CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 27016/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/11/2025 del TRIBUNALE di IMPERIA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];OSSERVA Ritenuto che i ricorsi, proposti da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], sono inammissibili, non essendo consentiti i motivi in essi formulati; considerato che il comma 2 -bis dell'art. 448 cod. proc. pen., introdotto con la L. 23/6/2017 n. 103, in vigore dal 3 agosto dello stesso anno, prevede che il ricorso per cassazione avverso la sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. è ammissibile esclusivamente per motivi attinenti: a) all'espressione della volontà dell'imputato; b) al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza; c) all'erronea qualificazione giuridica del fatto; d) all'illegalità della pena o della misura di sicurezza irrogate. Tale disposizione si applica, per espressa previsione contenuta nell'art. 1, comma 51, della stessa legge, dal 3 agosto 2017 e, nello specifico, a tutte le impugnazioni relative a richieste di applicazione di pena formulate in data a questa successiva, come nel caso in esame; rilevato che i ricorrenti non hanno dedotto alcuno dei motivi indicati nell'art. 448, comma 2 -bis, cod. proc. pen., avendo censurato — [OSCURATO:PERSONA] — la mancata applicazione del minimo edittale e — [OSCURATO:PERSONA] — l'omessa verifica sulla sussistenza di una causa di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen; ritenuto che all'inammissibilità consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inam P.Q.M