CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 33452/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/10/2025 della Corte d'appello di Ancona dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Ancona che ne ha confermato la condanna per i reati di cui agli artt. 495 cod. pen., 73, comma 1, d. Igs. n. 159 del 2011, 4 legge n 110 del 1975, 186, comma 7, e 187, comma 8, d. Igs. n. 285 del 1992; considerato che l'unico motivo di ricorso - con il quale il ricorrente denuncia l'inosservanza ed erronea applicazione di legge, la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione -, è patentemente generico poiché contiene la predetta allegazione in termini del tutto assertivi, inidonei a integrare effettive censure di leigittimità (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000;Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibi P.Q.M