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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 3 febbraio 2022

Cassazione n. 24112/2022

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eguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] TRIBUNALE DI PESCARAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di PESCARAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO

1. Con l'ordinanza di cui in epigrafe il tribunale di Pescara in composizione monocratica non convalidava l'arresto in flagranza di [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato ex artt. 99, 56, 624 bis, 625, co. 1, n. 2), c.p., ritenendo non configurabile nel caso in esame la condizione di flagranza né quella di quasi flagranza nella commissione del reato.

2. Avverso la decisione del giudice per le indagini preliminari ha proposto ricorso per cassazione il procuratore della Repubblica presso il tribunale di Pescara, lamentando violazione di legge, con riferimento agli artt. 381 e 382, c.p.p., affermando la sussistenza dello stato di flagranza o di quasi flagranza.

2.1. Con requisitoria scritta del 3.2.2022 il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di Cassazione chiede che il ricorso venga accolto.

3. Il ricorso va dichiarato inammissibile, perché sorretto da motivi manifestamente infondati.

4. Preliminarmente occorre evidenziare come l'art. 382, co. 1, c.p.p., nel definire in una prospettiva unitaria lo "stato di flagranza", accomuna due diverse situazioni: da un lato, la flagranza, condizione in cui versa chi viene colto nell'atto stesso di commettere un reato, che presuppone un rapporto di contestualità fra il comportamento del soggetto attivo del reato e il fatto percettivo dell'ufficiale o dell'agente di polizia giudiziaria, che procede all'arresto (cfr. Cass., Sez. 6, n. 4128 del 08/02/1993, Rv. 194519; Cass., Sez. 3, n. 37861 del 17/06/2014, Rv. 260085), dall'altro, la quasi flagranza, la cui nozione ha formato oggetto di elaborazione da parte della giurisprudenza della Corte di Cassazione.

Ed invero, come affermato da un orientamento ormai consolidato, in tema di arresto in flagranza, la c.d.

"quasi flagranza" ricorre quando l'arresto è operato dalla polizia giudiziaria sulla base della immediata ed autonoma percezione delle tracce del reato e del loro collegamento inequivocabile con l'indiziato (cfr. ex plurimis, Cass., Sez. 4, n. 1797 del 18.10.2018, Rv. 274909).

Si è ulteriormente precisato che in tema di arresto nella quasi flagranza del reato, il requisito della sorpresa del "reo" con cose o tracce del reato richiede l'esistenza di una stretta contiguità fra la commissione del fatto e la successiva sorpresa del presunto autore di esso con le "cose" o le "tracce" del reato, e dunque il susseguirsi, senza soluzione di continuità, della condotta del reo e dell'intervento degli operanti a seguito della percezione delle cose o delle tracce (cfr. Cass., Sez. 2, n. 20687 del 11.4.2017, Rv. 270360).

Decisiva, dunque, appare la stretta contiguità temporale tra il momento dell'intervento della polizia giudiziaria e la percezione delle cose o delle tracce dalle quali appaia che l'arrestato abbia commesso il reato immediatamente prima di tale intervento (cfr. Cass., Sez. 5, n. 3719 del 28/11/2019, Rv. 278295; Cass., Sez. 4, n. 38404, del 19/06/2019, Rv. 277187).

Tali principi vanno armonizzati con l'insegnamento espresso dal [OSCURATO:PERSONA] nella sua espressione più autorevole, secondo cui è illegittimo l'arresto in flagranza operato dalla polizia giudiziaria sulla base delle informazioni fornite dalla vittima o da terzi nell'immediatezza del fatto, poiché, in tale ipotesi, non sussiste la condizione di "quasi flagranza", la quale presuppone la immediata ed autonoma percezione, da parte di chi proceda all'arresto, delle tracce del reato e del loro collegamento inequivocabile con l'indiziato (cfr. Cass., Sez.

U. n. 39131 del 24.11.2015, Rv. 267591).

In questa prospettiva, in più recenti arresti, si è ulteriormente precisato come, in tema di arresto in flagranza, la c.d.

"quasi flagranza" presuppone che l'inseguimento dell'indagato sia attuato subito dopo la commissione del reato, a seguito e a causa della sua diretta percezione, da parte della polizia giudiziaria, del privato o di un terzo, ma non postula la coincidenza del soggetto inseguitore con quello che procede all'arresto. (Fattispecie in cui la vittima, dopo aver assistito al furto di alcuni attrezzi da lavoro nella propria abitazione, aveva inseguito gli autori senza perderli di vista, bloccandone l'auto fino all'arrivo della polizia giudiziaria: cfr., Cass., Sez. 5, n. 34326 del 12/10/2020, Rv.280247, nonché, nello stesso senso, Cass., Sez. 5, n. 12767 del 17/01/2020, Rv. 279023, fattispecie in cui il dipendente di un negozio, dopo aver assistito al furto di alcuni oggetti, aveva inseguito l'autore senza perderlo di vista, fino all'arrivo della polizia).

Orbene, applicando tali principi al caso in esame, non può non rilevarsi che di essi il tribunale di Pescara ha fatto buon governo, poiché, fermo che è incontestabile e incontestata l'assenza di flagranza nella commissione del reato, non può configurarsi nemmeno la condizione della quasi flagranza.

Contrariamente a quanto affermato dal ricorrente, infatti, gli agenti operanti procedettero all'arresto del Sahir solo grazie alle indicazioni ricevute da [OSCURATO:PERSONA], un amico del [OSCURATO:PERSONA], titolare del cantiere navale "[OSCURATO:PERSONA]", che, allarmato dalla presenza di un uomo all'interno del suddetto cantiere, intento a forzare uno dei due distributori automatici di alimenti e bevande ivi installati, rivelata a distanza dal sistema di videosorveglianza, aveva allertato il [OSCURATO:PERSONA], che abitava nei pressi del cantiere, e, contemporaneamente, la centrale operativa del N.O.R. dei Carabinieri di Pescara.

Era stato proprio quest'ultimo, giunto sul posto, a intercettare il Sahir, che, alla sua vista, si era dato alla fuga a bordo di una bicicletta, inseguito dal [OSCURATO:PERSONA], per poi abbandonarla, allontanandosi a piedi, verso il mare.

Nel frattempo erano giunti sul posto gli agenti operanti, i quali, proprio grazie alle indicazioni del [OSCURATO:PERSONA], avevano indirizzato le loro ricerche verso la strada lungo la quale il Sahir si era allontanato una volta abbandonata la bicicletta e, "pochi istanti dopo", lo stesso [OSCURATO:PERSONA] aveva visto "giungere i predetti carabinieri unitamente alla persona da lui segnalata", successivamente identificata nel Sahir (cfr. il verbale di arresto in flagranza dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], atto utilizzabile in questa sede di legittimità, essendo stato dedotto un error in procedendo, e trattandosi, comunque, di atto allegato al ricorso, in conformità al principio della cd. autosufficienza). 3 74:) Appare pertanto evidente che i Carabinieri procedettero all'arresto del Sahir solo grazie alle informazioni ricevute dal [OSCURATO:PERSONA] e dal [OSCURATO:PERSONA] nell'immediatezza del fatto, senza un'autonoma percezione della condotta illecita, non assumendo rilievo, in senso contrario, la condotta posta in essere dal [OSCURATO:PERSONA], il quale ha sì seguito il Sahir, ma, come si evince dal contenuto del verbale di arresto, il suo inseguimento a un certo punto si è concluso, non potendosi, pertanto, affermare che egli non abbia mai perso di vista l'arrestato sino all'arrivo degli agenti operanti.

Del tutto corretta, pertanto, appare la esclusione della condizione di quasi flagranza operata dal tribunale di Pescara.

P.Q.M.

Di

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] TRIBUNALE DI PESCARAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di PESCARAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con l'ordinanza di cui in epigrafe il tribunale di Pescara in composizione monocratica non convalidava l'arresto in flagranza di [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato ex artt. 99, 56, 624 bis, 625, co. 1, n. 2), c.p., ritenendo non configurabile nel caso in esame la condizione di flagranza né quella di quasi flagranza nella commissione del reato. 2. Avverso la decisione del giudice per le indagini preliminari ha proposto ricorso per cassazione il procuratore della Repubblica presso il tribunale di Pescara, lamentando violazione di legge, con riferimento agli artt. 381 e 382, c.p.p., affermando la sussistenza dello stato di flagranza o di quasi flagranza. 2.1. Con requisitoria scritta del 3.2.2022 il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di Cassazione chiede che il ricorso venga accolto. 3. Il ricorso va dichiarato inammissibile, perché sorretto da motivi manifestamente infondati. 4. Preliminarmente occorre evidenziare come l'art. 382, co. 1, c.p.p., nel definire in una prospettiva unitaria lo "stato di flagranza", accomuna due diverse situazioni: da un lato, la flagranza, condizione in cui versa chi viene colto nell'atto stesso di commettere un reato, che presuppone un rapporto di contestualità fra il comportamento del soggetto attivo del reato e il fatto percettivo dell'ufficiale o dell'agente di polizia giudiziaria, che procede all'arresto (cfr. Cass., Sez. 6, n. 4128 del 08/02/1993, Rv. 194519; Cass., Sez. 3, n. 37861 del 17/06/2014, Rv. 260085), dall'altro, la quasi flagranza, la cui nozione ha formato oggetto di elaborazione da parte della giurisprudenza della Corte di Cassazione. Ed invero, come affermato da un orientamento ormai consolidato, in tema di arresto in flagranza, la c.d. "quasi flagranza" ricorre quando l'arresto è operato dalla polizia giudiziaria sulla base della immediata ed autonoma percezione delle tracce del reato e del loro collegamento inequivocabile con l'indiziato (cfr. ex plurimis, Cass., Sez. 4, n. 1797 del 18.10.2018, Rv. 274909). Si è ulteriormente precisato che in tema di arresto nella quasi flagranza del reato, il requisito della sorpresa del "reo" con cose o tracce del reato richiede l'esistenza di una stretta contiguità fra la commissione del fatto e la successiva sorpresa del presunto autore di esso con le "cose" o le "tracce" del reato, e dunque il susseguirsi, senza soluzione di continuità, della condotta del reo e dell'intervento degli operanti a seguito della percezione delle cose o delle tracce (cfr. Cass., Sez. 2, n. 20687 del 11.4.2017, Rv. 270360). Decisiva, dunque, appare la stretta contiguità temporale tra il momento dell'intervento della polizia giudiziaria e la percezione delle cose o delle tracce dalle quali appaia che l'arrestato abbia commesso il reato immediatamente prima di tale intervento (cfr. Cass., Sez. 5, n. 3719 del 28/11/2019, Rv. 278295; Cass., Sez. 4, n. 38404, del 19/06/2019, Rv. 277187). Tali principi vanno armonizzati con l'insegnamento espresso dal [OSCURATO:PERSONA] nella sua espressione più autorevole, secondo cui è illegittimo l'arresto in flagranza operato dalla polizia giudiziaria sulla base delle informazioni fornite dalla vittima o da terzi nell'immediatezza del fatto, poiché, in tale ipotesi, non sussiste la condizione di "quasi flagranza", la quale presuppone la immediata ed autonoma percezione, da parte di chi proceda all'arresto, delle tracce del reato e del loro collegamento inequivocabile con l'indiziato (cfr. Cass., Sez. U. n. 39131 del 24.11.2015, Rv. 267591). In questa prospettiva, in più recenti arresti, si è ulteriormente precisato come, in tema di arresto in flagranza, la c.d. "quasi flagranza" presuppone che l'inseguimento dell'indagato sia attuato subito dopo la commissione del reato, a seguito e a causa della sua diretta percezione, da parte della polizia giudiziaria, del privato o di un terzo, ma non postula la coincidenza del soggetto inseguitore con quello che procede all'arresto. (Fattispecie in cui la vittima, dopo aver assistito al furto di alcuni attrezzi da lavoro nella propria abitazione, aveva inseguito gli autori senza perderli di vista, bloccandone l'auto fino all'arrivo della polizia giudiziaria: cfr., Cass., Sez. 5, n. 34326 del 12/10/2020, Rv.280247, nonché, nello stesso senso, Cass., Sez. 5, n. 12767 del 17/01/2020, Rv. 279023, fattispecie in cui il dipendente di un negozio, dopo aver assistito al furto di alcuni oggetti, aveva inseguito l'autore senza perderlo di vista, fino all'arrivo della polizia). Orbene, applicando tali principi al caso in esame, non può non rilevarsi che di essi il tribunale di Pescara ha fatto buon governo, poiché, fermo che è incontestabile e incontestata l'assenza di flagranza nella commissione del reato, non può configurarsi nemmeno la condizione della quasi flagranza. Contrariamente a quanto affermato dal ricorrente, infatti, gli agenti operanti procedettero all'arresto del Sahir solo grazie alle indicazioni ricevute da [OSCURATO:PERSONA], un amico del [OSCURATO:PERSONA], titolare del cantiere navale "[OSCURATO:PERSONA]", che, allarmato dalla presenza di un uomo all'interno del suddetto cantiere, intento a forzare uno dei due distributori automatici di alimenti e bevande ivi installati, rivelata a distanza dal sistema di videosorveglianza, aveva allertato il [OSCURATO:PERSONA], che abitava nei pressi del cantiere, e, contemporaneamente, la centrale operativa del N.O.R. dei Carabinieri di Pescara. Era stato proprio quest'ultimo, giunto sul posto, a intercettare il Sahir, che, alla sua vista, si era dato alla fuga a bordo di una bicicletta, inseguito dal [OSCURATO:PERSONA], per poi abbandonarla, allontanandosi a piedi, verso il mare. Nel frattempo erano giunti sul posto gli agenti operanti, i quali, proprio grazie alle indicazioni del [OSCURATO:PERSONA], avevano indirizzato le loro ricerche verso la strada lungo la quale il Sahir si era allontanato una volta abbandonata la bicicletta e, "pochi istanti dopo", lo stesso [OSCURATO:PERSONA] aveva visto "giungere i predetti carabinieri unitamente alla persona da lui segnalata", successivamente identificata nel Sahir (cfr. il verbale di arresto in flagranza dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], atto utilizzabile in questa sede di legittimità, essendo stato dedotto un error in procedendo, e trattandosi, comunque, di atto allegato al ricorso, in conformità al principio della cd. autosufficienza). 3 74:) Appare pertanto evidente che i Carabinieri procedettero all'arresto del Sahir solo grazie alle informazioni ricevute dal [OSCURATO:PERSONA] e dal [OSCURATO:PERSONA] nell'immediatezza del fatto, senza un'autonoma percezione della condotta illecita, non assumendo rilievo, in senso contrario, la condotta posta in essere dal [OSCURATO:PERSONA], il quale ha sì seguito il Sahir, ma, come si evince dal contenuto del verbale di arresto, il suo inseguimento a un certo punto si è concluso, non potendosi, pertanto, affermare che egli non abbia mai perso di vista l'arrestato sino all'arrivo degli agenti operanti. Del tutto corretta, pertanto, appare la esclusione della condizione di quasi flagranza operata dal tribunale di Pescara. P.Q.M. Di
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