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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 26 novembre 2024

Cassazione n. 46597/2024

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/04/2024 della CORTE di APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in personadel [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA],che ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso ; udito il difensore della parte civileNatalina Romani, Avv. [OSCURATO:PERSONA] , che depositava conclusioni e nota spese; udito il difensore dell’imputato, Avv.[OSCURATO:PERSONA],che, dopo la discussione, insisteva per l’accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte di appello di Roma, decidendo con le forme del rito abbreviato, confermava la condanna di [OSCURATO:PERSONA](alla pena di venti giorni di reclusione ed euro 200 di multa) per il reato previsto dall'art.636, comma 3 , cod. pen.

Si contestava allo stesso di avere introdotto, senza averne diritto, almeno quattro equini nel fondo delimitato da filo spinato e da rete elettrosaldata di proprietà di [OSCURATO:PERSONA],causando un danno agli ortaggi. 2.Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva:2.1. violazione di leggee vizio di motivazione : non sarebbe stato considerato il motivo di appello con il quale era stato allegat o il mancato accertamento sia dello “s tato di abbandono”degli animali, che della consapevolezza di tale stato da parte di Minati; 2.2.violazione di legge (art. 636 cod. pen.) e vizio di motivazione in ordine alla conferma della sussistenza dell'elemento soggettivo del reato contestato: non sarebbe stato provato, come dedotto con l’atto di appello,che Minati fosse consapevole dello stato di abbandono degli equini;

2.3. violazione di legge (art. 636 cod. pen.) e vizio di motivazione in ordine alla valutazione della attendibilità della dichiarazione di [OSCURATO:PERSONA]: il dichiarante era stato ritenutocredibile, nonostante con l’atto di appello fosse stato allegato che lo stesso avesse una relazione conflittuale con il Minati; in oltre non sarebbe stato considerato quanto dedotto con l’appello, circa l’assenza di prove idonee(a) a confermare che gli equini rinvenuti sul fondo della parte civile fossero quelli di VittorioMinati, anche tenuto conto chenon sarebbe stata acquisita l'anagrafica zootecnica , (b) a dimostrare che il ricorrente non avesse diligentemente custodito i suoi animali, (c) a quantificare i danni , c he sarebbero stati accertati solo sulla base delle dichiarazioni di Augusto R oman i , che sarebbero di critica attendibilità;

2.4. violazionedi legge (art. 131 - bis cod. pen.) e vizio di motivazione : il mancato riconoscimento della causa di non punibilitàsarebbe stato fondato solo sulla valorizzazione del comportamento processuale negativodelM inati, ma non avrebbe tenuto conto né della sua incensuratezza, né della esiguità dei dannicagionati con la condotta contestata;

2.5. violazionedi legge (art. 62-bis cod. pen . ) e vizio di motivazione : non sarebbe ro state considerate le doglianze proposte con l'atto d'appello dirette ad ottenere la concessione circostanze attenuanti generiche;

2.6. violazione di legge (art. 538 cod. proc. pen.) e vizio di motivazione: non sarebbero state considerate le doglianzeproposte con l’appello dirette ad ottenere la revoca delle statuizioni civili.

2.7. Le ragioni del ricorrente venivano ribadite con memoria, depositata il 26 novembre 2024. 3.Il ricorso è fondato. [OSCURATO:PERSONA] riafferma che sussiste il vizio di mancanza di motivazione, ex art. 606, comma primo, lett. e), cod. proc. pen., quando le argomentazioni addotte dal giudice a fondamento dell'affermazione di responsabilità dell'imputato siano prive di completezza in relazione a specifiche doglianze formulate con i motivi di appello edotate del requisito della decisività(in generale, tra le altre: Sez. 5 n. 2916 del 13/12/2013, dep. 2014, Dall’Agnola, Rv. 257967; Sez. 6, n. 35918del 17/06/2009, Greco, Rv 244763, e, con specifico riguardo alla valutazione di attendibilità dei dichiaranti: Sez. 2, n. 10758 del 29/01/2015, Giuliano, Rv. 263129).

Nel caso in esamel’atto di appello specificamente contestava (a) il profilo oggettivo e soggettivo della responsabilità, (b) la valutazione di credibilità dei contenuti accusatori provenienti da [OSCURATO:PERSONA] i ; ed altrettanto specificamente (c) invocava il riconoscimento dellacausa di non punibilità prevista dall’art. 131 - bis cod. pen ., (d) instava per un contenimento della pena attraverso la concessione delle circostanze attenuanti generiche, (e) chiedeva, infine,la revoca delle statuizioni civili.

A fronte delle specifiche doglianze proposte con la prima impugnazione, la sentenza ha offerto una motivazione apodittica e carente (se non anche graficamente mancante, comenel caso della richiesta di concessione delle attenuanti generiche).

La sentenza impugnata deve, pertanto,essere annullata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Roma.

La Corte di merito provvederà ad una rinnovata, integrale, delibazione delle doglianze proposte con l’atto di appello.

Non si liquidano le spese della parte civile, soccombente nel grado.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Roma.

Così deciso,il giorno 3 dicembre 2024.

I

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/04/2024 della CORTE di APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in personadel [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA],che ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso ; udito il difensore della parte civileNatalina Romani, Avv. [OSCURATO:PERSONA] , che depositava conclusioni e nota spese; udito il difensore dell’imputato, Avv.[OSCURATO:PERSONA],che, dopo la discussione, insisteva per l’accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte di appello di Roma, decidendo con le forme del rito abbreviato, confermava la condanna di [OSCURATO:PERSONA](alla pena di venti giorni di reclusione ed euro 200 di multa) per il reato previsto dall'art.636, comma 3 , cod. pen. Si contestava allo stesso di avere introdotto, senza averne diritto, almeno quattro equini nel fondo delimitato da filo spinato e da rete elettrosaldata di proprietà di [OSCURATO:PERSONA],causando un danno agli ortaggi. 2.Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva:2.1. violazione di leggee vizio di motivazione : non sarebbe stato considerato il motivo di appello con il quale era stato allegat o il mancato accertamento sia dello “s tato di abbandono”degli animali, che della consapevolezza di tale stato da parte di Minati; 2.2.violazione di legge (art. 636 cod. pen.) e vizio di motivazione in ordine alla conferma della sussistenza dell'elemento soggettivo del reato contestato: non sarebbe stato provato, come dedotto con l’atto di appello,che Minati fosse consapevole dello stato di abbandono degli equini; 2.3. violazione di legge (art. 636 cod. pen.) e vizio di motivazione in ordine alla valutazione della attendibilità della dichiarazione di [OSCURATO:PERSONA]: il dichiarante era stato ritenutocredibile, nonostante con l’atto di appello fosse stato allegato che lo stesso avesse una relazione conflittuale con il Minati; in oltre non sarebbe stato considerato quanto dedotto con l’appello, circa l’assenza di prove idonee(a) a confermare che gli equini rinvenuti sul fondo della parte civile fossero quelli di VittorioMinati, anche tenuto conto chenon sarebbe stata acquisita l'anagrafica zootecnica , (b) a dimostrare che il ricorrente non avesse diligentemente custodito i suoi animali, (c) a quantificare i danni , c he sarebbero stati accertati solo sulla base delle dichiarazioni di Augusto R oman i , che sarebbero di critica attendibilità; 2.4. violazionedi legge (art. 131 - bis cod. pen.) e vizio di motivazione : il mancato riconoscimento della causa di non punibilitàsarebbe stato fondato solo sulla valorizzazione del comportamento processuale negativodelM inati, ma non avrebbe tenuto conto né della sua incensuratezza, né della esiguità dei dannicagionati con la condotta contestata; 2.5. violazionedi legge (art. 62-bis cod. pen . ) e vizio di motivazione : non sarebbe ro state considerate le doglianze proposte con l'atto d'appello dirette ad ottenere la concessione circostanze attenuanti generiche; 2.6. violazione di legge (art. 538 cod. proc. pen.) e vizio di motivazione: non sarebbero state considerate le doglianzeproposte con l’appello dirette ad ottenere la revoca delle statuizioni civili. 2.7. Le ragioni del ricorrente venivano ribadite con memoria, depositata il 26 novembre 2024. 3.Il ricorso è fondato. [OSCURATO:PERSONA] riafferma che sussiste il vizio di mancanza di motivazione, ex art. 606, comma primo, lett. e), cod. proc. pen., quando le argomentazioni addotte dal giudice a fondamento dell'affermazione di responsabilità dell'imputato siano prive di completezza in relazione a specifiche doglianze formulate con i motivi di appello edotate del requisito della decisività(in generale, tra le altre: Sez. 5 n. 2916 del 13/12/2013, dep. 2014, Dall’Agnola, Rv. 257967; Sez. 6, n. 35918del 17/06/2009, Greco, Rv 244763, e, con specifico riguardo alla valutazione di attendibilità dei dichiaranti: Sez. 2, n. 10758 del 29/01/2015, Giuliano, Rv. 263129). Nel caso in esamel’atto di appello specificamente contestava (a) il profilo oggettivo e soggettivo della responsabilità, (b) la valutazione di credibilità dei contenuti accusatori provenienti da [OSCURATO:PERSONA] i ; ed altrettanto specificamente (c) invocava il riconoscimento dellacausa di non punibilità prevista dall’art. 131 - bis cod. pen ., (d) instava per un contenimento della pena attraverso la concessione delle circostanze attenuanti generiche, (e) chiedeva, infine,la revoca delle statuizioni civili. A fronte delle specifiche doglianze proposte con la prima impugnazione, la sentenza ha offerto una motivazione apodittica e carente (se non anche graficamente mancante, comenel caso della richiesta di concessione delle attenuanti generiche). La sentenza impugnata deve, pertanto,essere annullata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Roma. La Corte di merito provvederà ad una rinnovata, integrale, delibazione delle doglianze proposte con l’atto di appello. Non si liquidano le spese della parte civile, soccombente nel grado. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Roma. Così deciso,il giorno 3 dicembre 2024. I
Sentenza Cassazione n. 46597/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris