CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 25 febbraio 2022
Cassazione n. 23612/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], n. Palermo [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza n. 2553/21 della Corte di appello di Palermo del 27/04/2021 letti gli atti, il ricorso e la sentenza impugnata; udita la relazione del consigliere, [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del pubblico ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Palermo ha ribadito la condanna, a titolo concorsuale, di [OSCURATO:PERSONA] in ordine ai reati di cui agli artt. 337 e 341-bis cod. pen., riducendo la pena irrogatagli dal primo giudice •nella misura di sette mesi di reclusione. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, che deduce in primo luogo la violazione degli artt. 530, 533, 545 cod. proc. pen. e 337 cod. pen. in relazione al mancato rilevamento da parte della Corte di merito di un sufficiente compendio probatorio, in particolar modo in relazione al fatto che la reazione violenta attuata non era in realtà diretta ad impedire che l'atto d'ufficio (l'identificazione ed il successivo controllo per viabilità stradale) fosse compiuto, essendo ciò già avvenuto in precedenza. Con un secondo motivo deduce violazione degli artt. 62-bis e 133 cod. pen. in odine al carattere eccessivo della pena ed al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche. 3. Il procedimento è stato trattato all'odierna udienza con le forme e le modalità di cui all'art. 23, commi 8 e 9 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito nella legge 18 dicembre 2020, n. 176, i cui effetti sono stati prorogati dall'art. 7 del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito nella legge 16 settembre 2021, n. 126 ed ulteriormente dall'art. 15 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228 convertito nella legge 25 febbraio 2022, n. 15. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è manifestamente infondato e va dichiarato inammissibile. 2. Con il primo motivo di censura, il ricorrente reitera, sotto diversa forma, il primo motivo introdotto con l'atto di appello e che risulta cos'i sintetizzabile: con la propria condotta l'imputato non intendeva opporsi al compimento di alcun atto di ufficio, in quanto già esaurito.La Corte di appello ha disatteso tale doglianza, rilevando che l'odierno ricorrente mise in atto la condotta minacciosa, per quanto descritta al capo B dell'imputazione (art. 341-bis cod. pen.), al fine di opporsi all'annunciato sequestro del motociclo su cui viaggiava insieme al coimputat:o Bonura in quanto privo di assicurazione. Tanto premesso, pur dandosi atto che la pronuncia delle frasi minacciose viene dalla sentenza impugnata (pag. 2) messa in relazione al delitto di resistenza (art. 337 cod. pen.) e non a quello di oltraggio (art. 341-bis cod. pen.) come, invece, previsto nel capo d'imputazione, la censura va comunque ritenuta manifestamente infondata. L'atto dell'ufficio cui, con la condotta ascritta al capo A (il violento divincolamento dalla presa degli Agenti della Polizia di Stato con il supporto della folla che minacciosamente si era radunata intorno agli stessi), gli imputati si opposero non poteva dirsi certamente esaurito con l'annuncio del sequestro del motociclo, comprendendo anche le verifiche personali nei confronti dei contravventori che gli Agenti si preparavano di lì a poco a svolgere. Il secondo motivo di ricorso è, invece, improponibile perché contesta l'esercizio del potere discrezionale demandato ai giudici di merito di determinare il trattamento sanzionatorio, senza addurre profili di illegalità di una pena, tra l'altro individuata in misura di poco superiore al minimo edittale. Le attenuanti facoltative di cui all'art. 62-bis cod. pen., il cui riconoscimento era stato dall'appellante invocato come mera richiesta subordinata rispetto ai motivi di gravame, non sono state, infine, riconosciute al ricorrente, in forza di una ineccepibile determinazione della Corte territoriale, implicita ed assorbita dalla disposta sensibile riduzione della pena irrogata dal primo giudice. 3. Alla dichiarazione d'inammissibilità dell'impugnazione segue, come per legge, la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in euro tremila. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso, il 5 m