Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/1993
ECLI:EU:C:1993:337
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
EUR-Lex - 61991J0289 - IT
Avis juridique important
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61991J0289
SENTENZA DELLA CORTE DEL 2 AGOSTO 1993. - [OSCURATO:PERSONA]-PFALZ. - [OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:PERSONA] - GERMANIA. - DESIGNAZIONE E [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA]. - CAUSA C-289/91.
raccolta della giurisprudenza 1993 pagina I-04439
[OSCURATO:PERSONA] della sentenza
Decisione relativa alle spese
[OSCURATO:PERSONA] chiave
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Agricoltura ° Organizzazione comune dei mercati ° Vino ° [OSCURATO:PERSONA] di qualità prodotti in regioni determinate ° Norme di produzione ° [OSCURATO:PERSONA] autorizzata per ettaro stabilita dagli Stati membri ° Superamento ° Immissione in commercio del quantitativo in esubero come vino di qualità prodotto in una regione determinata ° Esclusione
(Regolamento del Consiglio n. 823/87, art. 11)
[OSCURATO:PERSONA]
L' art. 11 del regolamento n. 823/87, che stabilisce disposizioni particolari per i vini di qualità prodotti in regioni determinate, deve essere interpretato, tenuto conto della stessa lettera del suo n. 2, nel senso che nessun quantitativo di vino eccedente la resa per ettaro fissata dal competente Stato membro può essere posto in commercio come vino di qualità prodotto in una regione determinata.
[OSCURATO:PERSONA] procedimento C-289/91,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell' art. 177 del Trattato CEE, dal [OSCURATO:PERSONA] a.d. [OSCURATO:PERSONA] (Repubblica federale di Germania), nella causa dinanzi ad esso pendente tra
[OSCURATO:PERSONA]
e
[OSCURATO:PERSONA]Pfalz,
domanda vertente sull' interpretazione dell' art. 11 del regolamento (CEE) del Consiglio 16 marzo 1987, n. 823, che stabilisce disposizioni particolari per i vini di qualità prodotti in regioni determinate (GU L 84, pag. 59),
LA CORTE,
composta dai signori O. Due, presidente, G. C. [OSCURATO:PERSONA] e M. Zuleeg, presidenti di sezione, G. F. Mancini, R. Joliet, F.A. Schockweiler, J.C. Moitinho de Almeida, F. Grévisse, M. Díez de Velasco, P. J. G. Kapteyn e D. A. O. Edward, giudici,
avvocato generale: C. Gulmann,
cancelliere: H. von Holstein, vicecancelliere,
viste le osservazioni scritte presentate:
° per il governo della Repubblica federale di Germania, dai signori [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] presso il ministero federale dell' [OSCURATO:PERSONA], e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] presso il medesimo ministero federale, in qualità di agenti,
° per la Commissione delle Comunità europee, dal signor [OSCURATO:PERSONA], membro del servizio giuridico, in qualità di agente,
vista la relazione d' udienza,
sentite le osservazioni orali del ricorrente nella causa principale, rappresentato dall' avv. [OSCURATO:PERSONA]Knappe, del foro di [OSCURATO:PERSONA], della Repubblica federale di Germania e della Commissione, all' udienza del 16 dicembre 1992,
sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza del 16 febbraio 1993,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con ordinanza 31 ottobre 1991, pervenuta in cancelleria il successivo 18 novembre, il [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] a.d. [OSCURATO:PERSONA] ha sottoposto alla Corte, a norma dell' articolo 177 del Trattato CEE, una questione pregiudiziale vertente sull' interpretazione dell' art. 11 del regolamento (CEE) del Consiglio 16 marzo 1987, n. 823, che stabilisce disposizioni particolari per i vini di qualità prodotti in regioni determinate (GU L 84, pag. 59, in prosieguo: il "regolamento").
2 Tale questione è stata sollevata nell' ambito di una controversia tra il signor [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA]Pfalz che verteva sulla concessione, sollecitata dal signor [OSCURATO:PERSONA] per un quantitativo di vino da egli prodotto, di un numero di controllo ufficiale che gli avrebbe attribuito il diritto di immettere in commercio tale vino con la denominazione di vino di qualità, [OSCURATO:PERSONA] 1989.
3 L' art. 11 del regolamento prevede, al n. 1, che gli Stati membri fissano, per ogni vino di qualità prodotto in una regione determinata (in prosieguo: "v.q.p.r.d."), ed eventualmente operando una distinzione a seconda della sottoregione, del comune, della parte di comune o delle varietà di vigneti, una resa massima per ettaro espressa in quantità d' uva, di mosto o di vino. La disposizione citata prevede inoltre al n. 2 che il superamento della resa di cui sopra comporta il divieto di usare, per la totalità del raccolto, la denominazione rivendicata, salvo deroghe previste a titolo generale o particolare dagli Stati membri.
4 Il citato art. 11 è stato attuato in Germania mediante l' art. 2a della Weingesetz (legge sui vini). Quest' ultima disposizione prevede, al n. 1, che i governi dei Laender stabiliscono la resa per ettaro autorizzata per ogni v.q.p.r.d., e definisce quest' ultima come il quantitativo massimo, per ogni annata, di vino e di mosto di uve che può essere ceduto a terzi, utilizzato o trasformato. Il n. 2 della stessa disposizione prevede inoltre che, qualora il raccolto di un' azienda viticola superi il quantitativo autorizzato, il quantitativo in esubero può essere ceduto a terzi, utilizzato o trasformato esclusivamente come vino base per la fabbricazione di aceto o di succo d' uva. Infine, l' articolo citato prevede, al n. 3, la possibilità di immagazzinare il quantitativo in esubero oltre l' annata in cui è avvenuto il raccolto, al fine di compensare un successivo minor raccolto, oltre che di cederlo, utilizzarlo o trasformarlo in sostituzione e al posto del raccolto autorizzato per un' altra annata.
5 In questo contesto normativo il signor [OSCURATO:PERSONA] ha sollecitato la concessione di un numero di controllo ufficiale per 1500 litri di [OSCURATO:PERSONA] 1989. Ritenendo che 1425 di tali 1500 litri fossero stati prodotti superando la resa autorizzata, la [OSCURATO:PERSONA] ha attribuito al signor [OSCURATO:PERSONA] il numero richiesto soltanto per 75 litri. L' interessato ha dunque proposto ricorso presso il [OSCURATO:PERSONA], al fine di ottenere un numero di controllo per tutto il raccolto.
6 Il signor [OSCURATO:PERSONA] sostiene che l' art. 2a della Weingesetz non è conforme all' art. 11 del regolamento in quanto la legge tedesca pone limiti alla immissione in commercio, mentre l' art. 11 è inteso a limitare la produzione. Infatti, mentre nel diritto comunitario il viticoltore che abbia superato la resa consentita perde il diritto di usare, per tutto il raccolto, la denominazione v.q.p.r.d., nel diritto tedesco la perdita di tale diritto colpisce unicamente la parte del raccolto in esubero. Una siffatta regola nuoce all' obiettivo della norma comunitaria che è quello di limitare la produzione di vino al fine di migliorarne la qualità. Dal momento che è in contrasto con il diritto comunitario, la legge tedesca non può trovare applicazione. Essendo l' art. 11 sprovvisto di efficacia diretta, ci si trova in una situazione di vuoto normativo, e nessuna disposizione di legge può legittimamente essere opposta alla richiesta di utilizzare la denominazione v.q.p.r.d..
7 Condividendo i dubbi espressi dal signor [OSCURATO:PERSONA], il [OSCURATO:PERSONA] ha pertanto deciso di sospendere il giudizio fintantoché la Corte non si sia pronunciata sulla seguente questione pregiudiziale:
"Se l' art. 11 del regolamento (CEE) n. 823/87 possa essere interpretato nel senso che, in base ad esso, sia ammissibile una normativa conforme all' art. 2a, nn. 1-3, della Weingesetz (legge sui vini) ° introdotto con la sesta legge di modifica della Weingesetz dell' 11 luglio 1989 (BGBl. I, pag. 1424), nella nuova versione disposta con la legge di modifica della Weingesetz e della Weinwirtschaftsgesetz (legge sul settore vinicolo) del 30 agosto 1990 (BGBl. I, pag. 1863)".
8 Nell' ordinanza di rinvio, il [OSCURATO:PERSONA] ritiene che negare l' attribuzione di un numero di controllo al signor [OSCURATO:PERSONA] si giustificherebbe soltanto se la fissazione di una resa per ettaro, comportante l' esistenza di un eccesso di capacità produttiva ai sensi del combinato disposto dell' art. 2a della Weingesetz e della normativa del [OSCURATO:PERSONA]Palatinato pertinente in materia, fosse compatibile con il diritto comunitario di grado superiore. In caso contrario, il ricorso del signor [OSCURATO:PERSONA] dovrebbe essere accolto: dal momento che le leggi nazionali non conformi al diritto comunitario superiore non sono applicabili, non gli si potrebbe opporre il combinato disposto dell' art. 2a della Weingesetz e della normativa pertinente del [OSCURATO:PERSONA].
9 E' in quest' ottica che il [OSCURATO:PERSONA] ha sottoposto alla Corte il quesito relativo alla legittimità dell' art. 2a della Weingesetz.
10 Occorre tuttavia ricordare che, nell' ambito di un procedimento ex art. 177 del Trattato, non spetta alla Corte pronunciarsi sulla compatibilità di una normativa nazionale con il diritto comunitario. La Corte deve invece fornire al giudice nazionale tutti gli elementi di interpretazione attinenti al diritto comunitario, per consentire a detto giudice di decidere la causa principale.
11 Nel caso di specie, la domanda del signor [OSCURATO:PERSONA] riguarda esclusivamente il diniego, da parte dell' amministrazione, di un numero di controllo che consenta all' interessato di smerciare con la denominazione v.q.p.r.d. la parte del suo raccolto in esubero rispetto alla resa per ettaro fissata dalla legge nazionale, in conformità all' art. 11, n. 1, del regolamento.
12 Orbene, si desume dalla stessa lettera dell' art. 11, n. 2, del medesimo regolamento che detta norma vieta, come minimo, lo smercio come v.q.p.r.d. di un raccolto in esubero rispetto alla resa per ettaro fissata dalla normativa nazionale.
13 Di conseguenza, è sufficiente risolvere la questione pregiudiziale dichiarando che l' art. 11 del regolamento deve essere interpretato nel senso che, in ogni caso, nessun quantitativo di vino eccedente la resa per ettaro fissata dallo Stato membro può essere posto in commercio come v.q.p.r.d..
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
14 Le spese sostenute dal governo tedesco e dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.
[OSCURATO:PERSONA] questi motivi,
LA CORTE,
pronunciandosi sulla questione sottopostale dal [OSCURATO:PERSONA] a.d. [OSCURATO:PERSONA], con ordinanza 31 ottobre 1991, dichiara:
L' art. 11 del regolamento (CEE) del Consiglio 16 marzo 1987, n. 823, che stabilisce disposizioni particolari per i vini di qualità prodotti in regioni determinate, deve essere interpretato nel senso che, in ogni caso, nessun quantitativo di vino eccedente la resa per ettaro fissata dallo Stato membro può essere posto in commercio come vino di qualità prodotto in una regione determinata (v.q.p.r.d.).