CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 37205/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 5502/2019 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, via Donatello n. 75, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che li rappresenta e difende; - ricorrenti - contro Agenzia delle Entrate, in persona del suo Direttore p.t., rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici, in Roma, via dei Portoghesi n. 12, ope legis domicilia; - controricorrente - avverso la sentenza n. 4675, depositata il 3 luglio 2018, della Commissione tributaria regionale del Lazio; udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 14 dicembre 2022, dal Consigliere doti:. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. - sulla base di quattro motivi, illustrati con memoria, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono per la cassazione della sentenza n. 4675, depositata il 3 luglio 2018, con la quale la Commissione tributaria regionale del Lazio ha accolto l'appello dell'Agenzia delle Entrate, così pronunciando in riforma della decisione di prime cure che aveva diversamente accolto l'impugnazione di un avviso di accertamento catastale col quale, in applicazione della I. 30 dicembre 2004, n. 311, art. 1, c. 335, era stata rideterminata classe e rendita catastale di due unità immobiliari ubicate in Roma (microzona 7- XX Settembre; in catasto al fol. 472, p.11a 68, sub 7 e 9); - l'Agenzia delle Entrate resiste con controricorso. Considerato che: 1. - le parti ricorrenti hanno articolato i seguenti motivi: 1.1 - il primo motivo, ai sensi dell'art. 360, c. 1, nn. 3 e 4, cod. proc. civ., espone la denuncia di nullità della gravata sentenza per violazione dell'art. 112 cod. proc. civ., oltreché di violazione e falsa applicazione di legge con riferimento al d.p.r. n. 600 del 1973, art. 42, agli artt. 125 e 75, c. 3, cod. proc. civ., ed al d.lgs. n. 546 del 1992, artt. 10, 11, 18, c. 3, e 53, c. 1; - assumono, in sintesi, i ricorrenti che il giudice del gravame aveva omesso di pronunciare sull'eccezione di inammissibilità dell'appello e che detta eccezione si fondava sul difetto di delega del funzionario che l'atto stesso aveva sottoscritto, la sottoscrizione, difatti, risultando preceduta (solo) dall'apposizione di un timbro («[OSCURATO:PERSONA]») e dalla dicitura secondo la quale la firma veniva apposta «su delega del Direttore dell'Ufficio provinciale di Roma - Territorio, Ing. [OSCURATO:PERSONA]»; - soggiungono i ricorrenti che della delega in questione, da allegare all'atto, non era stata offerta prova né, dunque, emergeva che si trattasse di delega scritta rilasciata con specifica indicazione del delegato, dei relativi requisiti soggettivi (ex art. 42, cit.) e ragioni giustificative; 1.2 - col secondo motivo, anch'esso formulato ai sensi dell'art. 360, c. 1, nn. 3 e 4, cod. proc. civ., i ricorrenti denunciano nullità della gravata sentenza per violazione dell'art. 112 cod. proc. civ., nonché violazione e falsa applicazione del c.Igs. n. 546 del 1992, art. 53, c. 1, sull'assunto che, per un verso, il giudice del gravame aveva omesso di pronunciare sull'eccezione di inammissibilità dell'appello per difetto di specifici motivi e che, per il restante, controparte si era limitata a riproporre generiche deduzioni circa la legittimità dell'avviso di accertamento impugnato senza articolare censure specifiche, e conferenti, rispetto al decísum di prime cure; 1.3 - il terzo motivo, ai sensi dell'art. 360, c. 1, n. 3, cod. proc. civ., espone la denuncia di violazione e falsa applicazione di legge in relazione alla I. n. 212 del 2000, art. 7, alla I. n. 241 del 1990, artt. 3 e 21 septles, ed alla I. n. 311 del 2004, art. 1, c. 335; - deducono, in sintesi, i ricorrenti che la motivazione dell'avviso di accertamento si risolveva nella esposizione di dati (anche provvedimentali) di regolazione della fattispecie, peraltro senz'alcuna allegazioni degli atti (così) richiamati, - e, quindi, nella generica indicazione della microzona di riferimento, e delle relative connotazioni (in tesi di rivalutazione del patrimonio immobiliare), senz'alcuna esplicitazione degli effettivi presupposti della procedura di riclassamento a riguardo tanto del fattore posizionale quanto della stessa unità immobiliare presa in considerazione; così che erano rimaste del tutto inespresse le ragioni che, nella fattispecie, giustificavano la rideterminazione della classe di merito delle unità immobiliari;1.4 - col quarto motivo, formulato ai sensi dell'art. 360, c. 1, nn. 3 e 5, cod. proc. civ., i ricorrenti denunciano «omesso esame della incontestata documentazione probatoria» prodotta in giudizio nonché violazione e falsa applicazione dell'art. 115 c.p.c. e dell'art. 2697 cod. civ., deducendo, in sintesi, che il giudice del gravame aveva tenuto in non cale la documentazione (verbale assembleare, fascicolo del fabbricato, elaborato fotografico e perizia di parte) offerta al giudizio da essi esponenti, e che dava conto dello stato effettivo, e delle caratteristiche tipologiche, dell'unità immobiliare oggetto di riclassamento; documentazione, questa, le cui emergenze nemmeno avevano formato oggetto di specifica contestazione da parte dell'Ufficio; 2. - occorre premettere che, in applicazione del principio processuale della ragione più liquida, - desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., - deve ritenersi consentito al giudice di esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale; - ciò in considerazione del fatto che si impone un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della stretta consequenzialità logico- sistematica, ed è quindi consentito sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cod. proc. civ., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, come costituzionalizzata dall'art.111 Cost.; - ne consegue che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole e pronta soluzione, - anche se logicamente subordinata, - senza che sia necessario esaminare previamente le altre (v., tra le altre, Cass. Sez. U, 8 maggio 2014, n. LL 9936 cui adde Cass., 9 gennaio 2019, n. 363; Cass., 11 maggio 2018, n. 11458; Cass., 28 maggio 2014, n. 12002); 3. - tanto premesso, il terzo motivo, - dal cui esame consegue l'assorbimento dei residui motivi di ricorso, - è fondato, e va accolto; 3.1 - secondo un orientamento interpretativo della Corte che si è venuto progressivamente a delineare, così consolidandosi, la ragione giustificativa della revisione parziale del classamento, prevista dall'art. 1, comma 335, I. 311 del 2004, è costituita dalla rilevante modifica di valore degli immobili presenti nella microzona ma, al momento dell'attribuzione della classe e della rendita catastale, devono essere considerate, insieme al fattore posizionale, le caratteristiche edilizie dell'unità immobiliare, di cui all'art. 8, comma 7, d.P.R. n. 138 del 1998, che assumono, pertanto, specifica rilevanza in sede di motivazione dell'atto, motivazione nella quale, una volta giustificato il presupposto della revisione, fondato sul valore medio di mercato dell'intera microzona, vanno spiegate le ragioni in forza delle quali si è prodotta una ricaduta (ed in quali termini di classamento e di rendita catastale) sulla specifica unità immobiliare oggetto di riclassamento (v., ex plurimis, Cass., 24 agosto 2022, n. 25201; Cass., 12 dicembre 2019, n. 32546; Cass., 28 novembre 2019, n. 31112; Cass. 19 dicembre 2019, n. 29988; Cass., 8 aprile 2019, n. 9770; v. altresì, più di recente, Cass., 24 novembre 2020, n. 26657; Cass., 1 luglio 2020, n.13390); 3.2 - in particolare la Corte ha rimarcato che: - la disposizione di cui all'art. 1, c. 335, cit., va letta nel più complessivo contesto regolativo di cui al d.p.r. 23 marzo 1998, n. 138; - i dati normativi che, così, vengono in considerazione, - per come interpretati dallo stesso Giudice delle leggi (Corte Cost., 1 dicembre 2017, n. 249), - esplicitano che la revisione «parziale» del classamento delle unità immobiliari consegue, nella fattispecie, dalla specifica (ed esclusiva) valorizzazione del cd. fattore posizionale (art. 8, cc. 5 e 6, cit.), qui inteso in riferimento ad «una modifica del valore degli immobili presenti in una determinata microzona» che «abbia una ricaduta sulla rendita detestale», ove, dunque, non è irragionevole che detta modifica di valore dell'immobile si ripercuota sulla rendita catastale il cui «conseguente adeguamento, proprio in quanto espressione di una accresciuta capacità contributiva, è volto in sostanza ad eliminare una sperequazione esistente a livello impositivo.» (Corte Cost. n. 249/2017, cit.); - la disposizione che autorizza la revisione «parziale» del classamento, - in relazione ad unità immobiliari ricadenti in microzone comunali «per le quali il rapporto tra il valore medio di mercato individuato ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138, e il corrispondente valore medio catastale ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili si discosta significativamente dall'analogo rapporto relativo all'insieme delle microzone comunali», - integra, dunque, il presupposto degli «atti attributivi delle nuove rendite» che, però, essi stessi debbono esplicitare le ragioni della revisione del classamento con riferimento, com'è nella fattispecie, alla (nuova) classe, e rendita catastale, attribuite all'unità immobiliare (classe a sua volta «rappresentativa del livello reddituale ordinario ritraibile dall'unità immobiliare nell'ambito del mercato edilizio della microzona»; d.p.r. n. 138 del 1998, art. 8, c. 3); - difatti, come rilevato dalla stessa Corte Costituzionale, l'obbligo di motivazione degli elementi che hanno inciso sul diverso classamento della singola unità immobiliare «prcprio in considerazione del carattere "diffuso" dell'operazione, deve essere assolto in maniera rigorosa in modo tale da porre il contribuente in condizione di conoscere le concrete ragioni che giustificano il provvedimento» (Corte Cost. n. 249/2017, cit.); - l'indicazione delle «caratteristiche edilizie del fabbricato» (d.p.r. n. 138 del 1998, art. 8, c. 7) torna ad assumere (col fattore cd. posizionale) una sua specifica rilevanza per il profilo della motivazione dell'atto (logicamente conseguente a quello che ne identifica i suoi presupposti e) volto a giustificare l'adozione della stima comparativa (avuto riguardo alla cd. unità tipo; v. il d.p.r. 1 dicembre 1949, n. 1142, art. 61; v. Cass., 6 marzo 2017, n. 5600) in sede di attribuzione della classe e della rendita catastale (d.p.r. n. 138 del 1998, art. 2, c. 1, e art. 8; v., altresì, il d.l. 14 marzo 1988, n. 70, art. 11, c. 1, conv. in I. 13 maggio 1988, n. 154); e, del resto, il valore di mercato rilevante, quale presupposto per la richiesta di riclassamento, non è quello di un singolo immobile bensì il valore medio di mercato di una intera microzona così che, una volta giustificato quest'ultimo (secondo i rapporti di valore posti dall'art. 1, c. 335, I. n. 311 del 2004), rimangono pur sempre da spiegare le ragioni in forza delle quali si sia prodotta una ricaduta (ed in quali .:ermini di classamento e di rendita catastale) sulla specifica unità immobiliare oggetto di riclassamento; - in definitiva, l'atto attributivo della nuova rendita catastale (quale conseguente alla diversa classe identificativa del superiore «livello reddituale ordinario ritraibile dall'unità immobiliare»; d.p.r. n. 138 del 1998, art. 8, c. 3) deve esso stesso indicare in quali termini il mutato assetto dei valori medi di mercato e catastale (recte del loro rapporto), nel contesto delle microzone comunali previamente individuate, abbia avuto una ricaduta sul singolo immobile (sulla sua categoria, classe e rendita catastale), «così incidendo sul diverso classamento della singola unità immobiliare»; 3.3 - come assume la censura in trattazione, - e per come risulta dallo stesso contenuto motivazionale dell'avviso di accertamento, in ricorso trascritto, - il giudice del gravame ha effettivamente risolto l'obbligo motivazionale, nella fatt specie rilevante, sotto l'esclusivo profilo dei presupposti giustificativi del riclassamento di natura diffusa, - presupposti peraltro genericamente esposti nello stesso avviso di accertamento, - senza considerare, con ciò, che l'atto attributivo della nuova rendita catastale (qual conseguente alla diversa classe dell'unità immobiliare»; d.p.r. n. 138 del 1998, art. 8, c. 3) deve esso stesso indicare in quali termini il mutato assetto dei valori medi di mercato e catastale (recte del loro rapporto), nel contesto delle microzone comunali previamente individuate, abbia avuto una ricaduta sul singolo immobile (sulla sua classe e rendita catastale), «così incidendo sul diverso classamento della singola unità immobiliare»; 4. - la gravata sentenza va, pertanto, cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamento di fatto, la causa va decisa nel merito con accoglimento del ricorso originario dei contribuenti; - in considerazione delle antinomie, ed oscillazioni, emerse negli orientamenti giurisprudenziali, col progressivo consolidarsi in corso di giudizio della pertinente giurisprudenza della Corte, le spese dell'intero giudizio vanno compensate tra le parti. P.Q.M. La Corte, accoglie il terzo motivo di ricorso, assorbiti i residui motivi, cassa l'impugnata s