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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 31 gennaio 2024

Cassazione n. 05855/2024

Testo disponibile della fonte

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 4130-2019 proposto da: I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA] in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della [OSCURATO:SOCIETA]. - Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], titolare dell'omonima impresa individuale (già società semplice [OSCURATO:PERSONA] e Angela), elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] E CURIAZI N.3, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - Oggetto R.G.N.4130/2019 Cron.

Rep.

Ud.31/01/2024 CC avverso la sentenza n. 1128/2018 della CORTE D'APPELLO di BARI, depositata il 19/07/2018 R.G.N. 315/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 31/01/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

R.G. 4130/19 Rilevato che: Con sentenza del giorno 19.7.18 n. 1128, la Corte d’appello di Bari rigettava il gravame dell’Inps avverso la sentenza del Tribunale di Bari che aveva accolto l’opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso due avvisi di addebito – n. 314 2012 00052051 38 e n. 314 2012 00052052 39 rispettivamente per euro 180.656,97 ed euro 45.578,60 – entrambi recanti crediti contributivi vantati dall’Inps per gestione agricola datori di lavoro e notificati il 10.12.2012.

Il tribunale riteneva che il termine di prescrizione non fosse stato interrotto dall’istanza di condono (che per quanto versato in atti, non poteva neppure ritenersi con certezza che fosse stata effettivamente presentata dal contribuente e conseguenzialmente adempiuta), così che il credito era prescritto.

La Corte d’appello confermava la sentenza di primo grado, in quanto l’Inps non aveva censurato la statuizione che la domanda di condono previdenziale non costituisce, di per sé, riconoscimento del debito e non è idonea a interrompere la prescrizione.

Avverso la sentenza della Corte d’appello, l’Inps ricorre per cassazione, sulla base di quattro motivi, mentre [OSCURATO:PERSONA], ha resistito con controricorso, illustrato da memoria. [OSCURATO:PERSONA] riserva ordinanza, nel termine di sessanta giorni dall’adozione della presente decisione in camera di consiglio.

Considerato che: Con il primo motivo di ricorso, l’Inps deduce il vizio di nullità della sentenza, per violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 primo comma n. 4 c.p.c., perché la Corte del merito non si era pronunciata sul motivo di gravame, con cui l’Inps chiedeva di accertare e dichiarare l’avvenuta estinzione del credito oggetto di causa a seguito di adempimento del sig. [OSCURATO:PERSONA], in sede di ristrutturazione dei crediti contributivi, portati dagli avvisi di addebito oggetto di giudizio.

Con il secondo motivo di ricorso, in via subordinata, l’Inps deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, dell’art. 3 commi 9 e 10 della lege n. 335/95, in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., perché erroneamente, la Corte d’appello aveva dichiarato la prescrizione dei crediti contributivi, solo perché l’Inps –a suo avviso – non aveva impugnato il capo della sentenza di primo grado, con cui il tribunale aveva statuito che non potesse riconoscersi valore di ricognizione del debito, all’istanza di condono presentata dal sig. [OSCURATO:PERSONA], in data

1.4.96. Con il terzo motivo di ricorso, l’Inps deduce il vizio di nullità della sentenza, per violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 primo comma n. 4 c.p.c., perché la Corte d’appello non si era pronunciata sul motivo di gravame con cui l’Inps deduceva l’avvenuto adempimento dell’onere probatorio posto a carico dell’Istituto, conseguente all’avvenuta ristrutturazione dei crediti contributivi oggetto di causa, effettuata nelle more del giudizio, con conseguente riconoscimento dei medesimi, da parte di [OSCURATO:PERSONA].

Con il quarto motivo di ricorso, l’Inps deduce il vizio di nullità della sentenza, per violazione dell’art. 132 secondo comma n. 4 c.p.c., in relazione all’art. 360 primo comma n. 4 c.p.c., perché la Corte d’appello non aveva svolto alcuna argomentazione volta a motivare il rigetto del motivo di gravame con cui l’Inps chiedeva dichiararsi l’avvenuto adempimento dell’onere probatorio posto a carico dell’Istituto, alla luce dell’avvenuta ristrutturazione dei crediti contributivi oggetto di causa, effettuata nelle more del giudizio, con conseguente riconoscimento dei medesimi, da parte di [OSCURATO:PERSONA].

Il primo motivo è fondato con assorbimento dei restanti.

In via preliminare, va dato atto che entrambe le parti in causa (cfr. ricorso pp. 5-11 e controricorso pp. 10-14) hanno evidenziato che già nel corso del giudizio di primo grado è intervenuta la ristrutturazione dei crediti contributivi, portati dagli avvisi di addebito oggetto di controversia, così che il credito sarebbe estinto per adempimento da parte del sig. [OSCURATO:PERSONA], benché sia il tribunale che la Corte d’appello hanno ritenuto di entrare nel merito della controversia (il tribunale, perché nessuna delle parti ha portato a sua conoscenza l’intervenuta ristrutturazione del debito, mentre la Corte d’appello, pur avendo le parti portato a conoscenza della stessa l’intervenuto accordo conciliativo, ha ritenuto tuttavia, di definire la controversia con una decisione di merito).

Poiché le parti non hanno avanzato un’istanza congiunta di cessazione della materia del contendere, anzi l’Inps chiede che sia accolto il suo ricorso, in ragione della nullità della sentenza impugnata, per omessa pronuncia, ex art. 112 c.p.c., sulla richiesta di pronunciarsi sull’intercorso accordo di ristrutturazione (intervenuto fin dal primo grado), il motivo va accolto, in ragione del fatto che l’Istituto ha riportato esaurientemente in ricorso il motivo di gravame con cui si chiedeva di accertare e dichiarare l’avvenuta estinzione del credito oggetto di causa a seguito di adempimento del sig. [OSCURATO:PERSONA], in sede di ristrutturazione dei crediti contributivi portati dagli avvisi di addebito oggetto di giudizio, effettuata nelle more del giudizio di primo grado, mentre effettivamente la Corte territoriale non si è pronunciata sulla predetta censura.

In accoglimento del primo motivo, assorbiti gli altri, la sentenza va cassata e la causa va rinviata alla Corte d’appello di Bari , affinché, alla di quanto espost o , riesamini il merito della controversia, senza vincolo di diversa composizione, trattandosi di rinvio “restitutorio”.

P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONEAccoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti i restanti.

Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 4130-2019 proposto da: I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA] in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della [OSCURATO:SOCIETA]. - Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], titolare dell'omonima impresa individuale (già società semplice [OSCURATO:PERSONA] e Angela), elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] E CURIAZI N.3, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - Oggetto R.G.N.4130/2019 Cron. Rep. Ud.31/01/2024 CC avverso la sentenza n. 1128/2018 della CORTE D'APPELLO di BARI, depositata il 19/07/2018 R.G.N. 315/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 31/01/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. R.G. 4130/19 Rilevato che: Con sentenza del giorno 19.7.18 n. 1128, la Corte d’appello di Bari rigettava il gravame dell’Inps avverso la sentenza del Tribunale di Bari che aveva accolto l’opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso due avvisi di addebito – n. 314 2012 00052051 38 e n. 314 2012 00052052 39 rispettivamente per euro 180.656,97 ed euro 45.578,60 – entrambi recanti crediti contributivi vantati dall’Inps per gestione agricola datori di lavoro e notificati il 10.12.2012. Il tribunale riteneva che il termine di prescrizione non fosse stato interrotto dall’istanza di condono (che per quanto versato in atti, non poteva neppure ritenersi con certezza che fosse stata effettivamente presentata dal contribuente e conseguenzialmente adempiuta), così che il credito era prescritto. La Corte d’appello confermava la sentenza di primo grado, in quanto l’Inps non aveva censurato la statuizione che la domanda di condono previdenziale non costituisce, di per sé, riconoscimento del debito e non è idonea a interrompere la prescrizione. Avverso la sentenza della Corte d’appello, l’Inps ricorre per cassazione, sulla base di quattro motivi, mentre [OSCURATO:PERSONA], ha resistito con controricorso, illustrato da memoria. [OSCURATO:PERSONA] riserva ordinanza, nel termine di sessanta giorni dall’adozione della presente decisione in camera di consiglio. Considerato che: Con il primo motivo di ricorso, l’Inps deduce il vizio di nullità della sentenza, per violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 primo comma n. 4 c.p.c., perché la Corte del merito non si era pronunciata sul motivo di gravame, con cui l’Inps chiedeva di accertare e dichiarare l’avvenuta estinzione del credito oggetto di causa a seguito di adempimento del sig. [OSCURATO:PERSONA], in sede di ristrutturazione dei crediti contributivi, portati dagli avvisi di addebito oggetto di giudizio. Con il secondo motivo di ricorso, in via subordinata, l’Inps deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, dell’art. 3 commi 9 e 10 della lege n. 335/95, in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., perché erroneamente, la Corte d’appello aveva dichiarato la prescrizione dei crediti contributivi, solo perché l’Inps –a suo avviso – non aveva impugnato il capo della sentenza di primo grado, con cui il tribunale aveva statuito che non potesse riconoscersi valore di ricognizione del debito, all’istanza di condono presentata dal sig. [OSCURATO:PERSONA], in data 1.4.96. Con il terzo motivo di ricorso, l’Inps deduce il vizio di nullità della sentenza, per violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 primo comma n. 4 c.p.c., perché la Corte d’appello non si era pronunciata sul motivo di gravame con cui l’Inps deduceva l’avvenuto adempimento dell’onere probatorio posto a carico dell’Istituto, conseguente all’avvenuta ristrutturazione dei crediti contributivi oggetto di causa, effettuata nelle more del giudizio, con conseguente riconoscimento dei medesimi, da parte di [OSCURATO:PERSONA]. Con il quarto motivo di ricorso, l’Inps deduce il vizio di nullità della sentenza, per violazione dell’art. 132 secondo comma n. 4 c.p.c., in relazione all’art. 360 primo comma n. 4 c.p.c., perché la Corte d’appello non aveva svolto alcuna argomentazione volta a motivare il rigetto del motivo di gravame con cui l’Inps chiedeva dichiararsi l’avvenuto adempimento dell’onere probatorio posto a carico dell’Istituto, alla luce dell’avvenuta ristrutturazione dei crediti contributivi oggetto di causa, effettuata nelle more del giudizio, con conseguente riconoscimento dei medesimi, da parte di [OSCURATO:PERSONA]. Il primo motivo è fondato con assorbimento dei restanti. In via preliminare, va dato atto che entrambe le parti in causa (cfr. ricorso pp. 5-11 e controricorso pp. 10-14) hanno evidenziato che già nel corso del giudizio di primo grado è intervenuta la ristrutturazione dei crediti contributivi, portati dagli avvisi di addebito oggetto di controversia, così che il credito sarebbe estinto per adempimento da parte del sig. [OSCURATO:PERSONA], benché sia il tribunale che la Corte d’appello hanno ritenuto di entrare nel merito della controversia (il tribunale, perché nessuna delle parti ha portato a sua conoscenza l’intervenuta ristrutturazione del debito, mentre la Corte d’appello, pur avendo le parti portato a conoscenza della stessa l’intervenuto accordo conciliativo, ha ritenuto tuttavia, di definire la controversia con una decisione di merito). Poiché le parti non hanno avanzato un’istanza congiunta di cessazione della materia del contendere, anzi l’Inps chiede che sia accolto il suo ricorso, in ragione della nullità della sentenza impugnata, per omessa pronuncia, ex art. 112 c.p.c., sulla richiesta di pronunciarsi sull’intercorso accordo di ristrutturazione (intervenuto fin dal primo grado), il motivo va accolto, in ragione del fatto che l’Istituto ha riportato esaurientemente in ricorso il motivo di gravame con cui si chiedeva di accertare e dichiarare l’avvenuta estinzione del credito oggetto di causa a seguito di adempimento del sig. [OSCURATO:PERSONA], in sede di ristrutturazione dei crediti contributivi portati dagli avvisi di addebito oggetto di giudizio, effettuata nelle more del giudizio di primo grado, mentre effettivamente la Corte territoriale non si è pronunciata sulla predetta censura. In accoglimento del primo motivo, assorbiti gli altri, la sentenza va cassata e la causa va rinviata alla Corte d’appello di Bari , affinché, alla di quanto espost o , riesamini il merito della controversia, senza vincolo di diversa composizione, trattandosi di rinvio “restitutorio”. P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONEAccoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti i restanti. Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese
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