CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 44761/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/05/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il primo, il secondo, il quarto e il quinto motivo di ricorso sono inammissibili perché generici e meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Giudice di merito, alla luce della rinnovata istruttoria dibattimentale cui il ricorrente omette ogni riferimento, lamentando in termini aspecifici, nel secondo motivo; il mancato accoglimento delle sue richieste al riguardo (si vedano, quanto all'affermazione della responsabilità, le pagine da 4 a 8 nonché le pagine 9 e 10 in merito alla recidiva ed al diniego delle circostanze attenuanti generiche); ritenuto che il terzo motivo è manifestamente infondato, dovendosi escludere, alla luce della ritenuta recidiva e della sospensione della prescrizione nel corso del giudizio di primo grado (per 252 giorni), che siano maturati i termini di prescrizione dei reati ascritti; ritenuto che il sesto motivo di ricorso è manifestamente infondato e generico, risultando dal complessivo tenore della motivazione (si veda, in particolare, pagina 10 ove si fa riferimento alla gravità della condotta tenuta ai fini del diniego delle circostanze attenuanti generiche) le ragioni poste alla base della rideterminazione del trattamento sanzionatorio che, peraltro, quanto alla pena base, tenuto conto della scelta del rito, è stato contenuto in misura di poco superiore al minimo edittale previsto, mentre l'aumento a titolo di continuazione è stato determinato nella misura minima prevista per la pena della reclusione (15 giorni); ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 otto