Corte costituzionalesentenza
Corte costituzionale n. 225/1984
ECLI:IT:COST:1984:225
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
:
1. - Con ordinanza del 30 dicembre 1976 il giudice istruttore del
Tribunale di Salerno, nel corso del procedimento penale a carico di
[OSCURATO:PERSONA] (imputato di bancarotta fraudolenta e violazione
dell'obbligo di residenza), sollevava questione di legittimità
costituzionale, in relazione all'art. 24, secondo comma, della
Costituzione, degli artt. 151, secondo e terzo comma, 263 bis C.p.p. e
10 d.P.R. 25 ottobre 1955, n. 932, nella parte in cui da un lato non
prevedono il deposito in cancelleria del mandato di cattura rimasto
ineseguito e del verbale di vane ricerche ed il correlativo diritto del
difensore all'avviso, dall'altro dispongono la decorrenza nei confronti
del difensore del termine per proporre ricorso dalla data del verbale
di vane ricerche e non dal deposito in cancelleria del mandato di
cattura e del verbale stesso.
Secondo il giudice a quo tali disposizioni violano il diritto di
difesa, non consentendo al difensore di un imputato latitante colpito
da mandato di cattura di aver conoscenza del provvedimento soggetto ad
impugnazione ed estendendo al difensore stesso la presunzione iuris
tantum di conoscenza del provvedimento fondata sulla volontaria
sottrazione dell'imputato all'esecuzione di esso. Ne risulterebbe
così impedita - secondo il Tribunale - l'esplicazione dell'assistenza
tecnica in ogni stato e grado del procedimento, che è una delle
garanzie essenziali del diritto alla difesa.
2. - È intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocato Generale dello Stato,
assumendo l'infondatezza della questione sollevata.
Qualora, infatti - argomenta l'Avvocatura - fosse previsto
l'obbligo del deposito in cancelleria del mandato di cattura rimasto
ineseguito e del verbale di vane ricerche, si offenderebbe l'evidente
interesse alla segretezza sull'emissione del mandato e sulle ragioni
che l'hanno motivato, consentendo all'imputato latitante di inquinare
le prove e ponendolo in una situazione di ingiustificato favore
rispetto all'imputato che venga a conoscenza del mandato solo al
momento del suo arresto. D'altra parte - osserva la difesa dello Stato
- il termine per l'impugnazione del mandato stesso non decorre, in caso
di latitanza, dalla data del verbale di vane ricerche, ma dal giorno
della consegna del mandato all'imputato, come ha ritenuto la Cassazione
(Sez. IV, 17 marzo 1976, n. 387, riportata più oltre).
:
1. - Viene sottoposta all'esame della Corte la questione se
contrastino o meno con l'art. 24, secondo comma, della Costituzione,
gli artt. 151, secondo e terzo comma, 263 bis C.p.p. e 10 d.P.R 25
ottobre 1955, n. 932, nella parte in cui non prevedono il deposito in
cancelleria del mandato di cattura rimasto ineseguito e del verbale di
vane ricerche ed il correlativo diritto del difensore all'avviso ed in
cui dispongono la decorrenza del termine per proporre ricorso da parte
del difensore stesso contro il mandato di cattura dalla data del
verbale di vane ricerche, anziché da quella del deposito in
cancelleria del mandato di cattura e del suddetto verbale. Dubita il
giudice istruttore del Tribunale di Salerno che tali disposizioni
ledano il diritto di difesa, rendendo impossibile l'esplicazione
dell'assistenza tecnica nel caso di mandato di cattura a carico di un
imputato latitante.
Tale lesione si determinerebbe - si osserva nell'ordinanza di
rimessione - in quanto la giurisprudenza ordinaria si sarebbe da tempo
consolidata in un'interpretazione restrittiva delle norme impugnate,
negando al difensore il diritto all'avviso e al deposito del mandato di
cattura e del verbale di vane ricerche e facendo decorrere il termine
per proporre ricorso, in caso di volontaria sottrazione all'esecuzione
del mandato da parte dell'imputato, dalla data del suddetto verbale, di
cui entrambi, imputato e difensore, possono essere del tutto ignari.
2. - La questione, come proposta, non è fondata.
La lesione lamentata, infatti, discende dal presupposto che le
norme denunciate pongano l'imputato e il difensore nella condizione di
ignorare l'evento che costituisce il termine a quo per proporre
impugnazione avverso il mandato di cattura, in quanto la latitanza
stessa dell'imputato comporta l'ipotesi che egli possa non essere a
conoscenza della data del verbale di vane ricerche, che registra
appunto la mancata esecuzione del mandato di cattura per
l'impossibilità di reperire il destinatario.
Senonché è proprio tale presupposto giuridico a fare difetto.
La giurisprudenza ordinaria ha subito, infatti, un'evoluzione
allontanandosi dalla interpretazione restrittiva esposta nell'ordinanza
di rimessione ed orientandosi invece, con una tendenza ormai uniforme
da molti anni e tale comunque da costituire allo stato diritto vivente,
nel senso che il termine per impugnare il mandato di cattura decorre -
ai sensi dell'impugnato art. 10 d.P.R. n. 932 del 1955 - non dal
verbale di vane ricerche, ma dalla consegna o dalla notificazione del
mandato di cattura o comunque dal momento in cui l'imputato latitante
ne abbia avuto piena conoscenza. La ratio della norma citata si
informa, secondo la Corte di Cassazione, al principio generale che il
termine per impugnare un provvedimento non può che decorrere dal
giorno in cui esso viene formalmente conosciuto dalla parte, cui la
legge riconosce il diritto di impugnarlo.
La normativa vigente, pertanto, non modificata sul punto
dall'entrata in vigore della legge 12 agosto 1982, n. 532 (Tribunale
della libertà), garantisce all'imputato latitante e al suo difensore
la conoscenza del momento iniziale della decorrenza del termine per
impugnare il mandato di cattura, ponendolo nelle condizioni di
esercitare quel diritto alla difesa tutelato dall'art. 24 della
Costituzione.
Questa Corte, peraltro, ha avuto occasione di affermare più volte
come il diritto di difesa possa, quanto alle modalità del suo
esercizio, essere dal legislatore diversamente regolato ed adattato
alle speciali esigenze dei diversi procedimenti, purché non ne siano
pregiudicati lo scopo e le funzioni (sentenze nn. 159 del 1972 e 80 del
1984).
Ora è innegabile che nell'ipotesi della latitanza dell'imputato -
come nel caso della normativa impugnata - la tutela del diritto alla
difesa debba essere contemperata dall'esigenza, altrettanto meritevole
di tutela, di assicurare la segretezza delle ricerche dell'imputato
stesso.
P.Q.M.
per questi motivi
[OSCURATO:PERSONA]
dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione
di legittimità costituzionale degli artt. 151, secondo e terzo comma,
263 bis C.p.p. e 10 d.P.R. 25 ottobre 1955, n. 932, sollevata in
riferimento all'art. 24 della Costituzione dal giudice istruttore del
Tribunale di Salerno con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 13 luglio 1984.
F.to: [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] -
[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] -
[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA]
- [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] -
[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA].
[OSCURATO:PERSONA] - Cancelliere