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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 settembre 1979

Cassazione n. 49387/2022

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 16/09/1979 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 02/05/1957 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 06/06/1968 avverso l'ordinanza del 31/03/2021 del TRIBUNALE di VELLETRIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Premesso che è stata impugnata l'ordinanza del Tribunale di Velletri del 31 marzo 2021, che ha rigettato le istanze proposte nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], finalizzata a ottenere la nullità dell'ordine di demolizione emesso dal P.M. di Velletri il 15 giugno 2020, in esecuzione delle sentenze dei Tribunale di Velletri, sezione distaccata di Frascati, dell'8 marzo 2006 e del 30 aprile 2014, emesse rispettivamente nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e Si:via Gatta, condannate in relazione ai reati edilizi a loro ascritti.

Ritenuto che l'unico motivo, con cui i ricorrenti lamentano la violazione della legge n. 689 del 1981 e dell'art. 7 della C.E.D.U., è manifestamente infondato, non confrontandosi i ricorsi con le pertinenti considerazioni dell'ordinanza impugnata, con cui è stato correttamente applicato il principio più volte espresso da questa Corte (cfr. Sez. 3, n. 49331 del 10/11/2015, Rv. 265540 e Sez. 3, n. 36387 del 07/07/2015, Rv. 264736), secondo cui, in tema di reati concernenti le violazioni edilizie, l'ordine di demolizione del manufatto abusivo imposto dal giudice costituisce una sanzione amministrativa che assolve a un'autonoma funzione ripristinatoria del bene giuridico leso, configurando quindi un obbligo di fare, imposto per ragioni di tutela del territorio, avendo peraltro carattere reale, producendo cioè effetti che ricadono sul soggetto che è in rapporto col bene, indipendentemente dal fatto che questi sia l'autore dell'abuso.

Da ciò consegue che, essendo privo di finalità punitive, l'ordine di demolizione non è soggetto alla prescrizione stabilita dall'art. 173 cod. pen. per le sanzioni penali, né alla prescrizione disciplinata dall'art. 28 della legge n. 689 del 1981, che riguarda soltanto le sanzioni pecuniarie con finalità punitiva.

Osservato, pertanto, che gli odierni ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con conseguente onere per i ricorrenti di sostenere le spese del procedimento e di versare la somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 16/09/1979 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 02/05/1957 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 06/06/1968 avverso l'ordinanza del 31/03/2021 del TRIBUNALE di VELLETRIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Premesso che è stata impugnata l'ordinanza del Tribunale di Velletri del 31 marzo 2021, che ha rigettato le istanze proposte nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], finalizzata a ottenere la nullità dell'ordine di demolizione emesso dal P.M. di Velletri il 15 giugno 2020, in esecuzione delle sentenze dei Tribunale di Velletri, sezione distaccata di Frascati, dell'8 marzo 2006 e del 30 aprile 2014, emesse rispettivamente nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e Si:via Gatta, condannate in relazione ai reati edilizi a loro ascritti. Ritenuto che l'unico motivo, con cui i ricorrenti lamentano la violazione della legge n. 689 del 1981 e dell'art. 7 della C.E.D.U., è manifestamente infondato, non confrontandosi i ricorsi con le pertinenti considerazioni dell'ordinanza impugnata, con cui è stato correttamente applicato il principio più volte espresso da questa Corte (cfr. Sez. 3, n. 49331 del 10/11/2015, Rv. 265540 e Sez. 3, n. 36387 del 07/07/2015, Rv. 264736), secondo cui, in tema di reati concernenti le violazioni edilizie, l'ordine di demolizione del manufatto abusivo imposto dal giudice costituisce una sanzione amministrativa che assolve a un'autonoma funzione ripristinatoria del bene giuridico leso, configurando quindi un obbligo di fare, imposto per ragioni di tutela del territorio, avendo peraltro carattere reale, producendo cioè effetti che ricadono sul soggetto che è in rapporto col bene, indipendentemente dal fatto che questi sia l'autore dell'abuso. Da ciò consegue che, essendo privo di finalità punitive, l'ordine di demolizione non è soggetto alla prescrizione stabilita dall'art. 173 cod. pen. per le sanzioni penali, né alla prescrizione disciplinata dall'art. 28 della legge n. 689 del 1981, che riguarda soltanto le sanzioni pecuniarie con finalità punitiva. Osservato, pertanto, che gli odierni ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con conseguente onere per i ricorrenti di sostenere le spese del procedimento e di versare la somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i
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