCURATO:PERSONA] dellaSardegna, depositata il 4/ 11/2016; Oggetto: cessazione della materia del contendere udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/11/2022 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]Angiolella. [OSCURATO:PERSONA]

1. La CTP di Sassari, con sentenza n. 20/2007, accolse in parte il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.a.s di Velotto R A avverso la cartella di pagamento,notificata in data 19 maggio 2006, per il recupero delle somme, derivante dal venir meno dei presupposti per la validità della definizione agevolata cui aveva aderito la società contribuente,ex art. 15 della legge n. 289 del 2002, peril mancato versamento tempestivo delle rate successive allaprima.

La CTP , dopo aver affermato che era venuta meno la materia del contende re, dichiarava che la SERVIMAR s.a.s. era tenuta a corrispondere, unitamente ai soci Rosario, Francesco e [OSCURATO:PERSONA], rispetto a quanto addebitato nella impugnata cartella, solo le sanzioni e gli interessi relativi alle rate di condono versate oltre i termini di legge.

2. Proposto appello dall’Agenzia delle entrate, la CT R della Sardegna, con sentenza in epigrafe,lo rigett ̀ , confermando la prima decisione.

3. L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, sulla base di due motivi, cui ha resistitoSERVIMAR s.a.s di Velotto R A.

4. La “sesta sezione civile – T” di questa Corte, a seguito della proposta del relatore ex art. 380 biscod. proc. civ., fissava l'adunanza camerale del 12 marzo 2019; sia l’Agenzia delle entrate che la società contribuente depositavano memoria ex art. 380 biscod. proc. civ.

5. Il contribuente, con successiva memoria, instava per la sospensione del processo ai sensi dell’art. 6, commi 8, 9, 10, d.l. n. 119 del 2018, conv. con mod. dalla l. n. 138 del 2018, istanza che veniva accolta disponendosi il rinvio a nuovo ruolo.

5. A seguito di nuova proposta del relatore, la difesa della contribuente depositava ulteriore memoria, ex art. 378 cod. proc. civ., con la quale produceva documentazione attestante l’integrale pagamento della cartella di pagamento oggetto del giudizio, reiterando la richiesta, non accolta dalla CTR di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.

Al riguardo, l’Agenzia delle entrate, che nell’atto di appello aveva dichiarato di aver provveduto allo sgravio della cartella impugnata, nella memoria del 7 marzo 2019, ribadiva quanto sostenuto in appello e che cioè l’avvenuto integrale pagamento non era sufficiente avendo provveduto allo sgravio solo parziale della stessa ai sensi dell’art. 68 del d.lgs. n. 546 del 1992 e che, quindi, aveva interesse alla prosecuzione della lite per poter provvedere, in caso di esito a lei favorevole, alla reiscrizione a ruolo della sanzione relativa alla prima rata versata ex art. 9 bis l. 289/02 in riferimento all’imposta […] per l’anno di imposta 2001 .

6. Successivamente, la causa è stata fissata all’odierna udienza camerale.

7. La difesa della società controricorrente ha depositato memoria difensiva, ex art. 380 bis cod. proc. c iv. , con la quale insiste per l’estinzione del giudizio per cessata materia del contendere. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA], adeguandosi ai precedenti, in fattispecie analoga, intervenuti tra l’Agenzia delle entrate ed i soci della società che qui controricorre (v. ord. della sesta sezione civile tributaria, nn. 7614 e 7615 del 2022, allegate anche alla memoria difensiva della società contribuente) ritiene che il soddisfacimento integrale della pretesa erariale contenuta nell’atto impugnato (cartella n. 10220060008708913, v. doc. 10 fascicolo di secondo grado), non contestato dall’Agenzia delle entrate neppure in tale fase di giudizio (v., supra, par. 5), comporta senz’altro l’estinzione del giudizio sulla cartella oggetto di impugnazione, r estando riservata ad eventuali successive iniziative dell’Agenzia delle entrate il recupero di quanto risultante dalla cartella in oggetto.

Pertanto, l’istanza della società contribuente deve essere accolta, con estinzione del presente giudizio per intervenuta cessazione della materia del contendere.

La sentenza impugnata va, pertanto, cassa ta senza rinvio, ai sensi dell’art. 382, terzo comma, cod. proc. civ., in quanto la causa non può essere proseguita.

Le spese digiudizio vengono compensate interamente tra le parti.

Non si ravvisano i presupposti per imporre il pagamento del cd. doppio contributo, siccome misura applicabile ai soli casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità del gravame e pertanto non suscettibile, per la sua natura lat o sensu sanzionatoria, di interpretazione estensiva o analogica (Cass., 7/12/2018, n. 31372; Cass., 7/6/2018, n. 14782;Cass., 10/02/2017, n. 3542).

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio per intervenuta cessazione della materia del contendere, cassa senza rinvio la sentenza impugnata e compensa integralmente le spese di lite.

Così deciso, in data 23 novem

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore , elettivamente domiciliata in Roma via dei Portoghesi 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende ope legis. Ricorrente contro SERVIMAR s.a.s di Velotto R A , rappresentat a e difes a dall’avv.to [OSCURATO:PERSONA] e dall’avv.to [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultimo , in Roma, alla via Alberico II, n. 4, giusta procura a margine del controricorso. Controricorrente avverso la sentenza n. 317 della [OSCURATO:PERSONA] dellaSardegna, depositata il 4/ 11/2016; Oggetto: cessazione della materia del contendere udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/11/2022 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]Angiolella. [OSCURATO:PERSONA] 1. La CTP di Sassari, con sentenza n. 20/2007, accolse in parte il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.a.s di Velotto R A avverso la cartella di pagamento,notificata in data 19 maggio 2006, per il recupero delle somme, derivante dal venir meno dei presupposti per la validità della definizione agevolata cui aveva aderito la società contribuente,ex art. 15 della legge n. 289 del 2002, peril mancato versamento tempestivo delle rate successive allaprima. La CTP , dopo aver affermato che era venuta meno la materia del contende re, dichiarava che la SERVIMAR s.a.s. era tenuta a corrispondere, unitamente ai soci Rosario, Francesco e [OSCURATO:PERSONA], rispetto a quanto addebitato nella impugnata cartella, solo le sanzioni e gli interessi relativi alle rate di condono versate oltre i termini di legge. 2. Proposto appello dall’Agenzia delle entrate, la CT R della Sardegna, con sentenza in epigrafe,lo rigett ̀ , confermando la prima decisione. 3. L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, sulla base di due motivi, cui ha resistitoSERVIMAR s.a.s di Velotto R A. 4. La “sesta sezione civile – T” di questa Corte, a seguito della proposta del relatore ex art. 380 biscod. proc. civ., fissava l'adunanza camerale del 12 marzo 2019; sia l’Agenzia delle entrate che la società contribuente depositavano memoria ex art. 380 biscod. proc. civ. 5. Il contribuente, con successiva memoria, instava per la sospensione del processo ai sensi dell’art. 6, commi 8, 9, 10, d.l. n. 119 del 2018, conv. con mod. dalla l. n. 138 del 2018, istanza che veniva accolta disponendosi il rinvio a nuovo ruolo. 5. A seguito di nuova proposta del relatore, la difesa della contribuente depositava ulteriore memoria, ex art. 378 cod. proc. civ., con la quale produceva documentazione attestante l’integrale pagamento della cartella di pagamento oggetto del giudizio, reiterando la richiesta, non accolta dalla CTR di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere. Al riguardo, l’Agenzia delle entrate, che nell’atto di appello aveva dichiarato di aver provveduto allo sgravio della cartella impugnata, nella memoria del 7 marzo 2019, ribadiva quanto sostenuto in appello e che cioè l’avvenuto integrale pagamento non era sufficiente avendo provveduto allo sgravio solo parziale della stessa ai sensi dell’art. 68 del d.lgs. n. 546 del 1992 e che, quindi, aveva interesse alla prosecuzione della lite per poter provvedere, in caso di esito a lei favorevole, alla reiscrizione a ruolo della sanzione relativa alla prima rata versata ex art. 9 bis l. 289/02 in riferimento all’imposta […] per l’anno di imposta 2001 . 6. Successivamente, la causa è stata fissata all’odierna udienza camerale. 7. La difesa della società controricorrente ha depositato memoria difensiva, ex art. 380 bis cod. proc. c iv. , con la quale insiste per l’estinzione del giudizio per cessata materia del contendere. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], adeguandosi ai precedenti, in fattispecie analoga, intervenuti tra l’Agenzia delle entrate ed i soci della società che qui controricorre (v. ord. della sesta sezione civile tributaria, nn. 7614 e 7615 del 2022, allegate anche alla memoria difensiva della società contribuente) ritiene che il soddisfacimento integrale della pretesa erariale contenuta nell’atto impugnato (cartella n. 10220060008708913, v. doc. 10 fascicolo di secondo grado), non contestato dall’Agenzia delle entrate neppure in tale fase di giudizio (v., supra, par. 5), comporta senz’altro l’estinzione del giudizio sulla cartella oggetto di impugnazione, r estando riservata ad eventuali successive iniziative dell’Agenzia delle entrate il recupero di quanto risultante dalla cartella in oggetto. Pertanto, l’istanza della società contribuente deve essere accolta, con estinzione del presente giudizio per intervenuta cessazione della materia del contendere. La sentenza impugnata va, pertanto, cassa ta senza rinvio, ai sensi dell’art. 382, terzo comma, cod. proc. civ., in quanto la causa non può essere proseguita. Le spese digiudizio vengono compensate interamente tra le parti. Non si ravvisano i presupposti per imporre il pagamento del cd. doppio contributo, siccome misura applicabile ai soli casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità del gravame e pertanto non suscettibile, per la sua natura lat o sensu sanzionatoria, di interpretazione estensiva o analogica (Cass., 7/12/2018, n. 31372; Cass., 7/6/2018, n. 14782;Cass., 10/02/2017, n. 3542). P.Q.M. Dichiara estinto il giudizio per intervenuta cessazione della materia del contendere, cassa senza rinvio la sentenza impugnata e compensa integralmente le spese di lite. Così deciso, in data 23 novem
Sentenza Cassazione n. 36125/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris