CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 28 settembre 2023
Cassazione n. 27884/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.1525/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 36, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (-) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] 24, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrenti- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. MILANO n. 2130/2020 depositata il30/09/2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/09/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1.il Comune di [OSCURATO:PERSONA] ricorreva con due motivi per la cassazione della sentenza in epigrafe confermativa della sentenza di primo grado di annullamento, per difetto di presupposto impositivo, degli avvisi di accertamento per Ici degli anni dal 2012 al 2015 emessi nei confronti degli odierni controricorrenti; 2. il 12 settembre 2023 il Comune ha depositato atto di rinuncia al ricorso e il giorno successivo i controricorrenti hanno depositato atto di accettazione della rinuncia; 3. in ragione di ciò che precede, deve dichiararsi l’estinzione del presente giudizio ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.. Le spese sono compensate come da atti di rinuncia e di relativa accettazione; 4. non vi è luogo ad applicazione dell’art.13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012. Come la Corte ha innumerevoli volte affermato, la norma, “che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo dicontributo unificato, non trova applicazione in caso di rinuncia al ricorso per cassazione in quanto tale misura si applica ai soli casi - tipici - del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, "lato sensu" sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica” (per tutte, Cass.12 novembre 2015, n. n.23175); PQM dichiara estinto il giudizio a