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CassazionedecretoSezione 1

Cassazione n. 40183/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/09/2020 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Milano, in parziale riforma della sentenza del giudice del Tribunale di Lodi, ha dichiarato prescritta la contravvenzione di cui all'art. 697 cod. pen. contestata al capo C) nei riguardi di [OSCURATO:PERSONA], confermandone la condanna e rideterminando la pena in due anni, sei mesi di reclusione ed euro 5.500,00 di multa per i reati di detenzione di due armi comuni da sparo contestati al capo A), e di porto di una di esse, oggetto del capo B).

1.1. La Corte di appello ha respinto l'eccezione di nullità del decreto di giudizio immediato e degli atti successivi, ivi compresa la sentenza di primo grado, formulata nei motivi di appello, con i quali l'imputato lamentava l'erronea celebrazione del rito speciale anche per la contravvenzione con riferimento alla quale non era stata disposta alcuna misura cautelare, pur avendo certamente il giudizio immediato richiesto dal pubblico ministero natura c.d. custodiale.

A sostegao della decisione, il giudice di secondo grado per un verso rilevava come, in occasione della convalida dell'arresto, l'imputato fosse stato interrogato sull'intero editto di accusa, ivi compresa la contravvenzione, per la quale vi era l'evidenza della prova, con ciò legittimando comunque la celebrazione del giudizio immediato c.d. ordinario.

Per altro verso, poneva in rilievo l'ininfluenza della questione poiché, la richiamata mancata applicazione dell'art. 453, comma 2, cod. pen., con separazione della contravvenzione, non aveva prodotto alcuna lesione del diritto di difesa, avendola la Corte dichiarata prescritta.

1.2. La Corte di appello, inoltre, raccordandosi alla motivazione del Tribunale, ha confermato l'esclusibne dell'attenuante di cui all'articolo 5 L. n. 895 del 1967 a ragione del numero delle armi e delle munizioni, k delle modalità del fatto.

2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA], che ha articolato tre motivi di ricorso.

2.1. Con il primo e il secondo motivo deduce alternativamente violazione di legge penale processuale e vizio di motivazione con riferimento al rigetto della eccezione di nullità dell'atto introduttivo del giudizio immediato.

Il giudice dell'appello ha contraddittoriamente ritenuto non fondata l'eccezione, invocando il tenore letterale dell'art. 453, comma 1, cod. proc. pen. da cui ha tratto la correttezza della richiesta del pubblico ministero che - a fronte dell'evidenza della prova anche con riferimento al reato contravvenzionale, contestato in occasione della convalida dell'arresto e sul quale pertanto l'imputato si era difeso - ha optato per tale rito speciale.

Si trattava, invece, di giudizio immediato c.d. custodiale com'è reso evidente dalla richiesta di giudizio immediato del pubblico ministero, peraltro depositata nel termine più ampio di cui all'art. 453, comma 1-bis, cod. pen., e dal relativo decreto del Tribunale.

2.2. Con il terzo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione per la mancata applicazione dell'art. 5 L. n. 895 del 1967.

La Corte di appello avrebbe dovuto circoscrivere il giudizio ai fini del riconoscimento dell'attenuante esclusivamente con riferimento alla qualità e alla quantità delle armi, mentre ha fondato il diniego su elementi eccentrici quali l'intensità del dolo e la personalità negativa dell'imputato.

2.3. Con memoria scritta la difesa è tornata a insistere sul primo motivo di ricorso, ponendo in risalto l'irrilevanza - sotto il profilo della nullità - dell'avvenuta pronunzia di estinzione della contravvenzione.

3. [OSCURATO:PERSONA] generale, con la requisitoria scritta, ha concluso nel senso della declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso non merìta considerazione, per le ragioni dì seguito esposte.

2. Il primo e il secondo motivo sono infondati.

2.1. E' ben vero che - come rappresentato dalla difesa - la richiesta di giudizio immediato è stata presentata oltre il termine di novanta giorni previsto per il rito c.d. ordinario, ma è altrettanto pacifico - come autorevolmente chiarito dalle Sezioni Unite di questa Corte (Sez.

U, n. 42979 del 26/06/2014, Squicciarino, Rv. 260017), con orientamento che si condivide, citato dal Giudice di primo grado e con il quale il ricorso non si è affatto confrontato - che l'inosservanza dei termini di novanta e centottanta giorni, assegnati al pubblico ministero per la richiesta, rispettivamente, di giudizio immediato ordinario e cautelare, è rilevabile dal giudice per le indagini preliminari, ma la decisione con la quale questi dispone il giudizio immediato non può essere oggetto di ulteriore sindacato.

Ciò in quanto, attesa la sua natura endoprocessuale e meramente strumentale all'interno della più ampia sequenza procedimentale di approdo i alla fase del dibattimento, il provvedimento adottato dal giudice per le indagini preliminari è insuscettibile di sindacato da parte del giudice del dibattimento (v. anche, Sez. 3, n. 31728 del 28/03/2013, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 2546733; Sez. 6, n. 6989 del 10/01/2011, C., Rv. 249463; Sez. 4, n. 39597 del 27/06/2007, Pierfederici, Rv. 237831; Sez. 1, n. 23927 del 14/04/2004, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 228995; Sez. 1, n. 24617 del 10/04/2001, [OSCURATO:PERSONA] e altri, Rv. 219950; Sez. 1, n. 9553 del 14/07/2000, Kallevig, Rv. 216814; Sez. 5, n. 1245 del 21/01/1998, Cusani, cit.; Sez. 5, n.5154 del 19/02/1992, Fresta, Rv. 190067).

Inoltre si è osservato che, in virtù del principio di tassatività delle nullità (art. 177 cod. proc. pen.), la violazione dei termini stabiliti dalla legge per la richiesta del decreto di giudizio immediato da parte del pubblico ministero e la conseguente emissione di decreto di giudizio immediato da parte del giudice per le indagini preliminari non determina una nullità assoluta ex art. 179 cod. proc. pen. del decreto che dispone il giudizio immediato, del quale può essere eccepita la nullità solo nei casi indicati dall'art. 429 cod. proc. pen. (norma richiamata dall'art. 456).

In altri termini, l'inosservanza dei termini può essere rilevata dal Gip, ma, nel caso in cui ciò non avvenga, non ricorre una nullità di ordine generale, in quanto il termine per la richiesta di giudizio immediato non è, in assenza di espressa previsione di legge (art. 173 cod. proc. pen.), perentorio, bensì ordinatorio; i termini di 90 e 180 giorni sono, infatti, perentori per quanto riguarda il completamento delle indagini, ma hanno natura ordinatoria per quanto riguarda la presentazione della richiesta di giudizio immediato, ordinario o custodiale; sicché la richiesta del rito può essere legittimamente presentata oltre il termine stabilito dalla legge, senza che ricorra alcuna nullità di ordine generale (Sez.

U, n. 42979 del 26/06/2014, Squicciarino, §

5.1. e 6, non massimata sul punto).

Altrettanto pacifico è poi il fatto che l'ammissione del giudizio immediato è sempre insindacabile da parte del giudice del dibattimento (nella circostanza, la Corte ha precisato che la constatazione della mancanza dell'evidenza della prova non potrebbe mai condurre ad una regressione del processo ad una fase precedente e meno garantita; che la tardività della richiesta del pubblico ministero, per la cui presentazione è previsto un termine non perentorio, non incide né sull'iniziativa nell'esercizio dell'azione penale, né limita i diritti della difesa: cfr., Sez. 5, n. 1245 del 21/01/1998, Cusani, Rv. 210027, cit.).

Conclusivamente, nel caso che ci occupa, sarebbe spettato semmai al giudice emittente respingere la richiesta di giudizio immediato qualora avesse fatto difetto anche una sola delle condizioni legittimanti il rito.

E, tuttavia, in mancanza di un'espressa previsione normativa, doveva ritenersi preclusa qualsiasi applicazione della sanzione processuale della nullità in relazione ad ipotesi non ricomprese tra quelle di cui all'art. 429 cod. proc. pen., ciò anche in forza del principio dell'irretrattabilità dell'azione penale.

2.2. Non può poi farsi a meno di evidenziare che, in ogni caso, il motivo dedotto non è sostenuto dall'interesse a impugnare, che, difatti, è subordinato alla presenza di un interesse immediato, concreto e attuale a rimuovere una situazione di svantaggio processuale derivante da una decisione giudiziale di cui si contesta la correttezza e a conseguire un'utilità, ossia una decisione dalla quale derivi per il ricorrente un risultato più vantaggioso. [OSCURATO:PERSONA], Urn. 6624 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], dep. 2021, Marinaj, Rv. 251694 si è efficacemente evidenziato che «nel sistema processuale penale, la nozione di interesse ad impugnare non può essere basata sul concetto di soccombenza - a differenza delle impugnazioni civili che presuppongono un processo di tipo contenzioso, quindi una lite intesa come conflitto di interessi contrapposti - ma va piuttosto individuata in una prospettiva utilitaristica, ossia nella finalità negativa, perseguita dal soggetto legittimato, di rimuovere una situazione di svantaggio processuale derivante da una decisione giudiziale, e in quella, positiva, del conseguimento di un'utilità, ossia di una decisione più vantaggiosa rispetto a quella oggetto del gravame, e che risulti logicamente coerente con il sistema normativo».

Carenza d'interesse - si è spiegato - che può anche essere "sopraggiunta", come tale intendendosi «la valutazione negativa della persistenza, al momento della decisione, di un interesse all'impugnazione, la cui attualità è venuta meno a causa della mutata situazione di fatto o di diritto intervenuta medio tempore, assorbendo la finalità perseguita dall'impugnante, o perché la stessa abbia già trovato concreta attuazione, ovvero in quanto abbia perso ogni rilevanza per il superamento del punto controverso».

Che e' quanto accaduto nel caso di specie, poiché - diversamente da quanto insistito dalla difesa nel ricorso e nella memoria di replica - non si è determinata alcuna lesione del diritto di difesa in quanto il reato contravvenzionale sul quale si appuntava l'eccezione processuale è stato dichiarato estinto per prescrizione.

3. Manifestamente infondato è il terzo motivo.La Corte di appello ha fornito adeguata e coerente motivazione in ordine al diniego dell'attenuante dell'ipotesi lieve di cui all'articolo 5

I. n. 895 del 1967.

Ha invero valutato, facendo corretto uso dei poteri di apprezzamento discrezionale, sia il numero delle armi, sia le condizioni in cui le stesse si trovavano, infine le modalità di commissione del fatto (ovverosia le differenti circostanze in cui le stesse sono state rinvenute che - come più esplicitamente rimarcato dal giudice di primo grado - deponevano per la non occasionali[ à o casualità del fatto).

La motivazione non si presta a rilievi in questa sede e, anzi, si pone nell'alveo del consolidato principio secondo cui «in materia di reati concernenti le armi, l'attenuante di cui all'art. 5, legge 2 ottobre 1967, n. 895 può essere negata anche per le componenti oggettive e soggettive del fatto, diverse da quelle concernenti la qualità e quantità delle armi illegalmente gestite» (Sez. 1, n. 26270 del 27/03/2013, Pietrafesa, Rv. 255827; Sez. 2, n. 3852 del 13/12/2019, dep. 2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 278239)

4. Seguono il complessivo rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ri

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/09/2020 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Milano, in parziale riforma della sentenza del giudice del Tribunale di Lodi, ha dichiarato prescritta la contravvenzione di cui all'art. 697 cod. pen. contestata al capo C) nei riguardi di [OSCURATO:PERSONA], confermandone la condanna e rideterminando la pena in due anni, sei mesi di reclusione ed euro 5.500,00 di multa per i reati di detenzione di due armi comuni da sparo contestati al capo A), e di porto di una di esse, oggetto del capo B). 1.1. La Corte di appello ha respinto l'eccezione di nullità del decreto di giudizio immediato e degli atti successivi, ivi compresa la sentenza di primo grado, formulata nei motivi di appello, con i quali l'imputato lamentava l'erronea celebrazione del rito speciale anche per la contravvenzione con riferimento alla quale non era stata disposta alcuna misura cautelare, pur avendo certamente il giudizio immediato richiesto dal pubblico ministero natura c.d. custodiale. A sostegao della decisione, il giudice di secondo grado per un verso rilevava come, in occasione della convalida dell'arresto, l'imputato fosse stato interrogato sull'intero editto di accusa, ivi compresa la contravvenzione, per la quale vi era l'evidenza della prova, con ciò legittimando comunque la celebrazione del giudizio immediato c.d. ordinario. Per altro verso, poneva in rilievo l'ininfluenza della questione poiché, la richiamata mancata applicazione dell'art. 453, comma 2, cod. pen., con separazione della contravvenzione, non aveva prodotto alcuna lesione del diritto di difesa, avendola la Corte dichiarata prescritta. 1.2. La Corte di appello, inoltre, raccordandosi alla motivazione del Tribunale, ha confermato l'esclusibne dell'attenuante di cui all'articolo 5 L. n. 895 del 1967 a ragione del numero delle armi e delle munizioni, k delle modalità del fatto. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA], che ha articolato tre motivi di ricorso. 2.1. Con il primo e il secondo motivo deduce alternativamente violazione di legge penale processuale e vizio di motivazione con riferimento al rigetto della eccezione di nullità dell'atto introduttivo del giudizio immediato. Il giudice dell'appello ha contraddittoriamente ritenuto non fondata l'eccezione, invocando il tenore letterale dell'art. 453, comma 1, cod. proc. pen. da cui ha tratto la correttezza della richiesta del pubblico ministero che - a fronte dell'evidenza della prova anche con riferimento al reato contravvenzionale, contestato in occasione della convalida dell'arresto e sul quale pertanto l'imputato si era difeso - ha optato per tale rito speciale. Si trattava, invece, di giudizio immediato c.d. custodiale com'è reso evidente dalla richiesta di giudizio immediato del pubblico ministero, peraltro depositata nel termine più ampio di cui all'art. 453, comma 1-bis, cod. pen., e dal relativo decreto del Tribunale. 2.2. Con il terzo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione per la mancata applicazione dell'art. 5 L. n. 895 del 1967. La Corte di appello avrebbe dovuto circoscrivere il giudizio ai fini del riconoscimento dell'attenuante esclusivamente con riferimento alla qualità e alla quantità delle armi, mentre ha fondato il diniego su elementi eccentrici quali l'intensità del dolo e la personalità negativa dell'imputato. 2.3. Con memoria scritta la difesa è tornata a insistere sul primo motivo di ricorso, ponendo in risalto l'irrilevanza - sotto il profilo della nullità - dell'avvenuta pronunzia di estinzione della contravvenzione. 3. [OSCURATO:PERSONA] generale, con la requisitoria scritta, ha concluso nel senso della declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso non merìta considerazione, per le ragioni dì seguito esposte. 2. Il primo e il secondo motivo sono infondati. 2.1. E' ben vero che - come rappresentato dalla difesa - la richiesta di giudizio immediato è stata presentata oltre il termine di novanta giorni previsto per il rito c.d. ordinario, ma è altrettanto pacifico - come autorevolmente chiarito dalle Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U, n. 42979 del 26/06/2014, Squicciarino, Rv. 260017), con orientamento che si condivide, citato dal Giudice di primo grado e con il quale il ricorso non si è affatto confrontato - che l'inosservanza dei termini di novanta e centottanta giorni, assegnati al pubblico ministero per la richiesta, rispettivamente, di giudizio immediato ordinario e cautelare, è rilevabile dal giudice per le indagini preliminari, ma la decisione con la quale questi dispone il giudizio immediato non può essere oggetto di ulteriore sindacato. Ciò in quanto, attesa la sua natura endoprocessuale e meramente strumentale all'interno della più ampia sequenza procedimentale di approdo i alla fase del dibattimento, il provvedimento adottato dal giudice per le indagini preliminari è insuscettibile di sindacato da parte del giudice del dibattimento (v. anche, Sez. 3, n. 31728 del 28/03/2013, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 2546733; Sez. 6, n. 6989 del 10/01/2011, C., Rv. 249463; Sez. 4, n. 39597 del 27/06/2007, Pierfederici, Rv. 237831; Sez. 1, n. 23927 del 14/04/2004, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 228995; Sez. 1, n. 24617 del 10/04/2001, [OSCURATO:PERSONA] e altri, Rv. 219950; Sez. 1, n. 9553 del 14/07/2000, Kallevig, Rv. 216814; Sez. 5, n. 1245 del 21/01/1998, Cusani, cit.; Sez. 5, n.5154 del 19/02/1992, Fresta, Rv. 190067). Inoltre si è osservato che, in virtù del principio di tassatività delle nullità (art. 177 cod. proc. pen.), la violazione dei termini stabiliti dalla legge per la richiesta del decreto di giudizio immediato da parte del pubblico ministero e la conseguente emissione di decreto di giudizio immediato da parte del giudice per le indagini preliminari non determina una nullità assoluta ex art. 179 cod. proc. pen. del decreto che dispone il giudizio immediato, del quale può essere eccepita la nullità solo nei casi indicati dall'art. 429 cod. proc. pen. (norma richiamata dall'art. 456). In altri termini, l'inosservanza dei termini può essere rilevata dal Gip, ma, nel caso in cui ciò non avvenga, non ricorre una nullità di ordine generale, in quanto il termine per la richiesta di giudizio immediato non è, in assenza di espressa previsione di legge (art. 173 cod. proc. pen.), perentorio, bensì ordinatorio; i termini di 90 e 180 giorni sono, infatti, perentori per quanto riguarda il completamento delle indagini, ma hanno natura ordinatoria per quanto riguarda la presentazione della richiesta di giudizio immediato, ordinario o custodiale; sicché la richiesta del rito può essere legittimamente presentata oltre il termine stabilito dalla legge, senza che ricorra alcuna nullità di ordine generale (Sez. U, n. 42979 del 26/06/2014, Squicciarino, § 5.1. e 6, non massimata sul punto). Altrettanto pacifico è poi il fatto che l'ammissione del giudizio immediato è sempre insindacabile da parte del giudice del dibattimento (nella circostanza, la Corte ha precisato che la constatazione della mancanza dell'evidenza della prova non potrebbe mai condurre ad una regressione del processo ad una fase precedente e meno garantita; che la tardività della richiesta del pubblico ministero, per la cui presentazione è previsto un termine non perentorio, non incide né sull'iniziativa nell'esercizio dell'azione penale, né limita i diritti della difesa: cfr., Sez. 5, n. 1245 del 21/01/1998, Cusani, Rv. 210027, cit.). Conclusivamente, nel caso che ci occupa, sarebbe spettato semmai al giudice emittente respingere la richiesta di giudizio immediato qualora avesse fatto difetto anche una sola delle condizioni legittimanti il rito. E, tuttavia, in mancanza di un'espressa previsione normativa, doveva ritenersi preclusa qualsiasi applicazione della sanzione processuale della nullità in relazione ad ipotesi non ricomprese tra quelle di cui all'art. 429 cod. proc. pen., ciò anche in forza del principio dell'irretrattabilità dell'azione penale. 2.2. Non può poi farsi a meno di evidenziare che, in ogni caso, il motivo dedotto non è sostenuto dall'interesse a impugnare, che, difatti, è subordinato alla presenza di un interesse immediato, concreto e attuale a rimuovere una situazione di svantaggio processuale derivante da una decisione giudiziale di cui si contesta la correttezza e a conseguire un'utilità, ossia una decisione dalla quale derivi per il ricorrente un risultato più vantaggioso. [OSCURATO:PERSONA], Urn. 6624 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], dep. 2021, Marinaj, Rv. 251694 si è efficacemente evidenziato che «nel sistema processuale penale, la nozione di interesse ad impugnare non può essere basata sul concetto di soccombenza - a differenza delle impugnazioni civili che presuppongono un processo di tipo contenzioso, quindi una lite intesa come conflitto di interessi contrapposti - ma va piuttosto individuata in una prospettiva utilitaristica, ossia nella finalità negativa, perseguita dal soggetto legittimato, di rimuovere una situazione di svantaggio processuale derivante da una decisione giudiziale, e in quella, positiva, del conseguimento di un'utilità, ossia di una decisione più vantaggiosa rispetto a quella oggetto del gravame, e che risulti logicamente coerente con il sistema normativo». Carenza d'interesse - si è spiegato - che può anche essere "sopraggiunta", come tale intendendosi «la valutazione negativa della persistenza, al momento della decisione, di un interesse all'impugnazione, la cui attualità è venuta meno a causa della mutata situazione di fatto o di diritto intervenuta medio tempore, assorbendo la finalità perseguita dall'impugnante, o perché la stessa abbia già trovato concreta attuazione, ovvero in quanto abbia perso ogni rilevanza per il superamento del punto controverso». Che e' quanto accaduto nel caso di specie, poiché - diversamente da quanto insistito dalla difesa nel ricorso e nella memoria di replica - non si è determinata alcuna lesione del diritto di difesa in quanto il reato contravvenzionale sul quale si appuntava l'eccezione processuale è stato dichiarato estinto per prescrizione. 3. Manifestamente infondato è il terzo motivo.La Corte di appello ha fornito adeguata e coerente motivazione in ordine al diniego dell'attenuante dell'ipotesi lieve di cui all'articolo 5 I. n. 895 del 1967. Ha invero valutato, facendo corretto uso dei poteri di apprezzamento discrezionale, sia il numero delle armi, sia le condizioni in cui le stesse si trovavano, infine le modalità di commissione del fatto (ovverosia le differenti circostanze in cui le stesse sono state rinvenute che - come più esplicitamente rimarcato dal giudice di primo grado - deponevano per la non occasionali[ à o casualità del fatto). La motivazione non si presta a rilievi in questa sede e, anzi, si pone nell'alveo del consolidato principio secondo cui «in materia di reati concernenti le armi, l'attenuante di cui all'art. 5, legge 2 ottobre 1967, n. 895 può essere negata anche per le componenti oggettive e soggettive del fatto, diverse da quelle concernenti la qualità e quantità delle armi illegalmente gestite» (Sez. 1, n. 26270 del 27/03/2013, Pietrafesa, Rv. 255827; Sez. 2, n. 3852 del 13/12/2019, dep. 2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 278239) 4. Seguono il complessivo rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ri
Decreto Cassazione n. 40183/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris