CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 30 giugno 1964
Cassazione n. 46763/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 30/06/1964 avverso la sentenza del 23/12/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Milano ne ha confermato la condanna in ordine a vari reati di bancarotta fraudolenta (tra i quali quello relativo alla distrazione del marchio "Metradamo") a lui ascritti nella veste di amministratore della Cernobbio srl, dichiarata fallita il 10 novembre 2013; Ritenuto che tutti i motivi di ricorso sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non scanditi da specifici critica delle argomentazioni a base della sentenza impugnata, e in particolare: - il primo motivo sulla posizione dell'imputato e sulle sue "conoscenze in merito alla storia contabile della società" trovano risposta al paragrafo 4.1. pagine 9 e 10; - il primo motivo di ricorso nella parte relativa al "valore del marchio" ottiene ampia riposta al paragrafo 4.1. pagg. 10-11; la Corte di appello indica numerosi indici di fraudolenza della operazione di cessione del marchio "Metradamo" alla [OSCURATO:PERSONA]: il prezzo dimezzato (500mila euro) rispetto a quello (1 milione di euro) stabilito appena la settima prima; lo svuotamento del patrimonio sociale privato dell'unico bene di valore della società; l'assenza di garanzie del pagamento del prezzo mai versato (nessun acconto, dilazioni incongruamente distribuite sino a tre anni); - il secondo motivo, sul diniego della sospensione condizionale, viene esaminato dalla Corte di appello al paragrafo 4.4. pag. 13 della sentenza impugnata, ponendo in rilievo la circostanza che l'imputato ha già beneficiato, per due volte, della sospensione condizionale della pena; il che osta, ex se, alla concedibilità del beneficio per una terza volta; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. C